Sentenza 31 dicembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno – Questura di Trapani, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
quanto al ricorso introduttivo
per l'accertamento
- dell’illegittimità del diniego del 14 marzo 2024, di ostensione dei documenti richiesti con istanza d'accesso agli atti del 2 novembre 2023 e successiva audizione personale del giorno 11 gennaio 2024;
e per l'annullamento
quanto ai primi motivi aggiunti:
- del diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia del 25 marzo 2024;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- della “relazione di servizio con i nominativi dei soggetti coinvolti nei controlli” della Questura di Trapani recante nota prot. -OMISSIS-, resa in esecuzione alla Sentenza n.-OMISSIS-
Visti
– il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Trapani, con i relativi allegati;
– le memorie difensive e le memorie di replica;
– la sentenza di questa Sezione -OMISSIS-
– tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi, nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale.
FATTO
-OMISSIS- ha presentato istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia di cui era titolare da diversi anni.
Nell’ambito del relativo procedimento, con nota del 16 ottobre 2023, notificata il 23 ottobre 2023, la Questura di Trapani gli ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, fondati su una serie di controlli di polizia effettuati nel corso degli anni, allorquando era stato trovato in compagnia di soggetti ritenuti controindicati, nelle seguenti date:
- 08/02/2018 con soggetto gravato da precedenti di polizia per rissa, falso, guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso, resistenza a P.U. e danneggiamento;
- 12/11/2016 con soggetto gravato da precedenti di polizia per stupefacenti e truffa;
- 28/09/2011 con soggetto gravato da precedenti per detenzione di stupefacenti;
- 21/08/2004 con soggetto gravato da precedenti di polizia per ingiuria e minaccia.
Con istanza del 2 novembre 2023, il ricorrente ha chiesto di esercitare il diritto di accesso agli atti posti a base del preavviso di rigetto, rappresentando la necessità di conoscere i nominativi dei soggetti coinvolti e le circostanze dei controlli ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
L’Amministrazione ha negato l’accesso richiesto con provvedimento del 14 marzo 2024, avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che è stato accolto con sentenza -OMISSIS- con il conseguente ordine all’Amministrazione di ostensione dei dati richiesti.
In esecuzione del giudicato, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Questura di Trapani ha trasmesso al ricorrente la relazione di servizio contenente l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nei controlli di polizia e le relative circostanze temporali.
Nelle more del giudizio sull’accesso, la Questura di Trapani ha adottato il provvedimento del 25 marzo 2024, con il quale ha disposto il rigetto definitivo dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Avverso tale atto, il ricorrente ha proposto primi motivi aggiunti, notificati e depositati nei termini di legge, articolando le seguenti censure:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.; eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Il ricorrente ha dedotto che il diniego sarebbe stato adottato in assenza di elementi idonei a fondare un giudizio negativo di affidabilità personale, non essendo stati contestati precedenti penali o condotte riconducibili ad un uso improprio delle armi, ma unicamente controlli di polizia effettuati in sua compagnia.
2. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione ai precedenti rinnovi del titolo.
Ha rappresentato di essere titolare della licenza sin dal 2006 e di averne ottenuto plurimi rinnovi, da ultimo nel 2017, sostenendo che parte dei controlli richiamati nel provvedimento impugnato sarebbe stata già conosciuta dall’Amministrazione e valutata come non ostativa in occasione dei precedenti procedimenti di rinnovo.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento si fonderebbe su una mera elencazione di controlli risalenti e tra loro distanziati nel tempo, senza un’adeguata ricostruzione delle circostanze concrete e senza la dimostrazione della stabilità o significatività delle frequentazioni, riservandosi espressamente di proporre ulteriori motivi aggiunti una volta conosciuto il contenuto integrale degli atti sottostanti, oggetto del giudizio sull’accesso.
Con secondi motivi aggiunti, notificati e depositati il 20 febbraio 2025, il ricorrente ha articolato le ulteriori censure di:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente ha dedotto che, alla luce dei dati emersi dalla relazione di servizio, il giudizio di inaffidabilità sarebbe stato formulato in modo sproporzionato e non conforme ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità richiesti per i provvedimenti incidenti sul rinnovo del titolo di polizia.
2. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti con riferimento ai singoli episodi di controllo.
In particolare, il ricorrente ha contestato analiticamente gli episodi valorizzati dall’Amministrazione:
- quanto al controllo del 12 novembre 2016, ha dedotto che esso si sarebbe svolto in contesto lavorativo, producendo documentazione (busta paga) volta a dimostrare il rapporto di lavoro e contestando la corretta ricostruzione dei precedenti del soggetto coinvolto;
- quanto al controllo dell’8 febbraio 2018, ha sostenuto l’occasionalità dell’incontro, producendo dichiarazione sostitutiva di atto notorio finalizzata a descrivere il contatto come episodico;
- quanto al controllo del 28 settembre 2011, ha dedotto la risalenza temporale e l’isolamento dell’episodio, nonché l’assenza di elementi idonei a fondare un giudizio negativo di affidabilità;
- quanto al controllo del 21 agosto 2004, ha contestato l’adeguatezza della relativa ricostruzione fattuale, deducendo l’insufficienza degli elementi istruttori.
3. Impugnazione, in via cautelativa, della relazione di servizio ostesa in esecuzione del giudicato sull’accesso.
Il ricorrente ha dedotto che tale relazione non avrebbe potuto essere intesa come fonte di integrazione o ampliamento delle ragioni poste a base del diniego, lamentando altresì la presenza di discrasie temporali che avrebbero inciso sulla correttezza dell’istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, che ha depositato memoria difensiva, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato in quanto espressione di un giudizio prognostico di inaffidabilità fondato su una valutazione complessiva delle frequentazioni del ricorrente con soggetti controindicati.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle domande.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va precisato che la presente controversia, originariamente introdotta quale giudizio avente ad oggetto il diniego di accesso agli atti, è oggi circoscritta alla sola verifica della legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, adottato dalla Questura di Trapani in data 25 marzo 2024.
La domanda di accesso proposta dal ricorrente è stata, infatti, accolta con la sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione, divenuta definitiva, ed è stata eseguita dall’Amministrazione mediante l’ostensione della relazione di servizio recante i nominativi dei soggetti coinvolti nei controlli di polizia e le relative circostanze temporali.
Ne consegue che ogni questione afferente alla legittimità del diniego di accesso deve ritenersi ormai definita, restando devoluta all’esame del Collegio esclusivamente la censura relativa alla legittimità sostanziale del diniego di rinnovo del titolo di polizia, come articolata nei motivi aggiunti e sviluppata alla luce della documentazione ostesa.
2. I motivi aggiunti sono infondati.
Giova premettere alcune considerazioni in ordine alla natura del potere esercitato e ai limiti del sindacato giurisdizionale.
È principio consolidato che il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d’armi non integrano l’esercizio di un diritto soggettivo, ma costituiscono una deroga eccezionale al generale divieto di detenzione e porto delle armi sancito dall’ordinamento (art. 699 c.p.; art. 4, l. n. 110/1975).
In tale ambito, l’Autorità di pubblica sicurezza è titolare di un potere ampiamente discrezionale, connotato da finalità cautelari e preventive, volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che si sostanzia in un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto richiedente in ordine all’uso e alla custodia delle armi.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, tale giudizio può fondarsi anche su elementi privi di rilevanza penale, non richiede l’accertamento di un abuso concreto delle armi ed è legittimamente ancorato alla valutazione che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2021, n. 1543; 18 marzo 2019, n. 2135; 19 settembre 2018, n. 4931), nonché la Corte costituzionale, che ha chiarito come la natura eccezionale del porto d’armi giustifichi un controllo amministrativo particolarmente penetrante (Corte cost., sent. n. 440/1993).
In tale contesto, il rilascio e il rinnovo del porto d’armi si configurano come misure di stretta eccezione, sicché ogni valutazione favorevole al privato presuppone la piena e attuale affidabilità del soggetto, mentre il permanere di elementi di dubbio o di non piena rassicurazione legittima l’esercizio del potere negativo, senza che possa configurarsi un diritto alla conservazione del titolo.
Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è pertanto limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o del travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5678).
2.1. Ciò posto, è innanzitutto infondata la censura con cui il ricorrente deduce che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente integrato in sede processuale la motivazione del provvedimento impugnato.
Il decreto di rigetto del rinnovo individua in modo chiaro e univoco il presupposto del diniego, ravvisato nella mancanza del requisito dell’affidabilità, desunta dalla pluralità di controlli di polizia che hanno accertato il fatto che il ricorrente si trovasse in compagnia di soggetti controindicati, con indicazione delle date degli episodi e della tipologia dei precedenti riferibili ai soggetti terzi.
La relazione di servizio ostesa in esecuzione della sentenza sull’accesso non ha introdotto nuovi presupposti giustificativi del diniego, ma ha consentito di specificare e verificare dati già valorizzati nel provvedimento, rendendo conoscibili i nominativi dei soggetti coinvolti e permettendo al ricorrente di articolare compiutamente le proprie difese.
Le difese svolte dall’Amministrazione in giudizio si collocano, pertanto, in una funzione meramente esplicativa e difensiva, senza alterare la ratio decidendi dell’atto impugnato, che resta ancorata al giudizio prognostico di inaffidabilità fondato sul contesto relazionale del richiedente.
Secondo un orientamento consolidato, il divieto di motivazione postuma opera unicamente quando l’Amministrazione introduca per la prima volta in giudizio ragioni del tutto nuove, estranee al contenuto dell’atto impugnato, e non già quando si limiti a chiarire o sviluppare quelle già poste a fondamento del provvedimento (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2018, n. 2840), evenienza che nel caso di specie non ricorre.
2.2. Parimenti infondata è la censura di contraddittorietà fondata sul richiamo ai precedenti rinnovi del titolo.
In materia di autorizzazioni di polizia, e segnatamente di porto d’armi, non si consolida alcun affidamento giuridicamente tutelabile per il solo fatto che il titolo sia stato in precedenza rilasciato o rinnovato, atteso che ogni procedimento di rinnovo implica una valutazione autonoma e attuale degli interessi pubblici coinvolti essendo rimessa a valutazioni sempre attuali e rinnovabili la tutela della sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2016, n. 5276).
Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fondato il diniego su un singolo episodio isolato, ma ha valorizzato una pluralità di controlli, distribuiti in un arco temporale significativo, che – considerati unitariamente – hanno condotto a una diversa valutazione prognostica.
2.3. Quanto alle deduzioni con cui il ricorrente tenta di ridimensionare, singolarmente, la rilevanza ciascun episodio valorizzato dalla Questura, si osserva che non sono idonee a scalfire la valutazione complessiva posta a fondamento del diniego.
In altri termini, questo giudice non è chiamato a verificare se, con riferimento a ciascun episodio considerato isolatamente, potesse astrattamente formularsi una diversa valutazione, ma unicamente a stabilire se la valutazione complessiva operata dall’Amministrazione risulti manifestamente illogica o irragionevole, evenienza che, alla luce delle risultanze istruttorie, non ricorre.
Dalla relazione di servizio ostesa emerge che il ricorrente è stato, nel corso degli anni, ripetutamente controllato in compagnia di soggetti diversi, ciascuno caratterizzato da precedenti penali o di polizia per fattispecie di indubbia rilevanza sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Il ricorrente ha prodotto in giudizio, con riferimento ad alcuni episodi, una busta paga diretta a dimostrare il contesto lavorativo di un controllo e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio volta a qualificare come occasionale un ulteriore incontro.
Tali elementi documentali, pur idonei a fornire una ricostruzione alternativa dei singoli episodi, non incidono sul dato oggettivo complessivo che l’Amministrazione è chiamata a valutare, ossia la reiterazione nel tempo di controlli di polizia che hanno visto il ricorrente in compagnia di soggetti controindicati, circostanza che l’Autorità di pubblica sicurezza ha legittimamente apprezzato in chiave unitaria e non atomistica.
In particolare:
- il riferimento al contesto lavorativo di taluni incontri non appare conducente, visto che il controlli di polizia sono avvenuti non nel luogo di lavoro ma su strada ed in orari serali o addirittura notturni, il che consente di escludere che la frequentazione sia stata non voluta ed occasionata solo da ragioni di colleganza;
- la qualificazione di taluni contatti come occasionali, desunta da dichiarazioni di parte, non esclude la volontarietà della frequentazione e conoscenza (comprovata dal fatto che il dichiarante, a distanza di anni, ricorda ancora perfettamente tempo e luogo dell’incontro) né elide la pluralità degli episodi complessivamente considerati;
- l’assenza di condanne definitive in capo ai soggetti terzi non assume carattere decisivo, atteso che il giudizio di affidabilità non ha natura sanzionatoria, ma preventiva.
È principio consolidato che, ai fini del diniego o della revoca del porto d’armi, l’Amministrazione possa valorizzare anche frequentazioni non abituali, non continuative e prive di rilievo penale, purché, considerate nel loro complesso, risultino sintomatiche di un ambiente relazionale non pienamente rassicurante sotto il profilo dell’affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2024, n. 1283; 12 settembre 2013, n. 3979).
Le deduzioni difensive del ricorrente, pur supportate da elementi documentali, non evidenziano, pertanto, profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, ma sollecitano una rivalutazione del merito della prognosi amministrativa, preclusa al giudice amministrativo.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta sorretto da una motivazione congrua, logicamente coerente e adeguatamente ancorata alle risultanze istruttorie, risultando immune dai vizi dedotti.
I motivi aggiunti devono pertanto essere rigettati, con salvezza degli atti impugnati.
3. Va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio, di accoglimento del ricorso introduttivo in materia di accesso agli atti e rigetto dei motivi aggiunti proposti avverso il diniego di rinnovo del titolo di polizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta i motivi aggiunti, con salvezza degli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES BR, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | ES BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.