CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4093 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 17/12/2025 RG 30208-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che IL NA ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Roma per i reati di percosse e minacce. Rilevato che i difensori di imputato e persona offesa hanno depositato verbale di remissione di querela e accettazione a firma dei rispettivi procuratori speciali. Rilevato che i reati sono perseguibili a querela di parte e che la remissione li estingue. Considerato che non risulta un accordo diverso e che, quindi, le spese vanno poste a carico del querelato ex art. 340, u.c., cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4093 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 17/12/2025 RG 30208-2025 - Udienza del 17/12/2025 - Consigliere Borrelli Considerato che IL NA ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Roma per i reati di percosse e minacce. Rilevato che i difensori di imputato e persona offesa hanno depositato verbale di remissione di querela e accettazione a firma dei rispettivi procuratori speciali. Rilevato che i reati sono perseguibili a querela di parte e che la remissione li estingue. Considerato che non risulta un accordo diverso e che, quindi, le spese vanno poste a carico del querelato ex art. 340, u.c., cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2025.