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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 546/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso impugna l' Avviso di Accertamento PF n.
T9B012802440-2025 per l'anno d'imposta 2018 per Imposte sui redditi (II.DD.) e IVA emesso da DP I di Milano – Ufficio Legale, 5 poiché il ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2018, avendo, pertanto, rilevato Redditi d'impresa non dichiarati per €
58.221,84 e Redditi da pensione per € 12.630,67 per un totale di redditi accertati per €
70.852,51.
Il contribuente chiede l'annullamento dell'atto impugnato lamentando:
1. Violazione del contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000);
2. Errata determinazione dei costi deducibili e mancato riconoscimento dell'IVA non detratta.
L'Ufficio risulta costituito controdeducendo alle doglianze del ricorrente come segue:
1. La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è giustificata dal fondato pericolo per la riscossione, in presenza di reiterata omissione delle dichiarazioni per più anni (dal 2016 al
2020); di cessazione della partita IVA al 31.12.2018 e quindi l'unica fonte di reddito attuale è data dalla pensione (Richiama Cassazione, Ord. n. 28509/2025, che consente accertamento induttivo puro senza contraddittorio per dichiarazioni omesse)
2. Sulla determinazione del reddito imponibile, trattandosi di accertamento ex art. 41 DPR
600/1973 (accertamento d'ufficio) i dati sono stati ricavati da banche dati e spesometro e precisamente da ricavi non dichiarati per € 61.584,80 sono stati dedotti costi documentati da fornitori per € 3.362,96 con conseguente reddito d'impresa accertato per € 58.221,84
3. Sulla richiesta di deduzione IVA non detratta. I costi (€ 3.362,96) non includono IVA e l'IVA non detratta non è deducibile se la mancata detrazione deriva da scelta del contribuente, come nel caso di omessa dichiarazione
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto integrale del ricorso con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento e condanna alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Questa Corte osserva che per la annualità 2017 è già intervenuta decisione favorevole al contribuente (Sentenza RG 3712/25 di questa Corte di giustizia Tributaria di Milano) di cui se ne condivide l'orientamento e, pertanto, il ricorso va accolto.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ridetermina il reddito imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973 (accertamento induttivo “puro”) non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo disciplinato dall'art.6 bis della L.
212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 279/2023. Il secondo comma della citata norma prevede che venga meno l'obbligatorietà del contraddittorio in una serie di ipotesi tra le altre, allorché sussista ” un fondato pericolo per la riscossione”. Nelle controdeduzioni dell'Ufficio, per giustificare l'omesso contraddittorio preventivo, ricorrerebbe proprio la fattispecie di fondato pericolo per la riscossione desumibile dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per diverse annualità oltre alla cessazione della partita IVA. A tale proposito si osserva che il “fondato pericolo” dovrebbe essere confermato dopo avere effettuato una valutazione complessiva della reale situazione reddituale del contribuente e dovrebbe essere attentamente vagliato quale effettivo pregiudizio alla proficua esecuzione sulla base di elementi fattuali concreti ed attuali. Nel caso in esame non è dato cogliere tali elementi, anche perché la parte ha depositato in atti un CUD dal quale si desume una certa disponibilità finanziaria.
La controvertibilità della questione e il fatto che l'accertamento origini comunque da una condotta omissiva del contribuente giustifica la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
IV RT RE Di NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore BARBATA AGOSTINO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4146/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012802440-2025 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso impugna l' Avviso di Accertamento PF n.
T9B012802440-2025 per l'anno d'imposta 2018 per Imposte sui redditi (II.DD.) e IVA emesso da DP I di Milano – Ufficio Legale, 5 poiché il ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi 2018, avendo, pertanto, rilevato Redditi d'impresa non dichiarati per €
58.221,84 e Redditi da pensione per € 12.630,67 per un totale di redditi accertati per €
70.852,51.
Il contribuente chiede l'annullamento dell'atto impugnato lamentando:
1. Violazione del contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000);
2. Errata determinazione dei costi deducibili e mancato riconoscimento dell'IVA non detratta.
L'Ufficio risulta costituito controdeducendo alle doglianze del ricorrente come segue:
1. La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è giustificata dal fondato pericolo per la riscossione, in presenza di reiterata omissione delle dichiarazioni per più anni (dal 2016 al
2020); di cessazione della partita IVA al 31.12.2018 e quindi l'unica fonte di reddito attuale è data dalla pensione (Richiama Cassazione, Ord. n. 28509/2025, che consente accertamento induttivo puro senza contraddittorio per dichiarazioni omesse)
2. Sulla determinazione del reddito imponibile, trattandosi di accertamento ex art. 41 DPR
600/1973 (accertamento d'ufficio) i dati sono stati ricavati da banche dati e spesometro e precisamente da ricavi non dichiarati per € 61.584,80 sono stati dedotti costi documentati da fornitori per € 3.362,96 con conseguente reddito d'impresa accertato per € 58.221,84
3. Sulla richiesta di deduzione IVA non detratta. I costi (€ 3.362,96) non includono IVA e l'IVA non detratta non è deducibile se la mancata detrazione deriva da scelta del contribuente, come nel caso di omessa dichiarazione
In conclusione, l'Ufficio chiede il rigetto integrale del ricorso con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento e condanna alle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Questa Corte osserva che per la annualità 2017 è già intervenuta decisione favorevole al contribuente (Sentenza RG 3712/25 di questa Corte di giustizia Tributaria di Milano) di cui se ne condivide l'orientamento e, pertanto, il ricorso va accolto.
Nel caso in esame l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ridetermina il reddito imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973 (accertamento induttivo “puro”) non è stato preceduto dal contraddittorio preventivo disciplinato dall'art.6 bis della L.
212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 279/2023. Il secondo comma della citata norma prevede che venga meno l'obbligatorietà del contraddittorio in una serie di ipotesi tra le altre, allorché sussista ” un fondato pericolo per la riscossione”. Nelle controdeduzioni dell'Ufficio, per giustificare l'omesso contraddittorio preventivo, ricorrerebbe proprio la fattispecie di fondato pericolo per la riscossione desumibile dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per diverse annualità oltre alla cessazione della partita IVA. A tale proposito si osserva che il “fondato pericolo” dovrebbe essere confermato dopo avere effettuato una valutazione complessiva della reale situazione reddituale del contribuente e dovrebbe essere attentamente vagliato quale effettivo pregiudizio alla proficua esecuzione sulla base di elementi fattuali concreti ed attuali. Nel caso in esame non è dato cogliere tali elementi, anche perché la parte ha depositato in atti un CUD dal quale si desume una certa disponibilità finanziaria.
La controvertibilità della questione e il fatto che l'accertamento origini comunque da una condotta omissiva del contribuente giustifica la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 5 febbraio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
IV RT RE Di NO