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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6574/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021060606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021060606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difesa dall'avv. , con ricorso depositato a questa CGT il 26/7/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 1.224,31, per Tassa Auto anni 2019 e 2021.
Nel ricorso, viene eccepita per l'annualità 2019 la intervenuta prescrizione, in assenza del presupposto Avviso di Accertamento, omesso, sempre a parere della ricorrente, anche per l'annualità 2021. Aggiungendo che non è neanche applicabile l'art. 6 l.r. 27/12/2023 n. 56, perché norma non retroattiva e che dispone per il futuro, né la normativa emergenziale per il COVID-19. Contesta, infine, il difetto di motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, per il calcolo degli interessi di mora.
Difensore_4Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. Difensore_3 e dalla d.ssa , nel costituirsi in giudizio con atto del 9/10/2024, chiede il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, che alcuna prescrizione è maturata nel caso in esame, in quanto, per l'annualità 2019 della Tassa Auto, risulta emesso e notificato in data 27/4/2022 il relativo Avviso di Accertamento, mentre, per la Tassa Auto 2021, è stato richiesto (ex l.r. n. 56/2023) il pagamento, entro il 31/12/2024, con la Cartella opposta, quindi, pure nei termini. Allegate prove.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dal proprio dipendente delegato , con controdeduzioni del 5/11/2024, eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni di controparte che afferiscono all'esclusivo operato degli Enti impositori. Afferma poi l'avvenuta regolare notifica della Cartella opposta, escludendo qualsiasi spirare dei termini per la prescrizione del credito. Precisa, poi, che la Cartella emessa è, altresì, motivata e legittima, da confermare, con ristoro delle spese di lite.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è infondato e deve essere rigettato.
Destituita di fondamenta e quindi da rigettare è l'eccepita prescrizione della Tassa Auto per l'annualità 2019, in quanto, per come chiaramente provato in atti dall'ente impositore (v. allegati), per la suddetta annualità risulta emesso il relativo Avviso di Accertamento e la sua notifica in data 27/4/2022, quindi oltremodo tempestiva, perché effettuata nei previsti tre anni. Va esclusa qualsiasi prescrizione del credito sia pre che post notifica della Cartella opposta.
La Tassa Auto per l''annualità 2021 viene richiesta, per la prima volta (senza essere preceduta da Avviso di Accertamento), con l'emissione del relativo ruolo esecutivo e l'adozione della relativa Cartella di Pagamento. Nel caso specifico, la Cartella risulta notificata il 26/7/2024 e, quindi, pure entro il previsto termine triennale dall'annualità della tassa richiesta (2021). Procedura attivata, per come noto e per come pure precisato nella Cartella opposta, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Calabria n. 56/2023. La parte ricorrente, però, la contesta ritenendo illegittimo, nel caso in esame (tributo del 2021), l'effetto “retroattivo”, riconosciuto alla norma applicata. Eccezione, però, non condivisa da questo giudicante perché, di fatto, infondata e pretestuosa.
In realtà quello che rileva nel caso in esame non è l'annualità del tributo (2021), bensì la data di emissione e, poi di notifica della Cartella opposta (2024), che, essendo successiva all' entrata in vigore della norma applicata (l.r. n. 56/2023) deve soggiacere alla stessa norma. In pratica, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ipotizzabile alcun effetto retroattivo della norma nel caso in esame, che, invece, deve essere assoggettato al principio consolidato del “tempus regit actum”: un atto giuridico è disciplinato dalla norma in vigore al momento in cui viene compiuto.
Unico limite da rispettare è quello che la richiesta della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 6 citato, venga effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione previsti. Ciò che risulta avvenuto nel caso in esame con la Cartella notifica il 26/7/2024. La relativa eccezione su questo punto va perciò rigettata.
Vanno, infine, respinte le altre eccezioni di cui al ricorso, perché la Cartella opposta risulta, di fatto, notificata correttamente e nei termini;
adeguatamente motivata;
chiara e completa in ogni suo elemento e, fra l'altro, del tutto corrispondente al modello standard, approvato. Corretta è perciò anche sul punto (contestato) relativo al calcolo degli interessi di mora richiesti, anche perché, la parte ricorrente, espone sul punto una semplice e generica contestazione, priva, fra l'altro, di qualsiasi prova del contrario di quanto stabilito nell'atto opposto.
In conclusione, il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6574/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma Difensore_2 CF_Difensore_2Difeso da - Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021060606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021060606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, difesa dall'avv. , con ricorso depositato a questa CGT il 26/7/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) per conto della Regione Calabria, con richiesta di tot. € 1.224,31, per Tassa Auto anni 2019 e 2021.
Nel ricorso, viene eccepita per l'annualità 2019 la intervenuta prescrizione, in assenza del presupposto Avviso di Accertamento, omesso, sempre a parere della ricorrente, anche per l'annualità 2021. Aggiungendo che non è neanche applicabile l'art. 6 l.r. 27/12/2023 n. 56, perché norma non retroattiva e che dispone per il futuro, né la normativa emergenziale per il COVID-19. Contesta, infine, il difetto di motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, per il calcolo degli interessi di mora.
Difensore_4Il l.r.p.t. della Regione Calabria, difeso dal dirigente dott. Difensore_3 e dalla d.ssa , nel costituirsi in giudizio con atto del 9/10/2024, chiede il rigetto del ricorso, deducendo, in sintesi, che alcuna prescrizione è maturata nel caso in esame, in quanto, per l'annualità 2019 della Tassa Auto, risulta emesso e notificato in data 27/4/2022 il relativo Avviso di Accertamento, mentre, per la Tassa Auto 2021, è stato richiesto (ex l.r. n. 56/2023) il pagamento, entro il 31/12/2024, con la Cartella opposta, quindi, pure nei termini. Allegate prove.
Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, rappresentato e difeso dal proprio dipendente delegato , con controdeduzioni del 5/11/2024, eccepisce, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva per le eccezioni di controparte che afferiscono all'esclusivo operato degli Enti impositori. Afferma poi l'avvenuta regolare notifica della Cartella opposta, escludendo qualsiasi spirare dei termini per la prescrizione del credito. Precisa, poi, che la Cartella emessa è, altresì, motivata e legittima, da confermare, con ristoro delle spese di lite.
Alla odierna udienza in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è infondato e deve essere rigettato.
Destituita di fondamenta e quindi da rigettare è l'eccepita prescrizione della Tassa Auto per l'annualità 2019, in quanto, per come chiaramente provato in atti dall'ente impositore (v. allegati), per la suddetta annualità risulta emesso il relativo Avviso di Accertamento e la sua notifica in data 27/4/2022, quindi oltremodo tempestiva, perché effettuata nei previsti tre anni. Va esclusa qualsiasi prescrizione del credito sia pre che post notifica della Cartella opposta.
La Tassa Auto per l''annualità 2021 viene richiesta, per la prima volta (senza essere preceduta da Avviso di Accertamento), con l'emissione del relativo ruolo esecutivo e l'adozione della relativa Cartella di Pagamento. Nel caso specifico, la Cartella risulta notificata il 26/7/2024 e, quindi, pure entro il previsto termine triennale dall'annualità della tassa richiesta (2021). Procedura attivata, per come noto e per come pure precisato nella Cartella opposta, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Calabria n. 56/2023. La parte ricorrente, però, la contesta ritenendo illegittimo, nel caso in esame (tributo del 2021), l'effetto “retroattivo”, riconosciuto alla norma applicata. Eccezione, però, non condivisa da questo giudicante perché, di fatto, infondata e pretestuosa.
In realtà quello che rileva nel caso in esame non è l'annualità del tributo (2021), bensì la data di emissione e, poi di notifica della Cartella opposta (2024), che, essendo successiva all' entrata in vigore della norma applicata (l.r. n. 56/2023) deve soggiacere alla stessa norma. In pratica, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ipotizzabile alcun effetto retroattivo della norma nel caso in esame, che, invece, deve essere assoggettato al principio consolidato del “tempus regit actum”: un atto giuridico è disciplinato dalla norma in vigore al momento in cui viene compiuto.
Unico limite da rispettare è quello che la richiesta della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 6 citato, venga effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione previsti. Ciò che risulta avvenuto nel caso in esame con la Cartella notifica il 26/7/2024. La relativa eccezione su questo punto va perciò rigettata.
Vanno, infine, respinte le altre eccezioni di cui al ricorso, perché la Cartella opposta risulta, di fatto, notificata correttamente e nei termini;
adeguatamente motivata;
chiara e completa in ogni suo elemento e, fra l'altro, del tutto corrispondente al modello standard, approvato. Corretta è perciò anche sul punto (contestato) relativo al calcolo degli interessi di mora richiesti, anche perché, la parte ricorrente, espone sul punto una semplice e generica contestazione, priva, fra l'altro, di qualsiasi prova del contrario di quanto stabilito nell'atto opposto.
In conclusione, il ricorso è infondato e illegittimo, perciò va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti resistenti costituite, in € 180,00 per onorario, oltre alle spese forfettizzate ed agli oneri, come per legge e se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in parte motiva