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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2287/2025 R.G. promosso con ricorso in data 28 ottobre 2025 da parte di:
nata a [...] l'[...] (c.f. ) e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Bologna n. 1152, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gloria Fini del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via P. Gobetti n. 34, ha eletto domicilio C.F._2
(comunicazioni e notificazioni via fax allo 0532/761508 oppure all'indirizzo pec:
) Email_1
e
EN ER, nato a [...] il [...] (c.f. e residente a C.F._3
Ferrara, Via Bologna n. 1152, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Jani del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29/31, ha eletto domicilio C.F._4
(comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. I coniugi vivranno separati, nell'altrui reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ferrara, Via Bologna n. 1152, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
(e per una quota pari ad 10/100 ai genitori della stessa), resterà assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarvi insieme ai figli, mentre il sig. ER trasferirà altrove la propria residenza, in un immobile in locazione;
si dà atto che il trasferimento del sig. ER avverrà entro la data del deposito del ricorso e/o emissione del provvedimento di separazione delle parti e che la signora nulla opporrà in merito;
Pt_1
Per_
3. i due figli minori, e rispettivamente di 16 e 10 anni, verranno affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, ma manterranno la propria residenza anagrafica presso la casa familiare, insieme alla madre e alla sorella maggiore oggi diciottenne;
Per_3
4. il sig. ER potrà trascorrere con i figli due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera e una o due sere infrasettimanali, per la cena, in ogni caso in modalità libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e ricreative dei minori;
5. durante le vacanze estive il sig. ER potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre ed in base ai desideri dei minori;
6. per quanto riguarda le festività natalizie, i minori potranno trascorrere, ad anni alterni, il giorno di
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre e viceversa;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il contrario. Il tutto previo accordo fra i genitori ed in base ai desideri dei minori ed in ogni caso con modalità libera;
7. il sig. ER contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non Per_3
Per_ indipendente dal punto di vista economico e dei due figli minori e , corrispondendo alla Per_1 moglie, mediante giroconto bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro
700,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (e da calcolarsi con decorrenza dalla data dell'udienza); si dà atto che il sig. ER ha già dato esecuzione all'accordo economico sul mantenimento della prole corrispondendo la somma mensile di 700,00 euro dal mese di luglio 2025
e ha già rinunciato all'assegno unico INPS (euro 300,00) in favore dei figli;
8. in applicazione del Protocollo siglato in data 25/10/17 ed in uso presso il Tribunale di Ferrara, i genitori concorreranno, inoltre, ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa;
9. entrambi i coniugi, infine, concordano che l'assegno unico universale INPS per le famiglie venga attribuito in via esclusiva alla signora Pt_1
10. nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2 11. si dà atto, infine, che il sig. ER ha rinunciato, anche mediante sottoscrizione di documento a parte (doc. 16), alla richiesta di rimborso delle rate di mutuo corrisposte per l'acquisto della casa coniugale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 9 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11/02/1982 e EN ER, nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio a Ferrara in data 11 ottobre 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara:
Atto n. 164 Parte II Serie A Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2287/2025 R.G. promosso con ricorso in data 28 ottobre 2025 da parte di:
nata a [...] l'[...] (c.f. ) e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Bologna n. 1152, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gloria Fini del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via P. Gobetti n. 34, ha eletto domicilio C.F._2
(comunicazioni e notificazioni via fax allo 0532/761508 oppure all'indirizzo pec:
) Email_1
e
EN ER, nato a [...] il [...] (c.f. e residente a C.F._3
Ferrara, Via Bologna n. 1152, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Jani del Foro di Ferrara (c.f.
), presso il cui Studio, in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 29/31, ha eletto domicilio C.F._4
(comunicazioni e notificazioni all'indirizzo pec: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. I coniugi vivranno separati, nell'altrui reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Ferrara, Via Bologna n. 1152, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
(e per una quota pari ad 10/100 ai genitori della stessa), resterà assegnata a quest'ultima, che continuerà ad abitarvi insieme ai figli, mentre il sig. ER trasferirà altrove la propria residenza, in un immobile in locazione;
si dà atto che il trasferimento del sig. ER avverrà entro la data del deposito del ricorso e/o emissione del provvedimento di separazione delle parti e che la signora nulla opporrà in merito;
Pt_1
Per_
3. i due figli minori, e rispettivamente di 16 e 10 anni, verranno affidati congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, ma manterranno la propria residenza anagrafica presso la casa familiare, insieme alla madre e alla sorella maggiore oggi diciottenne;
Per_3
4. il sig. ER potrà trascorrere con i figli due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera e una o due sere infrasettimanali, per la cena, in ogni caso in modalità libera, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e ricreative dei minori;
5. durante le vacanze estive il sig. ER potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, previo accordo con la madre ed in base ai desideri dei minori;
6. per quanto riguarda le festività natalizie, i minori potranno trascorrere, ad anni alterni, il giorno di
Natale con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre e viceversa;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e l'anno successivo il contrario. Il tutto previo accordo fra i genitori ed in base ai desideri dei minori ed in ogni caso con modalità libera;
7. il sig. ER contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non Per_3
Per_ indipendente dal punto di vista economico e dei due figli minori e , corrispondendo alla Per_1 moglie, mediante giroconto bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro
700,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat (e da calcolarsi con decorrenza dalla data dell'udienza); si dà atto che il sig. ER ha già dato esecuzione all'accordo economico sul mantenimento della prole corrispondendo la somma mensile di 700,00 euro dal mese di luglio 2025
e ha già rinunciato all'assegno unico INPS (euro 300,00) in favore dei figli;
8. in applicazione del Protocollo siglato in data 25/10/17 ed in uso presso il Tribunale di Ferrara, i genitori concorreranno, inoltre, ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, rifondendone l'importo a presentazione delle attestazioni di spesa;
9. entrambi i coniugi, infine, concordano che l'assegno unico universale INPS per le famiglie venga attribuito in via esclusiva alla signora Pt_1
10. nessun contributo economico dovrà essere reciprocamente corrisposto dai coniugi, l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2 11. si dà atto, infine, che il sig. ER ha rinunciato, anche mediante sottoscrizione di documento a parte (doc. 16), alla richiesta di rimborso delle rate di mutuo corrisposte per l'acquisto della casa coniugale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 ottobre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 9 dicembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11/02/1982 e EN ER, nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio a Ferrara in data 11 ottobre 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara:
Atto n. 164 Parte II Serie A Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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