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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00395 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00833/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Verona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Verona prot- 40274/2024 del
30.04.2024, prot. uscita n. 0040611, comunicato alla ricorrente in data 02.05.2024; N. 00833/2024 REG.RIC.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi il Verbale del Gruppo Interforze del 22.04.2024, la Nota n. Prot. 15832 del 5.03.2023 della D.I.A., Centro operativo di Padova e la Nota Prot. 480766 del
14.12.2023 del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Verona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Verona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, società operante nel settore della lavorazione dell'acciaio per cemento armato, ha impugnato il provvedimento prot. n. 40274/2024 del 30 aprile 2024, di cui in epigrafe, con il quale la Prefettura di Verona ha respinto l'istanza di riesame dell'informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti della società nel 2015.
L'atto gravato, richiamando un complessivo quadro indiziario già vagliato, come si vedrà, in sede giurisdizionale e ritenuto tuttora attuale e significativo, conclude per la persistenza del rischio di condizionamento mafioso, reputando inidonee, allo stato, le misure di bonifica addotte dall'impresa.
2. La storia amministrativa e giudiziaria della ricorrente è segnata dall'informativa interdittiva del 17 luglio 2015, fondata – tra l'altro – su elementi tratti da indagini penali che hanno posto in evidenza i contatti intrattenuti dal legale rappresentante, sig.
-OMISSIS-(tuttora socio di maggioranza), con esponenti di vertice della consorteria N. 00833/2024 REG.RIC.
'ndranghetista facente capo a -OMISSIS-. La successiva assoluzione in sede penale
(Tribunale di Mantova, sent. n. 781/2017) – espressamente incentrata su parametri di certezza probatoria penalistici – non avrebbe inciso, secondo l'Amministrazione, sul diverso giudizio prognostico e indiziario proprio della prevenzione amministrativa.
La società deduce, in contrario, di avere adottato protocolli di legalità, un modello di governance conforme al d.lgs. n. 231/2001, con nomina dell'organismo di vigilanza
(O.d.V.) e altre misure di self-cleaning, reputate tuttavia dalla Prefettura non decisive al fine neutralizzare il rischio inflitrativo, anche per l'immutato assetto proprietario.
3. La società ricorrente articola, in questa sede, le tre censure sintetizzate come segue:
i) violazione degli artt. 86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 l.
n. 241/1990, con eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, assumendosi che l'aggiornamento istruttorio si sarebbe limitato a evocare fatti risalenti; ii) violazione ed erronea applicazione dell'art. 94-bis d.lgs. n.
159/2011 (prevenzione collaborativa), in tesi non esaminata o comunque disattesa senza adeguata ponderazione; iii) erroneità della valutazione delle misure di self cleaning adottate.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha resistito nel merito argomentando sotto molteplici profili la fondatezza della misura e del diniego di riesame.
5. All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Ai fini della migliore comprensione del thema decidendum e del complesso scenario entro il quale si proietta la vicenda in esame, vanno ricordati e descritti, pur per sommi capi, gli esiti dei principali procedimenti giurisdizionali e amministrativi collegati, pressoché contestuali al presente contenzioso. N. 00833/2024 REG.RIC.
1.1 La ricorrente risulta legata da vincoli personali, societari e operativi con -
OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.r.l.) e con -OMISSIS- S.r.l., realtà imprenditoriali riconducibili – secondo emergenze documentali non efficacemente smentite dalla ricorrente – al centro decisionale facente capo alla famiglia -OMISSIS-. Al riguardo, va anche segnalato come questa Sezione, con sentenza n. -OMISSIS-/2025, abbia nel frattempo respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- avverso l'interdittiva prefettizia del 30 aprile 2024; parallelamente, il Tribunale di Venezia – Sezione Misure di
Prevenzione, con decreto del 5 febbraio 2025 (irrevocabile a seguito di rinuncia all'impugnazione), ha rigettato la domanda di controllo giudiziario proposta dalla medesima -OMISSIS- (R.G. 34/2024), valorizzando – all'esito di penetranti approfondimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza – l'unitaria regia imprenditoriale ascrivibile a -OMISSIS-e l'utilizzo di -OMISSIS- quale veicolo elusivo degli effetti dell'interdittiva indirizzata alla società. È, poi, pendente avanti a questo Tribunale il connesso gravame instaurato da -OMISSIS- S.r.l. (R.G. -OMISSIS-/2023), in attesa di fissazione dell'udienza di merito a seguito della rinuncia all'istanza cautelare.
1.2 L'assetto dei rapporti tra le società del gruppo familiare è stato scandagliato anche in sede di prevenzione, con esiti confermati dalla Corte di Appello di Venezia, la quale, con decreto 4 dicembre 2024, n. 14 (proc. 15/2024 R.G.M.P.), ha affermato l'inidoneità delle misure organizzative di self-cleaning a fronteggiare il rischio infiltrativo geneticamente radicato nell'assetto proprietario, quanto meno in difetto di un effettivo mutamento della compagine societaria.
1.4 Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, completa il quadro la nota della
Prefettura di Verona del 6 agosto 2024 (doc. 17 ed allegati), dalla quale risultano rapporti economici recenti fra la ricorrente e società affette da un significativo rischio infiltrativo, circostanza che l'Amministrazione ha segnalato, unitamente alle pregresse cointeressenze, per escludere la possibilità di qualificare come occasionali i contatti con le consorterie mafiose. N. 00833/2024 REG.RIC.
2. Collocato all'interno di tale contesto particolarmente critico e irrisolto, il ricorso appare infondato.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, la società lamenta la violazione degli artt.
86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3, l. n. 241/1990, assumendo che la Prefettura non avrebbe svolto un congruo aggiornamento istruttorio, limitandosi a riproporre elementi risalenti nel tempo, senza adeguatamente considerare il lungo periodo trascorso dall'adozione dell'originaria interdittiva e le cospicue misure di self cleaning adottate.
2.1 L'assunto non può essere condiviso.
Va innanzitutto riaffermata, in linea con un indirizzo ormai consolidato, la natura preventiva e anticipatoria dell'informazione interdittiva antimafia, misura fondata su un autonomo giudizio eminentemente prognostico, ancorato a indizi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del “più probabile che non” (Cons. St., Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3164), e non già sull'affermazione della responsabilità individuale comprovata oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce inveceil presupposto della repressione criminale.
Il sindacato giurisdizionale si esercita, così, sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità della prognosi in relazione alla consistenza e all'attualità del quadro indiziario.
2.2. Nel caso di specie la Prefettura, in sede di riesame, ha condotto un'istruttoria esaustiva e adeguatamente contestualizzata, idonea a fondate il giudizio prognostico sfavorevole contestato dalla ricorrente.
L'Amministrazione ha, infatti, ripercorso, con specifico richiamo alle risultanze giurisdizionali, la vicenda dei rapporti tra il sig. -OMISSIS-e la cosca “-OMISSIS-”, già esaminati da questa Sezione (sent. n. 916/2021) e dal Consiglio di Stato (Sez. III,
n. 5390/2022). Da tali pronunce – di cui il provvedimento impugnato riproduce i passaggi essenziali – emerge un quadro indiziario non episodico, nel quale il legame N. 00833/2024 REG.RIC.
con esponenti apicali del sodalizio mafioso è connotato da stabilità, consapevolezza della caratura criminale degli interlocutori e disponibilità dell'imprenditore a mettere a disposizione capacità e struttura aziendale in una logica di scambio.
L'esito assolutorio, cui nella sostanza fa riferimento la ricorrente, lungi dall'azzerare il valore sintomatico dei fatti, appare in effetti conseguire all'applicazione dei rigorosi meccanismi di prova propri del paradigma penale e dell'affermazione in tale ambito della responsabilità, il che non è di per sé incompatibile con la permanenza di un concreto pericolo di infiltrazione rilevante – nella enunciata logica prognostica - ai fini amministrativi (Cons. St., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 5119). La Prefettura ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.
2.3. Né può dirsi che l'istruttoria sia rimasta ancorata a vicende remote e non più significative. L'Amministrazione ha infatti valorizzato elementi sopravvenuti, quali la perdurante centralità del sig. -OMISSIS-nell'assetto proprietario della ricorrente, le relazioni economiche recenti con soggetti critici ai fini antimafia, nonché le convergenti risultanze dei procedimenti di prevenzione concernenti società situate entro il medesimo perimetro familiare. L'aggiornamento istruttorio – che trova riscontro anche nella relazione prefettizia depositata dall'Amministrazione come doc.
10 – ha, dunque, dato conto dell'attualità del rischio e della non idoneità delle misure prospettate a recidere i canali di influenza criminale, alla luce della mancata modificazione dell'assetto proprietario.
Di conseguenza, sotto questi profili, risulta immune da censure la valutazione prefettizia di persistenza del pericolo.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs.
n. 159/2011 per non avere la Prefettura applicato la misura di prevenzione collaborativa, che presuppone l'occasionalità del tentativo di infiltrazione e la prognosi favorevole circa l'effettiva emendabilità dell'impresa mediante prescrizioni. N. 00833/2024 REG.RIC.
3.1. Il motivo non è fondato. La prevenzione collaborativa è istituto eccezionale, che si colloca su un piano alternativo rispetto all'interdittiva allorché la permeabilità mafiosa assuma caratteri episodici e sia pronosticabile la neutralizzazione del rischio con un programma temporaneo di adempimenti.
Nel caso di specie, la Prefettura – previa consultazione del Gruppo Interforze – ha escluso proprio l'occasionalità del pericolo, rimarcando la cronicità degli elementi di rischio che investono la società e l'insufficienza di rimedi organizzativi se non accompagnati da una cesura proprietaria effettiva.
Tale valutazione si armonizza con l'arresto, qui pertinente per analogia, della Corte di
Appello di Venezia (Sez. Misure di Prevenzione, decreto 4 dicembre 2024, n. 14), la quale ha chiarito che quando la vulnerabilità si annidi nell'assetto proprietario, il catalogo dei presidi gestionali – ivi inclusa l'adozione dell'insieme di protocolli e regole di comportamento riassunte nel c.d. modello 231, la sostituzione di organi,
l'implementazione di procedure e standard – non offre, di per sé, garanzia di stabilizzazione in bonam partem senza una reale dissociazione dai soggetti attraverso cui si manifesta l'infiltrazione.
Ne discende la correttezza della scelta amministrativa di non degradare il rischio a mera occasionalità e, correlativamente, di non applicare l'art. 94-bis del d.lgs. n.
159/2011.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sull'idoneità delle misure di self-cleaning poste in essere (adesione a protocolli di legalità, adozione del modello 231, istituzione dell'O.d.V., interventi interni di compliance) a elidere il pericolo di condizionamento.
4.1. Anche tale censura non merita favorevole apprezzamento. Come questo Tribunale ha avuto modo di affermare nel caso strettamente connesso concernente -OMISSIS- –
e come ribadito dal Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, nel decreto
5 febbraio 2025 di rigetto dell'istanza di controllo giudiziario – l'adozione di assetti solo formalmente conformi ai migliori modelli organizzativi non vale a neutralizzare N. 00833/2024 REG.RIC.
un rischio alimentato dalla permanenza del dominus all'interno della compagine e dalla persistenza di una regia sostanziale che sovrintende a più società fra loro connesse
Nella specie, l'immutato ruolo proprietario del sig. -OMISSIS-e le pregnanti interrelazioni economiche e operative con società contigue confermano l'assenza di un'effettiva e stabile cesura rispetto al passato, così da rendere non persuasiva la tesi di un avvenuto risanamento.
4.2. Il dato è corroborato da elementi recenti. Si segnalano cointeressenze con operatori connotati da profili di rischio antimafia; i procedimenti paralleli hanno disvelato un “gruppo” di fatto, nel quale -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- si avvicendano nell'esecuzione di commesse e nella condivisione di risorse, secondo dinamiche che possono essere ricondotte a un medesimo centro di imputazione decisionale. In tale cornice, le misure di self-cleaning – benché apprezzabili in astratto
– non si sono tradotte in un'effettiva rescissione dei meccanismi strutturali attraverso che veicolano il controllo criminale e, dunque, non incidono sull'infiltrazione organizzativa che sta all'origine del giudizio sfavorevole.
4.3 Né può essere valorizzato, in senso opposto, il mero decorso del tempo, che non può determinare di per sé il venir meno della prognosi negativa, occorrendo un mutamento qualitativo dell'assetto proprietario-gestionale, idoneo a interrompere la continuità del rischio. Nella mancanza di tale cesura, il decorso di un lasso temporale, per quanto ampio, non trasforma in episodica una condizione infiltrativa che si è, invece, mostrata sistemica come, del resto confermato dalla pronuncia della Corte
EN (e da ultimo, dalla sentenza con cui questa Sezione ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-: vd. n. -OMISSIS-/2025). Come ben evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ciò che infatti conta è l'intensità del pericolo di condizionamento, in questo caso elevata, che si deduce dalla persistenza nel tempo degli indici sintomatici, e dalla loro capacità di questi di deporre, indipendentemente N. 00833/2024 REG.RIC.
dalla loro frequenza, “nel senso di uno stabile asservimento dell'impresa al potere condizionante della mafia” (Cons. St., Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7191).
Anche sotto l'aspetto considerato, la valutazione della Prefettura risulta, dunque, proporzionata e ragionevole.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
La particolarità e la complessità della vicenda consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
CO IN, Primo Referendario, Estensore
LB MO, Referendario N. 00833/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO IN NA PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00395 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00833/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2024, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Verona, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Verona prot- 40274/2024 del
30.04.2024, prot. uscita n. 0040611, comunicato alla ricorrente in data 02.05.2024; N. 00833/2024 REG.RIC.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi il Verbale del Gruppo Interforze del 22.04.2024, la Nota n. Prot. 15832 del 5.03.2023 della D.I.A., Centro operativo di Padova e la Nota Prot. 480766 del
14.12.2023 del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza di Verona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Verona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-, società operante nel settore della lavorazione dell'acciaio per cemento armato, ha impugnato il provvedimento prot. n. 40274/2024 del 30 aprile 2024, di cui in epigrafe, con il quale la Prefettura di Verona ha respinto l'istanza di riesame dell'informazione antimafia interdittiva emessa nei confronti della società nel 2015.
L'atto gravato, richiamando un complessivo quadro indiziario già vagliato, come si vedrà, in sede giurisdizionale e ritenuto tuttora attuale e significativo, conclude per la persistenza del rischio di condizionamento mafioso, reputando inidonee, allo stato, le misure di bonifica addotte dall'impresa.
2. La storia amministrativa e giudiziaria della ricorrente è segnata dall'informativa interdittiva del 17 luglio 2015, fondata – tra l'altro – su elementi tratti da indagini penali che hanno posto in evidenza i contatti intrattenuti dal legale rappresentante, sig.
-OMISSIS-(tuttora socio di maggioranza), con esponenti di vertice della consorteria N. 00833/2024 REG.RIC.
'ndranghetista facente capo a -OMISSIS-. La successiva assoluzione in sede penale
(Tribunale di Mantova, sent. n. 781/2017) – espressamente incentrata su parametri di certezza probatoria penalistici – non avrebbe inciso, secondo l'Amministrazione, sul diverso giudizio prognostico e indiziario proprio della prevenzione amministrativa.
La società deduce, in contrario, di avere adottato protocolli di legalità, un modello di governance conforme al d.lgs. n. 231/2001, con nomina dell'organismo di vigilanza
(O.d.V.) e altre misure di self-cleaning, reputate tuttavia dalla Prefettura non decisive al fine neutralizzare il rischio inflitrativo, anche per l'immutato assetto proprietario.
3. La società ricorrente articola, in questa sede, le tre censure sintetizzate come segue:
i) violazione degli artt. 86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 l.
n. 241/1990, con eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, assumendosi che l'aggiornamento istruttorio si sarebbe limitato a evocare fatti risalenti; ii) violazione ed erronea applicazione dell'art. 94-bis d.lgs. n.
159/2011 (prevenzione collaborativa), in tesi non esaminata o comunque disattesa senza adeguata ponderazione; iii) erroneità della valutazione delle misure di self cleaning adottate.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, che ha resistito nel merito argomentando sotto molteplici profili la fondatezza della misura e del diniego di riesame.
5. All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Ai fini della migliore comprensione del thema decidendum e del complesso scenario entro il quale si proietta la vicenda in esame, vanno ricordati e descritti, pur per sommi capi, gli esiti dei principali procedimenti giurisdizionali e amministrativi collegati, pressoché contestuali al presente contenzioso. N. 00833/2024 REG.RIC.
1.1 La ricorrente risulta legata da vincoli personali, societari e operativi con -
OMISSIS- S.r.l. (già -OMISSIS- S.r.l.) e con -OMISSIS- S.r.l., realtà imprenditoriali riconducibili – secondo emergenze documentali non efficacemente smentite dalla ricorrente – al centro decisionale facente capo alla famiglia -OMISSIS-. Al riguardo, va anche segnalato come questa Sezione, con sentenza n. -OMISSIS-/2025, abbia nel frattempo respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- avverso l'interdittiva prefettizia del 30 aprile 2024; parallelamente, il Tribunale di Venezia – Sezione Misure di
Prevenzione, con decreto del 5 febbraio 2025 (irrevocabile a seguito di rinuncia all'impugnazione), ha rigettato la domanda di controllo giudiziario proposta dalla medesima -OMISSIS- (R.G. 34/2024), valorizzando – all'esito di penetranti approfondimenti eseguiti dalla Guardia di Finanza – l'unitaria regia imprenditoriale ascrivibile a -OMISSIS-e l'utilizzo di -OMISSIS- quale veicolo elusivo degli effetti dell'interdittiva indirizzata alla società. È, poi, pendente avanti a questo Tribunale il connesso gravame instaurato da -OMISSIS- S.r.l. (R.G. -OMISSIS-/2023), in attesa di fissazione dell'udienza di merito a seguito della rinuncia all'istanza cautelare.
1.2 L'assetto dei rapporti tra le società del gruppo familiare è stato scandagliato anche in sede di prevenzione, con esiti confermati dalla Corte di Appello di Venezia, la quale, con decreto 4 dicembre 2024, n. 14 (proc. 15/2024 R.G.M.P.), ha affermato l'inidoneità delle misure organizzative di self-cleaning a fronteggiare il rischio infiltrativo geneticamente radicato nell'assetto proprietario, quanto meno in difetto di un effettivo mutamento della compagine societaria.
1.4 Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, completa il quadro la nota della
Prefettura di Verona del 6 agosto 2024 (doc. 17 ed allegati), dalla quale risultano rapporti economici recenti fra la ricorrente e società affette da un significativo rischio infiltrativo, circostanza che l'Amministrazione ha segnalato, unitamente alle pregresse cointeressenze, per escludere la possibilità di qualificare come occasionali i contatti con le consorterie mafiose. N. 00833/2024 REG.RIC.
2. Collocato all'interno di tale contesto particolarmente critico e irrisolto, il ricorso appare infondato.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, la società lamenta la violazione degli artt.
86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3, l. n. 241/1990, assumendo che la Prefettura non avrebbe svolto un congruo aggiornamento istruttorio, limitandosi a riproporre elementi risalenti nel tempo, senza adeguatamente considerare il lungo periodo trascorso dall'adozione dell'originaria interdittiva e le cospicue misure di self cleaning adottate.
2.1 L'assunto non può essere condiviso.
Va innanzitutto riaffermata, in linea con un indirizzo ormai consolidato, la natura preventiva e anticipatoria dell'informazione interdittiva antimafia, misura fondata su un autonomo giudizio eminentemente prognostico, ancorato a indizi gravi, precisi e concordanti secondo la logica del “più probabile che non” (Cons. St., Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3164), e non già sull'affermazione della responsabilità individuale comprovata oltre ogni ragionevole dubbio, che costituisce inveceil presupposto della repressione criminale.
Il sindacato giurisdizionale si esercita, così, sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità della prognosi in relazione alla consistenza e all'attualità del quadro indiziario.
2.2. Nel caso di specie la Prefettura, in sede di riesame, ha condotto un'istruttoria esaustiva e adeguatamente contestualizzata, idonea a fondate il giudizio prognostico sfavorevole contestato dalla ricorrente.
L'Amministrazione ha, infatti, ripercorso, con specifico richiamo alle risultanze giurisdizionali, la vicenda dei rapporti tra il sig. -OMISSIS-e la cosca “-OMISSIS-”, già esaminati da questa Sezione (sent. n. 916/2021) e dal Consiglio di Stato (Sez. III,
n. 5390/2022). Da tali pronunce – di cui il provvedimento impugnato riproduce i passaggi essenziali – emerge un quadro indiziario non episodico, nel quale il legame N. 00833/2024 REG.RIC.
con esponenti apicali del sodalizio mafioso è connotato da stabilità, consapevolezza della caratura criminale degli interlocutori e disponibilità dell'imprenditore a mettere a disposizione capacità e struttura aziendale in una logica di scambio.
L'esito assolutorio, cui nella sostanza fa riferimento la ricorrente, lungi dall'azzerare il valore sintomatico dei fatti, appare in effetti conseguire all'applicazione dei rigorosi meccanismi di prova propri del paradigma penale e dell'affermazione in tale ambito della responsabilità, il che non è di per sé incompatibile con la permanenza di un concreto pericolo di infiltrazione rilevante – nella enunciata logica prognostica - ai fini amministrativi (Cons. St., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 5119). La Prefettura ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.
2.3. Né può dirsi che l'istruttoria sia rimasta ancorata a vicende remote e non più significative. L'Amministrazione ha infatti valorizzato elementi sopravvenuti, quali la perdurante centralità del sig. -OMISSIS-nell'assetto proprietario della ricorrente, le relazioni economiche recenti con soggetti critici ai fini antimafia, nonché le convergenti risultanze dei procedimenti di prevenzione concernenti società situate entro il medesimo perimetro familiare. L'aggiornamento istruttorio – che trova riscontro anche nella relazione prefettizia depositata dall'Amministrazione come doc.
10 – ha, dunque, dato conto dell'attualità del rischio e della non idoneità delle misure prospettate a recidere i canali di influenza criminale, alla luce della mancata modificazione dell'assetto proprietario.
Di conseguenza, sotto questi profili, risulta immune da censure la valutazione prefettizia di persistenza del pericolo.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 94-bis del d.lgs.
n. 159/2011 per non avere la Prefettura applicato la misura di prevenzione collaborativa, che presuppone l'occasionalità del tentativo di infiltrazione e la prognosi favorevole circa l'effettiva emendabilità dell'impresa mediante prescrizioni. N. 00833/2024 REG.RIC.
3.1. Il motivo non è fondato. La prevenzione collaborativa è istituto eccezionale, che si colloca su un piano alternativo rispetto all'interdittiva allorché la permeabilità mafiosa assuma caratteri episodici e sia pronosticabile la neutralizzazione del rischio con un programma temporaneo di adempimenti.
Nel caso di specie, la Prefettura – previa consultazione del Gruppo Interforze – ha escluso proprio l'occasionalità del pericolo, rimarcando la cronicità degli elementi di rischio che investono la società e l'insufficienza di rimedi organizzativi se non accompagnati da una cesura proprietaria effettiva.
Tale valutazione si armonizza con l'arresto, qui pertinente per analogia, della Corte di
Appello di Venezia (Sez. Misure di Prevenzione, decreto 4 dicembre 2024, n. 14), la quale ha chiarito che quando la vulnerabilità si annidi nell'assetto proprietario, il catalogo dei presidi gestionali – ivi inclusa l'adozione dell'insieme di protocolli e regole di comportamento riassunte nel c.d. modello 231, la sostituzione di organi,
l'implementazione di procedure e standard – non offre, di per sé, garanzia di stabilizzazione in bonam partem senza una reale dissociazione dai soggetti attraverso cui si manifesta l'infiltrazione.
Ne discende la correttezza della scelta amministrativa di non degradare il rischio a mera occasionalità e, correlativamente, di non applicare l'art. 94-bis del d.lgs. n.
159/2011.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sull'idoneità delle misure di self-cleaning poste in essere (adesione a protocolli di legalità, adozione del modello 231, istituzione dell'O.d.V., interventi interni di compliance) a elidere il pericolo di condizionamento.
4.1. Anche tale censura non merita favorevole apprezzamento. Come questo Tribunale ha avuto modo di affermare nel caso strettamente connesso concernente -OMISSIS- –
e come ribadito dal Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, nel decreto
5 febbraio 2025 di rigetto dell'istanza di controllo giudiziario – l'adozione di assetti solo formalmente conformi ai migliori modelli organizzativi non vale a neutralizzare N. 00833/2024 REG.RIC.
un rischio alimentato dalla permanenza del dominus all'interno della compagine e dalla persistenza di una regia sostanziale che sovrintende a più società fra loro connesse
Nella specie, l'immutato ruolo proprietario del sig. -OMISSIS-e le pregnanti interrelazioni economiche e operative con società contigue confermano l'assenza di un'effettiva e stabile cesura rispetto al passato, così da rendere non persuasiva la tesi di un avvenuto risanamento.
4.2. Il dato è corroborato da elementi recenti. Si segnalano cointeressenze con operatori connotati da profili di rischio antimafia; i procedimenti paralleli hanno disvelato un “gruppo” di fatto, nel quale -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- si avvicendano nell'esecuzione di commesse e nella condivisione di risorse, secondo dinamiche che possono essere ricondotte a un medesimo centro di imputazione decisionale. In tale cornice, le misure di self-cleaning – benché apprezzabili in astratto
– non si sono tradotte in un'effettiva rescissione dei meccanismi strutturali attraverso che veicolano il controllo criminale e, dunque, non incidono sull'infiltrazione organizzativa che sta all'origine del giudizio sfavorevole.
4.3 Né può essere valorizzato, in senso opposto, il mero decorso del tempo, che non può determinare di per sé il venir meno della prognosi negativa, occorrendo un mutamento qualitativo dell'assetto proprietario-gestionale, idoneo a interrompere la continuità del rischio. Nella mancanza di tale cesura, il decorso di un lasso temporale, per quanto ampio, non trasforma in episodica una condizione infiltrativa che si è, invece, mostrata sistemica come, del resto confermato dalla pronuncia della Corte
EN (e da ultimo, dalla sentenza con cui questa Sezione ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS-: vd. n. -OMISSIS-/2025). Come ben evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ciò che infatti conta è l'intensità del pericolo di condizionamento, in questo caso elevata, che si deduce dalla persistenza nel tempo degli indici sintomatici, e dalla loro capacità di questi di deporre, indipendentemente N. 00833/2024 REG.RIC.
dalla loro frequenza, “nel senso di uno stabile asservimento dell'impresa al potere condizionante della mafia” (Cons. St., Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7191).
Anche sotto l'aspetto considerato, la valutazione della Prefettura risulta, dunque, proporzionata e ragionevole.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.
La particolarità e la complessità della vicenda consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
CO IN, Primo Referendario, Estensore
LB MO, Referendario N. 00833/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO IN NA PA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.