CASS
Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/08/2024, n. 33202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33202 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LA RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33202 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di La EL RO per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 6 e 7 c.p., consumato sottraendo una valigia contenente preziosi dal veicolo della persona offesa, parcheggiato in un'area di servizio autostradale e mentre quest'ultima era impegnata a sostituire uno pneumatico. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. In proposito rileva come la stessa non sia configurabile qualora la cosa venga sottratta, come nel caso di specie, alla presenza della persona offesa, non rilevando in tal senso che ciò sia avvenuto per la particolare abilità dell'agente piuttosto che per l'eventuale distrazione della vittima. Non di meno, la suddetta aggravante, per insegnamento giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi assorbita in quella di cui al n. 6) dell'art. 625 c.p., pure riconosciuta dai giudici del merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è in dubbio - né il ricorrente lo contesta - che nel caso di specie sia stata correttamente contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 6) c.p., posto che, ai fini della configurabilità della medesima, si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé e che costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428 - 01). Ciò premesso, va però ribadito che le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, trovando comune fondamento nell'esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare (Sez. 5, n. 25268 del 06/06/2022, Re, Rv. 283260 - 01). Ne consegue che quella tra le disposizioni di cui ai nn. 6) e 7) dell'art. 625 c.p. integra una ipotesi di mero concorso 4 1 apparente tra norme aggravatrici che deve essere risolta nel senso dell'applicazione esclusivamente della prima in quanto speciale rispetto alla seconda in ragione della qualificazione della cosa oggetto di sottrazione. 3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., che deve essere esclusa, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 12/6/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33202 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di La EL RO per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 6 e 7 c.p., consumato sottraendo una valigia contenente preziosi dal veicolo della persona offesa, parcheggiato in un'area di servizio autostradale e mentre quest'ultima era impegnata a sostituire uno pneumatico. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. In proposito rileva come la stessa non sia configurabile qualora la cosa venga sottratta, come nel caso di specie, alla presenza della persona offesa, non rilevando in tal senso che ciò sia avvenuto per la particolare abilità dell'agente piuttosto che per l'eventuale distrazione della vittima. Non di meno, la suddetta aggravante, per insegnamento giurisprudenziale, dovrebbe ritenersi assorbita in quella di cui al n. 6) dell'art. 625 c.p., pure riconosciuta dai giudici del merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è in dubbio - né il ricorrente lo contesta - che nel caso di specie sia stata correttamente contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 6) c.p., posto che, ai fini della configurabilità della medesima, si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé e che costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428 - 01). Ciò premesso, va però ribadito che le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori sono incompatibili tra loro, trovando comune fondamento nell'esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare (Sez. 5, n. 25268 del 06/06/2022, Re, Rv. 283260 - 01). Ne consegue che quella tra le disposizioni di cui ai nn. 6) e 7) dell'art. 625 c.p. integra una ipotesi di mero concorso 4 1 apparente tra norme aggravatrici che deve essere risolta nel senso dell'applicazione esclusivamente della prima in quanto speciale rispetto alla seconda in ragione della qualificazione della cosa oggetto di sottrazione. 3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., che deve essere esclusa, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 12/6/2024