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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz 30 Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 esprime la volontà di rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: la Difensore_2 per ADE, accetta la rinuncia e non si oppone alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2025
90018432 57000 notificata il 28 luglio 2025.
In particolare, l'atto di intimazione viene impugnato con riguardo alla cartella esattoriale n.
29420090000586746000, che sarebbe stata notificata il 22 aprile 2009, relativa a crediti IVA, IRAP ed
IRPEF per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente al riguardo eccepisce e lamenta: a) prescrizione decennale del credito tributario;
b) prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie;
c) prescrizione quinquennale degli interessi.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di intimazione e la condanna alle spese del soccombente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Enna per puntualizzare che il termine di prescrizione dei tributi erariali è quinquennale e che nel caso di specie è stato comunque tempestivamente interrotto grazie alla notificazione di ulteriori atti di intimazione successivamente alla notifica della cartella, pertanto, ha concluso con la richiesta di integrale rigetto del ricorso.
In data 24 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato un atto con il quale manifesta l'intendimento di rinunciare al ricorso e nel corso dell'odierno dibattimento, il Rappresentante dell'Ufficio parte resistente ha dichiarato di accettare l'atto di rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stando così le cose, questo giudice non può che prendere atto dell'intendimento del ricorrente di rinunciare all'impugnativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 708/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz 30 Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259001843257000 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 esprime la volontà di rinuncia al ricorso e chiede la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: la Difensore_2 per ADE, accetta la rinuncia e non si oppone alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2025
90018432 57000 notificata il 28 luglio 2025.
In particolare, l'atto di intimazione viene impugnato con riguardo alla cartella esattoriale n.
29420090000586746000, che sarebbe stata notificata il 22 aprile 2009, relativa a crediti IVA, IRAP ed
IRPEF per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente al riguardo eccepisce e lamenta: a) prescrizione decennale del credito tributario;
b) prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie;
c) prescrizione quinquennale degli interessi.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto di intimazione e la condanna alle spese del soccombente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Enna per puntualizzare che il termine di prescrizione dei tributi erariali è quinquennale e che nel caso di specie è stato comunque tempestivamente interrotto grazie alla notificazione di ulteriori atti di intimazione successivamente alla notifica della cartella, pertanto, ha concluso con la richiesta di integrale rigetto del ricorso.
In data 24 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato un atto con il quale manifesta l'intendimento di rinunciare al ricorso e nel corso dell'odierno dibattimento, il Rappresentante dell'Ufficio parte resistente ha dichiarato di accettare l'atto di rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stando così le cose, questo giudice non può che prendere atto dell'intendimento del ricorrente di rinunciare all'impugnativa e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026