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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37892/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.sa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 37892/2023 degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
, nato in [...] il Parte_1
27.07.1958, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini del Foro di Brescia;
- ricorrente -
E
TR
,
[...] rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka residente in Italia, agiva avverso il silenzio inadempimento dell' TR
la quale non si era mai pronunciata con un provvedimento espresso
[...] sulle domande di visto per ricongiungimento familiare avanzate dalla moglie
, nata in [...] il [...], e dai figli, A_
, nato in [...] Persona_2 CP_1
18.06.2003 e nato in [...] Persona_3 CP_1
10.12.2004.
Esponeva che dopo il rilascio dei nulla osta da parte della Prefettura di Brescia in data 23/11/2021, i familiari si erano rivolti all' per richiedere i visti CP_1 d'ingresso, ma era stato loro comunicato che l'immediato rilascio non sarebbe stato possibile per via della chiusura delle frontiere disposta a causa del COVID;
successivamente, nonostante i solleciti, la rappresentanza diplomatica aveva omesso di fornire ulteriori riscontri, anche a fronte della PEC inviata dal legale in cui si dettagliava il grave pregiudizio cagionato al nucleo familiare;
che ad oggi non era comprovata alcuna causa ostativa al rilascio dei visti, pertanto la condotta dell' era da ritenersi illecita. CP_1
Chiedeva dunque che venisse accertata la illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ordinandole il rilascio dei visti in favore dei familiari. Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del ricorso TR riportandosi alla relazione dell' a la quale sosteneva TR CP_1 che sul sistema LVIS non era visibile alcun nulla osta rilasciato ai familiari del ricorrente ed inoltre nessuna domanda di visto risultava avanzata presso la rappresentanza diplomatica. A seguito dell'udienza del 06/02/2024 era stato disposto un rinvio al 24/09/2024 al fine di acquisire certificazione attestante il rapporto di parentela con i familiari da ricongiungere oltre che una ricevuta leggibile della presentazione della domanda di visto. Con note per l'udienza del 24/09/2024 l'amministrazione resistente aveva allegato una nota trasmessa dall' in data 11/03/2024, nella quale si rappresentava CP_1 che “l'interessato è stato convocato in data odierna per la presentazione e il rilascio di visto in esecuzione di sentenza. In seguito al rilascio del visto, si comunicherà numero di sticker e data di emissione come da richiesta dell'Avvocatura dello Stato.” Chiedeva dunque di concedere un rinvio al fine di documentare in giudizio quanto indicato nella comunicazione. All'udienza del 18/02/2025 parte resistente non ha depositato note scritte, mentre il ricorrente ha evidenziato che la convocazione dei familiari era avvenuta solo dopo l'esperimento del presente giudizio, nel corso del quale non era emerso alcun ulteriore elemento rispetto a quelli già a disposizione dell'amministrazione nel momento in cui erano state presentate le istanze, che quindi avrebbero potuto essere subito accolte;
la negligenza della pubblica amministrazione aveva dunque costretto il ricorrente a depositare il ricorso;
per tali ragioni il ricorrente insisteva in una pronuncia sul merito della vicenda, con totale accoglimento del ricorso e condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
***
Come documentato da parte resistente i familiari del ricorrente erano stati convocati l'11/03/2024 per il rilascio dei visti (cfr. pec allegata dal con le note per CP_1 l'udienza del 24/09/2024); l'avvenuto rilascio dei visti è stato confermato da parte ricorrente con le note per l'udienza del 18/02/2025, nelle quali ha evidenziato che il loro ottenimento era avvenuto solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, insistendo però per una pronuncia nel merito.
Posto che oggetto del giudizio era proprio il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare risulta pienamente soddisfatto il diritto fatto valere in questa sede, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese di lite, la pronuncia deve essere fondata sul principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato i nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Brescia in favore della moglie e dei figli, la ricevuta della domanda di legalizzazione dei documenti e la pec di sollecito inviata all' dal legale CP_1
a distanza di circa un anno dal riferito diniego dei visti per la chiusura delle frontiere a causa del COVID, a cui non erano seguiti riscontri. Se inizialmente parte resistente aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non risultava né la presenza dei nulla osta sul sistema LVIS né la presentazione delle domande di visto, successivamente la stessa aveva dato atto della convocazione dei familiari del ricorrente per il rilascio dei visti. Si deve dunque concludere che l'inerzia dell'amministrazione, che aveva costretto il ricorrente a incardinare il presente giudizio, non fosse fondata sulle cause ostative inizialmente eccepite e fosse pertanto illegittima, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 22/02/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.sa Silvia Albano ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento di primo grado iscritto al n.r.g. 37892/2023 degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
, nato in [...] il Parte_1
27.07.1958, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini del Foro di Brescia;
- ricorrente -
E
TR
,
[...] rappresentato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/07/2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka residente in Italia, agiva avverso il silenzio inadempimento dell' TR
la quale non si era mai pronunciata con un provvedimento espresso
[...] sulle domande di visto per ricongiungimento familiare avanzate dalla moglie
, nata in [...] il [...], e dai figli, A_
, nato in [...] Persona_2 CP_1
18.06.2003 e nato in [...] Persona_3 CP_1
10.12.2004.
Esponeva che dopo il rilascio dei nulla osta da parte della Prefettura di Brescia in data 23/11/2021, i familiari si erano rivolti all' per richiedere i visti CP_1 d'ingresso, ma era stato loro comunicato che l'immediato rilascio non sarebbe stato possibile per via della chiusura delle frontiere disposta a causa del COVID;
successivamente, nonostante i solleciti, la rappresentanza diplomatica aveva omesso di fornire ulteriori riscontri, anche a fronte della PEC inviata dal legale in cui si dettagliava il grave pregiudizio cagionato al nucleo familiare;
che ad oggi non era comprovata alcuna causa ostativa al rilascio dei visti, pertanto la condotta dell' era da ritenersi illecita. CP_1
Chiedeva dunque che venisse accertata la illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ordinandole il rilascio dei visti in favore dei familiari. Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del ricorso TR riportandosi alla relazione dell' a la quale sosteneva TR CP_1 che sul sistema LVIS non era visibile alcun nulla osta rilasciato ai familiari del ricorrente ed inoltre nessuna domanda di visto risultava avanzata presso la rappresentanza diplomatica. A seguito dell'udienza del 06/02/2024 era stato disposto un rinvio al 24/09/2024 al fine di acquisire certificazione attestante il rapporto di parentela con i familiari da ricongiungere oltre che una ricevuta leggibile della presentazione della domanda di visto. Con note per l'udienza del 24/09/2024 l'amministrazione resistente aveva allegato una nota trasmessa dall' in data 11/03/2024, nella quale si rappresentava CP_1 che “l'interessato è stato convocato in data odierna per la presentazione e il rilascio di visto in esecuzione di sentenza. In seguito al rilascio del visto, si comunicherà numero di sticker e data di emissione come da richiesta dell'Avvocatura dello Stato.” Chiedeva dunque di concedere un rinvio al fine di documentare in giudizio quanto indicato nella comunicazione. All'udienza del 18/02/2025 parte resistente non ha depositato note scritte, mentre il ricorrente ha evidenziato che la convocazione dei familiari era avvenuta solo dopo l'esperimento del presente giudizio, nel corso del quale non era emerso alcun ulteriore elemento rispetto a quelli già a disposizione dell'amministrazione nel momento in cui erano state presentate le istanze, che quindi avrebbero potuto essere subito accolte;
la negligenza della pubblica amministrazione aveva dunque costretto il ricorrente a depositare il ricorso;
per tali ragioni il ricorrente insisteva in una pronuncia sul merito della vicenda, con totale accoglimento del ricorso e condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
***
Come documentato da parte resistente i familiari del ricorrente erano stati convocati l'11/03/2024 per il rilascio dei visti (cfr. pec allegata dal con le note per CP_1 l'udienza del 24/09/2024); l'avvenuto rilascio dei visti è stato confermato da parte ricorrente con le note per l'udienza del 18/02/2025, nelle quali ha evidenziato che il loro ottenimento era avvenuto solo dopo l'instaurazione del presente giudizio, insistendo però per una pronuncia nel merito.
Posto che oggetto del giudizio era proprio il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare risulta pienamente soddisfatto il diritto fatto valere in questa sede, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Per quanto attiene alle spese di lite, la pronuncia deve essere fondata sul principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato i nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Brescia in favore della moglie e dei figli, la ricevuta della domanda di legalizzazione dei documenti e la pec di sollecito inviata all' dal legale CP_1
a distanza di circa un anno dal riferito diniego dei visti per la chiusura delle frontiere a causa del COVID, a cui non erano seguiti riscontri. Se inizialmente parte resistente aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non risultava né la presenza dei nulla osta sul sistema LVIS né la presentazione delle domande di visto, successivamente la stessa aveva dato atto della convocazione dei familiari del ricorrente per il rilascio dei visti. Si deve dunque concludere che l'inerzia dell'amministrazione, che aveva costretto il ricorrente a incardinare il presente giudizio, non fosse fondata sulle cause ostative inizialmente eccepite e fosse pertanto illegittima, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini, procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 22/02/2025
LA GIUDICE
Silvia Albano