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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 2525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
21.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2525/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato ad [...] il [...], ivi residente nella Via Fontana Chessa al n° 12, Parte_1
C.F. elettivamente dom.to in ES (SU), nella Via Roma al N° 78, presso C.F._1
l'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di una patologia alla CP_1 colonna vertebrale (ernia discale) e di una all'arto superiore (tendinopatia della spalla dx), per la quale in data 24.4.2020 e 27.5.2020 aveva infruttuosamente presentato domande di indennizzo in via pagina 1 di 6 amministrativa.
L'attore avverso i rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale non ha dato esito.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato dal giorno 1.4.1989 a tutt'oggi come assistente sociosanitario alle dipendenze dell' presso la Controparte_2 struttura di Cortoghiana.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire del ricorrente, lo avrebbero costretto a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci, ha quindi lamentato l'insorgenza delle suddette patologie, di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, e in particolare contestando l'origine professionale della malattia denunciata.
Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore, comportanti l'esposizione a rischio, non è stata contestata specificamente dall' convenuto che, nella memoria CP_1 di costituzione, si è limitato a contestare la sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate e l'attività lavorativa svolta dall'attore.
Peraltro, al fine della prova circa le concrete modalità di svolgimento di quell'attività, occorre far presente che queste ultime possono rappresentare un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che, nonostante esse possano variare in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, è comunque pacifico quali siano le mansioni principali cui tale figura professionale è addetta allorché inserita in un contesto lavorativo quali le strutture sanitarie destinate alla cura e all'assistenza spastici.
Ed ancora, deve tenersi nella dovuta considerazione la circolare del 2004, la quale indica, tra CP_1 le più comuni attività da considerare a rischio per la patologia della colonna vertebrale, anche i lavori in strutture ospedaliere con movimentazione di pazienti, tra i quali rientra certamente l'attività di assistente sociosanitario.
Devono pertanto ritenersi pacifiche le mansioni descritte dall'attore in ricorso, svolte in funzione dell'attività di assistente sociosanitario, così come di seguito si riportano:
- assistenza primaria a pazienti sia deambulanti, sia allettati, sia paraplegici ed emiplegici;
- movimentazione manuale dei pazienti, prendendoli, sollevandoli dal letto e girandoli per il trasferimento su un altro letto o sulla carrozzina, qualora non possano deambulare;
- trasferimento dei pazienti, deambulanti e no, al reparto docce, e ivi provvedere alla loro igiene pagina 2 di 6 personale (svestirli, lavarli, asciugarli e rivestirli);
- addetto al cambio delle lenzuola, alla pulizia degli ambienti e alla sanificazione degli arredi.
Come anticipato, l'ente convenuto non ha specificatamente contestato lo svolgimento da parte dell'attore delle predette mansioni, le quali, peraltro, per i principi esposti, ben possono costituire l'ordinario estrinsecarsi dell'attività lavorativa cui è pacifico che l'attore fosse addetto.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Stante la mancata contestazione delle mansioni, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come sopra descritte, il perito accertasse la sussistenza delle patologie lamentate in ricorso e la loro derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione delle domande amministrative all' , parte attrice è affetta da CP_1
“SPONDILOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE LOMBARI IN SPONDILOLISTESI,
TENDINOPATIA SPALLA DESTRA”.
Il CTU ha poi precisato che, trattandosi di malattia non tabellata, “per la qualificazione di tale patologia come professionale, è indispensabile fare il punto sulle mansioni espletate dal lavoratore, sulle condizioni di lavoro in cui opera (o ha operato) in quanto la malattia può essere derivata da determinate posture o determinati movimenti nocivi nel loro reiterarsi nell'apparato locomotore, sul periodo complessivo di esercizio dell'attività lavorativa”.
In ragione di ciò, ha ritenuto esistente un effettivo rischio nell'attività lavorativa svolta dall'attore, caratterizzata da una continua sollecitazione della colonna vertebrale in movimenti di flesso-estensione e nella movimentazione di carichi.
Il consulente ha poi affermato che in tema di patologie professionali, ai fini della valutazione del nesso di causalità, l'esposizione a rischi quali i suddetti, assume particolare rilevanza, precisando che detta argomentazione non perde di validità a causa della preesistente patologia del ricorrente (affetto da lisi istmica bilaterale) poiché a suo giudizio, “la predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre una infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra la infermità ed il lavoro svolto…”.
Pertanto, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che sia da riconoscere alla patologia vertebrale un rapporto almeno concausale efficiente e determinante, e che, a causa di tale tecnopatia di origine pagina 3 di 6 professionale, parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 6% (codice di patologia di riferimento 213). CP_1
Il consulente ha inoltre accertato che a carico della spalla dx “è presente una riduzione dolorosa dei movimenti attivi e passivi in elevazione e rotazione per circa un terzo e dolore locale alla palpazione con sfumato deficit della forza prensile della mano dx”, valutata anch'essa come malattia professionale in ragione del rischio specifico che, a suo giudizio, “appare sufficiente per intensità e durata a determinare alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori alla spalla dx , arto dominante e più sovraccaricato funzionalmente”.
Il consulente tecnico ha infine affermato che, in ragione di quest'ultima patologia di origine professionale, l'attore patisce un danno biologico inteso come riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 4% (codice di patologia di riferimento 227 e 224). CP_1
In data 27.5.2024 sono pervenute osservazioni da parte del CTP attraverso cui, oltre ad CP_1 evidenziare il fatto che il consulente del giudice avesse omesso di effettuare il conglobamento fra le due patologie accertate, è stato affermato, in merito alla patologia della spalla destra, quanto segue:
l'“esame Ecografico del 2020 che rileverebbe una “artrosi acromioclaveare, tendinopatia del sovraspinato con esiti di lesione subtotale, tenosinovite del CLB”. L'esame ETG spalla ds del 3/3/2020 evidenzia solo lieve tenosinovite del CLB, pregressa lesione subtotale del sovraspinato. Appare pertanto, la lesione del t del sovraspinato, inquadrabile come esiti infortunistici, non essendo presente una tendinopatia,pertanto non esiti di malattia professionale ma di eventi infortunistici”.
L'ausiliario del giudice, in risposta a tali osservazioni, ha precisato che “l'esame ECO 3/3/20 è accompagnato da RX della spalla dx in data 4/3/20 che documenta segni di artrosi acromioclaveare e irregolarità del trochite per tendinopatia inserzionale del sovraspinato;
la posizione del tendine del sovraspinato nella cuffia dei rotatori lo espone per primo e in grado maggiore alle lesioni da conflitto subacromiale;
la lesione o rottura di un tendine è l'epifenomeno di alterazioni degenerative tendinee in quanto un tendine sano e integro non va incontro a rotture se non per traumi diretti di valida efficacia lesiva ( come accade nelle lesioni del tendine d'achille)” e che “Viene considerato impreciso il termine di “tendinite” in quanto la patologia del tendine da sovraccarico funzionale non dipende da una vera lesione infiammatoria ma è secondaria alle microlesioni cui il tendine risponde localmente con una reazione di tipo flogistico.”. Ha inoltre evidenziato che non risulta documentato né riferito alcun evento infortunistico, essendo pertanto esclusivamente una mera “supposizione” del consulente di parte.
In ragione di quanto sopra, il CTU ha confermato il proprio giudizio, rimarcando la natura professionale della patologia della spalla destra e, in riferimento al richiesto conglobamento, ha stimato un danno biologico complessivo, riferibile alle accertate malattie professionali, valutato nella misura pagina 4 di 6 del 10% (di cui 6% da Spondiloartrosi Con Multiple Discopatie Lombari In Spondilolistesi e 4% da
Tendinopatia Spalla Destra).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche dell'ausiliario del giudice alle osservazioni dell' CP_1
***
In merito alla contestazione sollevata da parte resistente sul presunto infortunio che avrebbe determinato il danno alla spalla dx, occorre evidenziare, come precisato dallo stesso consulente nominato dall'ufficio, che in seguito alla fase istruttoria non è emerso alcun riferimento o elemento valido da porre il dubbio su un evento infortunistico extralavorativo subito dal ricorrente, tra l'altro la stessa parte resistente nulla avrebbe allegato a favore della propria deduzione.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico:
- nella misura del 6% dalla domanda amministrativa del 24.4.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- nella misura del 10% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27.5.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 24.04.2020 e nella misura del 10% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in CP_1 capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge;
pagina 5 di 6 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
RD IU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. RD IU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del
21.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2525/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato ad [...] il [...], ivi residente nella Via Fontana Chessa al n° 12, Parte_1
C.F. elettivamente dom.to in ES (SU), nella Via Roma al N° 78, presso C.F._1
l'Avv. Federico Melis, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.7.2023, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale di una patologia alla CP_1 colonna vertebrale (ernia discale) e di una all'arto superiore (tendinopatia della spalla dx), per la quale in data 24.4.2020 e 27.5.2020 aveva infruttuosamente presentato domande di indennizzo in via pagina 1 di 6 amministrativa.
L'attore avverso i rigetti delle domande aveva proposto opposizione, cui l'ente previdenziale non ha dato esito.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato dal giorno 1.4.1989 a tutt'oggi come assistente sociosanitario alle dipendenze dell' presso la Controparte_2 struttura di Cortoghiana.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire del ricorrente, lo avrebbero costretto a continua e ripetitiva movimentazione manuale dei carichi in assenza di ausili efficaci, ha quindi lamentato l'insorgenza delle suddette patologie, di origine professionale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza, e in particolare contestando l'origine professionale della malattia denunciata.
Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore, comportanti l'esposizione a rischio, non è stata contestata specificamente dall' convenuto che, nella memoria CP_1 di costituzione, si è limitato a contestare la sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate e l'attività lavorativa svolta dall'attore.
Peraltro, al fine della prova circa le concrete modalità di svolgimento di quell'attività, occorre far presente che queste ultime possono rappresentare un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che, nonostante esse possano variare in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, è comunque pacifico quali siano le mansioni principali cui tale figura professionale è addetta allorché inserita in un contesto lavorativo quali le strutture sanitarie destinate alla cura e all'assistenza spastici.
Ed ancora, deve tenersi nella dovuta considerazione la circolare del 2004, la quale indica, tra CP_1 le più comuni attività da considerare a rischio per la patologia della colonna vertebrale, anche i lavori in strutture ospedaliere con movimentazione di pazienti, tra i quali rientra certamente l'attività di assistente sociosanitario.
Devono pertanto ritenersi pacifiche le mansioni descritte dall'attore in ricorso, svolte in funzione dell'attività di assistente sociosanitario, così come di seguito si riportano:
- assistenza primaria a pazienti sia deambulanti, sia allettati, sia paraplegici ed emiplegici;
- movimentazione manuale dei pazienti, prendendoli, sollevandoli dal letto e girandoli per il trasferimento su un altro letto o sulla carrozzina, qualora non possano deambulare;
- trasferimento dei pazienti, deambulanti e no, al reparto docce, e ivi provvedere alla loro igiene pagina 2 di 6 personale (svestirli, lavarli, asciugarli e rivestirli);
- addetto al cambio delle lenzuola, alla pulizia degli ambienti e alla sanificazione degli arredi.
Come anticipato, l'ente convenuto non ha specificatamente contestato lo svolgimento da parte dell'attore delle predette mansioni, le quali, peraltro, per i principi esposti, ben possono costituire l'ordinario estrinsecarsi dell'attività lavorativa cui è pacifico che l'attore fosse addetto.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Stante la mancata contestazione delle mansioni, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come sopra descritte, il perito accertasse la sussistenza delle patologie lamentate in ricorso e la loro derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione delle domande amministrative all' , parte attrice è affetta da CP_1
“SPONDILOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE LOMBARI IN SPONDILOLISTESI,
TENDINOPATIA SPALLA DESTRA”.
Il CTU ha poi precisato che, trattandosi di malattia non tabellata, “per la qualificazione di tale patologia come professionale, è indispensabile fare il punto sulle mansioni espletate dal lavoratore, sulle condizioni di lavoro in cui opera (o ha operato) in quanto la malattia può essere derivata da determinate posture o determinati movimenti nocivi nel loro reiterarsi nell'apparato locomotore, sul periodo complessivo di esercizio dell'attività lavorativa”.
In ragione di ciò, ha ritenuto esistente un effettivo rischio nell'attività lavorativa svolta dall'attore, caratterizzata da una continua sollecitazione della colonna vertebrale in movimenti di flesso-estensione e nella movimentazione di carichi.
Il consulente ha poi affermato che in tema di patologie professionali, ai fini della valutazione del nesso di causalità, l'esposizione a rischi quali i suddetti, assume particolare rilevanza, precisando che detta argomentazione non perde di validità a causa della preesistente patologia del ricorrente (affetto da lisi istmica bilaterale) poiché a suo giudizio, “la predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre una infermità non deve essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di concausalità necessaria e preponderante fra la infermità ed il lavoro svolto…”.
Pertanto, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che sia da riconoscere alla patologia vertebrale un rapporto almeno concausale efficiente e determinante, e che, a causa di tale tecnopatia di origine pagina 3 di 6 professionale, parte attrice ha patito una riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 6% (codice di patologia di riferimento 213). CP_1
Il consulente ha inoltre accertato che a carico della spalla dx “è presente una riduzione dolorosa dei movimenti attivi e passivi in elevazione e rotazione per circa un terzo e dolore locale alla palpazione con sfumato deficit della forza prensile della mano dx”, valutata anch'essa come malattia professionale in ragione del rischio specifico che, a suo giudizio, “appare sufficiente per intensità e durata a determinare alterazioni degenerative della cuffia dei rotatori alla spalla dx , arto dominante e più sovraccaricato funzionalmente”.
Il consulente tecnico ha infine affermato che, in ragione di quest'ultima patologia di origine professionale, l'attore patisce un danno biologico inteso come riduzione dell'integrità psico fisica quantificabile nella misura del 4% (codice di patologia di riferimento 227 e 224). CP_1
In data 27.5.2024 sono pervenute osservazioni da parte del CTP attraverso cui, oltre ad CP_1 evidenziare il fatto che il consulente del giudice avesse omesso di effettuare il conglobamento fra le due patologie accertate, è stato affermato, in merito alla patologia della spalla destra, quanto segue:
l'“esame Ecografico del 2020 che rileverebbe una “artrosi acromioclaveare, tendinopatia del sovraspinato con esiti di lesione subtotale, tenosinovite del CLB”. L'esame ETG spalla ds del 3/3/2020 evidenzia solo lieve tenosinovite del CLB, pregressa lesione subtotale del sovraspinato. Appare pertanto, la lesione del t del sovraspinato, inquadrabile come esiti infortunistici, non essendo presente una tendinopatia,pertanto non esiti di malattia professionale ma di eventi infortunistici”.
L'ausiliario del giudice, in risposta a tali osservazioni, ha precisato che “l'esame ECO 3/3/20 è accompagnato da RX della spalla dx in data 4/3/20 che documenta segni di artrosi acromioclaveare e irregolarità del trochite per tendinopatia inserzionale del sovraspinato;
la posizione del tendine del sovraspinato nella cuffia dei rotatori lo espone per primo e in grado maggiore alle lesioni da conflitto subacromiale;
la lesione o rottura di un tendine è l'epifenomeno di alterazioni degenerative tendinee in quanto un tendine sano e integro non va incontro a rotture se non per traumi diretti di valida efficacia lesiva ( come accade nelle lesioni del tendine d'achille)” e che “Viene considerato impreciso il termine di “tendinite” in quanto la patologia del tendine da sovraccarico funzionale non dipende da una vera lesione infiammatoria ma è secondaria alle microlesioni cui il tendine risponde localmente con una reazione di tipo flogistico.”. Ha inoltre evidenziato che non risulta documentato né riferito alcun evento infortunistico, essendo pertanto esclusivamente una mera “supposizione” del consulente di parte.
In ragione di quanto sopra, il CTU ha confermato il proprio giudizio, rimarcando la natura professionale della patologia della spalla destra e, in riferimento al richiesto conglobamento, ha stimato un danno biologico complessivo, riferibile alle accertate malattie professionali, valutato nella misura pagina 4 di 6 del 10% (di cui 6% da Spondiloartrosi Con Multiple Discopatie Lombari In Spondilolistesi e 4% da
Tendinopatia Spalla Destra).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche dell'ausiliario del giudice alle osservazioni dell' CP_1
***
In merito alla contestazione sollevata da parte resistente sul presunto infortunio che avrebbe determinato il danno alla spalla dx, occorre evidenziare, come precisato dallo stesso consulente nominato dall'ufficio, che in seguito alla fase istruttoria non è emerso alcun riferimento o elemento valido da porre il dubbio su un evento infortunistico extralavorativo subito dal ricorrente, tra l'altro la stessa parte resistente nulla avrebbe allegato a favore della propria deduzione.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico:
- nella misura del 6% dalla domanda amministrativa del 24.4.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge;
- nella misura del 10% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 27.5.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto CP_1 della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli euro 5.200,00 e i 26.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 24.04.2020 e nella misura del 10% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 27.05.2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in CP_1 capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge;
pagina 5 di 6 - condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 7.10.2025.
Il giudice
RD IU
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