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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2368/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Ameruso Roberto con studio in Tarsia, via Schininà, in forza di procura in cale all'atto d'appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Pugliese, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Lanzo del foro di Catanzaro.
[...]
[...]
[...]
C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa -per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Ottone MARTELLI del Foro di Cosenza, elettivamente domiciliata, unitamente al predetto difensore in Catanzaro, alla Via de
Filippis presso lo studio dell'avv. Francesco LEONE.
1 -APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, sospendere l'immediata esecutività della sentenza impugnata per i motivi evidenziati in parte motiva;
nel merito, riformare la sentenza n. 825/2019 emessa in data 3.11.2019 dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio n. 1407/08;
Per l'appellata: “Voglia, l'adita Corte di Appello, ogni avversa richiesta disattesa e respinta, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, in quanto non sussistono i gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. per la concessione del suddetto provvedimento;
- rigettare la richiesta istruttoria di rinnovazione dell'istruttoria.
NEL MERITO
- rigettare l'odierno appello e per l'effetto confermare la sentenza N.825/2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.11.2019 e pubblicata in data 04.11.2019, Con statuizione in ordine alle spese e competenze da porre ad esclusivo carico dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2008 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 9.06.2008 con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.732,54 per il mancato pagamento di 10 fatture relative alla fornitura di gas nel periodo fra il 26.02.2003 ed il 28.02.2006, oltre ad interessi e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto :
-che fino a tutto il 2003 ha sempre provveduto al pagamento delle forniture di gas propano liquido effettuate da LL GA IA s.p.a.;
2 -che dal gennaio 2004 all'aprile 2006 non ha più ricevuto forniture dalla predetta società e la fornitura di gas è stata effettuata quasi esclusivamente dalla società Pt_2
fatta eccezione per le fatture n. 2686 e 7238 emesse da e
[...] Controparte_1
regolarmente saldate;
-che dal 5.04.2006 ha avuto la fornitura del gas da parte dell con Parte_3
conseguente scollegamento dell'impianto precedentemente realizzato;
-che non ha sottoscritto alcun contratto con la società e non gli sono Controparte_1
mai state recapitate le fatture della predetta società, né mai ha avuto notizia dell'acquisto da parte di del ramo d'azienda relativo alla LL GA Controparte_1
IA s.p.a.;
-che in ogni caso il credito per cui è causa deve considerarsi prescritto per l'operatività della prescrizione annuale ex art. 2055 c.c., con riferimento alle fatture n. 7976 del 26.02.2003, n. 18494 del 18.07.2003, n. 5032 del 31.12.2003.
Si è costituita in giudizio la società eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione.
In particolare ha evidenziato che risulta incomprensibile l'affermazione dell'opponente secondo la quale non avrebbe ricevuto più alcuna fornitura di gas dalla società nel periodo dal 2004 all'aprile 2006, avendo egli ricevuto gas CP_1
prima dalla LL GA IA s.p.a. e poi dalla dalla stipula del Controparte_1
contratto di fornitura in data 12.06.2002 al termine della stessa nel 2006.
Ha dedotto che sussiste agli atti il rapporto d'intervento datato 27.05.2005 da cui risulta che l'odierno opponente si è rifiutato di far entrare i tecnici che aveva mandato per chiudere il contatore a fronte del protrarsi della morosità.
Il contatore è stato rimosso solo in data 26.07.2006 per come risulta dal rapporto di intervento sempre agli atti.
Quanto alla mancata sottoscrizione di contratto l'opposta ha evidenziato che il contratto originario del 12.06.2002 è stato stipulato dall'opponente con LL GA
IA s.p.a. di cui essa ha acquistato il ramo di azienda, subentrando nei contratti
3 dalla stessa stipulati e quindi anche nel contratto per cui è causa, ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Ha evidenziato che il subingresso del cessionario è automatico, salva la facoltà prevista al secondo comma dell'art. 2558 comma 2, per il contraente ceduto di recedere dal contratto.
In relazione al dedotto mancato recapito delle fatture ha evidenziato che le stesse sono state tempestivamente spedite all'opponente e che non si è realizzata alcuna prescrizione del credito in relazione alla fatture emesse nel 2003 dalla LL gas
IA s.p.a., non trovando applicazione la richiamata prescrizione presuntiva, ma il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Pertanto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed ha ammesso la prova testimoniale.
Con sentenza n. 1282/2019 del 4.11.2019 è stata rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
In sintesi il giudice di prime cure ha ritenuto che l'opposta abbia fornito documentalmente la prova del credito, allegando il contratto originario intercorso tra l'opponente e la LL gas IA s.p.a. la quale ha poi ceduto a il Controparte_1
ramo d'azienda italiano relativo alla vendita e distribuzione di Pt_4
Ha quindi ritenuto operante nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 2558 c.c. che si applica non solo ai contratti dell'azienda ma anche ai contratti di impresa con gli utenti.
Ha evidenziato che l'art. 2558 c.c. è norma speciale rispetto all'art. 1406 c.c. e che quindi in tale caso non era necessario il consenso del terzo contraente alla cessione.
Sempre con la sentenza di primo grado il giudice di prime cure ha evidenziato l'irrilevanza dei pagamenti eseguiti in favore di perché riferiti a periodi di Parte_3
tempo successivi a quelli oggetto del giudizio.
4 Ha rilevato che l'opponente non ha fatto alcuna contestazione in merito all'entità dei consumi esposti in bolletta, salvo procedere a detta contestazione solo con la memoria di replica.
Ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione annuale formulata dall'opponente, stante l'operatività nel caso di specie del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. interrotto dalla messa in mora, effettuata con raccomandata a.r. ricevuta dall'opponente in data 27.12.2007.
Ha da ultimo ritenuto tardiva l'eccezione afferente al disconoscimento della documentazione prodotta in copia, poiché oltre ad essere generica è stata effettuata solo con la comparsa conclusionale.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, concludendo come in epigrafe.
[...]
Quale primo motivo di appello ha dedotto la violazione di legge in relazione all'applicazione dei principi sull'onere della prova, nonché per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione.
In particolare ha evidenziato come l'onere della prova dell'esistenza del credito, gravante sull'opposta non è stato assolto sulla scorta della documentazione allegata, non avendo la allegato alcun contratto, né fornito prova della notifica delle CP_1
fatture, avendo egli espressamente eccepito il mancato recapito delle stesse.
Ha dedotto l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'eccezione relativa disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte, poiché le eccezioni riferibili alla legittimità dell'istruttoria potevano essere sollevate solo all'esito dell'espletamento dell'istruttoria stessa.
Quale ulteriore motivo di appello ha evidenziato la nullità della sentenza appellata per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, posto che i testi della società opposta non sono stati in grado di confermare l'effettuazione delle forniture.
5 Quale ultimo motivo di appello ha lamentato l'errata interpretazione dell'istituto della prescrizione da parte del giudice di prime cure, per non aver tenuto conto che nel caso di specie operasse il termine di prescrizione annuale o al più quello biennale introdotto dalla legge n. 205 del 27.12.2017.
Si è costituita nella presente fase la società eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., poiché l' appellante, pur indicando le parti della sentenza che a suo avviso sarebbero errate, non ha espresso le giuste motivazioni di diritto da applicare alla controversia.
Nel merito con specifico riferimento al motivo di impugnazione afferente alla mancata produzione del contratto di somministrazione, ha dedotto che lo stesso è infondato, avendo prodotto il predetto contratto fin dalla fase del ricorso in monitorio, per come evidenziato dal giudice di primo grado che ha anche chiarito come essa sia subentrata ex lege nel contratto originariamente stipulato dall'appellante con la LL.
A fronte di tale prova era l'appellante a dove dimostrare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento.
Così come infondato è il motivo di appello afferente alla mancata considerazione da parte del giudice di prime cure delle contestazioni sulla fornitura e la notifica delle fatture, poiché il giudice di prime cure ha valutato tali eccezioni ritenendole, generiche e tardive perché formulate solo in comparsa conclusionale.
Ha evidenziato l'infondatezza del motivo di appello relativo al rigetto dell'eccezione di disconoscimento della documentazione prodotta in copia, avendo il giudice correttamente e ampiamente motivato anche in ordine a tale eccezione.
Ha dedotto che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha operato una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, poiché nel corso dell'istruttoria è emersa chiaramente l'esistenza e la consistenza del credito vantato e le somministrazioni di GPL effettuate presso l'abitazione del Di contro Parte_1
l'opponente non ha provato che la somministrazione di gas sia avvenuta da parte della società in quanto il teste escusso in suo favore ha testualmente affermato : “ CP_2
posso dire di non avere mai scaricato gas presso l'abitazione del signor . Parte_1
6 Ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello relativo alla prescrizione, avendo il giudice di prime cure chiarito come nel caso di specie operi il termine di prescrizione quinquennale.
La Corte d'Appello in epigrafe indicata, in diversa composizione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 25.06.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Le valutazioni della Corte.
4.1 Deve innanzitutto essere esaminato il motivo di appello afferente all'insufficienza e contraddittorietà della motivazione per non aver il giudice di prime cure tenuto conto della mancanza di prova in ordine alla sussistenza del credito azionato in monitorio.
In realtà è emerso innanzitutto per tabulas l'esistenza del contratto di fornitura di gas prima con la LL e poi con la CP_1
Ed invero l'appellata ha allegato il contratto di fornitura stipulato in data 12.06.2002 tra la LL GA IA s.p.a ed il Signoretti, nonché l'intervenuta cessione in suo favore del ramo di azienda facente capo a LL IA (vedi allegato 9 alla comparsa costitutiva relativa al giudizio di primo grado).
In merito alla predetta cessione il giudice di prime cure ha ampiamente motivato, con motivazione condivisibile dal collegio, sull'applicazione al caso di specie dell'art. 2558 c.c.
Giova all'uopo ribadire, in linea con la sentenza di primo grado, che in caso di cessione di ramo d'azienda l'acquirente subentra ex lege in tutti i contratti afferenti all'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale.
L'effetto della sostituzione della persona dell'imprenditore nei contratti aziendali avviene indipendentemente da una manifestazione di volontà nel momento del trasferimento d'azienda ed il terzo contraente, a differenza di quanto accade nel diritto
7 civile ordinario, non ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso allorquando il contratto è stipulato con un imprenditore ed ha per oggetto prestazioni inerenti l'esercizio dell'impresa non aventi carattere personale. In ogni caso i terzi sono edotti del contenuto specifico dell'accordo attraverso la pubblicità prescritta dall' art. 2556
c.c., ovvero l'iscrizione nel registro delle imprese e non attraverso comunicazione specifica dell'intervenuto trasferimento al singolo contraente, come vorrebbe l'opponente odierno appellante che non risulta aver comunicato di volere recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2558 comma 2 c.c.
Ne consegue che questo motivo di appello non può trovare accoglimento.
4.1.1. In merito alla documentazione prodotta a prova dell'esistenza del credito l'appellante ha ulteriormente lamentato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di disconoscimento della produzione in copia, ritenendola tardiva posto che le eccezioni sull'istruttoria, a detta dell'appellante, andrebbero effettuate solo all'esito dell'istruttoria stessa.
Anche in questo caso il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'eccezione oltre che generica, tardiva, perché formulata solo in comparsa conclusionale.
Ora non solo l'appellante non ha smentito di aver formulato tale eccezione in precedenza, ma lo ha confermato sostenendo che le eccezioni relative all'istruttoria non potevano che essere sollevate all'esito dell'espletamento dell'istruttoria stessa
(vedi pag. 4 dell'atto di appello).
Senonché la motivazione del giudice di prime cure è perfettamente in linea con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili al caso di specie secondo i quali In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia
8 essa un'udienza o una difesa scritta (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 9690/2023,
Cass. Civ. ordinanza n. 14713/2025).
In ogni caso all'esito dell'istruttoria si possano sollevare eccezioni che afferiscono alla prova costituenda, che si forma in giudizio e non alla prova precostituita ovvero ai documenti che la parte si limita a produrre agli atti, rispetto ai quali operano i termini perentori su cui si è già argomentato.
4.2.Parimenti infondato è il motivo di appello afferente all'errate interpretazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della prova testi assunta in primo grado, per non aver fornito i testi dell'opposta alcun elemento utile in ordine all'erogazione della fornitura.
Piuttosto se si ripercorre l'istruttoria agli atti emerge la corretta valutazione dell'esito della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure.
In particolare il teste escusso all'udienza dell'1.04.2010, a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in qualità di responsabile commerciale della LL GA
IA s.p.a., ha dichiarato che le forniture rese dalla LL in favore del Signoretti, sono state effettuate dalla società Elia e che dal primo dicembre 2003 Parte_5
sono state effettuate da autobotti di proprietà della In merito alla mancata CP_1
ricezione delle fatture il teste ha dichiarato ““preciso che la fatturazione veniva inviata
a messo posta ordinaria e non raccomandata ed in ogni caso non sono state restituite al mittente”.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile Testimone_2
commerciale di nel confermare il primo capitolo di parte opposta relativo alla CP_1
fornitura di gpl presso l'abitazione del ,nel periodo compreso tra il 2002 ed Parte_1
il 2006, ha chiarito “agli atti del mio ufficio risultano tali forniture documentate dall'emissione di bolle”. Il teste ha poi ulteriormente chiarito che le bolle non sono firmate dal cliente in quanto il prodotto viene depositato in bomboloni di proprietà della società e poi successivamente fatturato dopo la lettura del contatore.
Senonché a fronte della prova dell'esistenza della fornitura l'opponente si è difeso sostenendo di non aver ricevuto alcuna fornitura di gas da parte di LL gas IA s.p.a
9 dal gennaio 2004 all'aprile 2006, avendo ricevuto la fornitura di gas nel predetto periodo quasi esclusivamente dalla Società Dina GA e poi da NI gas.
Ora per come evidenziato correttamente dal giudice di primo grado non solo l'opponente, odierno appellante non ha documentato nulla sulla fornitura di gas da parte della Dina GA, ma l'unico teste che ha chiamato in suo favore, quale dipendente della Dina GA, ha dichiarato di non aver mai effettuato alcuna fornitura di gas presso l'abitazione del Parte_1
Tali risultanze confermano che la fornitura sia avvenuta esclusivamente ad opera di
Shel prima e successivamente. CP_1
Quanto alle forniture eseguite da NI gas le stesse, per come emerge documentalmente, sono state eseguite in favore dell'appellante quanto il contratto con era ormai CP_1
cessato.
Si aggiunga che come ha avuto modo di ribadire la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva della sentenza n. 17695/2025 In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024;Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del
18/10/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 ).
Ora nel caso di specie non vi è alcuna contestazione afferente all'entità dei consumi.
TO l'assunto secondo il quale nel periodo in contestazione non gli avrebbe CP_1
somministrato gas è smentito dalla stessa produzione documentale dell'opponente che ha allegato una fattura relativa al periodo dal 16.04.2005 al 30.06.2005 emessa da
, con la prova dell'intervenuto pagamento e di cui da atto anche il giudice di CP_1
10 prime cure che, lo si ribadisce, ha correttamente valutato sia le prove documentali che le prove testimoniali assunte.
4.3. Infine l'appellante ha lamentato la non corretta applicazione della disciplina della prescrizione al caso di specie, reiterando l'eccezione afferente all'operatività del termine di prescrizione annuale e introducendo per la prima volta in appello l'eccezione dell'applicazione del termine di prescrizione biennale alla fattispecie per cui è causa.
Ora nel caso di specie l'eccezione afferente al termine di prescrizione biennale oltre che inammissibile, perché sollevata per la prima in appello, è infondata ove si consideri che la disposizione normativa richiamata dall'appellante è entrata in vigore nell'anno
2017 ed è insuscettibile di applicazione retroattiva con riferimento alle prestazioni per cui è causa, rese nel periodo 2003-2006, in presenza peraltro di specifica normativa transitoria.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'operatività del termine di prescrizione annuale operando nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 15102/2024 nella cui parte motiva i giudici di legittimità non solo hanno chiarito i termini di decorrenza della nuova normativa del 2017 summenzionata ma hanno ribadito che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.).
In definitiva per le ragioni ampiamente esposte l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza in ragione dell'esito complessivo del giudizio e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in
11 base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di in persona del legale rappresentante p.t. che vengono Controparte_1
liquidate in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso da remoto in data 24.11.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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