Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2024, proposto da
Check-Up S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Italo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
nei confronti
Istituto Polidiagnostico D’Agosto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Delibera n. 847 del 29 Maggio 2024 di ASL ER avente ad oggetto “ Deliberazione 800 del 29 Dicembre 2023 Macroarea assistenza specialistica ambulatoriale- Consuntivo 2023 ”, del Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 543/2024 del 12 Giugno 2024 avente oggetto “ Consuntivo anno 2023 dei Limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della Dgrc 800/2023 ” in relazione agli allegati 7 e 2,7 relativi alla branca di radioterapia, nell’ASL ER, del Tavolo Tecnico del 22 Aprile 2024, nonché ove necessario della Nota Prot. n. 57274 del 13 Marzo 2024 del Direttore U.O.C assistenza accreditata ASL ER, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a conseguire il pagamento di € 368.445,01 per il rimborso delle prestazioni regolarmente erogate nella branca di radioterapia nell’anno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL ER, della Regione Campania e dell’Istituto Polidiagnostico D’Agosto S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento della Delibera dell’ASL ER n. 847 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto “ Deliberazione 800 del 29 Dicembre 2023 Macroarea assistenza specialistica ambulatoriale- Consuntivo 2023 ”; del Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 543/2024 del 12 giugno 2024 avente oggetto “ Consuntivo anno 2023 dei Limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della Dgrc 800/2023 ” in relazione agli allegati 7 e 2,7 relativi alla branca di radioterapia, nell’ASL ER, del Tavolo Tecnico del 22 aprile 2024; ove necessario, della nota prot n. 57274 del 13 marzo 2024 del Direttore U.O.C assistenza accreditata ASL ER; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, chiedendo altresì l’accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il pagamento di € 368.445,01 per il rimborso della prestazioni regolarmente erogate nella branca di radioterapia nell’anno 2023.
La società Check-Up s.r.l. è accreditata con il SSN e, per esso, con l’ASL ER per le prestazioni della branca di “radioterapia” nell’ambito del settore della specialistica ambulatoriale, ove è previsto “ il limite del superamento di oltre il 10% del valore o costo medio delle prestazioni, determinato tenendo conto delle diverse tipologie funzionali o case-mix delle prestazioni erogate dalle strutture ricomprese nella stessa branca e nella stessa fascia (di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), dello schema di protocollo e di contratto) ”.
Deduce la società che il meccanismo del valore medio della prestazione opera nei seguenti termini:
- il valore medio della prestazione del singolo centro è il rapporto tra il fatturato lordo e il numero di prestazioni effettuato;
- nel contratto tra l’ASL e la Struttura convenzionata viene inserito il valore medio della prestazione di branca che il centro deve rispettare, e che può sforare fino ad un limite consentito del 10%, tuttavia tale valore viene aggiornato durante l’anno, attraverso i monitoraggi a seconda del numero delle prestazioni effettuate dai centri convenzionati e riconosciute da ASL ER;
- il Tavolo Tecnico presidiato ASL calcola quello che, per l’anno di riferimento, è il valore medio di tutte le prestazioni di una determinata branca;
- se, all’esito delle verifiche a consuntivo, dovesse risultare che il valore medio fatto registrare da una singola struttura è superiore di più del 10% rispetto al valore medio di branca, ove l’ASL e o la Regione non accolgano le motivazioni rese dalla struttura, l’ASL impone il recupero delle somme eccedenti a mezzo della richiesta di emissione di una nota di credito (la differenza è computata moltiplicando la variazione percentuale in eccesso con il numero di tutte le prestazioni erogate dalla struttura durante l’anno di riferimento).
Nel 2022 il valore medio di branca per la radioterapia era da contratto di € 132,22, mentre all’esito dei dati comunicati dai centri è risultato essere € 128,13.
Per le prestazioni relative all’anno 2023 il contratto è stato firmato soltanto in data 6 febbraio 2024 (a prestazioni già effettuate) e il valore medio di branca per la radioterapia è stato determinato in € 115,56 (valore di cui il centro ricorrente è venuto a conoscenza, come detto, ad annualità già terminata, quando cioè aveva già effettuato le prestazioni).
Dalla nota del 13 marzo 2024 prot. 57274 del Direttore U.O.C dell’assistenza accreditata ASL ER è emerso che il costo medio delle prestazioni fatto registrare dalla società Check-Up nell’anno 2023 per la branca di “radioterapia” risulta pari ad € 146,58, a fronte di un costo medio di riferimento di € 115,56 con un incremento percentuale pari al 26,84%.
In virtù di tale variazione, ASL ER ha calcolato che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del contratto, l’eccedenza stimata del valore medio della prestazione è pari ad € 368.445,01 e ha previsto di accantonare e non liquidare detto importo fino alla determinazione del valore definitivo del predetto abbattimento.
Tale calcolo provvisorio è stato poi definitivamente confermato da ASL ER nella gravata delibera n. 847 del 29 maggio 2024, avente oggetto il consuntivo della branca di radioterapia, e dalla Regione con il parimenti impugnato Decreto dirigenziale n. 543 del 12 giugno 2024 negli allegati relativi alla radioterapia.
Deduce il centro ricorrente di aver praticamente rispettato, nel 2023, il limite del 10% del valore medio inserito nel contratto 2022 (132,22 + il 10%), facendo registrare un valore medio di € 146,58, e tuttavia, essendosi il valore medio di branca abbassato sensibilmente rispetto al 2022 per effetto del numero delle prestazioni effettuato nell’ASL ER (in particolare di quelle riferibili all’Istituto Polidiagnostico D’Agosto s.r.l., il quale ha effettuato un numero di prestazioni di radioterapia di gran lunga superiore rispetto a quelle contrattualizzate con ASL ER), lo sforamento attribuito al centro ricorrente e riportato nel consuntivo, è risultato molto più rilevante.
Si articolano i seguenti motivi di impugnazione:
Violazione dei principi di correttezza ed imparzialità nell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria. Manifesta Ingiustizia. Arbitrarietà. Disparità di trattamento. Erronea determinazione valore medio della prestazione di branca nel 2023. Difetto di presupposto. Violazione contratti e schemi contrattuali di cui alla Dgrc 800/2023
Deduce la ricorrente che la diminuzione del valore medio della prestazione della branca di radioterapia è stata determinata in concreto dal fatto che sia ASL ER che Regione Campania hanno considerato valide le prestazioni del Centro D’Agosto, pur se effettuate in un numero superiore di quasi il 50% rispetto a quelle contrattualizzate; aggiunge che si era verificata la stessa situazione anche nel 2022, tanto che la Regione Campania aveva ritenuto opportuno per le due strutture accreditate per la radioterapia (tra cui la ricorrente), oltre il centro D’Agosto, valutare di concedere una deroga al rispetto del valore medio della prestazione; si duole del fatto che alcuna apposita istruttoria sia stata prodotta per la determinazione del valore medio della prestazione della branca di radioterapia e lamenta che la determinazione effettuata sia erronea, essendo stato violato l’obbligo dei centri convenzionati di attenersi al numero di prestazioni contrattualizzato;
VIOLAZIONE PRINCIPI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VIOLAZIONE DGRC N. 215/2022 ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - PERPLESSITA’ - ARBITRARIETA’ - ILLOGICITA’ - IRRAZIONALITA’ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ABNORMITA’ - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - SVIAMENTO)
Rileva la società ricorrente che l’eccedenza determinata dallo sforamento del valore medio della prestazione, unitamente all’abbattimento per presunte irregolarità delle prestazioni, nel consuntivo, viene considerata come un sottoutilizzo del tetto di struttura (pari ad € 515.327 per Check-Up nel consuntivo 2023), il che rappresenta un ulteriore pregiudizio a proprio carico, impedendo di fatto di beneficiare, per l’assegnazione dei tetti di struttura per la branca di radioterapia per gli anni a venire a decorrere dall’anno 2024, del criterio premiale consistente dell’aver raggiunto il limite del tetto di struttura assegnato o averlo sforato entro il limite del 10%;
Arricchimento senza giusta causa da parte di AS ER e Regione Campania a discapito del centro ricorrente
Infine, la ricorrente afferma di aver diritto, ai sensi dell’art. 2041 c.c., al rimborso per le spese sostenute in relazione agli importi oggetto di eccedenza del valore medio della prestazione, posto che l’accertamento dell’eccedenza di valore medio della prestazione oltre il consentito determina i c.d. sottoutilizzi, che la Regione attraverso le ASL ai sensi della Dgrc n. 215/2022 può utilizzare ad altri fini, essendosi nella specie ingiustamente arricchite la Regione Campania e/o l’ASL ER di somme che altrimenti non sarebbero state nella loro disponibilità.
Si sono costituite la Regione Campania e l’ASL ER senza svolgere difese.
Si è costituito il controinteressato Istituto Polidiagnostico D’Agosto evidenziando che le prestazioni fornite sono salvavita e come tali non possono essere assoggettate a rigidi tetti di spesa (budget) che ne compromettano l’erogazione, pena la violazione dell’art. 32 della Cost.
Ha contestato la paventata “disparità di trattamento” e negato che lo scostamento percentuale del valore medio della prestazione accertato in danno del ricorrente sia imputabile al Centro D’Agosto in quanto il valore medio di una data prestazione è stimato e calcolato con riferimento a tutta la branca di pertinenza della prestazione stessa, nel caso che occupa la radioterapia.
Ha rilevato, sul punto, che su tutto il territorio della Regione Campania, ad eccezione della ASL Napoli 3 sud e della ASL ER, nelle altre AA.SS.LL. le strutture accreditate per la radioterapia e sedenti nei rispettivi territori di pertinenza hanno erogato meno prestazioni di radioterapia rispetto a quelle programmate e autorizzate dalla Regione, per cui non può sostenersi che siano state le prestazioni erogate in più dal Centro D’Agosto a far diminuire il valore prestazionale medio.
Ha aggiunto che sia la ricorrente che l’altra struttura accreditata nel 2023 hanno erogato meno prestazioni di radioterapia (9.012 prestazioni in meno) rispetto a quelle riconosciute e contrattualizzate, mentre il Centro D’Agosto ha erogato 9.438 prestazioni in più rispetto a quelle assegnate, assorbendo la domanda programmata di radioterapia non soddisfatta dalle prime due strutture.
La ricorrente ha controdedotto con memoria in data 20 marzo 2026.
All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, l’ASL ER ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La Regione Campania si è associata all’eccezione, mentre si è opposta parte ricorrente.
All’esito della discussione, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, scaturente dalla rinuncia preventiva a impugnare la determinazione dei tetti di spesa, contenuta nella c.d. “clausola di salvaguardia”, sottoscritta dalla ricorrente in sede di stipula del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992, avente per oggetto la disciplina delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di accreditamento istituzionale nell’anno 2023.
Devono infatti reputarsi sussistenti, nella specie, le condizioni di inammissibilità del ricorso, scaturenti dalla sottoscrizione della suddetta clausola di salvaguardia.
L’art. 14 del contratto sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente prevede quanto segue:
« 1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell’accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ».
Va osservato, peraltro, che l’odierna ricorrente non ha specificamente censurato gli atti posti a monte del contratto al fine di far valere la violazione di specifiche disposizioni di legge e/o l’assenza di fondamento normativo necessario per l’imposizione della clausola di salvaguardia.
Detta clausola, inserita nel contratto in discussione, deve quindi ritenersi legittima, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.
Sul punto, questo Collegio intende condividere e fare applicazione del consolidato orientamento espresso dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in tema di clausole di salvaguardia con la sentenza n. 4076 del 21.4.2023; parte della motivazione di quest’ultima sentenza viene riportata di seguito per semplicità espositiva:
“ 6.1. Il Collegio non ravvisa ragionevoli motivi per discostarsi dal proprio consolidato orientamento che attribuisce piena legittimità alle clausole di salvaguardia contenute nelle convenzioni di accreditamento in materia sanitaria (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3917 del 2023; n. 5559 del 2020).
6.2. L’accordo sottoscritto dall’appellante reca una specifica clausola, che prevede in capo al singolo operatore l’accettazione completa ed incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto e stabiliscono tra l’altro che: “con la sottoscrizione del contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
6.3. Sul punto specifico, questa Sezione ha avuto modo di chiarire che, in ipotesi analoghe a quella in esame, viene in rilievo lo schema tipico dell’acquiescenza, in quanto il soggetto privato aderente (nel caso all’esame, la Fondazione) in maniera inequivocabile, attraverso manifestazioni espresse, manifesta la sua intenzione di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica (asseritamente) lesa dal provvedimento, rinunciando altresì, sul piano processuale, al proprio diritto a ricorrere.
6.4. Sempre secondo il richiamato indirizzo (cfr. sentenza n. 7479 del 2 novembre 2019; n. 2075 del 28 marzo 2019; n. 787 del 1° febbraio 2019; n. 5039 del 23 agosto 2018; n. 4936 del 13 agosto 2018; sentenze dell’11 gennao.2018, nn. 137 e 138, nonché del 18 gennaio 2018, n. 321; 5511 del 25 settembre 2018; sentenza 1° febbraio 2017, n. 430), la sottoscrizione di tali clausole priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, con l’ulteriore conseguenza di rendere inammissibili eventuali impugnative ciò nonostante comunque proposte.
6.5. Si è, invero, evidenziato che gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata.
Ha aggiunto la Sezione che “chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8879).
6.6. La cd. clausola di salvaguardia è, quindi, “meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo dell’iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività.
6.7. Non vi è dubbio, infatti, che l’assenso alla stipulazione di un accordo - che ponga un provvedimento ipoteticamente lesivo a suo presupposto, oltre che a fonte determinativa del suo contenuto economico - si atteggia quale comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all’esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’Amministrazione (nell’esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria).
6.8. Non vale a superare questa conclusione il rilievo formulato dalla parte qui appellante là dove, da un lato, afferma che, nella specie, il contratto sarebbe stato unilateralmente predisposto dalle amministrazioni appellate e definito non modificabile e quindi non oggetto di reale contrattazione, e, dall’altro che, la sottoscrizione della clausola non implica rinuncia alle azioni giudiziali esperite: in senso contrario a tali deduzioni rileva – sulla base del richiamato indirizzo giurisprudenziale - il carattere perentorio e incondizionato della clausola di salvaguardia e della rinuncia espressa, ivi riportata, ad ogni contenzioso pregresso o futuro (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7479 del 2 novembre 2019).
6.9. Corrobora tale conclusione l’orientamento già seguito da questa Sezione, con riferimento alla prassi dell’apposizione di clausole con le quali le strutture private precisano di sottoscrivere i contratti al solo scopo di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela, là dove ha già reiteratamente chiarito che - nelle ipotesi in cui detta facoltà di sottoscrizione con riserva non risulti contemplata nel modello contrattuale di riferimento - i caveat in tal senso formalizzati debbano “intendersi come non apposti e, dunque, come tali, non … idonei a impedire la formazione dell’accordo” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, nn. 6991 e 6983/2021; 6959/2020; 321/2018), anche perché altrimenti l’intero accordo (nell’ipotesi di fondatezza del ricorso) si dovrebbe considerare integralmente privo di effetti in base al principio generale desumibile dall’art. 1419 del codice civile, dal momento che una tale previsione ha una portata determinante nel complessivo assetto di interessi, rilevando dunque la regola simul stabunt, simul cadent.
6.10. Di contro, la legittimità delle clausole di salvaguardia, il cui inserimento negli accordi è stato successivamente recepito a livello di scelta generale per arginare gli effetti del proliferare dei contenziosi già insorti e in funzione transattiva degli stessi, è stata più volte affermata per essere dette pattuizioni essenzialmente funzionali alla tutela del diritto alla salute, quale bene superiore costituzionalmente garantito, e per essere le stesse clausole niente affatto foriere di una indebita compressione del diritto di agire in giudizio dell’operatore privato, il quale ben può valutare il proprio interesse a coltivare il contenzioso in atto e, quindi, a non sottoscrivere la clausola e l’intero accordo, fermo restando che anche sottoscrivendo la clausola manterrebbe intatto il proprio diritto d’azione in giudizio, costituzionalmente garantito, in relazione alle sopravvenienze (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8676 del 2021 e sez. III, n. 6662 del 2019) ” (più di recente nel senso di ribadire tale consolidato orientamento v. anche Consiglio di Stato, III Sez., 18 giugno 2024, n. 5458, nonché la sentenza n. 1955/2024 di questa Sezione).
Va aggiunto che nel caso di specie gli atti impugnati, per il relativo contenuto, rientrano senza dubbio nel novero dei “ provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa … e ogni altro atto agli stessi collegato ” di cui all’art. 14 del contratto, trattandosi dell’atto con cui l’ASL ha preso atto del consuntivo anno 2023 come esposto nelle relative tabelle e autorizzato la liquidazione degli importi ancora spettanti a ciascuna struttura entro il limite di spesa assegnato a ciascuna, nonché del provvedimento regionale di conferma.
Del resto, ai sensi del menzionato art. 14, la preclusione all’impugnazione “ deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali, come nella specie, le ASL definiscono i tetti di spesa per singole strutture e ciò sia perché il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall’Autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la “tenuta” del sistema si fonda tanto sull’intangibilità degli atti regionali a monte che a valle su quella degli atti delle ASL che ne costituiscono attuazione sul piano territoriale di competenza” (T.A.R. Campania, I Sez., 15 aprile 2024, n. 2517) ” (v. la sentenza n. 13/2025 di questa Sezione).
Né, d’altra parte, potrebbe ritenersi che il presente ricorso esuli dall’ambito di operatività della suddetta clausola sul presupposto che la contestazione atterrebbe, non già alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, bensì alle modalità concrete di calcolo del costo medio delle prestazioni e della conseguente eccedenza stimata del valore medio della prestazione relativa alla ricorrente, asseritamente frutto dell’erronea considerazione delle prestazioni effettuate dal Centro controinteressato.
Ciò, non solo in quanto, come detto, i gravati provvedimenti hanno evidentemente ad oggetto il riconoscimento dei limiti di spesa per le singole strutture accreditate (determinati in base al calcolo del costo medio delle prestazioni), ma anche in virtù del fatto che, in ogni caso, le modalità di calcolo in concreto applicate sono pur sempre quelle previste dal contratto.
Anche sotto questo profilo va ribadito, dunque, che l’odierna ricorrente non ha specificamente censurato né gli atti posti a monte del contratto stesso né le relative clausole al fine di far valere la violazione di specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che l’assenso alla stipulazione del contratto e alle clausole che regolano il metodo di calcolo del costo medio delle prestazioni ivi inserite rileva anche in questo caso in termini di acquiescenza.
Detto altrimenti, parte ricorrente, lungi dall’impugnare il contratto stipulato con l’ASL per il contenuto non ritenuto condivisibile, allega oggi un ipotetico errore di calcolo al fine di sostenere la propria pretesa ad una maggiore remunerazione.
Tuttavia, non vi è alcun errore di calcolo definibile come tale, quindi come errore nelle operazioni aritmetiche di definizione del quantum , ma una “diversa distribuzione delle risorse” a favore di un soggetto diverso dall’attuale ricorrente, che avrebbe svolto più prestazioni dello stesso.
Come è evidente, questa questione attiene al contratto, alla sua natura e alla sua applicazione e avrebbe richiesto la contestazione dell’atto negoziale, non risultando ammissibile l’allegazione di un presunto errore di calcolo onde superare la preclusione all’impugnazione degli atti di “ determinazione dei tetti di spesa … e ogni altro atto agli stessi collegato ” posta dalla clausola di salvaguardia.
In conclusione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
LA PP, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PP | LU SO |
IL SEGRETARIO