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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/09/2025, n. 13225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13225 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17950 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
T R A Parte_1
(avv. Massimiliano Di Croce e avv. Vincenzo D'Alessandro)
Opponente esecutante
E
CP_1
(contumace)
Debitore esecutato
E
CP_2
(contumace)
Terzo pignorato
1 OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione RGE
11836/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “[…] - dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione opposta nella parte in cui assegna ingiustamente 1/5 della somma pignorata e per l'effetto revocarla;
- accertare che l'importo dovuto al ricorrente risulti complessivamente pari ad euro 13.632,60, oltre interessi, spese e compensi della procedura esecutiva;
- assegnare al sig. l'importo di differenza dovuto, ammontante ad euro Parte_1
8.564,61, oltre interessi come da titolo esecutivo ed oltre spese e compensi del pignoramento. Con vittoria di spese e compensi della fase cautelare e della fase di merito del presente giudizio, oltre spese generali, e cap”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2295/2022, emessa in data
05/08/2022, l'odierna parte attrice ha notificato contro il debitore e al CP_1 terzo debitore pignorato atto di pignoramento presso terzi per l'importo CP_2 precettato di € 13.362,60. Quest'ultimo ha reso dichiarazione positiva ex art. 547
c.p.c., asseverando di essere debitore del sig. dell'importo di € CP_1
25.489,95 per indennità di fine mandato per l'attività svolta di agente di commercio plurimandatario.
Con ordinanza del 05/12/2022 il G.E. ha ritenuto applicabili al caso di specie i limiti dettati dall'art. 545 c.p.c. e ha, quindi, assegnato al creditore l'importo complessivo di € 5.067,99, pari ad un quinto dell'importo di € 25.489,95, somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto. Sennonché, in data 14/12/2022 il sig. ha Pt_1 depositato ricorso cautelare in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sopracitata, contestando il richiamo, operato dal G.E., ai principi espressi da Cass. n. 685/2012 e, quindi, l'operatività del disposto di cui all'art. 545
c.p.c.
In sede cautelare, con ordinanza del 26/03/2024, il Giudice, ritenendo di non dover assumere provvedimenti indifferibili ed urgenti, ha fissato solamente il termine di novanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
2 Pertanto, con atto di citazione, notificato al terzo pignorato il 17/04/2024 e al debitore il 03/05/2024 e depositato il 24/04/2024, il sig. ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, al fine di ottenere la parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione nella parte in cui è stato applicato il limite di 1/5 al pignoramento ex art. 545 c.p.c. L'intero atto dell'odierna parte attrice fa leva sulla ritenuta errata applicazione nel caso di specie del principio enucleato dalla sentenza della Suprema
Corte n. 685/2012. In particolare, come sostenuto dalla difesa del Sig. il Pt_1 rapporto di lavoro che ha legato il debitore ed non CP_1 CP_2 potrebbe essere incasellato nella categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 3, c.p.c. Difatti, risulterebbero assenti i connotati di continuità, coordinazione e stabilità, fondamento dell'estensione delle garanzie offerte dall'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, a parere della parte attrice, il sig. , quale agente di commercio multi- CP_1 mandatario, non ha prestato un'attività lavorativa che possa ritenersi continuativa, coordinata e stabile.
All'udienza di prima comparizione delle parti l'attore, riportandosi integralmente all'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda. In tale sede il giudice ha dichiarato la contumacia di e di rinviando per CP_1 CP_2 la decisione all'udienza del 17/09/2025 e concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 17/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Analizzando l'unico motivo di opposizione all'esecuzione presentato da Parte_1
(creditore procedente), attinente all'eccepita pignorabilità oltre il limite del quinto delle somme percepite dal debitore quale agente di commercio, si osserva quanto segue.
Al fine di vagliare la doglianza è necessario verificare se il rapporto di lavoro che lega il debitore al terzo possa esser ricondotto al rapporto di lavoro parasubordinato, con conseguenziale applicabilità al caso di specie dell'art. 545 c.p.c.
3 In proposito, la Suprema Corte ha specificato che in tema di espropriazione forzata presso terzi le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio
2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c. (Cass. 685/2012 e
Cass. Sez. Un. 1545/2017).
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 409 n. 3 c.p.c. è però necessaria la ricorrenza tanto dell'elemento della continuità, quanto quello della coordinazione;
la prima richiede che l'attività non sia occasionale, ma perduri nel tempo, importando un impegno costante del lavoratore a favore del committente;
la coordinazione viene invece intesa come commissione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale e, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza personale di quest'ultimo nell'attività del prestatore.
La Cassazione, nell'esaminare una controversia avente ad oggetto la distinzione fra agente e procacciatore di affari (Cass. 13629/2005), ha evidenziato che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Tanto premesso, dalla dichiarazione della società terza pignorata emerge che il debitore esecutato ha svolto attività di agente di commercio multi-mandatario.
Secondo la prospettazione di parte esecutante, tale collaborazione non può essere configurata come “etero direzione”, tipica del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente esclusione dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 409 n. 3 c.p.c. e della limitazione al pignorabile prevista dall'art. 545 c.p.c.
4 La tesi di parte attrice non può essere condivisa. L'assunzione di incarichi da più aziende contemporaneamente, propria dell'agente plurimandatario, non comporta di per sé che il rapporto instaurato con le preponenti (o con una delle preponenti) sia privo degli elementi della continuità e della coordinazione, come sopra intesi. Non
v'è da escludersi, infatti, in via astratta che il rapporto con una delle preponenti perduri nel tempo, ricorrendo un costante impegno dell'agente a favore del preponente che si ingerisce nell'attività del primo. Del resto, in funzione dell'assolvimento dell'incarico affidatogli, l'agente (sia esso monomandatario che plurimandatario) deve operare con lealtà e buona fede, tutelando gli interessi del preponente, agendo in conformità alle istruzioni ricevute ed informandolo sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli e su ogni ulteriore circostanza utile per valutare la convenienza dei singoli affari. In altri termini, anche il rapporto di agenzia plurimandatario può caratterizzarsi per la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente.
Ed allora, non può bastare di per sé la qualifica di agente plurimandatario per escludere automaticamente l'applicazione della disciplina in parola. Del resto, i singoli rapporti di agenzia si estrinsecano in maniera differente l'uno dall'altro: così, potrebbe aversi il caso di un agente plurimandatario che, seppur espleti la propria attività con più mandanti, percepisce gran parte del proprio reddito personale da uno soltanto di questi (mandato principale).
Nel caso di specie, il creditore esecutante non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente, non avendo addotto alcun elemento concreto, né documentale né istruttorio, limitandosi ad affermare in via apodittica che all'esecutato, in quanto agente di commercio plurimandatario, non sarebbero estensibili per definizione le garanzie del lavoro subordinato.
Sul punto, preme evidenziare che la contumacia del debitore non equivale di per sé a soccombenza né implica l'operatività del principio di non contestazione: “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta
5 onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass., Sez. Lav., n.
24885/2014).
Sicché, permane l'onere, in capo al creditore procedente, di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria azione. Non può infatti sostenersi che l'onere della prova gravasse sul debitore esecutato, giacché spetta al creditore procedente – che ha proposto l'opposizione esecutiva – dimostrare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della propria pretesa. In altri termini, incombe sull'esecutante l'onere di allegare e dimostrare in concreto l'assenza dei connotati che contrassegnano il rapporto di lavoro come parasubordinato, se intende sostenere l'inapplicabilità delle relative tutele.
Nel caso in esame, come sopra detto, l'opponente non ha fornito elementi, né documentali né istruttori, da cui poter desumere che nel rapporto di agenzia intercorso tra ed – tenuto conto della durata del rapporto, CP_1 CP_2 della disciplina contrattuale, del tipo di ingerenza della società terza pignorata sull'attività dell'agente e del mandato conferito da altro/i preponente/i – difettassero in concreto i requisiti di continuità e coordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. Tale carenza probatoria impedisce di accogliere la pretesa del creditore, volta a sottrarre il debitore alla disciplina protettiva richiamata.
Non può valere, in senso contrario, la precedente emissione da parte del Tribunale di
Padova di una ordinanza di assegnazione in favore di altro creditore dell'intero importo che il terzo pignorato allora doveva al debitore a titolo di CP_2 CP_1 provvigioni, senza fare applicazione del limite di un quinto dettato dall'art. 545 c.p.c.
Premesso che nel provvedimento padovano non risulta essere stata affrontata esplicitamente la questione in esame, occorre comunque precisare che
6 l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo (Cass., Sez. Lav., n. 22050/2014).
Per quanto riguarda le spese di lite, nulla si dispone in merito, considerato che il procedente risulta soccombente e le altre parti sono rimaste contumaci.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 settembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Matteo
Lanna, magistrato ordinario in tirocinio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17950 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente
T R A Parte_1
(avv. Massimiliano Di Croce e avv. Vincenzo D'Alessandro)
Opponente esecutante
E
CP_1
(contumace)
Debitore esecutato
E
CP_2
(contumace)
Terzo pignorato
1 OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione RGE
11836/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “[…] - dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione opposta nella parte in cui assegna ingiustamente 1/5 della somma pignorata e per l'effetto revocarla;
- accertare che l'importo dovuto al ricorrente risulti complessivamente pari ad euro 13.632,60, oltre interessi, spese e compensi della procedura esecutiva;
- assegnare al sig. l'importo di differenza dovuto, ammontante ad euro Parte_1
8.564,61, oltre interessi come da titolo esecutivo ed oltre spese e compensi del pignoramento. Con vittoria di spese e compensi della fase cautelare e della fase di merito del presente giudizio, oltre spese generali, e cap”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2295/2022, emessa in data
05/08/2022, l'odierna parte attrice ha notificato contro il debitore e al CP_1 terzo debitore pignorato atto di pignoramento presso terzi per l'importo CP_2 precettato di € 13.362,60. Quest'ultimo ha reso dichiarazione positiva ex art. 547
c.p.c., asseverando di essere debitore del sig. dell'importo di € CP_1
25.489,95 per indennità di fine mandato per l'attività svolta di agente di commercio plurimandatario.
Con ordinanza del 05/12/2022 il G.E. ha ritenuto applicabili al caso di specie i limiti dettati dall'art. 545 c.p.c. e ha, quindi, assegnato al creditore l'importo complessivo di € 5.067,99, pari ad un quinto dell'importo di € 25.489,95, somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto. Sennonché, in data 14/12/2022 il sig. ha Pt_1 depositato ricorso cautelare in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sopracitata, contestando il richiamo, operato dal G.E., ai principi espressi da Cass. n. 685/2012 e, quindi, l'operatività del disposto di cui all'art. 545
c.p.c.
In sede cautelare, con ordinanza del 26/03/2024, il Giudice, ritenendo di non dover assumere provvedimenti indifferibili ed urgenti, ha fissato solamente il termine di novanta giorni per l'introduzione della fase di merito.
2 Pertanto, con atto di citazione, notificato al terzo pignorato il 17/04/2024 e al debitore il 03/05/2024 e depositato il 24/04/2024, il sig. ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, al fine di ottenere la parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione nella parte in cui è stato applicato il limite di 1/5 al pignoramento ex art. 545 c.p.c. L'intero atto dell'odierna parte attrice fa leva sulla ritenuta errata applicazione nel caso di specie del principio enucleato dalla sentenza della Suprema
Corte n. 685/2012. In particolare, come sostenuto dalla difesa del Sig. il Pt_1 rapporto di lavoro che ha legato il debitore ed non CP_1 CP_2 potrebbe essere incasellato nella categoria dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 3, c.p.c. Difatti, risulterebbero assenti i connotati di continuità, coordinazione e stabilità, fondamento dell'estensione delle garanzie offerte dall'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, a parere della parte attrice, il sig. , quale agente di commercio multi- CP_1 mandatario, non ha prestato un'attività lavorativa che possa ritenersi continuativa, coordinata e stabile.
All'udienza di prima comparizione delle parti l'attore, riportandosi integralmente all'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda. In tale sede il giudice ha dichiarato la contumacia di e di rinviando per CP_1 CP_2 la decisione all'udienza del 17/09/2025 e concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
All'udienza del 17/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Analizzando l'unico motivo di opposizione all'esecuzione presentato da Parte_1
(creditore procedente), attinente all'eccepita pignorabilità oltre il limite del quinto delle somme percepite dal debitore quale agente di commercio, si osserva quanto segue.
Al fine di vagliare la doglianza è necessario verificare se il rapporto di lavoro che lega il debitore al terzo possa esser ricondotto al rapporto di lavoro parasubordinato, con conseguenziale applicabilità al caso di specie dell'art. 545 c.p.c.
3 In proposito, la Suprema Corte ha specificato che in tema di espropriazione forzata presso terzi le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio
2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950,
n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c. (Cass. 685/2012 e
Cass. Sez. Un. 1545/2017).
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 409 n. 3 c.p.c. è però necessaria la ricorrenza tanto dell'elemento della continuità, quanto quello della coordinazione;
la prima richiede che l'attività non sia occasionale, ma perduri nel tempo, importando un impegno costante del lavoratore a favore del committente;
la coordinazione viene invece intesa come commissione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale e, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza personale di quest'ultimo nell'attività del prestatore.
La Cassazione, nell'esaminare una controversia avente ad oggetto la distinzione fra agente e procacciatore di affari (Cass. 13629/2005), ha evidenziato che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Tanto premesso, dalla dichiarazione della società terza pignorata emerge che il debitore esecutato ha svolto attività di agente di commercio multi-mandatario.
Secondo la prospettazione di parte esecutante, tale collaborazione non può essere configurata come “etero direzione”, tipica del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente esclusione dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 409 n. 3 c.p.c. e della limitazione al pignorabile prevista dall'art. 545 c.p.c.
4 La tesi di parte attrice non può essere condivisa. L'assunzione di incarichi da più aziende contemporaneamente, propria dell'agente plurimandatario, non comporta di per sé che il rapporto instaurato con le preponenti (o con una delle preponenti) sia privo degli elementi della continuità e della coordinazione, come sopra intesi. Non
v'è da escludersi, infatti, in via astratta che il rapporto con una delle preponenti perduri nel tempo, ricorrendo un costante impegno dell'agente a favore del preponente che si ingerisce nell'attività del primo. Del resto, in funzione dell'assolvimento dell'incarico affidatogli, l'agente (sia esso monomandatario che plurimandatario) deve operare con lealtà e buona fede, tutelando gli interessi del preponente, agendo in conformità alle istruzioni ricevute ed informandolo sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli e su ogni ulteriore circostanza utile per valutare la convenienza dei singoli affari. In altri termini, anche il rapporto di agenzia plurimandatario può caratterizzarsi per la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, che si impegna a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente.
Ed allora, non può bastare di per sé la qualifica di agente plurimandatario per escludere automaticamente l'applicazione della disciplina in parola. Del resto, i singoli rapporti di agenzia si estrinsecano in maniera differente l'uno dall'altro: così, potrebbe aversi il caso di un agente plurimandatario che, seppur espleti la propria attività con più mandanti, percepisce gran parte del proprio reddito personale da uno soltanto di questi (mandato principale).
Nel caso di specie, il creditore esecutante non ha assolto all'onere della prova sullo stesso incombente, non avendo addotto alcun elemento concreto, né documentale né istruttorio, limitandosi ad affermare in via apodittica che all'esecutato, in quanto agente di commercio plurimandatario, non sarebbero estensibili per definizione le garanzie del lavoro subordinato.
Sul punto, preme evidenziare che la contumacia del debitore non equivale di per sé a soccombenza né implica l'operatività del principio di non contestazione: “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta
5 onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass., Sez. Lav., n.
24885/2014).
Sicché, permane l'onere, in capo al creditore procedente, di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria azione. Non può infatti sostenersi che l'onere della prova gravasse sul debitore esecutato, giacché spetta al creditore procedente – che ha proposto l'opposizione esecutiva – dimostrare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della propria pretesa. In altri termini, incombe sull'esecutante l'onere di allegare e dimostrare in concreto l'assenza dei connotati che contrassegnano il rapporto di lavoro come parasubordinato, se intende sostenere l'inapplicabilità delle relative tutele.
Nel caso in esame, come sopra detto, l'opponente non ha fornito elementi, né documentali né istruttori, da cui poter desumere che nel rapporto di agenzia intercorso tra ed – tenuto conto della durata del rapporto, CP_1 CP_2 della disciplina contrattuale, del tipo di ingerenza della società terza pignorata sull'attività dell'agente e del mandato conferito da altro/i preponente/i – difettassero in concreto i requisiti di continuità e coordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. Tale carenza probatoria impedisce di accogliere la pretesa del creditore, volta a sottrarre il debitore alla disciplina protettiva richiamata.
Non può valere, in senso contrario, la precedente emissione da parte del Tribunale di
Padova di una ordinanza di assegnazione in favore di altro creditore dell'intero importo che il terzo pignorato allora doveva al debitore a titolo di CP_2 CP_1 provvigioni, senza fare applicazione del limite di un quinto dettato dall'art. 545 c.p.c.
Premesso che nel provvedimento padovano non risulta essere stata affrontata esplicitamente la questione in esame, occorre comunque precisare che
6 l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo (Cass., Sez. Lav., n. 22050/2014).
Per quanto riguarda le spese di lite, nulla si dispone in merito, considerato che il procedente risulta soccombente e le altre parti sono rimaste contumaci.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 27 settembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Cristina Liverani)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Matteo
Lanna, magistrato ordinario in tirocinio
7