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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3036/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3036/2025 promossa da:
, c.f. con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Parte_1 C.F._1
LI ME;
e
, c.f. , con l'Avv. Patrizia Fulceri;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 29/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio minore viene affidato ai genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1 con collocamento presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa, in Cecina Via Gorizia n 56. Il padre intratterrà con il figlio rapporti telefonici quotidiani, e potrà tenerlo con sé:
- la prima settimana, il martedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alle 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica. Il giovedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo con pernotto;
il venerdì mattina il padre accompagnerà il figlio a scuola/campo estivo. Il pernotto nel periodo di frequenza scolastica verrà introdotto tenuto conto delle esigenze del minore.
- la seconda settimana, il martedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alle 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica, il venerdì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alla domenica alle ore 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica. Tali incontri avverranno sempre nel rispetto degli impegni scolastici, formativi e sportivi del minore e in generale delle sue esigenze e bisogni fondamentali. Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori. 2) Quanto alle festività, salvo accordi presi di volta in volta, il minore trascorrerà: il 25,27,28,29,30,31 dicembre con un genitore e il 26 dicembre,1,2,3,4,5,6 gennaio con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Inoltre, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore. Trascorrerà inoltre un periodo di due settimane non consecutive- con ciascun genitore nel periodo estivo o delle rispettive ferie fruite, previo accordo tra le parti da assumersi entro il 15 maggio di ogni anno;
le variazioni rispetto a quanto stabilito, su necessità manifestata e giustificata, potranno essere concordate tra i genitori, al bisogno e tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro.
3) Il sig. corrisponderà alla signora , in via anticipata entro il giorno 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , convivente Per_1 con la madre, la somma di € 275,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
4) La somma sarà corrisposta mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
5) Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, scuola bus, corredo e cancelleria di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) campi estivi, necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori. Il Sig. inoltre corrisponderà per i cambi di stagione la somma di euro 100,00 CP_1 nel mese di maggio e la ulteriore somma di euro 100,00 nel mese di ottobre. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno comunicate tramite mail e si intenderanno concordate in caso di mancata risposta entro cinque giorni dalla ricezione della mail o WhatsApp e saranno rimborsate entro il mese successivo.
6) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà interamente riscosso dalla signora
. Pt_1
7) I genitori si impegnano a concordare le scelte fondamentali riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione di , le pratiche sportive e la pratica Per_1 religiosa.
8) Le parti intendono attribuire immediata efficacia agli accordi di cui alla scrittura che precede la sentenza, che quindi sono cogenti e debbono essere osservati sin dalla sottoscrizione, fatta salva la previsione del contributo nell'importo di euro 275,00 mensili, che decorrerà dal 1 gennaio 2026 restando convenuto in euro 250,00 sino a tale data.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.11.2025 Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3036/2025 promossa da:
, c.f. con gli Avv.ti Sandra Albertini ed Parte_1 C.F._1
LI ME;
e
, c.f. , con l'Avv. Patrizia Fulceri;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 29/09/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 13.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1) Il figlio minore viene affidato ai genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1 con collocamento presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa, in Cecina Via Gorizia n 56. Il padre intratterrà con il figlio rapporti telefonici quotidiani, e potrà tenerlo con sé:
- la prima settimana, il martedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alle 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica. Il giovedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo con pernotto;
il venerdì mattina il padre accompagnerà il figlio a scuola/campo estivo. Il pernotto nel periodo di frequenza scolastica verrà introdotto tenuto conto delle esigenze del minore.
- la seconda settimana, il martedì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alle 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica, il venerdì dall'uscita dalla scuola/campo estivo sino alla domenica alle ore 20,00 nel periodo di frequenza scolastica e sino alle 21,30 nel periodo di non frequenza scolastica. Tali incontri avverranno sempre nel rispetto degli impegni scolastici, formativi e sportivi del minore e in generale delle sue esigenze e bisogni fondamentali. Sono comunque fatti salvi diversi accordi tra i genitori. 2) Quanto alle festività, salvo accordi presi di volta in volta, il minore trascorrerà: il 25,27,28,29,30,31 dicembre con un genitore e il 26 dicembre,1,2,3,4,5,6 gennaio con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Inoltre, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e il Ferragosto ad anni alterni con ciascun genitore. Trascorrerà inoltre un periodo di due settimane non consecutive- con ciascun genitore nel periodo estivo o delle rispettive ferie fruite, previo accordo tra le parti da assumersi entro il 15 maggio di ogni anno;
le variazioni rispetto a quanto stabilito, su necessità manifestata e giustificata, potranno essere concordate tra i genitori, al bisogno e tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro.
3) Il sig. corrisponderà alla signora , in via anticipata entro il giorno 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , convivente Per_1 con la madre, la somma di € 275,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.
4) La somma sarà corrisposta mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
5) Le spese mediche (comprese anche visite specialistiche, cure odontoiatriche e farmaci, tranne quelli da banco), scolastiche (comprese anche la retta, tasse, libri, scuola bus, corredo e cancelleria di inizio anno, gite scolastiche e mensa scolastica), formative, sportive (compreso abbigliamento, attrezzature necessarie e eventuali trasferte) campi estivi, necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori. Il Sig. inoltre corrisponderà per i cambi di stagione la somma di euro 100,00 CP_1 nel mese di maggio e la ulteriore somma di euro 100,00 nel mese di ottobre. Le restanti spese, sopra non indicate, saranno comunicate tramite mail e si intenderanno concordate in caso di mancata risposta entro cinque giorni dalla ricezione della mail o WhatsApp e saranno rimborsate entro il mese successivo.
6) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà interamente riscosso dalla signora
. Pt_1
7) I genitori si impegnano a concordare le scelte fondamentali riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione di , le pratiche sportive e la pratica Per_1 religiosa.
8) Le parti intendono attribuire immediata efficacia agli accordi di cui alla scrittura che precede la sentenza, che quindi sono cogenti e debbono essere osservati sin dalla sottoscrizione, fatta salva la previsione del contributo nell'importo di euro 275,00 mensili, che decorrerà dal 1 gennaio 2026 restando convenuto in euro 250,00 sino a tale data.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.11.2025 Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra