Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02867/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13958 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IC AV e UD LA MA, rappresentati e difesi, prima, dagli avvocati Barbara Frateiacci, Graziano Pungì e Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e, successivamente, dall’avvocato Riccardo Fiorentini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civita Castellana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mambrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 2.09.2024 a firma del dirigente arch. Mauro Masci, notificata l’8.10.2024, avente ad oggetto “ ordinanza ripristino destinazione d’uso originale locale sito in Via V. Rainaldi ” con cui si ordina ai sig.ri AV IC e MA LA UD “ di procedere ai sensi dell’art.16 della L.R. n.15 dell’11.08.2008 al ripristino dello stato dei luoghi entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto, ripristinando la situazione come da progetto approvato con licenza n.247/B del 07/09/1967 ” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi inclusa la nota del Comune di Civita Castellana del 18.01.2024 (prot. 2711), ivi inclusi gli atti, allo stato non conosciuti, ovvero il rapporto di servizio del 15.01.2024 e il permesso di costruire n. 92/2004 ed ogni altro atto su cui sono state avanzate istanze di accesso agli atti allo stato ancora non evase.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Civita Castellana;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa GI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il sig. IC AV e la sig.ra LA UD MA hanno agito per l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Civita Castellana, in esito all’accertamento della realizzazione di interventi edilizi abusivi nell’abitazione di loro proprietà censita in catasto al foglio 34, particella 1005, sub 4 (cfr. rapporto di servizio n. 1864 del 15 gennaio 2024), ha loro ingiunto, ai sensi dell’art. 16 della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, di procedere al rispristino dello stato dei luoghi come da progetto approvato con la licenza n. 247/B del 7 settembre 1967.
2. In data 23 gennaio 2025 si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Comune di Civita Castellana, depositando alcuni documenti del fascicolo edilizio relativo all’immobile di causa, nonché gli atti del procedimento sanzionatorio culminato con il provvedimento impugnato.
3. A seguito di tale produzione documentale, i ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti c.d. “propri”, notificati il 23 marzo 2025 e depositati l’8 aprile 2025.
4. Con atto del 14 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il nuovo difensore dei ricorrenti, in sostituzione dei precedenti ai quali il mandato era stato revocato con atti depositati il 5 dicembre 2025.
5. In vista dell’udienza pubblica per la trattazione della causa, i ricorrenti, con atto notificato e depositato il 20 gennaio 2026, firmato dal nuovo difensore e accompagnato da procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
6. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, nel corso della quale il difensore del Comune resistente ha dichiarato a verbale di non opporsi alla compensazione delle spese di lite, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio rileva che la notifica dell’atto di rinuncia al ricorso è avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 84, comma 3, c.p.a., di talché allo stesso non può conseguire l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio. Da tale atto emerge, tuttavia, in modo inequivoco, ex art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
8. Tenuto conto della dichiarazione resa a verbale di udienza dal difensore del Comune resistente, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NI | LL IA |
IL SEGRETARIO