Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".
Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".