CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2249/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IN LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17721/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9966 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1483/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso, spese compensate Resistente: rigetto del ricorso, spese compensate
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La contribuente Ricorrente_2 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 11.9.2025 da Roma Capitale in relazione all'omessa dichiarazione e versamento dell'IMU per l'anno
2020 per numerosi immobili di cui risulta proprietaria, per l'importo complessivo di euro 19.063,55.
La ricorrente osserva che delle 63 unità immobiliari individuate dall'ente nell'avviso impugnato, 22 sono prive di rendita catastale, per cui non è dovuta alcuna imposta.
Per gli altri immobili indicati nell'atto, rileva che in due casi vi sono state delle duplicazioni;
pertanto, rappresenta che vi è una differenza di euro 4.348,15 tra quanto richiesto e ciò che è effettivamente dovuto, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato e, nel merito, il ricalcolo dell'imposta dovuta in euro 14.715,40.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha dato dell'errore in cui è incorsa nel calcolo dell'imposta dovuta, anticipando la prossima riliquidazione dell'imposta nel senso richiesto dalla controparte.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione dell'avviso impugnato le parti hanno congiuntamente richiesto che il giudizio sia definito con sentenza semplificata, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è fondato, come emerso dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, il cui contenuto trova conferma nella comparsa di costituzione di Roma Capitale.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere parzialmente annullato nel senso richiesto dalla ricorrente, con eliminazione dall'importo richiesto da Roma Capitale della somma di euro 4.348,15.
La spese di lite vanno compensate, come da concorde richiesta delle parti, considerato che la ricorrente non ha versato neppure la parte incontestata dell'imposta richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'IN LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17721/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9966 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1483/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso, spese compensate Resistente: rigetto del ricorso, spese compensate
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La contribuente Ricorrente_2 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 11.9.2025 da Roma Capitale in relazione all'omessa dichiarazione e versamento dell'IMU per l'anno
2020 per numerosi immobili di cui risulta proprietaria, per l'importo complessivo di euro 19.063,55.
La ricorrente osserva che delle 63 unità immobiliari individuate dall'ente nell'avviso impugnato, 22 sono prive di rendita catastale, per cui non è dovuta alcuna imposta.
Per gli altri immobili indicati nell'atto, rileva che in due casi vi sono state delle duplicazioni;
pertanto, rappresenta che vi è una differenza di euro 4.348,15 tra quanto richiesto e ciò che è effettivamente dovuto, chiedendo la sospensione dell'atto impugnato e, nel merito, il ricalcolo dell'imposta dovuta in euro 14.715,40.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha dato dell'errore in cui è incorsa nel calcolo dell'imposta dovuta, anticipando la prossima riliquidazione dell'imposta nel senso richiesto dalla controparte.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione dell'avviso impugnato le parti hanno congiuntamente richiesto che il giudizio sia definito con sentenza semplificata, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è fondato, come emerso dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, il cui contenuto trova conferma nella comparsa di costituzione di Roma Capitale.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere parzialmente annullato nel senso richiesto dalla ricorrente, con eliminazione dall'importo richiesto da Roma Capitale della somma di euro 4.348,15.
La spese di lite vanno compensate, come da concorde richiesta delle parti, considerato che la ricorrente non ha versato neppure la parte incontestata dell'imposta richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione. Compensa le spese.