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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4616/2025 R.G.
T R A
, nato a [...] il [...] e ivi residente (c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Saracino come da mandato in atti, ricorrente
E
, in persona del Sindaco in carica, corrente in resistente contumace Controparte_1 CP_1 avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 n.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 24 novembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.06.2025 impugnava dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lecce l'ordinanza-ingiunzione n. 90/2025 del 23/4/2025, notificata il 27/5/2025, con cui il
Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del gli aveva ingiunto di pagare la Controparte_1 somma di € 518,04 (di cui € 500,00 per sanzione ed € 18,04 per spese) per avere, quale conducente della vettura Opel Antara targata EH 562 ET il giorno 29/6/2020 alle ore 08,18 sulla via Alba Adriatica in , prelevato dal tettuccio e dal cofano dell'auto dei rifiuti che aveva CP_1 conferito all'interno dei cassonetti di prossimità, fuori dagli orari consentiti, abbandonando altresì alcuni rifiuti imballaggi sulla sede stradale in area non autorizzata, come emerso dalla visione dei fotogrammi rilevati dalle telecamere installate agli accessi del territorio comunale, telecamere la cui presenza era segnalata per motivi di fenomeno di abbandono di rifiuti e comunicata al Garante privacy.
A sostegno del ricorso allegava l'illegittima del provvedimento opposto e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione;
2) trattamento dei dati personali relativi alla targa del veicolo di sua proprietà non conforme a leggi e regolamenti;
3) superamento dei termini massimi di conservazione delle immagini per l'accertamento della violazione amministrativa;
4) insussistenza della condotta contestata per avvenuto corretto conferimento dei rifiuti da parte sua all'interno dei cassonetti dedicati, peraltro ricolmi e mai svuotati e presenti in zona piena di immondizia.
Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con decreto del 14.07.2025; ritualmente notificati al resistente ricorso e decreto a cura della cancelleria;
rimasto e dichiarato contumace il ritenuta la causa matura per la decisione, stante anche la mancanza di richieste Controparte_1 istruttorie, il Tribunale fissava l'udienza del 24.11.2025 per la discussione, nella quale decideva il ricorso con la presente sentenza, dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione dopo la camera di consiglio e in assenza del difensore, nelle more autorizzato ad allontanarsi.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sulla Pubblica Amministrazione incombe –ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore-
l'assolvimento della prova sia relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi soggettivi ed oggettivi dell'illecito, sia della legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr. Cass sez. VI civile, ordinanza 24.01.2019 n. 1921).
Il (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio), in osservanza Controparte_1 del decreto del 14.07.2025 di questo Tribunale, aveva quindi lo specifico onere probatorio di produrre tutta la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio, in particolare quella relativa alla presunta infrazione contestata, per consentire all'autorità giudiziaria di verificare la fondatezza o meno delle doglianze avanzate dal ricorrente.
Il resistente ha invece omesso del tutto di produrre detta documentazione;
CP_1 difettando pertanto prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, l'opposizione va accolta.
Alla soccombenza del segue il regolamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale (queste ultime due dimidiate per l'assenza di attività istruttoria e mancando il deposito di memorie conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso presentato da annulla l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 90/2025 del 23.04.2025 del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di notificata il 27.05.2025; CP_1
2) condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 Parte_1 spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 505,00, di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette. Esecutività come per legge.
Lecce, addì 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)