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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 556/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2397/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE AL IA ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate RI (ADER) la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10.1.25, per ruoli riguardanti tassa di smaltimento rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione/decadenza della pretesa.
L'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
L'ATO si è parimenti costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata nel 2019, al pari di precedenti atti interruttivi.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento n. 264148 del 29.7.19, asseritamente notificata il 30.11.19.
Infatti, all'atto della costituzione, la resistente ha prodotto esclusivamente una schermata informatica estrapolata dal sito internet di Poste Italiane, da cui risulta una spedizione con esito “destinatario sconosciuto”.
Analogo esito infruttuoso pare aver sortito anche una precedente intimazione notificata nel 2016 n.
1350/16. La relativa estrapolazione dal sito internet del gestore postale reca la dicitura “destinatario trasferito”. Va tuttavia rilevato, innanzi tutto, che il documento prodotto, avendo una valenza di mero atto interno, autoformato dall'ufficio postale, risulta privo di ogni efficacia probatoria, come può peraltro evincersi dalla lettura di Cass. civ., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Rv. 633254 - 01): “Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione,
l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito
Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.”. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza regolatrice (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14380 del 2024), a mente della quale
“La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione”.
Peraltro, tali schermate non attestano affatto l'avvenuta notifica delle intimazioni, poiché il relativo esito è
“destinatario sconosciuto” o “destinatario trasferito”. Trattasi, dunque, a tutto concedere, di meri tentativi di notifica, non andati a buon fine.
Pertanto, l'intimazione richiamata in cartella, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Ciò importa l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
EA NO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2397/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034391466000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE AL IA ha impugnato nei confronti della ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e dell'Agenzia delle Entrate RI (ADER) la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10.1.25, per ruoli riguardanti tassa di smaltimento rifiuti anni 2008-2012.
Ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti (in particolare, l'intimazione richiamata nella cartella)
e la prescrizione/decadenza della pretesa.
L'ADER si è costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
L'ATO si è parimenti costituita, assumendo, in particolare, che l'intimazione richiamata in cartella era stata regolarmente notificata nel 2019, al pari di precedenti atti interruttivi.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, è stata assunta la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO non ha infatti provato il perfezionamento della notifica dell'atto, asseritamente notificato, costituente il titolo per l'iscrizione a ruolo, ossia l'intimazione di pagamento n. 264148 del 29.7.19, asseritamente notificata il 30.11.19.
Infatti, all'atto della costituzione, la resistente ha prodotto esclusivamente una schermata informatica estrapolata dal sito internet di Poste Italiane, da cui risulta una spedizione con esito “destinatario sconosciuto”.
Analogo esito infruttuoso pare aver sortito anche una precedente intimazione notificata nel 2016 n.
1350/16. La relativa estrapolazione dal sito internet del gestore postale reca la dicitura “destinatario trasferito”. Va tuttavia rilevato, innanzi tutto, che il documento prodotto, avendo una valenza di mero atto interno, autoformato dall'ufficio postale, risulta privo di ogni efficacia probatoria, come può peraltro evincersi dalla lettura di Cass. civ., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Rv. 633254 - 01): “Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione,
l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito
Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.”. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza regolatrice (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 14380 del 2024), a mente della quale
“La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione”.
Peraltro, tali schermate non attestano affatto l'avvenuta notifica delle intimazioni, poiché il relativo esito è
“destinatario sconosciuto” o “destinatario trasferito”. Trattasi, dunque, a tutto concedere, di meri tentativi di notifica, non andati a buon fine.
Pertanto, l'intimazione richiamata in cartella, a cagione del relativo difetto di notifica, non può fungere da idoneo titolo per l'iscrizione a ruolo.
Ciò importa l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del
23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.064,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
EA NO