Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
A O C L 4 I L 7 L 3 O B B B N E U , E 1 P 9 N 9 009 77 / 0 1 O ) 1 I - E Z 1 C A 1 - R A ITALIANA 1 T P S 2 I I . G L D E 9 R E IN NOM 3 A C I D D 6 E 4 T U CORTE SUPREMA CASSAZIONE . I N T E T S R F E A N * SEZIONE PRIMA CIVILE T * S I ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REALE Presidente R.G.N.4158/99 Dott. Pasquale FELICETTI Consigliere Dott. Francesco Dott. Laura MILANI Consigliere Cron. 1994 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 13/10/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI LUCCA in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via della Vite 7, presso l'avv. Piero D'Amelio, che lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Merusi di Pisa per procura UFFICIO COPIE speciale a margine del ricorso Richiesta copia studio
- ricorrente -
dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti 3000 24 GEN 2001 LISCHI NO, elettivamente domiciliato in Roma, via L.Luciani 1, presso IL CANCELLIERE 1 l'avv. Alfredo Codacci Pisanelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Jacopetti di Lucca per procura speciale a margine del CANCELLERIA controricorso - controricorrente · avverso la sentenza del GdP di Lucca n. 1 in data 5.1.98. Udita la CG575260 relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.10.00 dal Relatore Cons.Luigi Macioce;
Udito l'avv.A.Codacci Pisanelli che ha chiesto 2000 ŵ 1826 l'inammissibilità del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe che ha concluso perché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Rilasciata copia legale Codeeri Con atto di citazione del 18.4.97 NO LI, titolare di un passo carraio Visanellial Sig. per diritti L. di accesso alla pubblica via, conveniva il Comune di Lucca innanzi al locale 1114 FEB 2001 IL CANCELLER Giudice di Pace ed affermava che il suddetto Ente gli aveva notificato avviso di pagamento del canone ricognitorio passi carrai per gli anni dal 92 al 95 che, unitamente alle sanzioni di cui alla delibera CC 450/83 ed agli interessi, comportava un debito di lire 1.136.460; che tale deliberazione comunale si fondava sul disposto dell'art. 8 RD 1749/33 (Codice della Strada); che tale normativa era stata abrogata già nel vigore del Codice del 1959 (DPR 393/59) e comunque da quello del 1992 (DPR 285/92), il quale ultimo non prevedeva alcuna possibilità di imporre canoni in simili contesti;
che se il regolamento era illegittimo, la richiesta doveva considerarsi formulata in carenza di potere. Su tali premesse, il LI chiedeva statuizione di non debenza delle somme pretese. Il Comune si costituiva opponendosi alla domanda. L'adito GdP con sentenza 5.1.1998 pronunziata secondo equità, disapplicati i regolamenti comunali, dichiarava indebito il canone richiesto e condannava il Comune alla restituzione delle somme ricevute. Precisava quel Giudice in motivazione: che il Comune non era legittimato ad esigere somme sulla base di norme abrogate;
che le relative ingiunzioni erano state emanate in carenza di potere e potevano essere valutate dall'AGO incidentalmente;
che le volte in cui il passo non comportava alcuna fruizione differenziata ed intensa della pubblica via, la 2 fattispecie del passo "a raso" doveva ritenersi esente da ogni tributo ed onere. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il Comune articolando quattro motivi, illustrati in memoria, ai quali resisteva il LI con controricorso e memoria. Poiché il primo mezzo prospettava questione di giurisdizione, la sua cognizione era assegnata alle S.U. che, con sentenza 105/2000, lo rigettavano dichiarando la giurisdizione dell'AGO e quindi rimettendo la cognizione degli altri motivi alla prima sezione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dopo la decisione delle S.U. di questa Corte, vanno esaminati i residui tre motivi del ricorso del Comune di Lucca. Con il secondo motivo, il Comune denunzia l'incongruenza e la contraddittorietà della motivazione della pronunzia impugnata, là dove essa avrebbe indebitamente supposto che nella specie si fosse trattato di un "passo a raso". Con il terzo mezzo si lamenta la violazione dell'art. 27 comma 5 del D.Legs. 285/92, per avere il GdP ignorato che la vigente norma ben consentiva che anche per i "passi a raso" venisse imposto un onere per l'adozione del provvedimento concessorio. Con il quarto motivo, infine, si censura la decisione per violazione degli artt. 20,22,25,27 D.Legs. 285/92 e dell'art. 46 DPR 610/96 nonché vizio di motivazione per avere il Giudice erroneamente interpretato tali norme in senso restrittivo, cioè quali fonti di autorizzazione ad esigere il canone solo per usi particolari della pubblica via, là dove l'art. 27 comma 5° del CdS consentiva la determinazione del canone per ogni ipotesi di accesso alla sede stradale che fosse meramente autorizzata. 3 Ritiene il Collegio che i tre sintetizzati motivi, proposti avverso sentenza del Giudice di Pace pronunziata secondo equità (e cioè in causa il cui valore rientra nella fascia del giudizio di "equità necessaria”), siano tutti inammissibili, nessuno di essi proponendo le sole censure che, nella nuova formulazione dell'art. 113 comma 2° del c.p.c., consentono il ricorso per cassazione. In tal senso, il costante indirizzo di questa Corte, dopo la pronunzia delle S.U. 716/99 risolvente il contrasto al proposito emerso (cfr: . Cass. 10363/00 - 9799/00 - 9268/00 - 5949/00 - 4326/00 - 2105/00), può essere sintetizzato nell'affermazione per cui in tali controversie il GdP è tenuto alla sola osservanza delle norme costituzionali e comunitarie, delle norme processuali e di quelle sostanziali a cui le prime facciano rinvio. a Da tal premessa consegue che le sentenze pronunziate in controversie appartenenti alla fascia della decisione secondo equità, ed anche nei casi in cui il Giudice abbia applicato le norme di diritto (ritenendole conformi alla equità), sono ricorribili per cassazione per violazioni di norme del processo (art. 360 nn. 1-2-4, in tal ultima ipotesi rientrando i casi di motivazione inesistente od apparente), per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. le volte in cui siano insanabilmente viziate le premesse di fatto dell'enunziato criterio di equità, in guisa da farle ritenere del tutto apparenti, per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. nei soli casi di violazione o falsa applicazione di norme costituzionali o di norme comunitarie sovraordinate a quelle ordinarie. Esaminando quindi il ricorso del Comune di Lucca, che si duole di una sentenza emessa dal GdP in causa del valore di lire 1.136.400, e pronunziata dichiaratamente secondo equità (se pur in base ad argomenti 4 di diritto implicitamente ritenuti conformi ad equità), emerge che le censure da un canto si appuntano sulla incongruenza della valutazione operata del passo del LI come "passo a raso" (nonostante esso avesse opere visibili permanenti) e, dall'altro canto, denunziano scorretta interpretazione delle norme del vigente Codice della Strada, nel senso di aver negato che in una ipotesi quale quella esaminata non fosse esigibile il canone per l'utilizzazione della pubblica via. Ditalchè, alla luce del riferito indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, pienamente condiviso dal Collegio, non può che dichiararsi l'inammissibilità dei tre motivi in esame. La reiezione del ricorso importa che le spese del giudizio devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio determinate in lire 265.000 per esborsi ed in lire 1.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 13.10.2000 il Presidente разме ной I Cons.est. Clive ELLERIA C N 2001 CA IL CANCELLIERE IN GEN TA Di Nuzzo SITA об 24 IL CANCELLIERE EPO D ggl. O праздDi Nuzzo ته 5