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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1281/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentata dall'avv. A. Ippoliti
e
N'HO AK GA rappresentata dagli avv.ti E. Ragni e I. Sbrozzi
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 327\25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opponente non contesta la maturazione in capo alla lavoratrice del credito ingiunto
(per retribuzioni mensili e TFR), ma ne eccepisce in primo luogo l'errata quantificazione, deducendo che «non possono essere versati al dipendente le somme lorde ma bensì la somma netta» e definendo pertanto un «indebito arricchimento»
«la differenza tra il pagare la somma lorda (come richiede erroneamente l'opposta) e la somma netta».
2. L'assunto è infondato laddove in ogni caso le somme non tempestivamente erogate devono essere corrisposte al lavoratore "al lordo" (salvi i rapporti tra le parti e l'Amministrazione finanziaria: v Cass.21010/13, 23426/16). pagina 1 di 3 3. In secondo luogo la Società formula domanda riconvenzionale deducendo che la lavoratrice «ha causato ingenti danni alla per oltre 2000€ come da foto in Pt_1
allegato» (e formulando capitolo di prova di tenore parimenti generico).
4. Tale domanda si deve ritenere inammissibile (per inconsistente indicazione dei fatto costitutivi, art.1643 e 414 n.4) cpc), sostanzialmente per il motivi eccepiti dalla controparte: la quale, nel costituirsi in giudizio, deduce (senza suscitare specificazioni o integrazioni di parte opponente nelle successive note ex art.127 ter cpc depositate 5/11/25) che il datore di lavoro «omette completamente di precisare i contorni spazio – temporali in cui si sarebbero verificati questi fantomatici danneggiamenti, non specificando nulla al riguardo, né sul quando, né sul come siano eventualmente avvenuti, né tantomeno sulla riconducibilità degli stessi in capo alla Sig.ra N'HO»
5. Sul punto si ritiene sufficiente evidenziare, per completezza, che:
5.1. le foto allegate al ricorso mostrano sono una “tastiera” di non si sa quale attrezzo o strumento, priva di evidenti difetti o danneggiamenti;
5.2. solo nelle ulteriori note depositate l'11/11/25 l'opponente inserisce una “mail”, apparentemente inviata da un cliente che lamenta che «nei tasti "1" e LUCE" le scritte tendono ad essere decentrate» (cosa che, si ripete, non emerge con evidenza dalle fotografie) e chiede pertanto di «modificare il file della laseratura» «prima di riprodurre un altro ordine intero»;
6. si tratta pertanto di integrazione che da un lato rimane del tutto insufficiente, dall'altro risulta tardiva in quanto contenuta in note non autorizzate e depositate dopo la scadenza del termine assegnato alla parte ex art.127 ter cpc (5/11/25)
7. .Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
CONDANNA la Società opponente, in favore di N'HO AK GA, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De TA, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1281/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentata dall'avv. A. Ippoliti
e
N'HO AK GA rappresentata dagli avv.ti E. Ragni e I. Sbrozzi
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 327\25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opponente non contesta la maturazione in capo alla lavoratrice del credito ingiunto
(per retribuzioni mensili e TFR), ma ne eccepisce in primo luogo l'errata quantificazione, deducendo che «non possono essere versati al dipendente le somme lorde ma bensì la somma netta» e definendo pertanto un «indebito arricchimento»
«la differenza tra il pagare la somma lorda (come richiede erroneamente l'opposta) e la somma netta».
2. L'assunto è infondato laddove in ogni caso le somme non tempestivamente erogate devono essere corrisposte al lavoratore "al lordo" (salvi i rapporti tra le parti e l'Amministrazione finanziaria: v Cass.21010/13, 23426/16). pagina 1 di 3 3. In secondo luogo la Società formula domanda riconvenzionale deducendo che la lavoratrice «ha causato ingenti danni alla per oltre 2000€ come da foto in Pt_1
allegato» (e formulando capitolo di prova di tenore parimenti generico).
4. Tale domanda si deve ritenere inammissibile (per inconsistente indicazione dei fatto costitutivi, art.1643 e 414 n.4) cpc), sostanzialmente per il motivi eccepiti dalla controparte: la quale, nel costituirsi in giudizio, deduce (senza suscitare specificazioni o integrazioni di parte opponente nelle successive note ex art.127 ter cpc depositate 5/11/25) che il datore di lavoro «omette completamente di precisare i contorni spazio – temporali in cui si sarebbero verificati questi fantomatici danneggiamenti, non specificando nulla al riguardo, né sul quando, né sul come siano eventualmente avvenuti, né tantomeno sulla riconducibilità degli stessi in capo alla Sig.ra N'HO»
5. Sul punto si ritiene sufficiente evidenziare, per completezza, che:
5.1. le foto allegate al ricorso mostrano sono una “tastiera” di non si sa quale attrezzo o strumento, priva di evidenti difetti o danneggiamenti;
5.2. solo nelle ulteriori note depositate l'11/11/25 l'opponente inserisce una “mail”, apparentemente inviata da un cliente che lamenta che «nei tasti "1" e LUCE" le scritte tendono ad essere decentrate» (cosa che, si ripete, non emerge con evidenza dalle fotografie) e chiede pertanto di «modificare il file della laseratura» «prima di riprodurre un altro ordine intero»;
6. si tratta pertanto di integrazione che da un lato rimane del tutto insufficiente, dall'altro risulta tardiva in quanto contenuta in note non autorizzate e depositate dopo la scadenza del termine assegnato alla parte ex art.127 ter cpc (5/11/25)
7. .Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.
CONDANNA la Società opponente, in favore di N'HO AK GA, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.
Ancona, 14/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De TA
pagina 3 di 3