CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
GIACOMELLI UMBERTO, Relatore
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto N. 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259000528527000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO voglia:
• annullare l'intimazione di pagamento in oggetto emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
BELLUNO in quanto atto illegittimo per i motivi sopra illustrati (decadenza, prescrizione, difetti formali e sostanziali);
• in subordine, esaminare ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. 87/2024;
• conseguentemente, dichiarare non dovuti dalla ricorrente gli importi ivi pretesi a titolo di sanzioni ed interessi delle cartelle di pagamento pretermesse sopra evidenziate;
• condannare l'AdER alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio;
• condannare inoltre l'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.
p.c., nella misura ritenuta equa dalla Corte stante la temerarietà dell'azione di riscossione intrapresa su crediti palesemente decaduti e prescritti;
• ordinare ogni ulteriore conseguente provvedimento di legge a tutela della ricorrente, ivi compresa la trasmissione degli atti alle autorità competenti per le valutazioni del caso (in relazione all'eventuale responsabilità contabile del funzionario).
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione di documenti in corso di causa, la ricorrente ribadisce la piena fondatezza del ricorso e confida nell'accoglimento integrale delle domande.
Resistente:
A. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
B. Rigettare il ricorso;
C. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso notificato in data 29.8.2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527000, notificata a mezzo pec in data 3.5.2025, dell'importo complessivo di euro.40.415,17, con un valore della lite di euro 32.415,90, relativo a quattro cartelle riferite a entrate di natura tributaria.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1. Decadenza e/ prescrizione delle cartelle di pagamento.
2. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione.
3. Difetto di prova di eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali.
4. Difetto di proporzionalità della sanzione. – violazione dei Principi di ragionevolezza (Corte cost. n. 46/2023).
5. Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. 87/2024) – violazione del principio del favor rei.
6. Responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del Funzionario firmatario dell'atto in oggetto.
7. Obbligo di motivazione dell'atto impugnato non assolto (difetto di motivazione “ab origine”).
8. Carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto.
9. Omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti.
10. Violazione del principio di autotutela – omessa autocorrezione da parte dell'Ader. 11. Avvenuta decadenza e prescrizione degli asseriti crediti inerenti le richiamate cartelle di pagamento essendo trascorsi i termini di legge (3 e 5 anni) decorrenti dagli anni d'imposta senza che l'Ader abbia iniziato la procedura esecutiva di riscossione (art. 20 del d.lgs. 472/97).
12. Corte di cassazione sentenza n. 13781/2023 - richiamo nei confronti delle corti di giustizia tributarie per il rispetto delle norme sulla decadenza e sulla prescrizione.
13. Mancanza di motivazione. Violazione art.7 della l. N.212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
14. Corte di cassazione sentenza n. 13781/2023 - richiamo nei confronti delle Corti di giustizia tributarie per il rispetto delle norme sulla decadenza e sulla prescrizione.
15. Mancanza di motivazione. Violazione art. 7 della l. n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
16. Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio – d.lgs. N.87/2024 – Cass. n. 34909/2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, quanto all'impugnazione delle cartelle, e comunque l'infondatezza delle deduzioni della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, dato che la ricorrente ha articolato argomentazioni frammentarie, disorganiche e inserite, senza motivazione, in capoversi non coordinati e comunque privi di effettivi riferimenti alla fattispecie concreta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che “la irresolubile farraginosità dell'esposizione dei fatti processuali e delle censure” comporti l'inammissibilità del ricorso (v. Cass. ord. 28.5.2020 n. 9996).
3.- L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527000, notificata il 3.5.2025 (docc. 2, 3 e 4), con riguardo alle quattro cartelle ivi incorporate, riferite a entrate di natura tributaria, e ha eccepito ce le cartelle sono state tutte in precedenza notificate, tramite pec, nelle date di seguito indicate:
1) cartella n. 01620220002262937000, relativa a tasse automobilistiche, anno imposta 2018, notificata il
24.10.2022 (docc. 5, 6 e 7);
2) cartella n. 01620220002633624000, relativa a IVA, anno imposta 2018 notificata il 20.12.2022 (docc. 8,
9 e 10)
3) cartella n. 01620230002742674000, relativa a tasse automobilistiche, anno imposta 2019, notificata il
23.1.2024 (docc. 11, 12 e 13)
4) cartella n. 01620240000339217000, relativa a sanzioni pecuniarie anno imposta 2019, notificata il 4.3.2024
(docc. 14, 15 e 16).
La comprovata notifica delle cartelle rende inammissibili le domande riferite al merito della pretesa (sanzioni)
e agli eventi estintivi (decadenza e prescrizione), asseritamente verificatisi prima della notifica delle cartelle medesime.
Tali domande, infatti, dovevano essere proposte impugnando i precedenti atti nei termini perentori stabiliti dalla legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato nei titoli diviene definitivo e non più contestabile,
“non essendo consentito recuperare in sede di opposizione a un atto successivo la possibilità di assolvere ad un onere che ben poteva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale” (v. Cass. civ. sentenza 23.7.1999 n. 7968).
Alle cartelle ha fatto seguito la notifica dei seguenti atti:
- in data 12.2.2024, tramite pec, per le cartelle numero 01620220002262937000 e 01620220002633624000
(n. 1 e 2 dell'elenco sopra riportato), l'intimazione di pagamento numero 01620249000364477 (docc. 17,
18 e 19);
- in data 12.9.2024, tramite pec, per tutte le cartelle, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
01676202400000360 (docc. 20, 21 e 22); l'atto è stato impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Belluno nel giudizio RG. 88/24, opponendo le medesime domande sulla decadenza e prescrizione;
la
Corte, con sentenza n. 51/2025, depositata in data 1.9.2025, ha giudicato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite (doc. 24), ed ha affermato che “L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento rende pertanto inammissibili le eccezioni sugli asseriti vizi dell'atto impugnato e sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo medesimo, sulla presunta prescrizione e decadenza, conseguente alla formazione del ruolo e delle cartelle, sulla legittimità della pretesa, sia essa riferita all'imposta, agli accessori ed alle sanzioni”; “Trova dunque applicazione il principio secondo cui, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, e
“l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella” (v. Cass. 13.5.2014 n. 10326; cfr. Cass.
18.9.2015 n. 18448, Cass. 10.2.2017 n. 3594, Cass. ord. 15.9.2017 n. 21533).
- in data 06/05/2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527, impugnata nel presente giudizio.
4.- L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità e la improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto la ricorrente ha già precedentemente impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 01676202400000360, riguardante le stesse cartelle, con proposizione delle medesime domande (merito delle sanzioni, decadenza e prescrizione).
Il giudizio è stato deciso con sentenza n. 51/2025, depositata in data 1.09.2025, con esito favorevole alla ricorrente, la quale, dunque, non può riproporre in questa sede le medesime questioni sollevate in altro giudizio.
L'Agenzia ha quindi eccepito che la Corte di Giustizia non può pronunciarsi sulle medesime pretese e nei confronti delle stesse parti, per gli atti impugnati, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità del ricorso.
5.- In ogni caso, l'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/92, per tempestiva notifica e mancata impugnazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, ha precisato che tutte le cartelle sono state notificate, e l'avvenuta notifica rende inammissibili, in questa sede, le contestazioni dei presunti vizi delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo, sulla legittimità della pretesa e sugli asseriti eventi estintivi (decadenza e prescrizione) che sarebbero maturati prima della loro notifica. In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente riguardo alle cartelle n.
01620220002262937000 e n. 01620230002742674000, relative a tasse automobilistiche, anni 2018 e 2019, notificate il 24.10.2022 e 23.1.2024, l'Ufficio – ferma l'eccezione di inammissibilità della domanda – ha evidenziato che le cartelle, come indicato nel ruolo e riportato in cartella, sono state precedute dalla notifica,
a cura della Regione Veneto, dell'avviso di liquidazione:
- la cartella n. 01620220002262937000, bollo 2018, veicolo targato Targa_1, notificata il 24.10.2022, è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 17835698/2020 del 20.10.2020 notificato il 9.2.2021 (cfr. cartella ed estratto di ruolo docc. 5 e 23).
- la cartella n. 01620230002742674000, bollo 2019, veicolo targato Targa_1, notificata il 23.1.2024, è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 18677961/2021 in data 1.12.2021 notificato il 15.3.2022 (cfr. cartella ed estratto di ruolo docc. 8 e 23).
Di conseguenza, la prescrizione e la decadenza non sono maturate.
Le tasse sono infatti riferite agli anni 2018 e 2019, gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2021 e
2022 e le cartelle nel 2022 e 2024 (cfr. doc. 25).
La documentata notifica della cartella e degli atti successivi comprova che il contraddittorio tra le parti si è correttamente instaurato perché è stata osservata la sequenza procedimentale prevista dal DPR 602/1973, volta a garantire, attraverso la notifica di precisi atti, specificamente indicati, il diritto di informazione e di difesa del contribuente e, quindi, la corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti.
In sostanza, le doglianze dovevano essere rilevate impugnando le cartelle nei termini perentori stabiliti dalla legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato nei titoli diviene definitivo e non più contestabile, “non essendo consentito recuperare in sede di opposizione a un atto successivo la possibilità di assolvere ad un onere che ben poteva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale” (v. Cass. 23.7.1999
n. 7968).
Ne discende l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 21 e 19, c. 3 del D. Lgs. n. 546/92, con riferimento a tutte le censure formulate dalla ricorrente.
Infatti, le eccezioni di nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, decadenza ex art. 25 del DPR 602/73, decadenza e prescrizione asseritamente maturate in epoca anteriore alla notifica delle cartelle e tutti gli eventi estintivi legati al decorso del tempo, verificatisi prima della notifica degli atti sopra descritti, dovevano essere dedotti, a pena d'inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo al verificarsi dell'evento medesimo, quindi rispetto alla notifica, ritualmente eseguita, delle singole cartelle.
L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento rende pertanto inammissibili le eccezioni sugli asseriti vizi dell'atto impugnato e sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo medesimo, sulla presunta prescrizione e decadenza, conseguente alla formazione del ruolo e delle cartelle, sulla legittimità della pretesa, sia essa riferita all'imposta, agli accessori ed alle sanzioni.
In particolare, “in tema di processo tributario, sia per l'art. 16 del d.p.r. n. 636/1972, che per l'art. 19 del dec.
L.gs. n. 546/1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri” (v. Cass. ord. 30.1.2018 n. 2258; cfr. Cass. 24.4.2002
n. 6029, Cass. 13.4.2018 n. 9219); “nell'ambito di tale inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita in sede di impugnazione di detta cartella” (v. Cass. 14.2.2020 n. 3743; cfr. Cass. 23.7.1999 n. 7968).
Trova dunque applicazione il principio secondo cui, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, e “l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella” (v.
Cass. 13.5.2014 n. 10326; cfr. Cass. 18.9.2015 n. 18448, Cass. 10.2.2017 n. 3594, Cass. ord. 15.9.2017
n. 21533).
Di conseguenza, poiché l'Ufficio ha dato prova della regolare notificazione delle cartelle, resta definitivamente preclusa la deduzione di vizi, concernenti le stesse cartelle, non tempestivamente opposti.
Sul fondamento delle considerazioni che precedono, restano assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione articolati dalla ricorrente – comunque infondati – ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.850,00, oltre accessori.
Così deciso in Belluno, 16.12.2025
Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
GIACOMELLI UMBERTO, Relatore
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto N. 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259000528527000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO voglia:
• annullare l'intimazione di pagamento in oggetto emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
BELLUNO in quanto atto illegittimo per i motivi sopra illustrati (decadenza, prescrizione, difetti formali e sostanziali);
• in subordine, esaminare ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. 87/2024;
• conseguentemente, dichiarare non dovuti dalla ricorrente gli importi ivi pretesi a titolo di sanzioni ed interessi delle cartelle di pagamento pretermesse sopra evidenziate;
• condannare l'AdER alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio;
• condannare inoltre l'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.
p.c., nella misura ritenuta equa dalla Corte stante la temerarietà dell'azione di riscossione intrapresa su crediti palesemente decaduti e prescritti;
• ordinare ogni ulteriore conseguente provvedimento di legge a tutela della ricorrente, ivi compresa la trasmissione degli atti alle autorità competenti per le valutazioni del caso (in relazione all'eventuale responsabilità contabile del funzionario).
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione di documenti in corso di causa, la ricorrente ribadisce la piena fondatezza del ricorso e confida nell'accoglimento integrale delle domande.
Resistente:
A. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
B. Rigettare il ricorso;
C. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso notificato in data 29.8.2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527000, notificata a mezzo pec in data 3.5.2025, dell'importo complessivo di euro.40.415,17, con un valore della lite di euro 32.415,90, relativo a quattro cartelle riferite a entrate di natura tributaria.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1. Decadenza e/ prescrizione delle cartelle di pagamento.
2. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione.
3. Difetto di prova di eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali.
4. Difetto di proporzionalità della sanzione. – violazione dei Principi di ragionevolezza (Corte cost. n. 46/2023).
5. Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (d.lgs. 87/2024) – violazione del principio del favor rei.
6. Responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del Funzionario firmatario dell'atto in oggetto.
7. Obbligo di motivazione dell'atto impugnato non assolto (difetto di motivazione “ab origine”).
8. Carenza di legittimazione/autorizzazione del funzionario sottoscrittore dell'atto.
9. Omessa produzione della documentazione notificatoria degli atti presupposti.
10. Violazione del principio di autotutela – omessa autocorrezione da parte dell'Ader. 11. Avvenuta decadenza e prescrizione degli asseriti crediti inerenti le richiamate cartelle di pagamento essendo trascorsi i termini di legge (3 e 5 anni) decorrenti dagli anni d'imposta senza che l'Ader abbia iniziato la procedura esecutiva di riscossione (art. 20 del d.lgs. 472/97).
12. Corte di cassazione sentenza n. 13781/2023 - richiamo nei confronti delle corti di giustizia tributarie per il rispetto delle norme sulla decadenza e sulla prescrizione.
13. Mancanza di motivazione. Violazione art.7 della l. N.212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
14. Corte di cassazione sentenza n. 13781/2023 - richiamo nei confronti delle Corti di giustizia tributarie per il rispetto delle norme sulla decadenza e sulla prescrizione.
15. Mancanza di motivazione. Violazione art. 7 della l. n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
16. Eccezione di incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio – d.lgs. N.87/2024 – Cass. n. 34909/2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, quanto all'impugnazione delle cartelle, e comunque l'infondatezza delle deduzioni della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, dato che la ricorrente ha articolato argomentazioni frammentarie, disorganiche e inserite, senza motivazione, in capoversi non coordinati e comunque privi di effettivi riferimenti alla fattispecie concreta.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che “la irresolubile farraginosità dell'esposizione dei fatti processuali e delle censure” comporti l'inammissibilità del ricorso (v. Cass. ord. 28.5.2020 n. 9996).
3.- L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente rilevato che la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527000, notificata il 3.5.2025 (docc. 2, 3 e 4), con riguardo alle quattro cartelle ivi incorporate, riferite a entrate di natura tributaria, e ha eccepito ce le cartelle sono state tutte in precedenza notificate, tramite pec, nelle date di seguito indicate:
1) cartella n. 01620220002262937000, relativa a tasse automobilistiche, anno imposta 2018, notificata il
24.10.2022 (docc. 5, 6 e 7);
2) cartella n. 01620220002633624000, relativa a IVA, anno imposta 2018 notificata il 20.12.2022 (docc. 8,
9 e 10)
3) cartella n. 01620230002742674000, relativa a tasse automobilistiche, anno imposta 2019, notificata il
23.1.2024 (docc. 11, 12 e 13)
4) cartella n. 01620240000339217000, relativa a sanzioni pecuniarie anno imposta 2019, notificata il 4.3.2024
(docc. 14, 15 e 16).
La comprovata notifica delle cartelle rende inammissibili le domande riferite al merito della pretesa (sanzioni)
e agli eventi estintivi (decadenza e prescrizione), asseritamente verificatisi prima della notifica delle cartelle medesime.
Tali domande, infatti, dovevano essere proposte impugnando i precedenti atti nei termini perentori stabiliti dalla legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato nei titoli diviene definitivo e non più contestabile,
“non essendo consentito recuperare in sede di opposizione a un atto successivo la possibilità di assolvere ad un onere che ben poteva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale” (v. Cass. civ. sentenza 23.7.1999 n. 7968).
Alle cartelle ha fatto seguito la notifica dei seguenti atti:
- in data 12.2.2024, tramite pec, per le cartelle numero 01620220002262937000 e 01620220002633624000
(n. 1 e 2 dell'elenco sopra riportato), l'intimazione di pagamento numero 01620249000364477 (docc. 17,
18 e 19);
- in data 12.9.2024, tramite pec, per tutte le cartelle, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
01676202400000360 (docc. 20, 21 e 22); l'atto è stato impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Belluno nel giudizio RG. 88/24, opponendo le medesime domande sulla decadenza e prescrizione;
la
Corte, con sentenza n. 51/2025, depositata in data 1.9.2025, ha giudicato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite (doc. 24), ed ha affermato che “L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento rende pertanto inammissibili le eccezioni sugli asseriti vizi dell'atto impugnato e sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo medesimo, sulla presunta prescrizione e decadenza, conseguente alla formazione del ruolo e delle cartelle, sulla legittimità della pretesa, sia essa riferita all'imposta, agli accessori ed alle sanzioni”; “Trova dunque applicazione il principio secondo cui, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, e
“l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella” (v. Cass. 13.5.2014 n. 10326; cfr. Cass.
18.9.2015 n. 18448, Cass. 10.2.2017 n. 3594, Cass. ord. 15.9.2017 n. 21533).
- in data 06/05/2025, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 01620259000528527, impugnata nel presente giudizio.
4.- L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità e la improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto la ricorrente ha già precedentemente impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca n. 01676202400000360, riguardante le stesse cartelle, con proposizione delle medesime domande (merito delle sanzioni, decadenza e prescrizione).
Il giudizio è stato deciso con sentenza n. 51/2025, depositata in data 1.09.2025, con esito favorevole alla ricorrente, la quale, dunque, non può riproporre in questa sede le medesime questioni sollevate in altro giudizio.
L'Agenzia ha quindi eccepito che la Corte di Giustizia non può pronunciarsi sulle medesime pretese e nei confronti delle stesse parti, per gli atti impugnati, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem, con conseguente inammissibilità del ricorso.
5.- In ogni caso, l'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/92, per tempestiva notifica e mancata impugnazione delle cartelle di pagamento.
In particolare, ha precisato che tutte le cartelle sono state notificate, e l'avvenuta notifica rende inammissibili, in questa sede, le contestazioni dei presunti vizi delle cartelle di pagamento e della loro notificazione, sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo, sulla legittimità della pretesa e sugli asseriti eventi estintivi (decadenza e prescrizione) che sarebbero maturati prima della loro notifica. In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente riguardo alle cartelle n.
01620220002262937000 e n. 01620230002742674000, relative a tasse automobilistiche, anni 2018 e 2019, notificate il 24.10.2022 e 23.1.2024, l'Ufficio – ferma l'eccezione di inammissibilità della domanda – ha evidenziato che le cartelle, come indicato nel ruolo e riportato in cartella, sono state precedute dalla notifica,
a cura della Regione Veneto, dell'avviso di liquidazione:
- la cartella n. 01620220002262937000, bollo 2018, veicolo targato Targa_1, notificata il 24.10.2022, è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 17835698/2020 del 20.10.2020 notificato il 9.2.2021 (cfr. cartella ed estratto di ruolo docc. 5 e 23).
- la cartella n. 01620230002742674000, bollo 2019, veicolo targato Targa_1, notificata il 23.1.2024, è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 18677961/2021 in data 1.12.2021 notificato il 15.3.2022 (cfr. cartella ed estratto di ruolo docc. 8 e 23).
Di conseguenza, la prescrizione e la decadenza non sono maturate.
Le tasse sono infatti riferite agli anni 2018 e 2019, gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel 2021 e
2022 e le cartelle nel 2022 e 2024 (cfr. doc. 25).
La documentata notifica della cartella e degli atti successivi comprova che il contraddittorio tra le parti si è correttamente instaurato perché è stata osservata la sequenza procedimentale prevista dal DPR 602/1973, volta a garantire, attraverso la notifica di precisi atti, specificamente indicati, il diritto di informazione e di difesa del contribuente e, quindi, la corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti.
In sostanza, le doglianze dovevano essere rilevate impugnando le cartelle nei termini perentori stabiliti dalla legge, decorsi inutilmente i quali il diritto affermato nei titoli diviene definitivo e non più contestabile, “non essendo consentito recuperare in sede di opposizione a un atto successivo la possibilità di assolvere ad un onere che ben poteva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale” (v. Cass. 23.7.1999
n. 7968).
Ne discende l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 21 e 19, c. 3 del D. Lgs. n. 546/92, con riferimento a tutte le censure formulate dalla ricorrente.
Infatti, le eccezioni di nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, decadenza ex art. 25 del DPR 602/73, decadenza e prescrizione asseritamente maturate in epoca anteriore alla notifica delle cartelle e tutti gli eventi estintivi legati al decorso del tempo, verificatisi prima della notifica degli atti sopra descritti, dovevano essere dedotti, a pena d'inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo al verificarsi dell'evento medesimo, quindi rispetto alla notifica, ritualmente eseguita, delle singole cartelle.
L'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento rende pertanto inammissibili le eccezioni sugli asseriti vizi dell'atto impugnato e sull'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, sulla corretta formazione del ruolo medesimo, sulla presunta prescrizione e decadenza, conseguente alla formazione del ruolo e delle cartelle, sulla legittimità della pretesa, sia essa riferita all'imposta, agli accessori ed alle sanzioni.
In particolare, “in tema di processo tributario, sia per l'art. 16 del d.p.r. n. 636/1972, che per l'art. 19 del dec.
L.gs. n. 546/1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri” (v. Cass. ord. 30.1.2018 n. 2258; cfr. Cass. 24.4.2002
n. 6029, Cass. 13.4.2018 n. 9219); “nell'ambito di tale inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita in sede di impugnazione di detta cartella” (v. Cass. 14.2.2020 n. 3743; cfr. Cass. 23.7.1999 n. 7968).
Trova dunque applicazione il principio secondo cui, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, e “l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella” (v.
Cass. 13.5.2014 n. 10326; cfr. Cass. 18.9.2015 n. 18448, Cass. 10.2.2017 n. 3594, Cass. ord. 15.9.2017
n. 21533).
Di conseguenza, poiché l'Ufficio ha dato prova della regolare notificazione delle cartelle, resta definitivamente preclusa la deduzione di vizi, concernenti le stesse cartelle, non tempestivamente opposti.
Sul fondamento delle considerazioni che precedono, restano assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione articolati dalla ricorrente – comunque infondati – ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collegiale dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.850,00, oltre accessori.
Così deciso in Belluno, 16.12.2025
Il Presidente