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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17802/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00141 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231892783000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231892783000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240231892783000, notificata in data 23 settembre 2024.
L'atto impugnato traeva origine da una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, concernente la dichiarazione Modello Redditi 2021
(anno d'imposta 2020).
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto che nel rigo RP39 fosse stato indicato l'importo di € 6.138 anziché quello di € 5.118, procedendo conseguentemente all'iscrizione a ruolo delle maggiori somme.
Il ricorrente deduceva di aver tempestivamente contestato l'asserito errore dell'Amministrazione, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC in data 1 dicembre 2023, evidenziando che nella dichiarazione presentata l'importo corretto del rigo RP39 era pari a € 5.118, in coerenza con quanto risultante dal quadro RN.
Esponeva altresì che, nonostante tale contestazione e la documentazione prodotta, l'Agenzia delle
Entrate aveva comunque proceduto all'iscrizione a ruolo, includendo addizionali regionali già integralmente versate, come comprovato dai modelli F24 allegati.
Il contribuente deduceva pertanto l'errore materiale dell'Ufficio, che aveva attribuito al ricorrente un importo mai dichiarato, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria successiva, il ricorrente replicava alle difese dell'Ufficio, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella di pagamento impugnata origina da controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020).
Il ricorrente ha dedotto che l'Ufficio avrebbe proceduto alla liquidazione senza aver previamente richiesto ed acquisito la documentazione giustificativa, in violazione della procedura delineata dall'art. 36-ter cit., il quale prevede espressamente che il controllo formale avvenga a seguito dell'acquisizione dei documenti dal contribuente.
Sul punto, deve rilevarsi che l'Ufficio non ha prodotto in atti alcuna prova di una preventiva richiesta di documentazione, limitandosi a richiamare, nella propria difesa, il contenuto della comunicazione datata 4 settembre 2023, senza dimostrare il corretto svolgimento della fase istruttoria prevista dalla norma.
È pacifico e documentalmente provato che, a seguito della comunicazione ex art. 36-ter, il contribuente: presentava dichiarazione integrativa in data 13 settembre 2023; trasmetteva documentazione integrativa in data 14 settembre 2023, parzialmente riconosciuta dall'Amministrazione; effettuava versamenti mediante ravvedimento operoso per le addizionali in data 28 settembre 2023.
L'Ufficio fonda la propria difesa esclusivamente sull'assunto secondo cui la notifica della comunicazione ex art. 36-ter precluderebbe il ravvedimento operoso, senza tuttavia confutare nel merito l'errore materiale denunciato dal contribuente, né i conteggi da questi prodotti, limitandosi a sostenere la legittimità dell'operato amministrativo sulla base della sola sequenza temporale degli adempimenti.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Non essendo provato che la procedura di controllo formale sia stata correttamente attivata mediante preventiva richiesta di documenti, la comunicazione del 4 settembre 2023 deve ritenersi proceduralmente illegittima, con conseguente insussistenza di qualsivoglia preclusione al ravvedimento operoso e piena validità della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che nella dichiarazione originaria il contribuente ha erroneamente qualificato alcune spese come deducibili anziché detraibili;
tuttavia, nonostante tale errore formale, l'IRPEF dichiarata pari a € 8.158 risulta integralmente versata.
A seguito della dichiarazione integrativa, l'IRPEF corretta risulta pari a € 8.058, con conseguente credito di circa € 100 in favore del contribuente.
Le addizionali regionali risultano, altresì, regolarmente versate mediante modello F24.
Ne consegue che nessuna imposta risulta dovuta, emergendo anzi un credito a favore del ricorrente.
L'Ufficio non ha contestato né i calcoli esposti dal contribuente, né l'erronea imputazione delle spese, né il credito emergente, limitandosi a deduzioni di carattere meramente procedurale che non possono prevalere a fronte dell'inesistenza della pretesa tributaria.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna la resistente alle spese in favore del ricorrente liquidate in euro 150 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17802/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00141 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231892783000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231892783000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240231892783000, notificata in data 23 settembre 2024.
L'atto impugnato traeva origine da una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, concernente la dichiarazione Modello Redditi 2021
(anno d'imposta 2020).
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto che nel rigo RP39 fosse stato indicato l'importo di € 6.138 anziché quello di € 5.118, procedendo conseguentemente all'iscrizione a ruolo delle maggiori somme.
Il ricorrente deduceva di aver tempestivamente contestato l'asserito errore dell'Amministrazione, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC in data 1 dicembre 2023, evidenziando che nella dichiarazione presentata l'importo corretto del rigo RP39 era pari a € 5.118, in coerenza con quanto risultante dal quadro RN.
Esponeva altresì che, nonostante tale contestazione e la documentazione prodotta, l'Agenzia delle
Entrate aveva comunque proceduto all'iscrizione a ruolo, includendo addizionali regionali già integralmente versate, come comprovato dai modelli F24 allegati.
Il contribuente deduceva pertanto l'errore materiale dell'Ufficio, che aveva attribuito al ricorrente un importo mai dichiarato, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria successiva, il ricorrente replicava alle difese dell'Ufficio, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La cartella di pagamento impugnata origina da controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020).
Il ricorrente ha dedotto che l'Ufficio avrebbe proceduto alla liquidazione senza aver previamente richiesto ed acquisito la documentazione giustificativa, in violazione della procedura delineata dall'art. 36-ter cit., il quale prevede espressamente che il controllo formale avvenga a seguito dell'acquisizione dei documenti dal contribuente.
Sul punto, deve rilevarsi che l'Ufficio non ha prodotto in atti alcuna prova di una preventiva richiesta di documentazione, limitandosi a richiamare, nella propria difesa, il contenuto della comunicazione datata 4 settembre 2023, senza dimostrare il corretto svolgimento della fase istruttoria prevista dalla norma.
È pacifico e documentalmente provato che, a seguito della comunicazione ex art. 36-ter, il contribuente: presentava dichiarazione integrativa in data 13 settembre 2023; trasmetteva documentazione integrativa in data 14 settembre 2023, parzialmente riconosciuta dall'Amministrazione; effettuava versamenti mediante ravvedimento operoso per le addizionali in data 28 settembre 2023.
L'Ufficio fonda la propria difesa esclusivamente sull'assunto secondo cui la notifica della comunicazione ex art. 36-ter precluderebbe il ravvedimento operoso, senza tuttavia confutare nel merito l'errore materiale denunciato dal contribuente, né i conteggi da questi prodotti, limitandosi a sostenere la legittimità dell'operato amministrativo sulla base della sola sequenza temporale degli adempimenti.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Non essendo provato che la procedura di controllo formale sia stata correttamente attivata mediante preventiva richiesta di documenti, la comunicazione del 4 settembre 2023 deve ritenersi proceduralmente illegittima, con conseguente insussistenza di qualsivoglia preclusione al ravvedimento operoso e piena validità della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che nella dichiarazione originaria il contribuente ha erroneamente qualificato alcune spese come deducibili anziché detraibili;
tuttavia, nonostante tale errore formale, l'IRPEF dichiarata pari a € 8.158 risulta integralmente versata.
A seguito della dichiarazione integrativa, l'IRPEF corretta risulta pari a € 8.058, con conseguente credito di circa € 100 in favore del contribuente.
Le addizionali regionali risultano, altresì, regolarmente versate mediante modello F24.
Ne consegue che nessuna imposta risulta dovuta, emergendo anzi un credito a favore del ricorrente.
L'Ufficio non ha contestato né i calcoli esposti dal contribuente, né l'erronea imputazione delle spese, né il credito emergente, limitandosi a deduzioni di carattere meramente procedurale che non possono prevalere a fronte dell'inesistenza della pretesa tributaria.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in funzione di giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna la resistente alle spese in favore del ricorrente liquidate in euro 150 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge.