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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3157/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa LA Di ER Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] e
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_2 C.F._2 in Trento, Via S. Martino n. 54
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Tomasi ed elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Trento, via Grazioli n. 75, giuste procure allegate ex art. 83 cpc al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 26.05.2001, a OV (SI), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di OV al nr. 6, P. II, Serie A, anno 2001; che, dalla loro unione, erano nati due figli, (in data Per_1
17.12.2002) e (in data 25.07.2006); che la loro separazione consensuale era stata Per_2 omologata con sentenza di data 19.11.2018 n. 1035/18 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a OV (SI) il 26 maggio 2001 tra i signori e 2. Parte_1 Parte_2 disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Trento, Via Romagnosi n. 28 alla sig.ra
, già proprietaria esclusiva;
3. disporre l'impegno del sig. a Parte_1 Pt_2 versare a far data dal mese di giugno 2025 a titolo di concorso al mantenimento della figlia
, l'importo di € 350,00, anticipatamente entro il giorno 5 del mese, da aggiornare Per_2 annualmente secondo gli indici Istat, sul conto corrente intestato alla sig.ra e già noto Pt_1 al sig.
4. disporre che le spese straordinarie riguardanti la figlia saranno Pt_2 Per_2
a carico dei genitori rispettivamente nella misura del 60% a carico della madre e del 40% a carico del padre. Tali spese sono individuate in via esemplificativa nelle tasse universitarie, libri di testo, partecipazione a corsi ed esami, spese mediche e comunque sono da intendersi regolate secondo le linee guida del CNF, che vengono integralmente richiamate. Tutte le spese dovranno essere previamente concordate se di importo complessivo superiore ad € 150,00, fatta eccezione per quelle urgenti di salute e/o rientranti nel percorso universitario in essere. Le spese dovranno essere rimborsate da chi le ha anticipate dietro presentazione delle relative pezze giustificative, entro il mese successivo dalla richiesta di rimborso. Il sig. assume in tal senso specifico impegno nel rimborsare regolarmente la quota a suo Pt_2 carico.
5. disporre l'impegno del sig. a versare a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 del figlio l'importo di € 250,00, entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente Per_1 intestato alla sig.ra nel caso in cui venga a cessare per qualsiasi motivo il rapporto Pt_1 di lavoro attualmente in essere o altri successivi e diversi rapporti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, aventi contenuto economico adeguato;
ogni frazione di mese verrà considerato come mese intero.
6. disporre che le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno a carico dei genitori rispettivamente nella misura del 60% a carico Per_1 della madre e del 40% a carico del padre, nel caso in cui tali spese ricadano in periodi di non occupazione lavorativa di secondo gli stessi parametri indicati per l'eventuale Per_1 contributo al mantenimento ordinario sub 5; tali spese straordinarie sono individuate in via esemplificativa nelle tasse universitarie, libri di testo, partecipazione a corsi ed esami, spese mediche e comunque sono da intendersi regolate secondo le linee guida del CNF, che vengono integralmente richiamate. Tutte le spese dovranno essere previamente concordate se di importo complessivo superiore ad € 150,00, fatta eccezione per quelle urgenti di salute e/o rientranti nel percorso universitario in essere. Le spese dovranno essere rimborsate da chi le ha anticipate dietro presentazione delle relative pezze giustificative, entro il mese successivo dalla richiesta di rimborso. Il sig. assume in tal senso specifico impegno Pt_2 nel rimborsare regolarmente la quota a suo carico.
7. La deduzione fiscale delle spese mediche spetterà alla sig.ra L'Assegno Universale ed ogni altro eventuale sussidio Pt_1 al nucleo, verranno richiesti e percepiti per intero - se spettanti - dalla madre.
8. A tacitazione delle somme dovute dal sig. alla sig.ra a titolo di arretrati relativi al Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario dei figli e di spese straordinarie dei figli non rimborsate dalla data della separazione alla data del 31 maggio 2025, il sig. si impegna a versare alla Pt_2 sig.ra sul c/c già noto, l'importo a saldo e stralcio di complessivi Euro 5.000,00 Pt_1
(cinquemila/00) mediante due rate alle seguenti improrogabili scadenze: Euro 2.000,00 (duemila/00) entro e non oltre il 30 settembre 2025 ed Euro 3.000,00 (tremila/00) entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Con l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per esborsi e/o anticipazioni riguardanti i figli e sino al 31 maggio 2025. 9. I coniugi dichiarano di Per_1 Per_2 essere reciprocamente indipendenti senza alcun contributo di assistenza e mantenimento reciproco. 10. Le spese della presente procedura rimangono a carico per intero della sig.ra
”. Parte_1
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2018, con sentenza n. 1035/18 del Tribunale di Trento di data 31.10.2018, pubblicata in data 19.11.2018, passata in giudicato, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 09.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 9 luglio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OV (SI), in data 26.05.2001 (matrimonio trascritto nel Comune di OV al nr. 8, P. II, Serie A, anno 2001) da nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
20.1.1958, alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Presidente relatore
LA Di ER