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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 3626
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale
SEZIONE AGRARIA
nella sottoindicata composizione collegiale:
Dott. Giacomo Cicciò Presidente,
Dott.ssa Angela Chiari Giudice a latere,
Dott. Marco Vittoria Giudice estensore,
Dott. Antonio Fiorani esperto agrario,
Dott. Michele Porcari esperto agrario;
letti gli atti, esaminati i documenti,
definisce il giudizio, mediante deposito del dispositivo e delle motivazioni della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile n. 3626/24 RG,
promossa da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARVELLI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE; contro
Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. FINZI e dall'Avv. M. CALANDRUCCIO, con domicilio eletto presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE.
SULLA BASE DELLE SEGUENTI
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
agisce in giudizio, per reagire all'escomio eseguito dall'Ufficiale giudiziario, Parte_1 per liberare il fondo rustico e gli immobili di via Baganzola n. 114 in Parma, già oggetto di esecuzione forzata.
A fondamento dell'opposizione, la difesa di ripropone il tema già più volte allegato a Parte_1 fondamento delle iniziative giudiziali proposte in opposizione alla esecuzione in corso
(dettagliatamente descritte in atti): il diritto di trattenere i beni immobili, in forza del credito derivante dalle migliorie eseguite nel corso della detenzione goduta in base alla scrittura datata
12.01.2005.
Si è costituita la che ha contestato le ragioni dell'opposizione, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
In questa sede, ci si limita ad esaminare le ragioni decisive (e solo quelle) per la definizione della presente causa.
L'opposizione segue all'escomio eseguito il 31.07.2024: non è qualificata né in termini di opposizione all'esecuzione né in termini di opposizione agli atti esecutivi.
L'opponente pretende di trattenere il fondo, esercitando il diritto di ritenzione (v. p. 17): poiché ella oppone un “fatto impeditivo” l'iniziativa proposta si può qualificare in termini di opposizione come opposizione all'esecuzione.
Come si evince dalla documentazione prodotta il 30.09.2025 (in esecuzione dell'ordine del
Collegio), la situazione tra le parti è ormai cristallizzata dalle determinazioni della sentenza della
Corte d'Appello del 06.10.2016.
Ai fini che interessano, in quella sede, la Corte d'Appello ha sancito che è opponibile al Parte_2 la scrittura privata del 12.01.2005: ciò vuol dire che la scrittura sancisce i diritti
[...] dell'affittuario; essa codifica un diritto di godimento ultrannuale, opponibile, tuttavia, in quanto non registrato (né tantomeno trascritto), nei limiti dei nove anni.
Ora, il dante causa della era la società e questa è fallita: i beni della procedura sono Pt_1 Pt_2 transitati in capo al cd assuntore incorporata da Controparte_3 Controparte_2
2 Di qui, l'ulteriore considerazione – svolta dalla Corte e utile anche in questa sede a seguito degli avvicendamenti – che l'avente causa dal fallimento può conseguire il rilascio dal 12.01.2014 (v. dispositivo della sentenza e in motivazione p. 5, primo capoverso).
Se così è, si deve concludere che la aziona, oggi, indistintamente, un diritto – denominato in Pt_1 termini di 'diritto alla indennità per le migliorie' – che deriva (in ipotesi) da una relazione ininterrotta con il bene protrattasi sino ad oggi, in parte legittimamente, in parte illegittimamente, in parte sinanco illecitamente, per la quale la posizione della società avente causa dal fallimento rimane coinvolta solo dal 2014.
In questa prospettiva, il diritto preteso dalla on può essere riconosciuto in questa sede. Pt_1
Per la parte iniziale, decorrente dal 12.01.2005, il credito non può essere azionato, né in astratto, né in concreto.
Non può essere riconosciuto in astratto, in quanto esso avrebbe dovuto essere oggetto di rituale domanda di ammissione al passivo e la stessa opponente ha ammesso di non essersi mai insinuata per ottenere il pagamento delle migliorie apportate agli immobili siti in Parma (v. ricorso p. 3).
Le considerazioni della difesa di parte resistente sulla inopponibilità del diritto di ritenzione al fallimento (v. note conclusive, p. 8) a questo giovano, a sottolineare l'inidoneità del giudizio di opposizione ad accertare un diritto di credito, non ritualmente azionato per il tramite della procedura fallimentare. Il diritto di ritenzione quale facoltà di autotutela presuppone l'esistenza del credito, ma non consente di eludere alle norme di rito per verificare la consistenza del credito che ne costituisce la premessa logico-giuridica.
Non può essere riconosciuto in concreto, in quanto l'assuntore non è successore a titolo particolare in un debito che non componeva lo stato passivo, al momento in cui è subentrato nella relazione giuridica col bene oggetto del godimento, dedotto nel contratto d'affitto.
Per le migliorie apportate nel periodo successivo all'acquisizione della titolarità da parte dell'assuntore, il ricorso è infondato, per una ragione diversa: escluso che l'assuntore sia succeduto, dal lato passivo, nell'obbligo di corrispondere una somma pari al controvalore delle migliorie, vuol dire che il diritto di ritenzione non era opponibile, quale forma di autotutela rispetto all'inadempimento di un obbligo (che non gli competeva).
Ne deriva che
- la detenzione delle CC è stata indebita, dalla data in cui il titolo è divenuto inefficace
(12.01.2014), o al più, secondo un orientamento meno severo, dal giorno in cui è stato intimata l'esecuzione (del precipitato di condanna) di quella sentenza e, dunque, dal giorno in cui è stato intimato il rilascio;
3 - le opere (in ipotesi:) realizzate non sono espressione di una facoltà legittima dell'affittuario, ma risultano eseguite nell'ambito di una relazione non (più) qualificata col bene, che impone, al più, l'applicazione dei principi sulla combinazione non concertata di fattori produttivi, in vario modo ispirati all'arricchimento senza causa.
La duplice considerazione vale, dunque, innanzitutto, a escludere che la detentrice avesse titolo a trattenere il bene, paralizzando l'azione esecutiva;
in secondo luogo, a escludere che abbia ingresso, in questa sede, il principio – citato dalla difesa dell'opponente (v. p. 17) – che legittima la formalizzazione della domanda di condanna in sede di opposizione all'esecuzione.
Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si applica lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3626/24 RG, così decide: rigetta il ricorso, condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Il Presidente
(Dott. Giacomo Cicciò)
Il Giudice estensore
(Dott. Marco Vittoria)
4
Per l'udienza cartolare del 18.12.2025, i procuratori delle parti hanno depositato note di trattazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Il Tribunale
SEZIONE AGRARIA
nella sottoindicata composizione collegiale:
Dott. Giacomo Cicciò Presidente,
Dott.ssa Angela Chiari Giudice a latere,
Dott. Marco Vittoria Giudice estensore,
Dott. Antonio Fiorani esperto agrario,
Dott. Michele Porcari esperto agrario;
letti gli atti, esaminati i documenti,
definisce il giudizio, mediante deposito del dispositivo e delle motivazioni della seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile n. 3626/24 RG,
promossa da
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARVELLI GIANLUCA, con domicilio eletto presso il difensore, giusta procura in atti,
RICORRENTE; contro
Controparte_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. FINZI e dall'Avv. M. CALANDRUCCIO, con domicilio eletto presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE.
SULLA BASE DELLE SEGUENTI
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
agisce in giudizio, per reagire all'escomio eseguito dall'Ufficiale giudiziario, Parte_1 per liberare il fondo rustico e gli immobili di via Baganzola n. 114 in Parma, già oggetto di esecuzione forzata.
A fondamento dell'opposizione, la difesa di ripropone il tema già più volte allegato a Parte_1 fondamento delle iniziative giudiziali proposte in opposizione alla esecuzione in corso
(dettagliatamente descritte in atti): il diritto di trattenere i beni immobili, in forza del credito derivante dalle migliorie eseguite nel corso della detenzione goduta in base alla scrittura datata
12.01.2005.
Si è costituita la che ha contestato le ragioni dell'opposizione, Controparte_2 chiedendone il rigetto.
In questa sede, ci si limita ad esaminare le ragioni decisive (e solo quelle) per la definizione della presente causa.
L'opposizione segue all'escomio eseguito il 31.07.2024: non è qualificata né in termini di opposizione all'esecuzione né in termini di opposizione agli atti esecutivi.
L'opponente pretende di trattenere il fondo, esercitando il diritto di ritenzione (v. p. 17): poiché ella oppone un “fatto impeditivo” l'iniziativa proposta si può qualificare in termini di opposizione come opposizione all'esecuzione.
Come si evince dalla documentazione prodotta il 30.09.2025 (in esecuzione dell'ordine del
Collegio), la situazione tra le parti è ormai cristallizzata dalle determinazioni della sentenza della
Corte d'Appello del 06.10.2016.
Ai fini che interessano, in quella sede, la Corte d'Appello ha sancito che è opponibile al Parte_2 la scrittura privata del 12.01.2005: ciò vuol dire che la scrittura sancisce i diritti
[...] dell'affittuario; essa codifica un diritto di godimento ultrannuale, opponibile, tuttavia, in quanto non registrato (né tantomeno trascritto), nei limiti dei nove anni.
Ora, il dante causa della era la società e questa è fallita: i beni della procedura sono Pt_1 Pt_2 transitati in capo al cd assuntore incorporata da Controparte_3 Controparte_2
2 Di qui, l'ulteriore considerazione – svolta dalla Corte e utile anche in questa sede a seguito degli avvicendamenti – che l'avente causa dal fallimento può conseguire il rilascio dal 12.01.2014 (v. dispositivo della sentenza e in motivazione p. 5, primo capoverso).
Se così è, si deve concludere che la aziona, oggi, indistintamente, un diritto – denominato in Pt_1 termini di 'diritto alla indennità per le migliorie' – che deriva (in ipotesi) da una relazione ininterrotta con il bene protrattasi sino ad oggi, in parte legittimamente, in parte illegittimamente, in parte sinanco illecitamente, per la quale la posizione della società avente causa dal fallimento rimane coinvolta solo dal 2014.
In questa prospettiva, il diritto preteso dalla on può essere riconosciuto in questa sede. Pt_1
Per la parte iniziale, decorrente dal 12.01.2005, il credito non può essere azionato, né in astratto, né in concreto.
Non può essere riconosciuto in astratto, in quanto esso avrebbe dovuto essere oggetto di rituale domanda di ammissione al passivo e la stessa opponente ha ammesso di non essersi mai insinuata per ottenere il pagamento delle migliorie apportate agli immobili siti in Parma (v. ricorso p. 3).
Le considerazioni della difesa di parte resistente sulla inopponibilità del diritto di ritenzione al fallimento (v. note conclusive, p. 8) a questo giovano, a sottolineare l'inidoneità del giudizio di opposizione ad accertare un diritto di credito, non ritualmente azionato per il tramite della procedura fallimentare. Il diritto di ritenzione quale facoltà di autotutela presuppone l'esistenza del credito, ma non consente di eludere alle norme di rito per verificare la consistenza del credito che ne costituisce la premessa logico-giuridica.
Non può essere riconosciuto in concreto, in quanto l'assuntore non è successore a titolo particolare in un debito che non componeva lo stato passivo, al momento in cui è subentrato nella relazione giuridica col bene oggetto del godimento, dedotto nel contratto d'affitto.
Per le migliorie apportate nel periodo successivo all'acquisizione della titolarità da parte dell'assuntore, il ricorso è infondato, per una ragione diversa: escluso che l'assuntore sia succeduto, dal lato passivo, nell'obbligo di corrispondere una somma pari al controvalore delle migliorie, vuol dire che il diritto di ritenzione non era opponibile, quale forma di autotutela rispetto all'inadempimento di un obbligo (che non gli competeva).
Ne deriva che
- la detenzione delle CC è stata indebita, dalla data in cui il titolo è divenuto inefficace
(12.01.2014), o al più, secondo un orientamento meno severo, dal giorno in cui è stato intimata l'esecuzione (del precipitato di condanna) di quella sentenza e, dunque, dal giorno in cui è stato intimato il rilascio;
3 - le opere (in ipotesi:) realizzate non sono espressione di una facoltà legittima dell'affittuario, ma risultano eseguite nell'ambito di una relazione non (più) qualificata col bene, che impone, al più, l'applicazione dei principi sulla combinazione non concertata di fattori produttivi, in vario modo ispirati all'arricchimento senza causa.
La duplice considerazione vale, dunque, innanzitutto, a escludere che la detentrice avesse titolo a trattenere il bene, paralizzando l'azione esecutiva;
in secondo luogo, a escludere che abbia ingresso, in questa sede, il principio – citato dalla difesa dell'opponente (v. p. 17) – che legittima la formalizzazione della domanda di condanna in sede di opposizione all'esecuzione.
Per tutto quanto detto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c. Si applica lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3626/24 RG, così decide: rigetta il ricorso, condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Il Presidente
(Dott. Giacomo Cicciò)
Il Giudice estensore
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