TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ornella Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via E. G. Falcone, n.182; E (cf.: , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Alimena, n. 92; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/5/2025 e ritualmente notificato, Parte_1
ha riferito di avere intrattenuto una relazione more uxorio con
[...] [...]
, dalla cui unione è nato il figlio in data 27/3/2021. Parte_2 Per_1
La ricorrente ha dedotto che la convivenza si è interrotta pochi mesi dopo la nascita del bambino e che entrambi i genitori hanno inteso, in un primo momento, disciplinare con ricorso congiunto depositato presso questo tribunale e iscritto al n. 2736/2021 R.G.V.G., le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, il cui accordo è stato ratificato con provvedimento del 15/12/2021. Con il predetto accordo è stato previsto l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, il diritto di visita del padre e l'obbligo a carico di costui di corrispondere € 170,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno della richiesta di modifica, la ricorrente ha dedotto l'insufficienza della misura del mantenimento per come concordata, deducendo, quale fatto sopravvenuto, il mutamento delle esigenze di crescita del figlio minore oltre alla necessità di effettuare periodicamente dei controlli per le sue condizioni di salute;
pertanto, si è rivolta al tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 15/12/2021, con la previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio minore da porre a carico del da € 170,00 ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ferme Parte_2 le ulteriori statuizioni. Si è costituito , il quale, nel contestare l'avversa domanda, ha Parte_2 eccepito la mancanza di allegazioni a sostegno dei fatti nuovi legittimanti la richiesta di modifica, deducendo: di aver sempre corrisposto con regolarità l'assegno di mantenimento e di aver contribuito per la sua parte alle spese straordinarie;
di vedere il piccolo quasi quotidianamente, occupandosi Per_1 di farlo cenare e pranzare presso la casa della nonna, ove vive insieme al fratello, in Castrolibero, sostenendo anche un esborso economico considerevole per i viaggi che è costretto a fare per raggiungerlo (tratta Cosenza-Castrolibero); di versare in una situazione di forte instabilità lavorativa e di percepire redditi molto esigui, tanto che nel 2024 il suo reddito complessivo è stato pari ad € 5.939,36 e che nel 2025 le condizioni economiche sono addirittura peggiorate, essendo stato anche licenziato. Ha quindi chiesto di dichiarare come dovute le spese straordinarie nella misura del 50% e di rigettare ogni altra domanda. Con la memoria ex art. 473-bis.17, n. 3, c.p.c., la ricorrente, nel contestare la costituzione di controparte, ha precisato di occuparsi interamente della crescita del piccolo , anche grazie all'aiuto economico dei nonni materni e che Per_1 la situazione di precarietà lavorativa del non lo esonera dal Parte_2 contribuire in maniera proporzionale, sussistendo anche un dovere, a suo carico, di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione. Pertanto, ha insistito nelle proprie richieste. Alla prima udienza del 18/9/2025, la causa è stata rinviata al 12/11/2025 per consentire al difensore di parte ricorrente di presenziare personalmente. All'udienza del 12/11/2025 sono state sentite le parti e, dopo ampia discussione, su impulso del giudice, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede, a parziale modifica del precedente provvedimento, che il papà potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita dell'asilo sino alle ore 19:30 della domenica;
nelle settimane in cui il fine settimana spetta al papà, questo potrà vedere e tenere con sé nel Per_1 pomeriggio del mercoledì dall'uscita dell'asilo fino alle ore 20:00, mentre, nelle
Pagina 2 di 4 settimane in cui il week-end non spetta al papà, questo potrà vedere e tenere con sé nei pomeriggi di martedì e giovedì sempre dall'uscita dall'asilo Per_1 sino all :30/20:00; durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore, la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre e, con l'altro, quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che per l'anno 2025 la settimana dal 23 al 30 dicembre verrà trascorsa con la madre. Le vacanze pasquali dal giovedì antecedente alla domenica di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) verranno trascorse dal minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con la precisazione che per l'anno 2026 le vacanze pasquali verranno trascorse dal bambino con il papà. Per quanto non modificato in questa sede sotto il profilo delle modalità di visita del genitore non collocatario, restano fermi gli accordi recepiti nel precedente provvedimento e sono, comunque, sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti. A fronte dell'ampliamento del diritto di visita del padre e per tenere conto, comunque, delle aumentate esigenze del bambino, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre viene aumentato ad € 200,00, fermo restando il 50 % delle spese straordinarie. Nella stessa udienza il ha manifestato il consenso Parte_2 al rilascio al minore di carta d'identità vali patrio. Sulla scorta dell'accordo raggiunto, i difensori hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione. Al termine della discussione, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico del figlio minorenne può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- a parziale modifica del decreto del 15/12/2021 con cui il tribunale ha ratificato l'accordo allora raggiunto dalle parti, prende atto del nuovo accordo raggiunto dalle parti e dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate in parte Per_1 motiva, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
Pagina 3 di 4 - pone a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio minore mediante il versamento, in favore di
, di un assegno mensile di € 200,00, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 4 di 4
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1451/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ornella Nucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, alla via E. G. Falcone, n.182; E (cf.: , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giampaolo Raia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via Alimena, n. 92; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso per la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2025. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19/5/2025 e ritualmente notificato, Parte_1
ha riferito di avere intrattenuto una relazione more uxorio con
[...] [...]
, dalla cui unione è nato il figlio in data 27/3/2021. Parte_2 Per_1
La ricorrente ha dedotto che la convivenza si è interrotta pochi mesi dopo la nascita del bambino e che entrambi i genitori hanno inteso, in un primo momento, disciplinare con ricorso congiunto depositato presso questo tribunale e iscritto al n. 2736/2021 R.G.V.G., le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, il cui accordo è stato ratificato con provvedimento del 15/12/2021. Con il predetto accordo è stato previsto l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, il diritto di visita del padre e l'obbligo a carico di costui di corrispondere € 170,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno della richiesta di modifica, la ricorrente ha dedotto l'insufficienza della misura del mantenimento per come concordata, deducendo, quale fatto sopravvenuto, il mutamento delle esigenze di crescita del figlio minore oltre alla necessità di effettuare periodicamente dei controlli per le sue condizioni di salute;
pertanto, si è rivolta al tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di cui al provvedimento del 15/12/2021, con la previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio minore da porre a carico del da € 170,00 ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ferme Parte_2 le ulteriori statuizioni. Si è costituito , il quale, nel contestare l'avversa domanda, ha Parte_2 eccepito la mancanza di allegazioni a sostegno dei fatti nuovi legittimanti la richiesta di modifica, deducendo: di aver sempre corrisposto con regolarità l'assegno di mantenimento e di aver contribuito per la sua parte alle spese straordinarie;
di vedere il piccolo quasi quotidianamente, occupandosi Per_1 di farlo cenare e pranzare presso la casa della nonna, ove vive insieme al fratello, in Castrolibero, sostenendo anche un esborso economico considerevole per i viaggi che è costretto a fare per raggiungerlo (tratta Cosenza-Castrolibero); di versare in una situazione di forte instabilità lavorativa e di percepire redditi molto esigui, tanto che nel 2024 il suo reddito complessivo è stato pari ad € 5.939,36 e che nel 2025 le condizioni economiche sono addirittura peggiorate, essendo stato anche licenziato. Ha quindi chiesto di dichiarare come dovute le spese straordinarie nella misura del 50% e di rigettare ogni altra domanda. Con la memoria ex art. 473-bis.17, n. 3, c.p.c., la ricorrente, nel contestare la costituzione di controparte, ha precisato di occuparsi interamente della crescita del piccolo , anche grazie all'aiuto economico dei nonni materni e che Per_1 la situazione di precarietà lavorativa del non lo esonera dal Parte_2 contribuire in maniera proporzionale, sussistendo anche un dovere, a suo carico, di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione. Pertanto, ha insistito nelle proprie richieste. Alla prima udienza del 18/9/2025, la causa è stata rinviata al 12/11/2025 per consentire al difensore di parte ricorrente di presenziare personalmente. All'udienza del 12/11/2025 sono state sentite le parti e, dopo ampia discussione, su impulso del giudice, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede, a parziale modifica del precedente provvedimento, che il papà potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita dell'asilo sino alle ore 19:30 della domenica;
nelle settimane in cui il fine settimana spetta al papà, questo potrà vedere e tenere con sé nel Per_1 pomeriggio del mercoledì dall'uscita dell'asilo fino alle ore 20:00, mentre, nelle
Pagina 2 di 4 settimane in cui il week-end non spetta al papà, questo potrà vedere e tenere con sé nei pomeriggi di martedì e giovedì sempre dall'uscita dall'asilo Per_1 sino all :30/20:00; durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore, la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre e, con l'altro, quella che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la precisazione che per l'anno 2025 la settimana dal 23 al 30 dicembre verrà trascorsa con la madre. Le vacanze pasquali dal giovedì antecedente alla domenica di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo (c.d. pasquetta) verranno trascorse dal minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, con la precisazione che per l'anno 2026 le vacanze pasquali verranno trascorse dal bambino con il papà. Per quanto non modificato in questa sede sotto il profilo delle modalità di visita del genitore non collocatario, restano fermi gli accordi recepiti nel precedente provvedimento e sono, comunque, sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti. A fronte dell'ampliamento del diritto di visita del padre e per tenere conto, comunque, delle aumentate esigenze del bambino, l'assegno di mantenimento dovuto dal padre viene aumentato ad € 200,00, fermo restando il 50 % delle spese straordinarie. Nella stessa udienza il ha manifestato il consenso Parte_2 al rilascio al minore di carta d'identità vali patrio. Sulla scorta dell'accordo raggiunto, i difensori hanno chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione. Al termine della discussione, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO L'accordo raggiunto dalle parti con riguardo ai profili relativi al regime di affidamento, collocamento, modalità di frequentazione del genitore non collocatario e obbligo di mantenimento a suo carico del figlio minorenne può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del minore, di cui è previsto l'affido condiviso e rispetto al quale sono regolate le modalità di visita del genitore non collocatario e gli obblighi di mantenimento di quest'ultimo. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- a parziale modifica del decreto del 15/12/2021 con cui il tribunale ha ratificato l'accordo allora raggiunto dalle parti, prende atto del nuovo accordo raggiunto dalle parti e dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate in parte Per_1 motiva, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
Pagina 3 di 4 - pone a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_2 mantenimento del figlio minore mediante il versamento, in favore di
, di un assegno mensile di € 200,00, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo l'indice f.o.i. dell'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 4 di 4