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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.2874 del Registro Generale Contenzioso 2024,
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Ugo Foscolo, is. 2 Pal. D, int 29, Cod. Fisc: , domiciliata in C.F._1
Messina, Corso Cavour, n. 106, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE TRISCHITTA
(cod. fisc: ), tel: 090774093, fax: 0906412069, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. , ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], Pal.D, int. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Villari del foro di Messina, C.F.
, con studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4, PEC.: C.F._4
email: presso cui intende Email_2 Email_3
ricevere le comunicazioni di cancelleria;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il
10.07.2024, premesso che in data 01.08.2022 aveva Parte_1 contratto matrimonio a RI con (atto trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del comune di Messina al n. 360 parte 2 serie C anno 2022); che da tale unione erano nati, prima del matrimonio, due figli, in data 08.07.2014 e Per_1
in data 09.03.2016; che nel corso della convivenza coniugale erano insorti Per_2
forti dissapori tra le parti, soprattutto a causa del fatto che il faceva uso di CP_1
sostanze stupefacenti ed era stato condannato per diversi reati;
che era venuta meno la affectio coniugalis;
che il non aveva mai svolto attività lavorativa mentre lei CP_1
aveva perduto, a causa della gelosia del marito, l'impiego che aveva presso la
Messina Servizi, dalla quale era stata licenziata il 25.10.2022; che il ppariva CP_1 disinteressato anche nei confronti dei figli;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda, che fosse pronunciato il divorzio;
chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse assegnata alla deducente, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla deducente un assegno complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse attribuito alla deducente nella sua interezza l'assegno unico per i figli.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.03.2025 si costituiva il quale evidenziava che la disgregazione della unità CP_1 familiare non poteva essere a lui imputata, in quanto nonostante le difficoltà attraversate a causa della sua dipendenza da sostanze, egli non aveva mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Evidenziava che egli stava affrontando un percorso di riabilitazione e reinserimento presso una Comunità terapeutica a Taurianova e faceva rientro a Messina mensilmente, sicché poteva coltivare il rapporto con i figli minori. Rilevava, infine, che non svolgeva alcuna
2 attività lavorativa e dichiarava che avrebbe potuto provvedere in via diretta alle esigenze dei figli minori quando questi fossero stati con lui.
In data 26.03.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava “accordo” sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, datato 21.03.2025, per la definizione su domanda congiunta sia della separazione che del divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale con tutti gli arredi resterà nella disponibilità della sig. ra che ne è anche unica proprietaria, nella quale continuerà a vivere con i Parte_1 figli;
2) Il sig. attualmente privo di occupazione, rinuncia al 50% dell'importo CP_1
dell'assegno unico a favore della ricorrente e nell'interesse dei figli, con la clausola tuttavia che non appena lo stesso troverà lavoro, verserà un assegno per il loro mantenimento nella misura minima di € 200,00; 3) Il sig. si obbliga a versare il CP_1
50% delle spese straordinarie che riguardano i minori, previo accordo con la sig.ra eccezion fatta per i casi di imminente urgenza;
4) I coniugi optano per il Parte_1 regime di affido condiviso dei figli, e con domiciliazione Per_2 Per_1
privilegiata presso la madre, mentre il padre potrà prenderli e tenerli con se, con modalità che verranno stabilite di volta in vota, considerando che il sig. CP_1 attualmente si trova ospite presso una Comunità di recupero in Calabria;
I coniugi, ed sottoscrivono il presente accordo da valere ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge, e dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale per l'udienza che si terrà dinnanzi al Tribunale di Messina, giudice Dott. C.
Bonanzinga il 27.03.2025. I suddetti coniugi inoltre, come già rappresentato nel ricorso introduttivo del giudizio Chiedono che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative al divorzio: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina data 1.08.2022 e trascritto nei registri dello stato 3 civile del Comune di Messina al n. 360, serie C, anno 2022 parte 2; Ordinare al
Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio;
assegnare in via definitiva la casa coniugale alla sig, ra che ne è anche Parte_1
proprietaria; confermare l'affido condiviso dei due figli e;
Per_2 Per_1
confermare l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico alla sig.ra ed il versamento del 50% delle spese straordinarie, a carico del resistente, Parte_1
con l'impegno di quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento minimo di €
200,00 non appena avrà le risorse economiche per poterlo fare”.
I procuratori di entrambe le parti chiedevano, quindi, concordemente il mutamento del rito e, all'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la omologa della separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 634/2025 pubblicata il 01.04.2025 il Tribunale di Messina omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.10.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, preso atto del fatto che le parti non si erano riconciliate e che erano maturati i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale
4 il Giudice delegato ha preso atto della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Messina con sentenza non definitiva n. 634/2025 del 01.04.2025 e che dall'udienza di comparizione nella quale i coniugi hanno manifestato l'intenzione di separarsi alla data della presente sentenza è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Le parti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliate dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Tenuto conto, poi, della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo del 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025, sopra testualmente riportate, regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
10.07.2024, provvede come segue: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.08.2022 nel Comune di RI con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Messina al n. 360 parte 2 serie C anno 2022, tra nato a [...] il [...] e CP_1
5 nata a [...] il [...], alle condizioni contenute Parte_1
nell'accordo del 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025 sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
12/11/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.2874 del Registro Generale Contenzioso 2024,
TRA
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Ugo Foscolo, is. 2 Pal. D, int 29, Cod. Fisc: , domiciliata in C.F._1
Messina, Corso Cavour, n. 106, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE TRISCHITTA
(cod. fisc: ), tel: 090774093, fax: 0906412069, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_1
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F. , ivi CP_1 C.F._3
residente in [...], Pal.D, int. 29, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Villari del foro di Messina, C.F.
, con studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4, PEC.: C.F._4
email: presso cui intende Email_2 Email_3
ricevere le comunicazioni di cancelleria;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero ha reso la seguente
SENTENZA
1 Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il
10.07.2024, premesso che in data 01.08.2022 aveva Parte_1 contratto matrimonio a RI con (atto trascritto nei registri degli CP_1
atti di matrimonio del comune di Messina al n. 360 parte 2 serie C anno 2022); che da tale unione erano nati, prima del matrimonio, due figli, in data 08.07.2014 e Per_1
in data 09.03.2016; che nel corso della convivenza coniugale erano insorti Per_2
forti dissapori tra le parti, soprattutto a causa del fatto che il faceva uso di CP_1
sostanze stupefacenti ed era stato condannato per diversi reati;
che era venuta meno la affectio coniugalis;
che il non aveva mai svolto attività lavorativa mentre lei CP_1
aveva perduto, a causa della gelosia del marito, l'impiego che aveva presso la
Messina Servizi, dalla quale era stata licenziata il 25.10.2022; che il ppariva CP_1 disinteressato anche nei confronti dei figli;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il termine di legge per la procedibilità della domanda, che fosse pronunciato il divorzio;
chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse assegnata alla deducente, che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, che fosse posto a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere alla deducente un assegno complessivo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse attribuito alla deducente nella sua interezza l'assegno unico per i figli.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.08.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.03.2025 si costituiva il quale evidenziava che la disgregazione della unità CP_1 familiare non poteva essere a lui imputata, in quanto nonostante le difficoltà attraversate a causa della sua dipendenza da sostanze, egli non aveva mai tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Evidenziava che egli stava affrontando un percorso di riabilitazione e reinserimento presso una Comunità terapeutica a Taurianova e faceva rientro a Messina mensilmente, sicché poteva coltivare il rapporto con i figli minori. Rilevava, infine, che non svolgeva alcuna
2 attività lavorativa e dichiarava che avrebbe potuto provvedere in via diretta alle esigenze dei figli minori quando questi fossero stati con lui.
In data 26.03.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava “accordo” sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, datato 21.03.2025, per la definizione su domanda congiunta sia della separazione che del divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale con tutti gli arredi resterà nella disponibilità della sig. ra che ne è anche unica proprietaria, nella quale continuerà a vivere con i Parte_1 figli;
2) Il sig. attualmente privo di occupazione, rinuncia al 50% dell'importo CP_1
dell'assegno unico a favore della ricorrente e nell'interesse dei figli, con la clausola tuttavia che non appena lo stesso troverà lavoro, verserà un assegno per il loro mantenimento nella misura minima di € 200,00; 3) Il sig. si obbliga a versare il CP_1
50% delle spese straordinarie che riguardano i minori, previo accordo con la sig.ra eccezion fatta per i casi di imminente urgenza;
4) I coniugi optano per il Parte_1 regime di affido condiviso dei figli, e con domiciliazione Per_2 Per_1
privilegiata presso la madre, mentre il padre potrà prenderli e tenerli con se, con modalità che verranno stabilite di volta in vota, considerando che il sig. CP_1 attualmente si trova ospite presso una Comunità di recupero in Calabria;
I coniugi, ed sottoscrivono il presente accordo da valere ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge, e dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale per l'udienza che si terrà dinnanzi al Tribunale di Messina, giudice Dott. C.
Bonanzinga il 27.03.2025. I suddetti coniugi inoltre, come già rappresentato nel ricorso introduttivo del giudizio Chiedono che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative al divorzio: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Messina data 1.08.2022 e trascritto nei registri dello stato 3 civile del Comune di Messina al n. 360, serie C, anno 2022 parte 2; Ordinare al
Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio;
assegnare in via definitiva la casa coniugale alla sig, ra che ne è anche Parte_1
proprietaria; confermare l'affido condiviso dei due figli e;
Per_2 Per_1
confermare l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico alla sig.ra ed il versamento del 50% delle spese straordinarie, a carico del resistente, Parte_1
con l'impegno di quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento minimo di €
200,00 non appena avrà le risorse economiche per poterlo fare”.
I procuratori di entrambe le parti chiedevano, quindi, concordemente il mutamento del rito e, all'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la omologa della separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 634/2025 pubblicata il 01.04.2025 il Tribunale di Messina omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.10.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, preso atto del fatto che le parti non si erano riconciliate e che erano maturati i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, chiedevano la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione consensuale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale
4 il Giudice delegato ha preso atto della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Messina con sentenza non definitiva n. 634/2025 del 01.04.2025 e che dall'udienza di comparizione nella quale i coniugi hanno manifestato l'intenzione di separarsi alla data della presente sentenza è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Le parti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliate dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Tenuto conto, poi, della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo del 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025, sopra testualmente riportate, regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
10.07.2024, provvede come segue: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.08.2022 nel Comune di RI con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Messina al n. 360 parte 2 serie C anno 2022, tra nato a [...] il [...] e CP_1
5 nata a [...] il [...], alle condizioni contenute Parte_1
nell'accordo del 21.03.2025 e depositato da parte ricorrente il 26.03.2025 sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di
Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
12/11/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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