CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2748/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6571/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010187315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- sul ricorso n. 6581/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010187315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2432/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 017 2024 0010187315 000 notificata in data 15.01.2025 avente ad oggetto l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2017 oltre sanzioni per un importo complessivo di € 5.254,92. Deduce la omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Risultano costituite la Regione Campania e Agenzia delle Entrate - Riscossione, che preliminarmente eccepiscono la litispendenza di identico giudizio promosso con il patrocinio del medesimo difensore rubricato al n. di RG.6581/2025, chiedendone disporsi la riunione al presente giudizio;
contestano le avverse deduzioni depositando documentazione asseritamente probante la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici e, quindi, ritengono non decorsi i termini prescrizionali.
In data 20.10.2025, la Corte riuniva i ricorsi, rigettando l'istanza di sospensiva.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, come emerge dalle relate di notificazione, gli avvisi risultano essere stati notificati dalla Regione Campania a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982 (c.d. “notifica diretta”), per il tramite della società Società_1.
Tale modalità di notificazione è pacificamente assoggettata alla disciplina del servizio postale ordinario.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 cit., prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982” (ex multis, Cass. nn. 17598/2010, 12083/2016, 8293/2018, 29642/2019, 2339/2021; Cass. ord. n. 6585/2025). Ne consegue che, in tale ipotesi, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (cfr. Cass. ord. n. 27388/2025), né è richiesta l'annotazione sull'avviso di ricevimento della persona cui il plico è stato consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per il solo fatto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione.
Tuttavia, nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento emessi dalla società Società_1, operatore di poste private, risultano del tutto irregolari, in quanto non compilati. Gli stessi sono, infatti, caratterizzati dalla totale assenza di date e sottoscrizioni: manca la firma dell'agente postale e non risulta apposta la firma di alcun soggetto che avrebbe ricevuto il plico. In luogo della sottoscrizione del ricevente compare esclusivamente una stampigliatura recante la dicitura “COMPIUTA GIACENZA”, con annotazioni a mano "avv. giac." e con date, ma prive di qualsivoglia sottoscrizione autografa. Difetta, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che, nelle date di presunta notifica, il personale della NEXIVE si sia effettivamente recato presso l'indirizzo della contribuente, ove la stessa sarebbe risultata temporaneamente assente. Non può, dunque, ritenersi provato il perfezionamento dell'iter notificatorio di un atto accertativo o impositivo in assenza dell'identificazione e della sottoscrizione del soggetto notificatore e in mancanza di ogni indicazione circa l'esito del tentativo di consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario (cfr. CGT di I grado Napoli, sent.
n. 17495/15/2025). In senso conforme, in fattispecie analoghe, altre Sezioni di questa Corte hanno rilevato che “l'Ente impositore, pur avendo prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici ad opera di operatore postale privato, non ha dimostrato il regolare perfezionamento delle notifiche, risultando tutte le relate di notificazione in bianco” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 5830/9/2025). Parimenti è stato affermato che “la notifica difetta di sottoscrizione da parte del notificatore, vizio che rende inesistente la notifica” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 698/25/2025; cfr. Cass. nn. 9552/2021 e 7586/2024).
In definitiva, poiché “in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti e delle relative notificazioni, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario” (Cass. n. 2552/2024), nel caso in esame tale sequenza non risulta rispettata. Gli avvisi di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore, non sono mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità della contribuente. Ne consegue che il procedimento notificatorio degli atti prodromici alla cartella di pagamento non può ritenersi perfezionato e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, ritendo che sussistano giuste ed eccezionali ragioni, tenuto conto del comportamento processale di parte ricorrente a fronte di plurimi mandati conferiti a distanza di tempo sullo stesso atto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6571/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010187315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- sul ricorso n. 6581/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720240010187315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2432/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo, il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 017 2024 0010187315 000 notificata in data 15.01.2025 avente ad oggetto l'omesso versamento di tasse automobilistiche per l'anno 2017 oltre sanzioni per un importo complessivo di € 5.254,92. Deduce la omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici, la prescrizione e l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Risultano costituite la Regione Campania e Agenzia delle Entrate - Riscossione, che preliminarmente eccepiscono la litispendenza di identico giudizio promosso con il patrocinio del medesimo difensore rubricato al n. di RG.6581/2025, chiedendone disporsi la riunione al presente giudizio;
contestano le avverse deduzioni depositando documentazione asseritamente probante la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici e, quindi, ritengono non decorsi i termini prescrizionali.
In data 20.10.2025, la Corte riuniva i ricorsi, rigettando l'istanza di sospensiva.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, come emerge dalle relate di notificazione, gli avvisi risultano essere stati notificati dalla Regione Campania a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890/1982 (c.d. “notifica diretta”), per il tramite della società Società_1.
Tale modalità di notificazione è pacificamente assoggettata alla disciplina del servizio postale ordinario.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo – come consentito a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della l. n. 146 del 1998, che ha modificato l'art. 14 cit., prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982” (ex multis, Cass. nn. 17598/2010, 12083/2016, 8293/2018, 29642/2019, 2339/2021; Cass. ord. n. 6585/2025). Ne consegue che, in tale ipotesi, non è previsto l'invio della raccomandata informativa (cfr. Cass. ord. n. 27388/2025), né è richiesta l'annotazione sull'avviso di ricevimento della persona cui il plico è stato consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. per il solo fatto dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione.
Tuttavia, nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento emessi dalla società Società_1, operatore di poste private, risultano del tutto irregolari, in quanto non compilati. Gli stessi sono, infatti, caratterizzati dalla totale assenza di date e sottoscrizioni: manca la firma dell'agente postale e non risulta apposta la firma di alcun soggetto che avrebbe ricevuto il plico. In luogo della sottoscrizione del ricevente compare esclusivamente una stampigliatura recante la dicitura “COMPIUTA GIACENZA”, con annotazioni a mano "avv. giac." e con date, ma prive di qualsivoglia sottoscrizione autografa. Difetta, pertanto, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che, nelle date di presunta notifica, il personale della NEXIVE si sia effettivamente recato presso l'indirizzo della contribuente, ove la stessa sarebbe risultata temporaneamente assente. Non può, dunque, ritenersi provato il perfezionamento dell'iter notificatorio di un atto accertativo o impositivo in assenza dell'identificazione e della sottoscrizione del soggetto notificatore e in mancanza di ogni indicazione circa l'esito del tentativo di consegna dell'atto presso il domicilio del destinatario (cfr. CGT di I grado Napoli, sent.
n. 17495/15/2025). In senso conforme, in fattispecie analoghe, altre Sezioni di questa Corte hanno rilevato che “l'Ente impositore, pur avendo prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici ad opera di operatore postale privato, non ha dimostrato il regolare perfezionamento delle notifiche, risultando tutte le relate di notificazione in bianco” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 5830/9/2025). Parimenti è stato affermato che “la notifica difetta di sottoscrizione da parte del notificatore, vizio che rende inesistente la notifica” (CGT di I grado Napoli, sent. n. 698/25/2025; cfr. Cass. nn. 9552/2021 e 7586/2024).
In definitiva, poiché “in materia di riscossione delle imposte e dei tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto della sequenza procedimentale degli atti e delle relative notificazioni, al fine di consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa del destinatario” (Cass. n. 2552/2024), nel caso in esame tale sequenza non risulta rispettata. Gli avvisi di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente impositore, non sono mai entrati nella sfera di conoscenza o di conoscibilità della contribuente. Ne consegue che il procedimento notificatorio degli atti prodromici alla cartella di pagamento non può ritenersi perfezionato e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, ritendo che sussistano giuste ed eccezionali ragioni, tenuto conto del comportamento processale di parte ricorrente a fronte di plurimi mandati conferiti a distanza di tempo sullo stesso atto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.