Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 839
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione avviso di intimazione

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento non sia inclusa nell'elenco degli atti impugnabili autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 546/1992. L'orientamento giurisprudenziale prevalente esclude la sua impugnabilità autonoma. L'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 prevede che gli atti diversi da quelli elencati non siano impugnabili autonomamente, salvo che si deduca l'omessa notifica di un atto prodromico impugnabile e si estenda l'impugnazione anche a tale atto. Poiché il ricorrente non ha impugnato le cartelle di pagamento, ma solo l'intimazione, una delle condizioni per l'impugnabilità dell'atto non espressamente previsto non è soddisfatta.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile prima di esaminare nel merito le eccezioni di prescrizione. Pertanto, questa domanda non è stata decisa nel merito.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile prima di esaminare nel merito le eccezioni di prescrizione. Pertanto, questa domanda non è stata decisa nel merito.

  • Inammissibile
    Incostituzionalità del termine di prescrizione decennale per i tributi erariali

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile prima di esaminare nel merito le eccezioni di incostituzionalità. La Corte ritiene che la mancata previsione dell'impugnabilità dell'intimazione di pagamento non sollevi dubbi di costituzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 839
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 839
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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