TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 395
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, con eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento e difetto di motivazione

    La Prefettura ha condotto un'istruttoria esaustiva e adeguatamente contestualizzata, ripercorrendo la vicenda dei rapporti tra il sig. -OMISSIS- e la cosca '-OMISSIS-', già esaminati da precedenti pronunce giurisdizionali. L'Amministrazione ha valorizzato elementi sopravvenuti, quali la perdurante centralità del sig. -OMISSIS- nell'assetto proprietario, le relazioni economiche recenti con soggetti critici ai fini antimafia, e le convergenti risultanze dei procedimenti di prevenzione concernenti società del medesimo perimetro familiare. L'aggiornamento istruttorio ha dato conto dell'attualità del rischio e della non idoneità delle misure prospettate a recidere i canali di influenza criminale.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 (prevenzione collaborativa)

    La Prefettura, previa consultazione del Gruppo Interforze, ha escluso l'occasionalità del pericolo, rimarcando la cronicità degli elementi di rischio e l'insufficienza di rimedi organizzativi senza una cesura proprietaria effettiva. Tale valutazione è in linea con la giurisprudenza che considera l'assetto proprietario come elemento critico quando la vulnerabilità si annidi in esso.

  • Rigettato
    Erroneità della valutazione delle misure di self cleaning adottate

    L'adozione di assetti solo formalmente conformi ai migliori modelli organizzativi non neutralizza un rischio alimentato dalla permanenza del dominus all'interno della compagine e dalla persistenza di una regia sostanziale. L'immutato ruolo proprietario del sig. -OMISSIS- e le pregnanti interrelazioni economiche e operative con società contigue confermano l'assenza di un'effettiva e stabile cesura rispetto al passato. Le misure di self-cleaning non si sono tradotte in un'effettiva rescissione dei meccanismi strutturali attraverso cui veicola il controllo criminale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 395
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 395
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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