TAR Salerno, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 749
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di legittimazione attiva

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le condizioni di inammissibilità del ricorso a causa della sottoscrizione della clausola di salvaguardia, la quale implica l'accettazione incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia ad azioni giudiziarie. La clausola è stata ritenuta legittima sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di legittimazione attiva

    Il Tribunale ha ritenuto che anche le contestazioni relative alle modalità concrete di calcolo del costo medio delle prestazioni e della conseguente eccedenza rientrino nell'ambito di operatività della clausola di salvaguardia. L'assenso alla stipulazione del contratto e alle clausole che regolano il metodo di calcolo rileva come acquiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 749
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 749
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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