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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158/2024 RGC promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Fabriano Parte_1
(AN) alla piazza del Comune n. 1;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michela Ninno del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Comunale;
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1
con sede in alla via Don Minzoni n. 29; Pt_1
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Prato del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Don Minzoni Pt_1
n. 29;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 17/2024 del 04.01.2024 del Tribunale di Ancona, resa
in procedimento n. 5840/2021 RGC.
OGGETTO: pagamento contributo servizi socio-sanitari.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.06.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata Parte_1
accolta la domanda di pagamento nei suoi confronti proposta dalla
[...]
. Controparte_1
pag. 2/10 Si è costituita in appello la appellata, la quale ha insistito Controparte_1
per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata, di cui ha valorizzato le argomentazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.06.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Nel proprio atto di impugnazione il muove nei confronti Parte_1
della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza nel non avvedersi della violazione delle preclusioni processuali da parte della attrice in primo grado, CP_1
avendo la stessa introdotto illegittimamente, nelle prime memorie ex art. 183 VI
co., cpc, una domanda nuova rivolta all'ottenimento da parte del del Pt_1
contributo deciso con la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS.
Con un secondo motivo di appello il contesta che la sentenza abbia Pt_1
pronunciato ultra petita avendo disposto anche nei confronti del centro socio pag. 3/10 educativo riabilitativo denominato “Applica”, non parte del giudizio;
peraltro la decisione avrebbe anche violato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 1004/2021 del Tribunale di Ancona. Il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione. Il quarto e il quinto motivo, invece, sono dedicati a contestare la violazione, da parte della sentenza, di tutta la normativa, nazionale, regionale e locale, in materia di prestazioni socio-assistenziali, nonché delle norme riguardanti la necessità di una documentazione per iscritto delle obbligazioni assunte dagli enti pubblici locali. Il sesto motivo di gravame, infine, censura anche l'assenza di sufficiente determinazione e comunque di prova in ordine al quantum dovuto.
Costituendosi in appello la difesa della ha ampiamente ed CP_1
estesamente evidenziato le ragioni di infondatezza della impugnazione e di conseguente conferma della decisione, per la quale ha insistito.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, formulata dalla difesa di parte appellata: anche nella nuova formulazione, difatti, l'art. 342 cpc non esige l'utilizzo di formalità
particolari, formule sacramentali, ovvero la redazione di un progetto di decisione alternativo a quello impugnato, mantenendo l'appello ordinario il carattere di revisio prioris istantiae ed imponendo l'impugnazione solo una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze,
mediante una parte argomentativa che si affianchi a quella volitiva e che confuti pag. 4/10 e contrasti le ragioni esposte dal primo giudice (cfr. Cass., 7829/2025, ex multis). Nel caso di specie, pur nell'ambito di un atto di impugnazione molto diffuso e discorsivo, sono certamente presenti i predetti requisiti richiesti a pena di inammissibilità.
Nel merito poi, l'impugnazione è fondata per quanto appresso spiegato.
E' certamente infondato il primo motivo di appello, dal momento che non solo nelle memorie ex art. 183 VI co, n. 1) cpc la Cooperativa attrice non ha neppure modificato le proprie conclusioni finali, ma, soprattutto, non ha certamente introdotto alcun nuovo tema di lite, avendo sin dall'atto di citazione richiesto al in sostanza, il pagamento della contribuzione a suo carico delle Pt_1
prestazioni erogate ai disabili dalla stessa seguiti, richiesta invero ripetuta e per nulla modificata nelle successive memorie in commento. Del pari evidentemente infondato è il secondo motivo di gravame, poiché il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla istituzione di un nuovo sistema tariffario da applicare non solo al centro “ ” oggetto di Parte_2
causa, ma anche all'altro denominato “Applica” (oggetto peraltro di diverso contenzioso tra le parti) ha palesemente una finalità meramente didascalica
(ovvero di descrizione del contenuto della delibera n. 8/2018 del Comitato dei
Sindaci dell'ATS in questione), e non certamente dispositiva;
tanto vero che poi,
nella parte decisoria della sentenza, il riferimento all'altro Centro, ovviamente,
scompare. Ancora smaccatamente infondato è il terzo motivo di doglianza, a pag. 5/10 mente del quale la sentenza sarebbe addirittura nulla per mancanza di motivazione, dato radicalmente smentito dalle estese, minuziose, dettagliate contestazioni in cui parte appellante si diffonde nei due successivi motivi
(quarto e quinto), volti appunto a censurare la motivazione di merito della decisione.
Ciò chiarito, il quarto e il quinto motivo di appello, che possono essere congiuntamente trattati, meritano invece diversa attenzione.
Occorre preliminarmente osservare che le plurime contestazioni di legittimità
mosse dall'appellante nei confronti della delibera n. 8 del Parte_1
03.05.2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS 10 “ Controparte_2
, con la quale è stato approvato il nuovo sistema tariffario da applicare
[...]
– per quel che qui interessa – al Centro Socio-Educativo-Riabilitativo “
[...]
”, non possono essere valutate in questa sede civile perché Parte_2
esulanti dall'ambito della giurisdizione riservata all'A.G.O., in quanto affidata invece al Giudice Amministrativo in via esclusiva. Solo nei limiti in cui,
tuttavia, l'appellata , attrice in primo grado, ha Controparte_1
ritenuto di fondare il proprio diritto soggettivo al pagamento della contribuzione reclamata sulla base della richiamata delibera, va osservato che la medesima si pone in oggettivo contrasto con quanto disposto dall'art. 20 della
Legge Regionale Marche n. 32/2014 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia). Tale norma difatti, stabilisce in pag. 6/10 sostanza che l'assistito debba partecipare al costo delle prestazioni erogate sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio, definiti preventivamente dalla Giunta Regionale secondo la normativa statale in materia di ISEE. Per le sole persone che si trovino al di sotto di una soglia minima di reddito /
patrimonio – sempre definita dalla Giunta Regionale – il Comune di residenza assume interamente gli oneri delle relative prestazioni. La disciplina in commento è del resto conforme al principio generale relativo alla concessione pubblica si sovvenzioni e contribuzioni, di cui all'art. 12 L. 241/1990. Nel caso di specie, dopo che le delibere della Giunta Regionale delle Marche nn.
1195/2013 e 1331/2014 hanno stabilito che la tariffa per l'erogazione dei servizi in codice SRDis.1.1. (quello relativo al caso che occupa) vada quantificata nella quota totale di € 62,00=, di cui il 70% (€ 43,40=) a carico del SSN ed il restante
30% (€ 18,60=) quale quota invece a carico dell'utente e/o del - e Pt_1
nonostante che la richiamata delibera 1195/2013 (in chiara applicazione dell'art. 20 LR Marche n. 32/2014) specificasse che “Nell'ambito della autonomia amministrativa e regolamentare in capo agli enti locali i Comuni valutano l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente, di intervenire a sostegno dei cittadini incapienti per il pagamento totale o parziale della quota parte della retta in carico all'utente” - la delibera del Comitato dei Sindaci di cui si tratta ha ritenuto di dividere quest'ultima tra l'utente medesimo (nella misura di €
12,00=) e il (nella misura invece di € 6,60=), ma tuttavia in maniera Pt_1
pag. 7/10 automatica ed indefettibile, senza prevedere una qualunque considerazione della situazione economica dell'utente, e cioè senza minimamente tenere conto della situazione di (eventuale) incapienza di quest'ultimo.
Alla luce di quanto precede, la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci
dell'ATS 10 della si pone in contrasto con l'art. 20 della LR Parte_3
Marche n. 32/2014 e deve essere pertanto disapplicata.
Ferme ed impregiudicate le considerazioni che precedono, di per sé stesse ovviamente più che sufficienti a dirimere la controversia, per mera esigenza di completezza si osserva ulteriormente quanto segue. Anche volendo difatti per mera ipotesi di ragionamento ritenere valida ed efficace sotto ogni profilo la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS 10 e, conseguentemente,
validamente formata la volontà (anche) del di erogare il contributo di Pt_1
cui si tratta, detta decisione di spesa, a norma dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000,
avrebbe dovuto essere necessariamente corredata dal relativo impegno contabile registrato in bilancio e dall'attestazione di copertura finanziaria. In
mancanza di tali requisiti – di cui la non solo non ha Controparte_1
provato, ma non ha neppure dedotto l'esistenza – non può essere predicata la sussistenza di alcun obbligo giuridico dell'ente nei confronti dei terzi, e la stessa delibera portante l'impegno di spesa deve ritenersi nulla (cfr. Cass., 17197/2024;
Cass., 33357/2024).
pag. 8/10 In conclusione, la pretesa azionata dalla deve essere Controparte_1
rigettata, né vi è spazio alcuno per un eventuale accoglimento della stessa sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento (peraltro neppure espressamente riproposto in appello), per il difetto assoluto del requisito della sussidiarietà
dell'azione (cfr. Cass., 5665/2021), anche riguardo alla possibilità (non dibattuta nel presente giudizio) di esercitare l'azione di recupero direttamente nei confronti degli utenti.
Quanto alle spese di lite, di primo e secondo grado, la complessità della materia da un lato e il comportamento assunto dal dall'altro Parte_1
(mediante l'adozione della delibera del Comitato dei Sindaci di cui si tratta) –
come tale potenzialmente decettivo per la controparte – costituiscono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1
confronti del;
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
pag. 9/10 Il Giudice Ausiliario RE
Avv. Rodolfo Giungi
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 158/2024 RGC promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Fabriano Parte_1
(AN) alla piazza del Comune n. 1;
CF: ; P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michela Ninno del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Comunale;
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1
con sede in alla via Don Minzoni n. 29; Pt_1
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Prato del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via Don Minzoni Pt_1
n. 29;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 17/2024 del 04.01.2024 del Tribunale di Ancona, resa
in procedimento n. 5840/2021 RGC.
OGGETTO: pagamento contributo servizi socio-sanitari.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 25.06.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il impugna la decisione in epigrafe con la quale è stata Parte_1
accolta la domanda di pagamento nei suoi confronti proposta dalla
[...]
. Controparte_1
pag. 2/10 Si è costituita in appello la appellata, la quale ha insistito Controparte_1
per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione gravata, di cui ha valorizzato le argomentazioni.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 25.06.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Nel proprio atto di impugnazione il muove nei confronti Parte_1
della decisione gravata le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato la sentenza nel non avvedersi della violazione delle preclusioni processuali da parte della attrice in primo grado, CP_1
avendo la stessa introdotto illegittimamente, nelle prime memorie ex art. 183 VI
co., cpc, una domanda nuova rivolta all'ottenimento da parte del del Pt_1
contributo deciso con la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS.
Con un secondo motivo di appello il contesta che la sentenza abbia Pt_1
pronunciato ultra petita avendo disposto anche nei confronti del centro socio pag. 3/10 educativo riabilitativo denominato “Applica”, non parte del giudizio;
peraltro la decisione avrebbe anche violato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 1004/2021 del Tribunale di Ancona. Il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza per sostanziale mancanza di motivazione. Il quarto e il quinto motivo, invece, sono dedicati a contestare la violazione, da parte della sentenza, di tutta la normativa, nazionale, regionale e locale, in materia di prestazioni socio-assistenziali, nonché delle norme riguardanti la necessità di una documentazione per iscritto delle obbligazioni assunte dagli enti pubblici locali. Il sesto motivo di gravame, infine, censura anche l'assenza di sufficiente determinazione e comunque di prova in ordine al quantum dovuto.
Costituendosi in appello la difesa della ha ampiamente ed CP_1
estesamente evidenziato le ragioni di infondatezza della impugnazione e di conseguente conferma della decisione, per la quale ha insistito.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, formulata dalla difesa di parte appellata: anche nella nuova formulazione, difatti, l'art. 342 cpc non esige l'utilizzo di formalità
particolari, formule sacramentali, ovvero la redazione di un progetto di decisione alternativo a quello impugnato, mantenendo l'appello ordinario il carattere di revisio prioris istantiae ed imponendo l'impugnazione solo una chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze,
mediante una parte argomentativa che si affianchi a quella volitiva e che confuti pag. 4/10 e contrasti le ragioni esposte dal primo giudice (cfr. Cass., 7829/2025, ex multis). Nel caso di specie, pur nell'ambito di un atto di impugnazione molto diffuso e discorsivo, sono certamente presenti i predetti requisiti richiesti a pena di inammissibilità.
Nel merito poi, l'impugnazione è fondata per quanto appresso spiegato.
E' certamente infondato il primo motivo di appello, dal momento che non solo nelle memorie ex art. 183 VI co, n. 1) cpc la Cooperativa attrice non ha neppure modificato le proprie conclusioni finali, ma, soprattutto, non ha certamente introdotto alcun nuovo tema di lite, avendo sin dall'atto di citazione richiesto al in sostanza, il pagamento della contribuzione a suo carico delle Pt_1
prestazioni erogate ai disabili dalla stessa seguiti, richiesta invero ripetuta e per nulla modificata nelle successive memorie in commento. Del pari evidentemente infondato è il secondo motivo di gravame, poiché il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla istituzione di un nuovo sistema tariffario da applicare non solo al centro “ ” oggetto di Parte_2
causa, ma anche all'altro denominato “Applica” (oggetto peraltro di diverso contenzioso tra le parti) ha palesemente una finalità meramente didascalica
(ovvero di descrizione del contenuto della delibera n. 8/2018 del Comitato dei
Sindaci dell'ATS in questione), e non certamente dispositiva;
tanto vero che poi,
nella parte decisoria della sentenza, il riferimento all'altro Centro, ovviamente,
scompare. Ancora smaccatamente infondato è il terzo motivo di doglianza, a pag. 5/10 mente del quale la sentenza sarebbe addirittura nulla per mancanza di motivazione, dato radicalmente smentito dalle estese, minuziose, dettagliate contestazioni in cui parte appellante si diffonde nei due successivi motivi
(quarto e quinto), volti appunto a censurare la motivazione di merito della decisione.
Ciò chiarito, il quarto e il quinto motivo di appello, che possono essere congiuntamente trattati, meritano invece diversa attenzione.
Occorre preliminarmente osservare che le plurime contestazioni di legittimità
mosse dall'appellante nei confronti della delibera n. 8 del Parte_1
03.05.2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS 10 “ Controparte_2
, con la quale è stato approvato il nuovo sistema tariffario da applicare
[...]
– per quel che qui interessa – al Centro Socio-Educativo-Riabilitativo “
[...]
”, non possono essere valutate in questa sede civile perché Parte_2
esulanti dall'ambito della giurisdizione riservata all'A.G.O., in quanto affidata invece al Giudice Amministrativo in via esclusiva. Solo nei limiti in cui,
tuttavia, l'appellata , attrice in primo grado, ha Controparte_1
ritenuto di fondare il proprio diritto soggettivo al pagamento della contribuzione reclamata sulla base della richiamata delibera, va osservato che la medesima si pone in oggettivo contrasto con quanto disposto dall'art. 20 della
Legge Regionale Marche n. 32/2014 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia). Tale norma difatti, stabilisce in pag. 6/10 sostanza che l'assistito debba partecipare al costo delle prestazioni erogate sulla base di livelli differenziati per reddito e patrimonio, definiti preventivamente dalla Giunta Regionale secondo la normativa statale in materia di ISEE. Per le sole persone che si trovino al di sotto di una soglia minima di reddito /
patrimonio – sempre definita dalla Giunta Regionale – il Comune di residenza assume interamente gli oneri delle relative prestazioni. La disciplina in commento è del resto conforme al principio generale relativo alla concessione pubblica si sovvenzioni e contribuzioni, di cui all'art. 12 L. 241/1990. Nel caso di specie, dopo che le delibere della Giunta Regionale delle Marche nn.
1195/2013 e 1331/2014 hanno stabilito che la tariffa per l'erogazione dei servizi in codice SRDis.1.1. (quello relativo al caso che occupa) vada quantificata nella quota totale di € 62,00=, di cui il 70% (€ 43,40=) a carico del SSN ed il restante
30% (€ 18,60=) quale quota invece a carico dell'utente e/o del - e Pt_1
nonostante che la richiamata delibera 1195/2013 (in chiara applicazione dell'art. 20 LR Marche n. 32/2014) specificasse che “Nell'ambito della autonomia amministrativa e regolamentare in capo agli enti locali i Comuni valutano l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente, di intervenire a sostegno dei cittadini incapienti per il pagamento totale o parziale della quota parte della retta in carico all'utente” - la delibera del Comitato dei Sindaci di cui si tratta ha ritenuto di dividere quest'ultima tra l'utente medesimo (nella misura di €
12,00=) e il (nella misura invece di € 6,60=), ma tuttavia in maniera Pt_1
pag. 7/10 automatica ed indefettibile, senza prevedere una qualunque considerazione della situazione economica dell'utente, e cioè senza minimamente tenere conto della situazione di (eventuale) incapienza di quest'ultimo.
Alla luce di quanto precede, la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci
dell'ATS 10 della si pone in contrasto con l'art. 20 della LR Parte_3
Marche n. 32/2014 e deve essere pertanto disapplicata.
Ferme ed impregiudicate le considerazioni che precedono, di per sé stesse ovviamente più che sufficienti a dirimere la controversia, per mera esigenza di completezza si osserva ulteriormente quanto segue. Anche volendo difatti per mera ipotesi di ragionamento ritenere valida ed efficace sotto ogni profilo la delibera n. 8/2018 del Comitato dei Sindaci dell'ATS 10 e, conseguentemente,
validamente formata la volontà (anche) del di erogare il contributo di Pt_1
cui si tratta, detta decisione di spesa, a norma dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000,
avrebbe dovuto essere necessariamente corredata dal relativo impegno contabile registrato in bilancio e dall'attestazione di copertura finanziaria. In
mancanza di tali requisiti – di cui la non solo non ha Controparte_1
provato, ma non ha neppure dedotto l'esistenza – non può essere predicata la sussistenza di alcun obbligo giuridico dell'ente nei confronti dei terzi, e la stessa delibera portante l'impegno di spesa deve ritenersi nulla (cfr. Cass., 17197/2024;
Cass., 33357/2024).
pag. 8/10 In conclusione, la pretesa azionata dalla deve essere Controparte_1
rigettata, né vi è spazio alcuno per un eventuale accoglimento della stessa sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento (peraltro neppure espressamente riproposto in appello), per il difetto assoluto del requisito della sussidiarietà
dell'azione (cfr. Cass., 5665/2021), anche riguardo alla possibilità (non dibattuta nel presente giudizio) di esercitare l'azione di recupero direttamente nei confronti degli utenti.
Quanto alle spese di lite, di primo e secondo grado, la complessità della materia da un lato e il comportamento assunto dal dall'altro Parte_1
(mediante l'adozione della delibera del Comitato dei Sindaci di cui si tratta) –
come tale potenzialmente decettivo per la controparte – costituiscono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
Rigetta le domande proposte dalla nei Controparte_1
confronti del;
Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 14/10/2025.
pag. 9/10 Il Giudice Ausiliario RE
Avv. Rodolfo Giungi
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
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