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Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01635/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00722 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01635/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2024, proposto da
S&P 14 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Laterza, Francesco Angelini, Guglielmo Fabbricatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura,
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione
Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182;
per l'annullamento N. 01635/2024 REG.RIC.
del Decreto n. 270 del 3 settembre 2024 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico, denominato “S&P 14”, della potenza di 50 MW, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del “Lago Poma”, e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di TI (PA); nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare:
- del Parere negativo n. 137/2024 del 29 marzo 2024 reso dalla Commissione Tecnica
Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana –
Assessorato Territorio e Ambiente;
- del Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno
2024;
- del Parere negativo prot. n. 12919 del 25 giugno 2024, reso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo della Regione Siciliana;
- del Parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il
PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024; nonché per la condanna delle suddette Amministrazioni resistenti ad adottare il provvedimento favorevole di VIA ex art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01635/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT AL e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società S&P 14 S.r.l., con sede legale in TI (PA), Corso dei Mille n. 312, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “S&P 14”, della potenza complessiva di 50 MW, da realizzarsi nel Comune di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del Lago Poma, nonché delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti anche nel Comune di TI (PA).
Il progetto rientra tra quelli assoggettati a VIA statale, ai sensi dell'Allegato I-bis, punto 1.2.1, e dell'Allegato II, punto 2), alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 10 MW, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).
L'istanza di pronuncia di valutazione ambientale è stata presentata dalla Società proponente con nota acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica
(MiTE) n. 112924 in data 16 settembre 2022 e successivamente perfezionata con nota acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) n. 22170 in data 15 febbraio 2023.
A seguito della comunicazione di procedibilità dell'istanza, in data 27 marzo 2023 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, la pubblicazione dell'annuncio al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica, con contestuale deposito della documentazione progettuale, N. 01635/2024 REG.RIC.
dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), della Sintesi non tecnica, nonché del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.
All'esito della consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
Con nota acquisita al protocollo MASE n. 63464 del 4 aprile 2024, la Società S&P 14
S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie alla documentazione progettuale.
Successivamente, è stata avviata una nuova consultazione pubblica in data 26 aprile
2024, con termine per la presentazione delle osservazioni fissato all'11 maggio 2024.
Nell'ambito di tale consultazione è pervenuto il contributo della Regione Siciliana, acquisito al protocollo MASE n. 78870 del 29 aprile 2024, contenente il Parere negativo n. 137/2024 del 29 marzo 2024, reso dalla Commissione Tecnica
Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali dell'Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti ulteriori pareri negativi:
• il Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno 2024, acquisito al protocollo MASE n. 115064 del 21 giugno 2024;
• il Parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura –
Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024, acquisito al protocollo MASE n. 132729 in pari data.
Sulla base dei pareri negativi acquisiti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha adottato il Decreto n. 270 del
3 settembre 2024, con il quale è stato espresso giudizio negativo di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto “S&P
14”.
Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, la Società S&P 14 S.r.l. ha proposto ricorso giurisdizionale, notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato presso N. 01635/2024 REG.RIC.
la segreteria del TAR Sicilia-Palermo in data 27 novembre 2024, iscritto al R.G. n.
1635/2024, chiedendone l'annullamento, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento favorevole di VIA ex art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente ha evidenziato plurimi profili di illegittimità, come di seguito rubricati, riconducibili principalmente all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nel bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione dei principi europei di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
II. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà intrinseca e ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, chiedendone il rigetto. N. 01635/2024 REG.RIC.
Successivamente, in data 12 gennaio 2026, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio il Parere tecnico-giuridico n. 920 del 19 dicembre 2025, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, dichiaratamente volto a “supportare” le argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato nel presente giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 26 gennaio 2026, l'Avvocatura dello Stato si è integralmente riportata al contenuto di tale Parere, limitandosi a sostenere che il ricorso sarebbe diretto a sindacare il merito di valutazioni, non irragionevoli, rientranti nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, previo deposito di memoria di replica della
Società ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente nella memoria di replica del 19 febbraio 2026, il Collegio non può entrare nel merito della valutazione dei profili di incompetenza del parere negativo del Ministero della Cultura –
Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024, dal momento che gli stessi non sono stati dedotti con apposito motivo di gravame in seno al ricorso introduttivo ed esulano, pertanto, dal thema decidendum. Il Giudice, per il principio della domanda che informa il processo amministrativo, non può, infatti, dichiarare ex officio l'illegittimità del provvedimento finale di VIA, per avere quest'ultimo recepito le conclusioni di un parere tecnico-istruttorio negativo reso da un organo in ipotesi incompetente nella considerazione che le valutazioni in materia paesaggistica nell'ambito del procedimento di VIA statale, per le opere ricadenti nel territorio siciliano, competerebbero – alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso – all'Assessorato N. 01635/2024 REG.RIC.
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e non alla Soprintendenza
Speciale per il PNRR (cfr. C.G.A.R.S., sentenza n. 678 del 20 agosto 2024).
Nel merito dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
Col primo motivo la ricorrente deduce anzitutto l'illegittimità del decreto di VIA negativo e degli atti presupposti per difetto di motivazione, non essendo consentito alle amministrazioni competenti basare le proprie valutazioni relative alla incompatibilità ambientale dell'intervento unicamente alla luce dell'alterazione che la sua presenza provocherebbe sul contesto esistente in quanto, in questo modo, ogni nuova opera risulterebbe incompatibile, “con la conseguenza che le motivazioni di un diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili «devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n.
5046 del 5 giugno 2024).
La censura deve essere disattesa, essendo basata su una lettura oltre misura riduttiva dei pareri richiamati nel provvedimento impugnato, a partire dal parere negativo del
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del
17 luglio 2024.
Il parere appena ricordato argomenta invero approfonditamente sul rilievo paesaggistico-ambientale dell'area di progetto, oltre che sull'importanza sportiva e turistica del sito, evidenziando in primo luogo che “il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto, Lago Poma, si trova nella zona centro settentrionale della regione nell'alta valle del fiume Jato, in località C/da Lazzarola, a circa 5 Km dal Comune di TI. Esso nasce dallo sbarramento del fiume Jato e il completamento è stato effettuato nel 1968. Tale area, con i Decreti Assessoriali del
1994 e 1997 è stata individuata come Oasi di protezione e rifugio della fauna N. 01635/2024 REG.RIC.
selvatica, per favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta e l'irradiamento naturale della fauna selvatica. L'area in esame presenta tra le più svariate specie botaniche, grazie anche a rimboschimenti effettuati negli ultimi anni, tra le quali: eucalipto, frassino, palma nana, pero selvatico, olivo selvatico, pino
d'Aleppo, pino domestico, giunco, canna e pioppo nero. La superficie del lago viene utilizzata per svolgere diverse attività sportive quali lo sci nautico ed il canottaggio, infatti esso oltre ad essere conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche dà la possibilità di essere utilizzato per lo svolgimento di gare di canottaggio tutti i mesi dell'anno” (pag. 5).
Indi, identifica specificamente i tratti panoramici di rilievo: “nell'area di riferimento risultano di rilevante interesse anche cinque centri e nuclei storici (tra cui quello di
TI tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 42 del 2004 con D.A. n. 7331 del
18/10/1999) e quattro tratti panoramici (costituiti dalla SS187, dalla SS113, dal tratto
Ponte Taurro - Lago Poma coincidente con la SP81 e la SP39, dall'Autostrada A29), oltre a numerosi beni isolati” (pag. 6) per poi soffermarsi sull'impatto percettivo visivo negativo dell'intervento, in proposito condividendo “le criticità formulate dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, in merito al forte impatto che si determinerebbe con la realizzazione dell'impianto in oggetto, a causa della natura stessa delle opere che lo connotano, caratterizzate da elementi coprenti visibili anche da notevole distanza, insistenti in forma compatta su una superficie, come sopra detto, ritenuta di grande pregio, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs n.42 del 2004” e rilevando l'insufficienza delle misure di mitigazione previste a “compensare un indubbio impatto negativo sul valore paesaggistico e culturale dell'area, compromettendo definitivamente l'attrattiva per il turismo e il tempo libero”.
Il parere passa, quindi, ad esaminare il pericolo di alterazione ecosistemica del lago a causa della schermatura delle acque determinata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici galleggianti, sottolineando come “la collocazione di pannelli fotovoltaici N. 01635/2024 REG.RIC.
sulla superficie del lago creerebbe una barriera al naturale passaggio della luce, indispensabile al compimento della fotosintesi comportando così una profonda alterazione dell'ecosistema del lago”.
Infine, rileva l'incidenza dell'impianto sulle attività tradizionali svolte nel lago, comprese quelle sportive (“la realizzazione dell'impianto flottante andrebbe a interferire con tutte quelle attività che si svolgono nel lago quali la navigazione, la pesca, gli sport acquatici e le attività ricreative, importanti anche in chiave di promozione turistica”), e sulla possibile interferenza nell'attività di approvvigionamento dell'acqua da parte dei Canadair per lo spegnimento di incendi
(v. a questo riguardo soprattutto il parere tecnico-istruttorio della Commissione tecnica PNRR, a pag. 59: “l'invaso viene utilizzato per l'approvvigionamento dei
Canadair durante gli incendi e la presenza dei pannelli potrebbe ostacolare il flottaggio del mezzo”).
Le ragioni alla base del provvedimento di diniego della VIA, come è dato constatare, non si esauriscono, pertanto, nel mero rilievo di una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, ma muovono da una analisi ricognitiva attenta e puntuale dei valori e degli interessi coinvolti, variamente attinenti alla tutela del paesaggio nei suoi aspetti estetico-percettivi nonché all'approvvigionamento idrico, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza ambientale, alla preservazione ecologica degli ecosistemi, alla salvaguardia delle attività tradizionalmente svolte nel lago (navigazione, pesca, sport acquatici) anche in chiave di promozione turistica.
Sennonché il riferimento alla possibile limitazione dell'accesso all'invaso e l'interferenza “con le attività tradizionali quali pesca, navigazione, attività ricreative
e competizioni” con conseguente potenziale “opposizione da parte della comunità locale” viene ritenuto dalla ricorrente generico e “trascurabile se si considera che, come è possibile verificare anche visivamente dallo Studio di Impatto Ambientale N. 01635/2024 REG.RIC.
depositato, il Progetto impegna, ovviamente solo una parte dell'invaso, lasciando ampia possibilità di svolgimento delle attività di pesca, navigazione e attività ricreative”.
Il rilievo non è risolutivo.
Fermo restando che in una materia, come quella in oggetto, caratterizzata – come si vedrà più avanti – da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa non è consentito al destinatario della decisione amministrativa sostituire la propria soggettiva valutazione all'apprezzamento compiuto dall'autorità procedente, occorre osservare che l'impianto fotovoltaico flottante funge da fattore, se non del tutto impeditivo, quantomeno limitativo di tali attività, e tale aspetto è stato messo in evidenza nel
Parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR. E in ogni caso la presenza dei pannelli in acqua compromette l'attrattiva del sito per il turismo e l'esercizio degli sport acquatici, come precedentemente affermato nel Parere stesso.
Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che la Società, così come risulta dallo stesso
Parere della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno 2024, ha proposto di mantenere un corridoio per consentire ai Canadair di approvvigionarsi durante le attività antincendio. Nel Parere, tuttavia, si afferma semplicemente che “La
Commissione non è in condizione di poter valutare l'efficacia del mantenimento di un corridoio, tra i pannelli e la traiettoria dei Canadair per i rifornimenti dell'acqua”.
Sul punto la motivazione appare insufficiente e denotata un possibile difetto di istruttoria. È evidente, infatti, che la Commissione Tecnica non può motivare adeguatamente il proprio parere negativo sulla proposta se non è in condizione di poterne valutare l'efficacia.
Tuttavia, si tratta di un solo aspetto del giudizio negativo, che non pregiudica i restanti fattori ostativi alla base dell'avviso negativo espresso dall'autorità ambientale, il quale risulta nel complesso adeguatamente motivato e istruito. N. 01635/2024 REG.RIC.
La ricorrente rimprovera, inoltre, all'amministrazione di non avere effettuato un equo contemperamento degli interessi in conflitto ispirato al principio dell'integrazione delle tutele e della massima diffusione delle energie rinnovabili, sì da sacrificare del tutto l'interesse alla transizione energetica connesso alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ad altri interessi ritenuti preminenti (paesaggio acquatico, sport, tempo libero). In particolare, l'amministrazione avrebbe imposto, attraverso il
Provvedimento, la primarietà della tutela del paesaggio e dell'ambiente, senza bilanciarla con i benefici che la realizzazione del Progetto comporterebbe indirettamente sugli stessi valori e trascurando il fatto che il comma 1-bis all'art. 8 del
D.Lgs. n. 152/2006 considera espressamente “prioritari” i progetti fotovoltaici di potenza nominale pari almeno a 50 MW come quello per cui è causa.
La censura non è persuasiva.
Come è noto, la funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n.
5281).
Nel caso in esame, non emergono evidenti profili di illogicità e irragionevolezza nel giudizio di bilanciamento condotto dall'amministrazione, tenuto conto della puntuale enucleazione degli interessi in gioco e della rilevanza costituzionale dei valori concorrenti pregiudicati dalla realizzazione dell'impianto (tutela del paesaggio e dell'ecosistema, art. 9 Cost.; tutela dell'attività sportiva, art. 33, comma 7, Cost.) e atti a giustificare il sacrificio dell'interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile nel sito prescelto. N. 01635/2024 REG.RIC.
In ordine alla portata compositiva da riconoscersi al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, si è affermato in giurisprudenza che l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è bensì favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l'ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali, pur precisandosi che non si può
“riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di 'favor'), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica”
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8491 del 23 ottobre 2024).
Il favor per le energie rinnovabile può dunque recedere, secondo il Consiglio di Stato, all'esito del giudizio di bilanciamento da effettuarsi caso per caso, di fronte a esigenze di tutela di valori aventi pari dignità giuridica, e tra queste la tutela del paesaggio.
Anche se il provvedimento di VIA impugnato non è espressamente motivato sul punto, questo non significa che il giudizio di bilanciamento abbia trascurato le caratteristiche dell'impianto e la sua potenza (50 MW), note agli organi istruttori che hanno emesso i presupposti pareri tecnici. Anzi, il provvedimento impugnato riporta testualmente che “il progetto, localizzato nella Regione Sicilia, nella Provincia di Palermo, ed in particolare nei comuni di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del “Lago
Poma”, e di TI (PA), prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 50 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione
Nazionale” e che la tipologia di progetto è inserita nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale N. 01635/2024 REG.RIC.
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs.
152/2006 al punto 2) “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.
Semplicemente, all'esito del bilanciamento, l'autorità ambientale – per tutte le ragioni in precedenza spiegate – ha ritenuto recessivo l'interesse energetico rispetto ai controvalori tutelati (tutela dell'ecosistema e del paesaggio lacustre tradizionale, sviluppo turistico sostenibile e attività sportiva) aventi non minore dignità giuridica.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Col secondo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di VIA negativo e del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del
20 giugno 2024 per eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento fattuale del provvedimento di VIA negativa.
Il motivo, diretto a censurare singoli punti di motivazione e a rilevare presunte carenze istruttorie su taluni profili (riguardati in verità atomisticamente e al di fuori di una visione di insieme del Parere), non è meritevole di condivisione per le evidenze di seguito sinteticamente riportate.
Quanto alla descrizione del sistema di storage è la ricorrente a confermarne la lacunosità, sebbene la stessa ne sottostimi la portata e la rilevanza, di modo che su questo punto non può ravvisarsi alcuna carenza istruttoria né travisamento fattuale a opera dell'organo tecnico.
Precisa ancora la ricorrente che le incongruenze relativamente alle particelle catastali riportate dal Progetto non riguardano l'impianto fotovoltaico flottante, interamente N. 01635/2024 REG.RIC.
realizzato all'interno dell'specchio d'acqua, ma principalmente il Piano di riqualificazione del “Parco dello Jato”.
Tuttavia, la p.a. non ha mai affermato il contrario nel proprio parere (v. pagg. 18-20), riuscendo a ricostruire piuttosto il reale stato dei luoghi, nonostante le mancanze rilevate nel modo seguente: “La Commissione rileva che il Parco dello Jato si sviluppa anche su particelle catastali non dichiarate dal Proponente nel Piano particellare; si riportano le mancanze nella Tabella seguente. […] Il risultato dell'analisi effettuata dalla Commissione indica che l'area del Parco dello Jato che non interseca le particelle dichiarate dal Proponente è pari a 12,57ha, di cui 7,47ha ricadenti nella particella 151 del Foglio catastale 96 di Monreale. La Commissione segnala che la particella 392 del Foglio Catastale 107 del Comune di TI viene elencata nella relazione idraulica, ma non compare nella relazione del Piano particellare. La
Commissione segnala, di conseguenza, la mancanza di congruità delle informazioni riportate nelle documentazioni presentate relativamente alle particelle catastali in disponibilità del Proponente”.
Quanto alle alternative localizzative – osserva la ricorrente – il Parere afferma che non sono state valutate alternative progettuali e, in modo particolare, l'utilizzo delle cave dismesse. Si evidenzia, tuttavia, che l'alternativa è stata fin da subito esclusa poiché nell'area indagata non sono presenti cave dismesse, men che meno bacini ricavati da cave dismesse, utili all'eventuale realizzazione di un impianto flottante.
Su questo punto il parere è in effetti lacunoso, prospettando una soluzione astratta,
l'utilizzo di bacini in cave dismesse, senza indicare quali. A ogni modo, il Collegio rileva che tale questione non è richiamata tra i profili ostativi alla realizzazione dell'impianto nelle conclusioni del parere, a motivo della sua limitata importanza nell'economia complessiva dell'atto.
Quanto agli impatti cumulativi, le critiche della Commissione tecnica PNRR non riguardano – come sostenuto dalla ricorrente – il solo algoritmo impiegato, ma N. 01635/2024 REG.RIC.
piuttosto la mancata considerazione di impianti già esistenti o in fase di autorizzazione nonché delle aree non idonee FER (v. parere, pagg. 23-26), tutti profili rispetto ai quali l'indagine condotta dalla Società si rivela obiettivamente lacunosa.
Sulla componente atmosfera e clima, la ricorrente si limita a ribadire che, “trattandosi di un impianto fotovoltaico flottante, non sono previste emissioni in atmosfera durante la fase di esercizio. Per le fasi di cantiere e dismissione, le principali emissioni riguardano i mezzi di trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell'impianto flottante e alla riqualificazione del 'Parco dello Jato'”. Tuttavia, non dimostra l'infondatezza dei rilievi effettuati dalla Commissione in ordine alla non compiuta individuazione delle misure atte a “limitare gli impatti legati alle fasi di cantiere e di dismissione, attraverso appositi accorgimenti per la relativa gestione al fine di ridurre le emissioni inquinanti” (pag. 28).
Per quanto riguarda la componente ambientale “idrologia e geomorfologia”, valutata negativamente dalla Commissione, la ricorrente chiarisce di non avere potuto tenere conto nel SIA del Progetto di Gestione dell'invaso “Diga Poma”, poiché quest'ultimo
è stato approvato con D.S.G. n. 291 del 30 settembre 2022, dunque in data successiva alla presentazione del Progetto, depositato in data 14 settembre 2022. Tuttavia, la ricorrente non prende posizione su nessuno dei rilievi tecnici evidenziati dalla
Commissione nel parere, a parte un fugace e generico riferimento al problema delle variazioni del livello dell'acqua nell'invaso e solo per affermare che il parere “non tiene in dovuta considerazione le analisi svolte nel Progetto riguardo le fluttuazioni in altezza del livello dell'acqua dell'invaso, rivelando di non conoscere le diverse tecnologie oggi disponibili per ovviare alla problematica della variabilità dei livelli di acqua dell'invaso rispetto alla tecnologia flottante, ad oggi ancora poco diffusa e conosciuta in Italia”.
In realtà la Commissione ha approfondito la tematica delle fluttuazioni ed analizzato le misure proposte dalla Società, giudicandole non adeguate e concludendo nel N. 01635/2024 REG.RIC.
seguente modo: “La Commissione ritiene che le fluttuazioni in altezza delle acque, anche fino a 15 metri, possano creare pressioni e forze sull'impianto tali da comprometterne la stabilità, nonostante siano previsti dei sistemi ad elastico, di cui tra l'altro non sono descritti né i materiali né le caratteristiche, per bilanciare il sollevamento e l'abbassamento del livello dell'invaso. Nella documentazione presentata non compare alcuna analisi di stabilità e di sicurezza idraulica dell'area di impianto confrontata con le continue oscillazioni delle acque dell'invaso. Compare solo un'immagine con indicati “LIVELLO MIN” e “LIVELLO MAX”, ma non è chiaro se si riferiscano o meno ai valori minimo e massimo di regolazione”.
Come già detto, sulle rimanenti criticità rilevate dalla Commissione (riguardanti la gestione dei sedimenti, l'assetto geomorfologico, il contenuto deficitario della relazione idraulica, la manutenzione dell'impianto fotovoltaico flottante), la ricorrente non aggiunge nulla (v. pagg. 32-37 del parere).
Relativamente alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, la ricorrente rileva: “Il
Parere afferma che nel Progetto non è stato chiarito se il lavaggio dei moduli costituenti l'impianto comporterà il rilascio accidentale di sostanze tossiche inquinanti nell'ambiente lacustre, nonostante tale eventualità sia espressamente esclusa nel SIA, par. 6.5 - Sintesi delle analisi e valutazione”.
Ebbene, il Collegio non rileva all'interno del parere piena corrispondenza con quanto indicato dalla ricorrente né la stessa ha del resto prodotto il SIA onde consentire una verifica sul punto. Piuttosto, nell'ultimo paragrafo dedicato alla componente ambientale “idrologia e geomorfologia” (titolato appunto “Manutenzione dell'impianto fotovoltaico flottante”) il parere riporta la seguente valutazione: “Alla luce dell'analisi delle pressioni puntuali e diffuse sull'invaso e vista la presenza di numerosi inquinanti nelle acque, nonché la torbidità dell'acqua in occasione di precipitazioni copiose che registrano apporto solido all'interno dell'invaso, non è N. 01635/2024 REG.RIC.
chiaro se il Proponente effettuerà o meno una depurazione delle acque dell'invaso prima di procedere al lavaggio dei moduli” (pag. 37).
Circa la valutazione della componente “biodiversità”, la ricorrente imputa alla
Commissione quanto segue: “Il Parere non tiene in dovuta considerazione che nel
Progetto, relativamente alla riqualificazione del "Parco dello Jato", sono previste opere localizzate di difesa spondale dall'erosione (come l'installazione di gabbionate
a protezione degli argini della diga) ed interventi diffusi di tipo agronomico per la riduzione dell'erosione del suolo (come il rimboschimento a pioppelle nell'intorno del perimetro del bacino idrico, la piantumazione di vegetazione in corrispondenza delle aree attrezzate e la riqualificazione naturalistica lungo i corsi d'acqua con salici ed arbusti ripariali)”.
In realtà, trattasi di aspetti considerati dal parere, il quale reca a pag. 39 nel paragrafo dedicato alle Misure mitigative/compensative: “Il Proponente ha descritto tutti gli interventi previsti all'interno della Relazione specialistica, tra cui: incremento della superficie boscata demaniale; realizzazione di opere di stabilizzazione superficiale alvei; miglioramento della viabilità forestale; miglioramento ed ampliamente delle aree attrezzate”.
Relativamente alle misure mitigative proposte, la Commissione non si limita a sollevare dei dubbi circa la loro compatibilità con gli interventi di mitigazione descritti all'interno del Progetto di gestione dell'invaso Poma e inerenti alla gestione dei sedimenti, ma muove delle perplessità anche circa la loro fattibilità atteso che: “Dalla lettura della documentazione fornita, non risulta evidente se siano stati intrapresi accordi oppure convenzioni con le Amministrazioni competenti. La Commissione segnala, infatti, che gli interventi effettuati su proprietà del Demanio dovrebbero essere di competenza della Regione Siciliana, in coordinamento con l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia nell'ambito delle pianificazioni correlate alle attività istituzionali. Sul punto, pertanto, si ripropongono le stesse perplessità, N. 01635/2024 REG.RIC.
già evidenziato nella sezione “Idrologia e geomorfologia”, circa l'effettiva realizzabilità di tali interventi, in quanto subordinati agli assensi delle citate Autorità
e di cui, allo stato, non si ha certezza. Non risultano nemmeno chiare le modalità attraverso le quali il Proponente avrà possibilità di lavorare sulle particelle di proprietà privata, se siano previsti espropri e con quali condizioni. Il termine
“esproprio” compare, infatti, solo nell'intestazione a piè di pagina del documento relativo al Piano particellare”.
Infine, elemento determinante ai fini della valutazione della compatibilità con la componente “biodiversità”, la Commissione concorda con il rischio prospettato nella risoluzione della C.T.S. della Regione Siciliana, secondo la quale “La realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante comporta una modifica sostanziale dell'ambiente lacustre. L'ombreggiamento causato dai pannelli solari può ridurre drasticamente la fotosintesi delle piante acquatiche, essenziale per il mantenimento dell'equilibrio ecologico del lago. Questo impatto potrebbe portare a una diminuzione della biodiversità e alla destabilizzazione dell'intero ecosistema, rendendo il progetto non sostenibile dal punto di vista ecologico”. Ebbene, sui pericoli per gli equilibri ecosistemici dell'ambiente lacustre derivanti dalla schermatura di estese porzioni della superficie d'acque, la ricorrente non offre elementi di chiarificazione né di rassicurazione.
La ricorrente osserva, ancora, che il Parere esprime un giudizio di incompatibilità ambientale per l'impatto che la realizzazione del Progetto avrebbe sulla salute umana, considerata l'importanza dell'invaso per l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Palermo, e sulle attività tradizionalmente svolte dalla popolazione tramite l'invaso stesso, quali: irrigazione dei terreni; turismo naturalistico; attività sportive; navigazione e competizioni di canottaggio. Tuttavia, secondo la ricorrente il parere omette di considerare, innanzi tutto, che la presenza di un impianto fotovoltaico flottante, come già detto, garantisce la riduzione del fenomeno dell'evaporazione, che N. 01635/2024 REG.RIC.
rende così disponibile una maggiore quantità di acqua utile all'irrigazione dei terreni e all'approvvigionamento potabile. Inoltre, il Parere non tiene conto dell'impatto positivo che gli interventi di riqualificazione del “Parco dello Jato” avrebbero sul turismo e sulle attività sportive, incentivandone anche di nuove. Attualmente, l'area perimetrale all'invaso risulta essere infatti degradata e trascurata, cosa che di fatto scoraggia il turismo naturalistico e le attività sportive, mentre il Progetto prevede numerosi interventi atti a riqualificare l'intera area.
I superiori rilievi non colgono nel segno.
Innanzitutto, il giudizio negativo sulla componente salute umana non dipende tanto dalla riduzione del volume dell'acqua quanto piuttosto dal pericolo di riversamento di sostanze inquinanti nell'invaso (specialmente nelle fasi di cantiere e dismissione), il che potrebbe privare il comune di Palermo e le campagne circostanti, per un periodo più o meno lungo, di una importante fonte di approvvigionamento di acqua potabile.
In secondo luogo le misure di riqualificazione proposte (realizzazione di nuove aree di picnic, aree parcheggio, piste ciclabili, realizzazione di passerelle, ecc.), sebbene dirette ad agevolare la fruibilità dell'area da parte del pubblico, non sono atte a eliminare le ragioni di interferenza con le attività tradizionali, quali pesca, navigazione e competizioni sportive in acqua, la cui salvaguardia ha indotto appunto l'amministrazione a esprimere parere negativo.
La ricorrente conferma, infine, che “il Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo (SP14REL019_00;
Piano_Preliminare_di_Utilizzo_in_situ_delle_Terre_e_rocce_da_scavo; Allegato n.
8) non sia del tutto conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 120 del 2017”, come rilevato dalla Commissione nel proprio parere.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, N. 01635/2024 REG.RIC.
tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente a rifondere alle resistenti Amministrazioni le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT AL NO TE N. 01635/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00722 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01635/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2024, proposto da
S&P 14 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Laterza, Francesco Angelini, Guglielmo Fabbricatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura,
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione
Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile
n. 182;
per l'annullamento N. 01635/2024 REG.RIC.
del Decreto n. 270 del 3 settembre 2024 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico, denominato “S&P 14”, della potenza di 50 MW, da realizzarsi nel comune di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del “Lago Poma”, e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di TI (PA); nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare:
- del Parere negativo n. 137/2024 del 29 marzo 2024 reso dalla Commissione Tecnica
Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana –
Assessorato Territorio e Ambiente;
- del Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno
2024;
- del Parere negativo prot. n. 12919 del 25 giugno 2024, reso dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo della Regione Siciliana;
- del Parere negativo del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il
PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024; nonché per la condanna delle suddette Amministrazioni resistenti ad adottare il provvedimento favorevole di VIA ex art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01635/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RT AL e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società S&P 14 S.r.l., con sede legale in TI (PA), Corso dei Mille n. 312, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “S&P 14”, della potenza complessiva di 50 MW, da realizzarsi nel Comune di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del Lago Poma, nonché delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti anche nel Comune di TI (PA).
Il progetto rientra tra quelli assoggettati a VIA statale, ai sensi dell'Allegato I-bis, punto 1.2.1, e dell'Allegato II, punto 2), alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 10 MW, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).
L'istanza di pronuncia di valutazione ambientale è stata presentata dalla Società proponente con nota acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica
(MiTE) n. 112924 in data 16 settembre 2022 e successivamente perfezionata con nota acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) n. 22170 in data 15 febbraio 2023.
A seguito della comunicazione di procedibilità dell'istanza, in data 27 marzo 2023 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, la pubblicazione dell'annuncio al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica, con contestuale deposito della documentazione progettuale, N. 01635/2024 REG.RIC.
dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), della Sintesi non tecnica, nonché del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.
All'esito della consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
Con nota acquisita al protocollo MASE n. 63464 del 4 aprile 2024, la Società S&P 14
S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie alla documentazione progettuale.
Successivamente, è stata avviata una nuova consultazione pubblica in data 26 aprile
2024, con termine per la presentazione delle osservazioni fissato all'11 maggio 2024.
Nell'ambito di tale consultazione è pervenuto il contributo della Regione Siciliana, acquisito al protocollo MASE n. 78870 del 29 aprile 2024, contenente il Parere negativo n. 137/2024 del 29 marzo 2024, reso dalla Commissione Tecnica
Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali dell'Assessorato regionale del
Territorio e dell'Ambiente.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti ulteriori pareri negativi:
• il Parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno 2024, acquisito al protocollo MASE n. 115064 del 21 giugno 2024;
• il Parere tecnico-istruttorio negativo del Ministero della Cultura –
Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024, acquisito al protocollo MASE n. 132729 in pari data.
Sulla base dei pareri negativi acquisiti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha adottato il Decreto n. 270 del
3 settembre 2024, con il quale è stato espresso giudizio negativo di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per il progetto “S&P
14”.
Avverso il suddetto decreto e gli atti presupposti, la Società S&P 14 S.r.l. ha proposto ricorso giurisdizionale, notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato presso N. 01635/2024 REG.RIC.
la segreteria del TAR Sicilia-Palermo in data 27 novembre 2024, iscritto al R.G. n.
1635/2024, chiedendone l'annullamento, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento favorevole di VIA ex art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente ha evidenziato plurimi profili di illegittimità, come di seguito rubricati, riconducibili principalmente all'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nel bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 152/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; violazione dei principi del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione dei principi europei di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
II. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, contraddittorietà intrinseca e ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, l'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, chiedendone il rigetto. N. 01635/2024 REG.RIC.
Successivamente, in data 12 gennaio 2026, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio il Parere tecnico-giuridico n. 920 del 19 dicembre 2025, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, dichiaratamente volto a “supportare” le argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato nel presente giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 26 gennaio 2026, l'Avvocatura dello Stato si è integralmente riportata al contenuto di tale Parere, limitandosi a sostenere che il ricorso sarebbe diretto a sindacare il merito di valutazioni, non irragionevoli, rientranti nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 12 marzo 2026, previo deposito di memoria di replica della
Società ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente nella memoria di replica del 19 febbraio 2026, il Collegio non può entrare nel merito della valutazione dei profili di incompetenza del parere negativo del Ministero della Cultura –
Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del 17 luglio 2024, dal momento che gli stessi non sono stati dedotti con apposito motivo di gravame in seno al ricorso introduttivo ed esulano, pertanto, dal thema decidendum. Il Giudice, per il principio della domanda che informa il processo amministrativo, non può, infatti, dichiarare ex officio l'illegittimità del provvedimento finale di VIA, per avere quest'ultimo recepito le conclusioni di un parere tecnico-istruttorio negativo reso da un organo in ipotesi incompetente nella considerazione che le valutazioni in materia paesaggistica nell'ambito del procedimento di VIA statale, per le opere ricadenti nel territorio siciliano, competerebbero – alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi successivamente alla proposizione del ricorso – all'Assessorato N. 01635/2024 REG.RIC.
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e non alla Soprintendenza
Speciale per il PNRR (cfr. C.G.A.R.S., sentenza n. 678 del 20 agosto 2024).
Nel merito dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
Col primo motivo la ricorrente deduce anzitutto l'illegittimità del decreto di VIA negativo e degli atti presupposti per difetto di motivazione, non essendo consentito alle amministrazioni competenti basare le proprie valutazioni relative alla incompatibilità ambientale dell'intervento unicamente alla luce dell'alterazione che la sua presenza provocherebbe sul contesto esistente in quanto, in questo modo, ogni nuova opera risulterebbe incompatibile, “con la conseguenza che le motivazioni di un diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili «devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica” (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n.
5046 del 5 giugno 2024).
La censura deve essere disattesa, essendo basata su una lettura oltre misura riduttiva dei pareri richiamati nel provvedimento impugnato, a partire dal parere negativo del
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. n. 20864-P del
17 luglio 2024.
Il parere appena ricordato argomenta invero approfonditamente sul rilievo paesaggistico-ambientale dell'area di progetto, oltre che sull'importanza sportiva e turistica del sito, evidenziando in primo luogo che “il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto, Lago Poma, si trova nella zona centro settentrionale della regione nell'alta valle del fiume Jato, in località C/da Lazzarola, a circa 5 Km dal Comune di TI. Esso nasce dallo sbarramento del fiume Jato e il completamento è stato effettuato nel 1968. Tale area, con i Decreti Assessoriali del
1994 e 1997 è stata individuata come Oasi di protezione e rifugio della fauna N. 01635/2024 REG.RIC.
selvatica, per favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta e l'irradiamento naturale della fauna selvatica. L'area in esame presenta tra le più svariate specie botaniche, grazie anche a rimboschimenti effettuati negli ultimi anni, tra le quali: eucalipto, frassino, palma nana, pero selvatico, olivo selvatico, pino
d'Aleppo, pino domestico, giunco, canna e pioppo nero. La superficie del lago viene utilizzata per svolgere diverse attività sportive quali lo sci nautico ed il canottaggio, infatti esso oltre ad essere conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche dà la possibilità di essere utilizzato per lo svolgimento di gare di canottaggio tutti i mesi dell'anno” (pag. 5).
Indi, identifica specificamente i tratti panoramici di rilievo: “nell'area di riferimento risultano di rilevante interesse anche cinque centri e nuclei storici (tra cui quello di
TI tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 42 del 2004 con D.A. n. 7331 del
18/10/1999) e quattro tratti panoramici (costituiti dalla SS187, dalla SS113, dal tratto
Ponte Taurro - Lago Poma coincidente con la SP81 e la SP39, dall'Autostrada A29), oltre a numerosi beni isolati” (pag. 6) per poi soffermarsi sull'impatto percettivo visivo negativo dell'intervento, in proposito condividendo “le criticità formulate dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, in merito al forte impatto che si determinerebbe con la realizzazione dell'impianto in oggetto, a causa della natura stessa delle opere che lo connotano, caratterizzate da elementi coprenti visibili anche da notevole distanza, insistenti in forma compatta su una superficie, come sopra detto, ritenuta di grande pregio, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs n.42 del 2004” e rilevando l'insufficienza delle misure di mitigazione previste a “compensare un indubbio impatto negativo sul valore paesaggistico e culturale dell'area, compromettendo definitivamente l'attrattiva per il turismo e il tempo libero”.
Il parere passa, quindi, ad esaminare il pericolo di alterazione ecosistemica del lago a causa della schermatura delle acque determinata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici galleggianti, sottolineando come “la collocazione di pannelli fotovoltaici N. 01635/2024 REG.RIC.
sulla superficie del lago creerebbe una barriera al naturale passaggio della luce, indispensabile al compimento della fotosintesi comportando così una profonda alterazione dell'ecosistema del lago”.
Infine, rileva l'incidenza dell'impianto sulle attività tradizionali svolte nel lago, comprese quelle sportive (“la realizzazione dell'impianto flottante andrebbe a interferire con tutte quelle attività che si svolgono nel lago quali la navigazione, la pesca, gli sport acquatici e le attività ricreative, importanti anche in chiave di promozione turistica”), e sulla possibile interferenza nell'attività di approvvigionamento dell'acqua da parte dei Canadair per lo spegnimento di incendi
(v. a questo riguardo soprattutto il parere tecnico-istruttorio della Commissione tecnica PNRR, a pag. 59: “l'invaso viene utilizzato per l'approvvigionamento dei
Canadair durante gli incendi e la presenza dei pannelli potrebbe ostacolare il flottaggio del mezzo”).
Le ragioni alla base del provvedimento di diniego della VIA, come è dato constatare, non si esauriscono, pertanto, nel mero rilievo di una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, ma muovono da una analisi ricognitiva attenta e puntuale dei valori e degli interessi coinvolti, variamente attinenti alla tutela del paesaggio nei suoi aspetti estetico-percettivi nonché all'approvvigionamento idrico, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza ambientale, alla preservazione ecologica degli ecosistemi, alla salvaguardia delle attività tradizionalmente svolte nel lago (navigazione, pesca, sport acquatici) anche in chiave di promozione turistica.
Sennonché il riferimento alla possibile limitazione dell'accesso all'invaso e l'interferenza “con le attività tradizionali quali pesca, navigazione, attività ricreative
e competizioni” con conseguente potenziale “opposizione da parte della comunità locale” viene ritenuto dalla ricorrente generico e “trascurabile se si considera che, come è possibile verificare anche visivamente dallo Studio di Impatto Ambientale N. 01635/2024 REG.RIC.
depositato, il Progetto impegna, ovviamente solo una parte dell'invaso, lasciando ampia possibilità di svolgimento delle attività di pesca, navigazione e attività ricreative”.
Il rilievo non è risolutivo.
Fermo restando che in una materia, come quella in oggetto, caratterizzata – come si vedrà più avanti – da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa non è consentito al destinatario della decisione amministrativa sostituire la propria soggettiva valutazione all'apprezzamento compiuto dall'autorità procedente, occorre osservare che l'impianto fotovoltaico flottante funge da fattore, se non del tutto impeditivo, quantomeno limitativo di tali attività, e tale aspetto è stato messo in evidenza nel
Parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR. E in ogni caso la presenza dei pannelli in acqua compromette l'attrattiva del sito per il turismo e l'esercizio degli sport acquatici, come precedentemente affermato nel Parere stesso.
Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che la Società, così come risulta dallo stesso
Parere della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del 20 giugno 2024, ha proposto di mantenere un corridoio per consentire ai Canadair di approvvigionarsi durante le attività antincendio. Nel Parere, tuttavia, si afferma semplicemente che “La
Commissione non è in condizione di poter valutare l'efficacia del mantenimento di un corridoio, tra i pannelli e la traiettoria dei Canadair per i rifornimenti dell'acqua”.
Sul punto la motivazione appare insufficiente e denotata un possibile difetto di istruttoria. È evidente, infatti, che la Commissione Tecnica non può motivare adeguatamente il proprio parere negativo sulla proposta se non è in condizione di poterne valutare l'efficacia.
Tuttavia, si tratta di un solo aspetto del giudizio negativo, che non pregiudica i restanti fattori ostativi alla base dell'avviso negativo espresso dall'autorità ambientale, il quale risulta nel complesso adeguatamente motivato e istruito. N. 01635/2024 REG.RIC.
La ricorrente rimprovera, inoltre, all'amministrazione di non avere effettuato un equo contemperamento degli interessi in conflitto ispirato al principio dell'integrazione delle tutele e della massima diffusione delle energie rinnovabili, sì da sacrificare del tutto l'interesse alla transizione energetica connesso alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ad altri interessi ritenuti preminenti (paesaggio acquatico, sport, tempo libero). In particolare, l'amministrazione avrebbe imposto, attraverso il
Provvedimento, la primarietà della tutela del paesaggio e dell'ambiente, senza bilanciarla con i benefici che la realizzazione del Progetto comporterebbe indirettamente sugli stessi valori e trascurando il fatto che il comma 1-bis all'art. 8 del
D.Lgs. n. 152/2006 considera espressamente “prioritari” i progetti fotovoltaici di potenza nominale pari almeno a 50 MW come quello per cui è causa.
La censura non è persuasiva.
Come è noto, la funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n.
5281).
Nel caso in esame, non emergono evidenti profili di illogicità e irragionevolezza nel giudizio di bilanciamento condotto dall'amministrazione, tenuto conto della puntuale enucleazione degli interessi in gioco e della rilevanza costituzionale dei valori concorrenti pregiudicati dalla realizzazione dell'impianto (tutela del paesaggio e dell'ecosistema, art. 9 Cost.; tutela dell'attività sportiva, art. 33, comma 7, Cost.) e atti a giustificare il sacrificio dell'interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile nel sito prescelto. N. 01635/2024 REG.RIC.
In ordine alla portata compositiva da riconoscersi al principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, si è affermato in giurisprudenza che l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è bensì favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l'ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali, pur precisandosi che non si può
“riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di 'favor'), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica”
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8491 del 23 ottobre 2024).
Il favor per le energie rinnovabile può dunque recedere, secondo il Consiglio di Stato, all'esito del giudizio di bilanciamento da effettuarsi caso per caso, di fronte a esigenze di tutela di valori aventi pari dignità giuridica, e tra queste la tutela del paesaggio.
Anche se il provvedimento di VIA impugnato non è espressamente motivato sul punto, questo non significa che il giudizio di bilanciamento abbia trascurato le caratteristiche dell'impianto e la sua potenza (50 MW), note agli organi istruttori che hanno emesso i presupposti pareri tecnici. Anzi, il provvedimento impugnato riporta testualmente che “il progetto, localizzato nella Regione Sicilia, nella Provincia di Palermo, ed in particolare nei comuni di Monreale (PA), nei pressi del bacino idrico del “Lago
Poma”, e di TI (PA), prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza di 50 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione
Nazionale” e che la tipologia di progetto è inserita nell'Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale N. 01635/2024 REG.RIC.
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs.
152/2006 al punto 2) “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”.
Semplicemente, all'esito del bilanciamento, l'autorità ambientale – per tutte le ragioni in precedenza spiegate – ha ritenuto recessivo l'interesse energetico rispetto ai controvalori tutelati (tutela dell'ecosistema e del paesaggio lacustre tradizionale, sviluppo turistico sostenibile e attività sportiva) aventi non minore dignità giuridica.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Col secondo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di VIA negativo e del parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 337 del
20 giugno 2024 per eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento fattuale del provvedimento di VIA negativa.
Il motivo, diretto a censurare singoli punti di motivazione e a rilevare presunte carenze istruttorie su taluni profili (riguardati in verità atomisticamente e al di fuori di una visione di insieme del Parere), non è meritevole di condivisione per le evidenze di seguito sinteticamente riportate.
Quanto alla descrizione del sistema di storage è la ricorrente a confermarne la lacunosità, sebbene la stessa ne sottostimi la portata e la rilevanza, di modo che su questo punto non può ravvisarsi alcuna carenza istruttoria né travisamento fattuale a opera dell'organo tecnico.
Precisa ancora la ricorrente che le incongruenze relativamente alle particelle catastali riportate dal Progetto non riguardano l'impianto fotovoltaico flottante, interamente N. 01635/2024 REG.RIC.
realizzato all'interno dell'specchio d'acqua, ma principalmente il Piano di riqualificazione del “Parco dello Jato”.
Tuttavia, la p.a. non ha mai affermato il contrario nel proprio parere (v. pagg. 18-20), riuscendo a ricostruire piuttosto il reale stato dei luoghi, nonostante le mancanze rilevate nel modo seguente: “La Commissione rileva che il Parco dello Jato si sviluppa anche su particelle catastali non dichiarate dal Proponente nel Piano particellare; si riportano le mancanze nella Tabella seguente. […] Il risultato dell'analisi effettuata dalla Commissione indica che l'area del Parco dello Jato che non interseca le particelle dichiarate dal Proponente è pari a 12,57ha, di cui 7,47ha ricadenti nella particella 151 del Foglio catastale 96 di Monreale. La Commissione segnala che la particella 392 del Foglio Catastale 107 del Comune di TI viene elencata nella relazione idraulica, ma non compare nella relazione del Piano particellare. La
Commissione segnala, di conseguenza, la mancanza di congruità delle informazioni riportate nelle documentazioni presentate relativamente alle particelle catastali in disponibilità del Proponente”.
Quanto alle alternative localizzative – osserva la ricorrente – il Parere afferma che non sono state valutate alternative progettuali e, in modo particolare, l'utilizzo delle cave dismesse. Si evidenzia, tuttavia, che l'alternativa è stata fin da subito esclusa poiché nell'area indagata non sono presenti cave dismesse, men che meno bacini ricavati da cave dismesse, utili all'eventuale realizzazione di un impianto flottante.
Su questo punto il parere è in effetti lacunoso, prospettando una soluzione astratta,
l'utilizzo di bacini in cave dismesse, senza indicare quali. A ogni modo, il Collegio rileva che tale questione non è richiamata tra i profili ostativi alla realizzazione dell'impianto nelle conclusioni del parere, a motivo della sua limitata importanza nell'economia complessiva dell'atto.
Quanto agli impatti cumulativi, le critiche della Commissione tecnica PNRR non riguardano – come sostenuto dalla ricorrente – il solo algoritmo impiegato, ma N. 01635/2024 REG.RIC.
piuttosto la mancata considerazione di impianti già esistenti o in fase di autorizzazione nonché delle aree non idonee FER (v. parere, pagg. 23-26), tutti profili rispetto ai quali l'indagine condotta dalla Società si rivela obiettivamente lacunosa.
Sulla componente atmosfera e clima, la ricorrente si limita a ribadire che, “trattandosi di un impianto fotovoltaico flottante, non sono previste emissioni in atmosfera durante la fase di esercizio. Per le fasi di cantiere e dismissione, le principali emissioni riguardano i mezzi di trasporto dei materiali necessari alla realizzazione dell'impianto flottante e alla riqualificazione del 'Parco dello Jato'”. Tuttavia, non dimostra l'infondatezza dei rilievi effettuati dalla Commissione in ordine alla non compiuta individuazione delle misure atte a “limitare gli impatti legati alle fasi di cantiere e di dismissione, attraverso appositi accorgimenti per la relativa gestione al fine di ridurre le emissioni inquinanti” (pag. 28).
Per quanto riguarda la componente ambientale “idrologia e geomorfologia”, valutata negativamente dalla Commissione, la ricorrente chiarisce di non avere potuto tenere conto nel SIA del Progetto di Gestione dell'invaso “Diga Poma”, poiché quest'ultimo
è stato approvato con D.S.G. n. 291 del 30 settembre 2022, dunque in data successiva alla presentazione del Progetto, depositato in data 14 settembre 2022. Tuttavia, la ricorrente non prende posizione su nessuno dei rilievi tecnici evidenziati dalla
Commissione nel parere, a parte un fugace e generico riferimento al problema delle variazioni del livello dell'acqua nell'invaso e solo per affermare che il parere “non tiene in dovuta considerazione le analisi svolte nel Progetto riguardo le fluttuazioni in altezza del livello dell'acqua dell'invaso, rivelando di non conoscere le diverse tecnologie oggi disponibili per ovviare alla problematica della variabilità dei livelli di acqua dell'invaso rispetto alla tecnologia flottante, ad oggi ancora poco diffusa e conosciuta in Italia”.
In realtà la Commissione ha approfondito la tematica delle fluttuazioni ed analizzato le misure proposte dalla Società, giudicandole non adeguate e concludendo nel N. 01635/2024 REG.RIC.
seguente modo: “La Commissione ritiene che le fluttuazioni in altezza delle acque, anche fino a 15 metri, possano creare pressioni e forze sull'impianto tali da comprometterne la stabilità, nonostante siano previsti dei sistemi ad elastico, di cui tra l'altro non sono descritti né i materiali né le caratteristiche, per bilanciare il sollevamento e l'abbassamento del livello dell'invaso. Nella documentazione presentata non compare alcuna analisi di stabilità e di sicurezza idraulica dell'area di impianto confrontata con le continue oscillazioni delle acque dell'invaso. Compare solo un'immagine con indicati “LIVELLO MIN” e “LIVELLO MAX”, ma non è chiaro se si riferiscano o meno ai valori minimo e massimo di regolazione”.
Come già detto, sulle rimanenti criticità rilevate dalla Commissione (riguardanti la gestione dei sedimenti, l'assetto geomorfologico, il contenuto deficitario della relazione idraulica, la manutenzione dell'impianto fotovoltaico flottante), la ricorrente non aggiunge nulla (v. pagg. 32-37 del parere).
Relativamente alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, la ricorrente rileva: “Il
Parere afferma che nel Progetto non è stato chiarito se il lavaggio dei moduli costituenti l'impianto comporterà il rilascio accidentale di sostanze tossiche inquinanti nell'ambiente lacustre, nonostante tale eventualità sia espressamente esclusa nel SIA, par. 6.5 - Sintesi delle analisi e valutazione”.
Ebbene, il Collegio non rileva all'interno del parere piena corrispondenza con quanto indicato dalla ricorrente né la stessa ha del resto prodotto il SIA onde consentire una verifica sul punto. Piuttosto, nell'ultimo paragrafo dedicato alla componente ambientale “idrologia e geomorfologia” (titolato appunto “Manutenzione dell'impianto fotovoltaico flottante”) il parere riporta la seguente valutazione: “Alla luce dell'analisi delle pressioni puntuali e diffuse sull'invaso e vista la presenza di numerosi inquinanti nelle acque, nonché la torbidità dell'acqua in occasione di precipitazioni copiose che registrano apporto solido all'interno dell'invaso, non è N. 01635/2024 REG.RIC.
chiaro se il Proponente effettuerà o meno una depurazione delle acque dell'invaso prima di procedere al lavaggio dei moduli” (pag. 37).
Circa la valutazione della componente “biodiversità”, la ricorrente imputa alla
Commissione quanto segue: “Il Parere non tiene in dovuta considerazione che nel
Progetto, relativamente alla riqualificazione del "Parco dello Jato", sono previste opere localizzate di difesa spondale dall'erosione (come l'installazione di gabbionate
a protezione degli argini della diga) ed interventi diffusi di tipo agronomico per la riduzione dell'erosione del suolo (come il rimboschimento a pioppelle nell'intorno del perimetro del bacino idrico, la piantumazione di vegetazione in corrispondenza delle aree attrezzate e la riqualificazione naturalistica lungo i corsi d'acqua con salici ed arbusti ripariali)”.
In realtà, trattasi di aspetti considerati dal parere, il quale reca a pag. 39 nel paragrafo dedicato alle Misure mitigative/compensative: “Il Proponente ha descritto tutti gli interventi previsti all'interno della Relazione specialistica, tra cui: incremento della superficie boscata demaniale; realizzazione di opere di stabilizzazione superficiale alvei; miglioramento della viabilità forestale; miglioramento ed ampliamente delle aree attrezzate”.
Relativamente alle misure mitigative proposte, la Commissione non si limita a sollevare dei dubbi circa la loro compatibilità con gli interventi di mitigazione descritti all'interno del Progetto di gestione dell'invaso Poma e inerenti alla gestione dei sedimenti, ma muove delle perplessità anche circa la loro fattibilità atteso che: “Dalla lettura della documentazione fornita, non risulta evidente se siano stati intrapresi accordi oppure convenzioni con le Amministrazioni competenti. La Commissione segnala, infatti, che gli interventi effettuati su proprietà del Demanio dovrebbero essere di competenza della Regione Siciliana, in coordinamento con l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia nell'ambito delle pianificazioni correlate alle attività istituzionali. Sul punto, pertanto, si ripropongono le stesse perplessità, N. 01635/2024 REG.RIC.
già evidenziato nella sezione “Idrologia e geomorfologia”, circa l'effettiva realizzabilità di tali interventi, in quanto subordinati agli assensi delle citate Autorità
e di cui, allo stato, non si ha certezza. Non risultano nemmeno chiare le modalità attraverso le quali il Proponente avrà possibilità di lavorare sulle particelle di proprietà privata, se siano previsti espropri e con quali condizioni. Il termine
“esproprio” compare, infatti, solo nell'intestazione a piè di pagina del documento relativo al Piano particellare”.
Infine, elemento determinante ai fini della valutazione della compatibilità con la componente “biodiversità”, la Commissione concorda con il rischio prospettato nella risoluzione della C.T.S. della Regione Siciliana, secondo la quale “La realizzazione di un impianto fotovoltaico flottante comporta una modifica sostanziale dell'ambiente lacustre. L'ombreggiamento causato dai pannelli solari può ridurre drasticamente la fotosintesi delle piante acquatiche, essenziale per il mantenimento dell'equilibrio ecologico del lago. Questo impatto potrebbe portare a una diminuzione della biodiversità e alla destabilizzazione dell'intero ecosistema, rendendo il progetto non sostenibile dal punto di vista ecologico”. Ebbene, sui pericoli per gli equilibri ecosistemici dell'ambiente lacustre derivanti dalla schermatura di estese porzioni della superficie d'acque, la ricorrente non offre elementi di chiarificazione né di rassicurazione.
La ricorrente osserva, ancora, che il Parere esprime un giudizio di incompatibilità ambientale per l'impatto che la realizzazione del Progetto avrebbe sulla salute umana, considerata l'importanza dell'invaso per l'approvvigionamento di acqua potabile della città di Palermo, e sulle attività tradizionalmente svolte dalla popolazione tramite l'invaso stesso, quali: irrigazione dei terreni; turismo naturalistico; attività sportive; navigazione e competizioni di canottaggio. Tuttavia, secondo la ricorrente il parere omette di considerare, innanzi tutto, che la presenza di un impianto fotovoltaico flottante, come già detto, garantisce la riduzione del fenomeno dell'evaporazione, che N. 01635/2024 REG.RIC.
rende così disponibile una maggiore quantità di acqua utile all'irrigazione dei terreni e all'approvvigionamento potabile. Inoltre, il Parere non tiene conto dell'impatto positivo che gli interventi di riqualificazione del “Parco dello Jato” avrebbero sul turismo e sulle attività sportive, incentivandone anche di nuove. Attualmente, l'area perimetrale all'invaso risulta essere infatti degradata e trascurata, cosa che di fatto scoraggia il turismo naturalistico e le attività sportive, mentre il Progetto prevede numerosi interventi atti a riqualificare l'intera area.
I superiori rilievi non colgono nel segno.
Innanzitutto, il giudizio negativo sulla componente salute umana non dipende tanto dalla riduzione del volume dell'acqua quanto piuttosto dal pericolo di riversamento di sostanze inquinanti nell'invaso (specialmente nelle fasi di cantiere e dismissione), il che potrebbe privare il comune di Palermo e le campagne circostanti, per un periodo più o meno lungo, di una importante fonte di approvvigionamento di acqua potabile.
In secondo luogo le misure di riqualificazione proposte (realizzazione di nuove aree di picnic, aree parcheggio, piste ciclabili, realizzazione di passerelle, ecc.), sebbene dirette ad agevolare la fruibilità dell'area da parte del pubblico, non sono atte a eliminare le ragioni di interferenza con le attività tradizionali, quali pesca, navigazione e competizioni sportive in acqua, la cui salvaguardia ha indotto appunto l'amministrazione a esprimere parere negativo.
La ricorrente conferma, infine, che “il Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo (SP14REL019_00;
Piano_Preliminare_di_Utilizzo_in_situ_delle_Terre_e_rocce_da_scavo; Allegato n.
8) non sia del tutto conforme alle disposizioni del d.P.R. n. 120 del 2017”, come rilevato dalla Commissione nel proprio parere.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, N. 01635/2024 REG.RIC.
tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente a rifondere alle resistenti Amministrazioni le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
RT AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RT AL NO TE N. 01635/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO