Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 gennaio 1975
Art. 3.
Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600 .
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a stipulare con le societa' indicate nell'articolo 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975