Art. 4.
Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la camera, agli effetti giuridici, sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1 ottobre 1966.
Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la camera, agli effetti giuridici, sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1 ottobre 1966.