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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5306/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004504016000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nei propri scritti difensivi. Chiede che qualora la Corte dovesse ritenere necessaria la produzione delle ricevute di tutti i pagamenti relativi alle rate finora scadute, sia concesso congruo termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato ad [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...]impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239004504016 notificata il 28.05.2023 di complessivi €.11.899,61.
Eccepisce la prescrizione quinquennale sostenendo che non risultano essere stati notificati atto interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, contrariamente a quanto asserito da controparte, assume che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate, come si evince dalle relate di notifica, allegate alle controdeduzioni. Conseguentemente, essendo inutilmente decorso, tra la data di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la data di notifica del ricorso, il termine decadenziale fissato dalla legge in 60 giorni, la proposizione del ricorso è da ritenersi tardiva e il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta, l'atto sotteso all' intimazione di pagamento, oggi impugnata,
è stato regolarmente e tempestivamente notificato in data 26.02.2013 presso la residenza del contribuente, come si evince dalla relata allegata. Così come risulta notificata la cartella di pagamento n.
29620170008577027000 in data 01.06.2017.
Seguiva l'intimazione di pagamento n.29620239004504016000 impugnata. Si evidenzia che l' avviso di intimazione di pagamento assume valore interruttivo, anche, in ragione della sospensione del termine di prescrizione disposta con la normativa emergenziale emanata per contrastare l'emergenza sanitaria da
COVID-19.
Con successiva memoria depositata il 27.12.2025 la parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
In subordine sosteneva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, l'incostituzionalità del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali ed eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi Nella medesima data depositava istanza di adesione alla definizione agevolata, distonica rispetto alle richieste di accoglimento del ricorso presentate nella memoria illustrativa quais del tutto priva di dati e non sottoscritta, riferita a carichi esattoriali diversi tranne che per la cartella 29620170008577027000 (Irpef
(2011- una delle due cartelle intimate). Depositava accoglimento della rottamazione con delle quietanze di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Intimazione di pagamento dell'importo di euro 11.899 consta di due cartelle:
- 29620120001361128000 (Irpef 2008);
- 29620170008577027000 (Irpef 2011).
Preso atto che le cartelle sono state notificate come da documentazione prodotta da ADER e che la parte ricorrente impugna esclusivamente l'intimazione di pagamento, il ricorso non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle due cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare al Collegio che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento (smentita anche dalla istanza di definizione agevolata che presuppone la notifica quantomeno della cartella n. 29620170008577027000), tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante ciò, superflua è la considerazione della caotica documentazione prodotta dalla parte ricorrente relativa alla definizione agevolata dei carichi oggetto di una delle due cartelle come pure della questione di costituzionalità - peraltro formulata in modo oltremodo generico - che dovrebbe condurre a un rinvio alla
Consulta, tra l'altro mancando il riferimento specifico tanto alla norma che violerebbe la carta costituzionale quanto al parametro costituzionale asseritamente offeso.
Vanno compensate, stante la non univoca giurisprudenza sul punto, le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese.
Palermo, 12 gennaio 2026
Il Relatore il Presidente
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA GIULIANO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5306/2023 depositato il 22/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239004504016000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nei propri scritti difensivi. Chiede che qualora la Corte dovesse ritenere necessaria la produzione delle ricevute di tutti i pagamenti relativi alle rate finora scadute, sia concesso congruo termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato ad [...] il Data nascita_1 ed ivi residente in [...]impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239004504016 notificata il 28.05.2023 di complessivi €.11.899,61.
Eccepisce la prescrizione quinquennale sostenendo che non risultano essere stati notificati atto interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, contrariamente a quanto asserito da controparte, assume che le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato sono state regolarmente notificate, come si evince dalle relate di notifica, allegate alle controdeduzioni. Conseguentemente, essendo inutilmente decorso, tra la data di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la data di notifica del ricorso, il termine decadenziale fissato dalla legge in 60 giorni, la proposizione del ricorso è da ritenersi tardiva e il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile.
Come si evince dalla documentazione prodotta, l'atto sotteso all' intimazione di pagamento, oggi impugnata,
è stato regolarmente e tempestivamente notificato in data 26.02.2013 presso la residenza del contribuente, come si evince dalla relata allegata. Così come risulta notificata la cartella di pagamento n.
29620170008577027000 in data 01.06.2017.
Seguiva l'intimazione di pagamento n.29620239004504016000 impugnata. Si evidenzia che l' avviso di intimazione di pagamento assume valore interruttivo, anche, in ragione della sospensione del termine di prescrizione disposta con la normativa emergenziale emanata per contrastare l'emergenza sanitaria da
COVID-19.
Con successiva memoria depositata il 27.12.2025 la parte ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
In subordine sosteneva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, l'incostituzionalità del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali ed eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi Nella medesima data depositava istanza di adesione alla definizione agevolata, distonica rispetto alle richieste di accoglimento del ricorso presentate nella memoria illustrativa quais del tutto priva di dati e non sottoscritta, riferita a carichi esattoriali diversi tranne che per la cartella 29620170008577027000 (Irpef
(2011- una delle due cartelle intimate). Depositava accoglimento della rottamazione con delle quietanze di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Intimazione di pagamento dell'importo di euro 11.899 consta di due cartelle:
- 29620120001361128000 (Irpef 2008);
- 29620170008577027000 (Irpef 2011).
Preso atto che le cartelle sono state notificate come da documentazione prodotta da ADER e che la parte ricorrente impugna esclusivamente l'intimazione di pagamento, il ricorso non si estende agli atti prodromici all'intimazione e, segnatamente, alle due cartelle di pagamento richiamate in parte motiva, rispetto alle quali non si formula alcuna doglianza né si avanza alcuna richiesta.
Si pone, conseguentemente, una questione di ammissibilità del ricorso considerato che dinanzi alle corti di giustizia tributaria sono impugnabili solo gli atti indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 mentre gli atti diversi da quelli oggetto di specifica indicazione sono impugnabili solo alle condizioni indicate dal comma
3 dello stesso articolo.
Orbene, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento non figura tra gli atti elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 che possono formare oggetto di ricorso dinanzi alle corti di giustizia tributaria (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024).
Correlativamente, non ritiene condivisibile l'opposto orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento sarebbe un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 in quanto avrebbe sostituito l'avviso di mora (da ult., in questo senso, Cass. civ., Sez. Trib., n. 6436/2025), in passato previsto e disciplinato dall'art. 46 del d.P.R. 602/1973 e altresì espressamente indicato, come atto impugnabile, dall'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. 546/1992.
Invero, nel sistema precedente al “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” operato con il richiamato d.lgs. 46/1999, la cartella di pagamento costituiva un atto con il quale il concessionario della riscossione si limitava a informare il contribuente dell'avvenuta iscrizione a ruolo, senza tuttavia intimare il pagamento di quanto dovuto, pena l'avvio dell'esecuzione, in un determinato termine.
Era solo con l'avviso di mora che l'agente della riscossione intimava l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, già portato a conoscenza del contribuente con la notificazione della cartella di pagamento, e ammoniva lo stesso contribuente con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata avviata l'esecuzione.
Quindi, in caso di mancato pagamento di quanto indicato nella cartella, alla stessa doveva necessariamente fare seguito, prima dell'avvio dell'esecuzione, la notificazione dell'avviso di mora.
Invece, a seguito del ricordato “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo” disposto con il d. lgs. 46/1999, il contenuto della cartella di pagamento risulta arricchito della espressa intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, pena l'avvio dell'esecuzione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa cartella (art. 25, comma 2, del d.P.R. 602/1973).
In tal modo, è stata inglobata nel contenuto della cartella di pagamento quell'intimazione ad adempiere rivolta al contribuente, assistita dall'avvertimento relativo all'avvio dell'esecuzione, che, nel sistema previgente, veniva formulata solo con l'avviso di mora.
Conseguentemente, nell'attuale sistema, dopo la notificazione della cartella, in mancanza di pagamento nel prescritto termine, il concessionario della riscossione è legittimato a intraprendere l'esecuzione forzata senza la necessità di notificazione di alcun ulteriore atto.
L'avviso di mora di cui alla sostituita versione dell'art. 46 del d.P.R. 602/1973, dunque, non risulta sostituito dall'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del predetto decreto.
Quest'ultima, infatti, diversamente dall'avviso di mora, non è un atto necessario della procedura di riscossione per il caso di mancato pagamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento. Essa, in particolare, deve essere emessa e notificata al contribuente, a garanzia di quest'ultimo, nel solo caso in cui l'esecuzione non venga avviata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Al contrario, come già osservato, l'avviso di mora costituiva un atto che necessariamente, in caso di mancato pagamento della somma indicata dalla cartella, doveva fare seguito alla medesima.
Va ribadito, quindi, che l'intimazione di pagamento prevista dall'attuale sistema della riscossione (art. 50 del d.P.R. 602/1973) non può essere assimilata all'avviso di mora di cui al precedente sistema (art. 46 d.P.R.
602/1973 nella versione sostituita dall'art. 16 d.lgs. 46/1999) e, anche per questo, non figura tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Né può accedersi al pur consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'elencazione di cui al predetto art. 19 non ha carattere tassativo, onde vi sarebbe spazio per l'autonoma impugnabilità di atti diversi da quelli indicati nel comma 1 di tale articolo.
Al comma 3, infatti, esso stabilisce che gli atti diversi da quelli elencati non sono autonomamente impugnabili e possono formare oggetto di impugnazione soltanto nel caso di omessa notificazione di un prodromico atto che, invece, sia autonomamente impugnabile, unitamente all'impugnazione di quest'ultimo.
Ne discende che la possibilità di impugnare direttamente e in via esclusiva atti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992 è espressamente e radicalmente contraddetta dal comma 3 dello stesso articolo, il cui primo periodo stabilisce che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente».
Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la diretta impugnabilità, in via esclusiva, di atti non contemplati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, non può passare per un'interpretazione analogica dello stesso articolo
19, in ipotesi costituzionalmente orientata. Come è noto, infatti, quest'ultima non può spingersi su un terreno che risulta in aperto contrasto con la lettera della legge.
L'impugnabilità di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992, dunque, richiederebbe necessariamente, ricorrendone tutti i presupposti, una declaratoria di parziale incostituzionalità del medesimo articolo 19.
Al riguardo, non pare al Collegio che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento sollevi dubbi, non manifestamente infondati, di contrarietà con qualche parametro costituzionale.
L'intimazione di pagamento, infatti, non è un atto impositivo che incide sulla conformazione del rapporto, né con l'ente impositore né con l'agente della riscossione, ma si limita a richiamare il precedente o i precedenti atti conformativi del medesimo. Essa, inoltre, costituisce nient'altro che un avviso prescritto a garanzia dello stesso destinatario, quale condizione di legittimità dell'avvio dell'esecuzione, qualora quest'ultima non sia stata avviata nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
Costui, a seguito della notificazione dell'intimazione – sottolineata la possibilità di impugnare, unitamente alla stessa intimazione, l'atto prodromico autonomamente impugnabile eventualmente non notificato (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992) –, è messo nelle condizioni di attivarsi presso l'agente della riscossione o presso l'ente impositore per rassegnare la ricorrenza di eventuali situazioni preclusive dell'azione esecutiva ed evitarne così l'avvio.
In altri termini, con la notificazione dell'intimazione di pagamento, viene riattivata un'interlocuzione con il contribuente rimasta silente, dopo la notificazione della cartella, per un tempo che, secondo la valutazione del legislatore, è tale da richiedere appunto detta riattivazione.
Lo stesso destinatario dell'intimazione, al contempo, conserva intatta la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, qualora l'intimazione fosse seguita dal concreto avvio dell'esecuzione.
Con riferimento a tale aspetto, infatti, va osservato che l'adesione del Collegio all'indirizzo interpretativo secondo cui l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili elencati dall'art 19 del d.lgs.
546/1992 implica la categorica esclusione della conclusione – cui perviene l'opposto e qui disatteso indirizzo interpretativo – che la mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento possa consolidare, se del caso addirittura resuscitandolo, il credito dalla stessa portato (anche sotto questo profilo, possono richiamarsi, in senso contrapposto l'una all'altra, Cass. civ., Sez. V-Trib., n. 16743/2024 e Cass. civ., Sez. Trib., n.
6436/2025).
Sul punto, quindi, va conclusivamente osservato che l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti di giustizia tributaria indicati dall'art. 19, comma 1, del d.lgs.
546/1992, che non ci sono margini per un'interpretazione non tassativa di detto elenco e che non ci sono ragioni per ritenere che l'esclusione dell'intimazione di pagamento da tale categoria di atti ponga dubbi di legittimità costituzionale.
Un'intimazione di pagamento, pertanto, potrebbe essere impugnata solo alle condizioni indicate dal comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Tali condizioni sono due:
- la prima è che l'intimazione faccia seguito a un atto autonomamente impugnabile, ossia compreso tra quelli elencati dal comma 1 del predetto articolo, del quale si assuma l'omessa notificazione;
- la seconda che è che l'impugnazione sia estesa anche all'atto autonomamente impugnabile asseritamente non notificato.
Orbene, nel caso di specie, come accennato, la parte ricorrente, sebbene abbia dedotto di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento (smentita anche dalla istanza di definizione agevolata che presuppone la notifica quantomeno della cartella n. 29620170008577027000), tuttavia non ha impugnato le predette cartelle, limitandosi a proporre il ricorso esclusivamente avverso l'intimazione di pagamento.
Non risulta soddisfatta, quindi, una delle due condizioni che, a norma del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
546/1992, legittimano l'impugnazione di un atto non indicato dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non autonomamente impugnabile.
Conclusivamente, quindi, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Stante ciò, superflua è la considerazione della caotica documentazione prodotta dalla parte ricorrente relativa alla definizione agevolata dei carichi oggetto di una delle due cartelle come pure della questione di costituzionalità - peraltro formulata in modo oltremodo generico - che dovrebbe condurre a un rinvio alla
Consulta, tra l'altro mancando il riferimento specifico tanto alla norma che violerebbe la carta costituzionale quanto al parametro costituzionale asseritamente offeso.
Vanno compensate, stante la non univoca giurisprudenza sul punto, le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese.
Palermo, 12 gennaio 2026
Il Relatore il Presidente