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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd +356 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Via Carrara Localita Tre Ponti
04013 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012385U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1086/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 LTD impugna l'atto di accertamento n. MUO190012385U del 31/03/2025 per l'imposta unica sulle scommesse ex art. 1 e 3 della L. n. 504/1998 per l'anno d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Latina. ANEW BET S.R.L.S. Rappresenta che la Ricorrente_1 Ltd si avvaleva della collaborazione commerciale fornita dai soggetti titolari del c.d. “Società_1” con il quale ha sottoscritto un contratto di affiliazione commerciale o di franchising in forza del quale la Societa maltese (c.d. Franchisor) concedeva al suo centro affiliato (c.d. Franchisee) l'uso del marchio/sito internet “betnl.com”, i prodotti e i servizi ad esso collegati, obbligandosi ad illustrare e formare gli affiliati in merito ai servizi e prodotti commerciali dalla stessa offerti, fornendo tutta la documentazione e il materiale pubblicitario a ciò necessario.
Nel suo esercizio pubblico, la ricorrente svolgeva, tra le altre, attività di internet point, consistente nella messa a disposizione dei propri clienti di apparecchiature terminali che consentono la navigazione in rete, con la connessa possibilità di comunicare telematicamente, inviando e ricevendo e-mail.
Le parti contrattuali sottoscriventi il contratto di franchising, hanno deciso di liquidare e corrispondere all'Erario italiano l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Detta imposta unica è stata in ogni caso pagata dal CED ed
è determinata sul totale delle giocate effettuate sul conto denominato c.d. “terminale virtuale”. L'imposta unica ex art. 3 L. n. 504/1998 è stata liquidata e pagata applicando la norma ex art. 24 comma 10 della legge n. 111/2011 nonché le Circolari ADM datata 7/6/2012 e la RISOLUZIONE N. 23/E dell'Agenzia delle
Entrate del 24 febbraio 2011 che hanno determinato e istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta unica.
A seguito della verifica eseguita a carico dello Sportello Virtuale, quest'ultimo ha immediatamente prodotto la documentazione richiesta con il questionario allo stesso distribuito. Nello specifico lo Sportello
Virtuale ha prodotto prospetti contabili riepilogativi (REPORTS) delle proposte di scommesse raccolte per conto di Ricorrente_1 Ltd titolare del sito “betn1.com”, a) scommesse fino a 7 eventi;
b) scommesse composte da più di 7 eventi;
c) elenco delle ricariche o ELENCO COMMISSIONI PERCEPITE -
FATTURE EMESSE PER LE COMMISSIONI PERCEPITE;
documentazione relativa alle movimentazioni bancarie (Flussi finanziari da e verso il bookmaker) e BONIFICI BANCARI. In seguito alla ricezione della notifica dell'atto qui gravato, il bookmaker ha inizialmente proposto istanza di accertamento con adesione.
Durante il contraddittorio cosi instauratosi, la difesa ha ribadito che l'affiliato ha pagato imposta unica per il 2019 per Euro 1098.16, ma i pagamenti non sono stati presi in considerazione perché, secondo
L'ufficio, riportavano un codice errato, ma in realtà, riferisce la ricorrente, andavano considerati quelli indicati e comunicati da circolari ADM che indicano i codici tributo. Nonostante ciò la posizione dell'ufficio non è cambiata di talché non rimane altro che proporre il presente gravame.
La principale contestazione invocata dalla ricorrente riguarda la nuova disciplina prevista dalla L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto un nuovo regime di tassazione delle scommesse, prevedendo che l'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/2018, venisse applicata non più sulla totalità delle somme raccolte, ma sul margine residuo, ossia sugli importi costituiti dalla differenza fra le somme raccolte e quelle restituite al giocatore a titolo di vincita.
Sulla scorta di tale dato contesta la legittimità dell'accertamento opposto con cui l'ufficio doganale agisce per il maggior recupero, rilevando altresì il suo difetto di legittimazione passiva atteso che, come epigrafato nel ricorso, la Nominativo_1 di Ricorrente_1 agisce come soggetto obbligato in solido con l'obbligato principale A & ANEW BET SRLS per cui tra fattispecie principale (relativa all'obbligato principale) e secondaria (relativa al responsabile) vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza per cui l'obbligazione del responsabile non esiste se non esiste quella principale. Quindi il responsabile è in coobbligato in via dipendente e, data l'illegittimità dell'obbligazione principale deve porsi nel nulla anche ogni conseguenza accertativa avanzata nei suoi riguardi.
Sostiene, quindi, anche ai fini della richiesta di sospensione, che l'avviso di accertamento non rispetta la normativa di calcolo e il metodo di determinazione della base imponibile e della relativa liquidazione dell'imposta richiesta dall'ADM, per cui il ricorso deve essere accolto, anche sulla scorta del fatto che non può ritenersi sufficiente che la legge imponga al bookmaker il pagamento dell'imposta unica solo perché privo della concessione italiana.
La ricorrente deposita, altresì, sentenze favorevoli ottenute, in casi analoghi, da altre corti di giustizia tributaria ed una perizia asseverata dalla quale si evincerebbe la correttezza dei versamenti.
In data 26/09/2025 si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale rappresenta che, in seguito a segnalazioni, l'ufficio aveva dato inizio nei confronti della contribuente ad una verifica fiscale, finalizzata all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma 66 della L. 220/2010, per il periodo dal 2017 al 2019. Rappresenta come nelle fasi di confronto antecedenti alla emissione dell'atto era stata trasmessa la documentazione contabile ed extracontabile richiesta dall'Ufficio, che ha consentito la determinazione della base imponibile e la relativa imposta dovuta. Conseguentemente, l'Ufficio ha potuto applicare il metodo analitico per ricostruire la base imponibile da assoggettare all'aliquota corrispondente per determinare l'Imposta Unica, di cui ritiene soggetto passivo il centro di trasmissione dati. Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risultava compiutamente comprovato che il contribuente effettuava la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Latina - Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker Ricorrente_1 LTD non autorizzato ad operare in Italia, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti, pertanto lo stesso risultava soggetto passivo del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n.4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. cpc, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co.2 Dlgs 546/92, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Infondato risulta in primis il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 24, comma 10 del Decreto-
Legge 98/2011 conv. in Legge 111/2011 per avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica da parte del bookmaker. Sul punto parte ricorrente non allega alcun modello F24 attestante l'avvenuto pagamento delle somme previste dall'avviso di accertamento impugnato.
Parimenti infondata deve dirsi la presunta violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n.
504/1998, come interpretati dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove la parte contesta all'Ufficio di aver ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo.
Va precisato che effettua attività di gestione del gioco anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori con attività connessa, fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmaker stranieri o anche solo fornendo informazioni sulle quote o sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero. L'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse svolta dal CTD, oltre a configurare reato (di cui all'art. 4, comma 4 bis Legge n. 401 del 1989) è chiaramente vietata dal D.M. n. 111 del 2006, regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è quindi ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, come ribadito dal citato D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 che, sul punto ha confermato i contenuti del previgente D.M. n.
174/1998) a tutt'oggi “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse”.
L'art. 1 del decreto legislativo 504/98, che recita “La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”
si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS”.
Va chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che è la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
27260/2023) ad affermare che: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n.
220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit.; e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).
Pertanto, in rigetto del ricorso, correttamente, dunque, l'ufficio ha affermato la responsabilità ai fini dell'imposta richiesta della odierna ricorrente, quale centro di trasmissione dati per conto del bookmaker estero.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd +356 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Via Carrara Localita Tre Ponti
04013 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012385U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1086/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 LTD impugna l'atto di accertamento n. MUO190012385U del 31/03/2025 per l'imposta unica sulle scommesse ex art. 1 e 3 della L. n. 504/1998 per l'anno d'imposta 2019, notificato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Latina. ANEW BET S.R.L.S. Rappresenta che la Ricorrente_1 Ltd si avvaleva della collaborazione commerciale fornita dai soggetti titolari del c.d. “Società_1” con il quale ha sottoscritto un contratto di affiliazione commerciale o di franchising in forza del quale la Societa maltese (c.d. Franchisor) concedeva al suo centro affiliato (c.d. Franchisee) l'uso del marchio/sito internet “betnl.com”, i prodotti e i servizi ad esso collegati, obbligandosi ad illustrare e formare gli affiliati in merito ai servizi e prodotti commerciali dalla stessa offerti, fornendo tutta la documentazione e il materiale pubblicitario a ciò necessario.
Nel suo esercizio pubblico, la ricorrente svolgeva, tra le altre, attività di internet point, consistente nella messa a disposizione dei propri clienti di apparecchiature terminali che consentono la navigazione in rete, con la connessa possibilità di comunicare telematicamente, inviando e ricevendo e-mail.
Le parti contrattuali sottoscriventi il contratto di franchising, hanno deciso di liquidare e corrispondere all'Erario italiano l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse introdotta dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Detta imposta unica è stata in ogni caso pagata dal CED ed
è determinata sul totale delle giocate effettuate sul conto denominato c.d. “terminale virtuale”. L'imposta unica ex art. 3 L. n. 504/1998 è stata liquidata e pagata applicando la norma ex art. 24 comma 10 della legge n. 111/2011 nonché le Circolari ADM datata 7/6/2012 e la RISOLUZIONE N. 23/E dell'Agenzia delle
Entrate del 24 febbraio 2011 che hanno determinato e istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta unica.
A seguito della verifica eseguita a carico dello Sportello Virtuale, quest'ultimo ha immediatamente prodotto la documentazione richiesta con il questionario allo stesso distribuito. Nello specifico lo Sportello
Virtuale ha prodotto prospetti contabili riepilogativi (REPORTS) delle proposte di scommesse raccolte per conto di Ricorrente_1 Ltd titolare del sito “betn1.com”, a) scommesse fino a 7 eventi;
b) scommesse composte da più di 7 eventi;
c) elenco delle ricariche o ELENCO COMMISSIONI PERCEPITE -
FATTURE EMESSE PER LE COMMISSIONI PERCEPITE;
documentazione relativa alle movimentazioni bancarie (Flussi finanziari da e verso il bookmaker) e BONIFICI BANCARI. In seguito alla ricezione della notifica dell'atto qui gravato, il bookmaker ha inizialmente proposto istanza di accertamento con adesione.
Durante il contraddittorio cosi instauratosi, la difesa ha ribadito che l'affiliato ha pagato imposta unica per il 2019 per Euro 1098.16, ma i pagamenti non sono stati presi in considerazione perché, secondo
L'ufficio, riportavano un codice errato, ma in realtà, riferisce la ricorrente, andavano considerati quelli indicati e comunicati da circolari ADM che indicano i codici tributo. Nonostante ciò la posizione dell'ufficio non è cambiata di talché non rimane altro che proporre il presente gravame.
La principale contestazione invocata dalla ricorrente riguarda la nuova disciplina prevista dalla L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto un nuovo regime di tassazione delle scommesse, prevedendo che l'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/2018, venisse applicata non più sulla totalità delle somme raccolte, ma sul margine residuo, ossia sugli importi costituiti dalla differenza fra le somme raccolte e quelle restituite al giocatore a titolo di vincita.
Sulla scorta di tale dato contesta la legittimità dell'accertamento opposto con cui l'ufficio doganale agisce per il maggior recupero, rilevando altresì il suo difetto di legittimazione passiva atteso che, come epigrafato nel ricorso, la Nominativo_1 di Ricorrente_1 agisce come soggetto obbligato in solido con l'obbligato principale A & ANEW BET SRLS per cui tra fattispecie principale (relativa all'obbligato principale) e secondaria (relativa al responsabile) vi è un rapporto di pregiudizialità-dipendenza per cui l'obbligazione del responsabile non esiste se non esiste quella principale. Quindi il responsabile è in coobbligato in via dipendente e, data l'illegittimità dell'obbligazione principale deve porsi nel nulla anche ogni conseguenza accertativa avanzata nei suoi riguardi.
Sostiene, quindi, anche ai fini della richiesta di sospensione, che l'avviso di accertamento non rispetta la normativa di calcolo e il metodo di determinazione della base imponibile e della relativa liquidazione dell'imposta richiesta dall'ADM, per cui il ricorso deve essere accolto, anche sulla scorta del fatto che non può ritenersi sufficiente che la legge imponga al bookmaker il pagamento dell'imposta unica solo perché privo della concessione italiana.
La ricorrente deposita, altresì, sentenze favorevoli ottenute, in casi analoghi, da altre corti di giustizia tributaria ed una perizia asseverata dalla quale si evincerebbe la correttezza dei versamenti.
In data 26/09/2025 si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale rappresenta che, in seguito a segnalazioni, l'ufficio aveva dato inizio nei confronti della contribuente ad una verifica fiscale, finalizzata all'acquisizione di documentazione utile per la determinazione della base imponibile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, dovuta ai sensi del D. Lgs. 504/1998, giusta interpretazione fornita dall'art. 1 comma 66 della L. 220/2010, per il periodo dal 2017 al 2019. Rappresenta come nelle fasi di confronto antecedenti alla emissione dell'atto era stata trasmessa la documentazione contabile ed extracontabile richiesta dall'Ufficio, che ha consentito la determinazione della base imponibile e la relativa imposta dovuta. Conseguentemente, l'Ufficio ha potuto applicare il metodo analitico per ricostruire la base imponibile da assoggettare all'aliquota corrispondente per determinare l'Imposta Unica, di cui ritiene soggetto passivo il centro di trasmissione dati. Dalla documentazione agli atti dell'Ufficio risultava compiutamente comprovato che il contribuente effettuava la raccolta di scommesse mediante predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale autonoma finalizzata a rendere disponibili al pubblico, presso locali commerciali opportunamente predisposti in Latina - Indirizzo_1, l'accettazione e l'erogazione di somme di denaro a titolo di puntate e vincite per scommesse quotate dal bookmaker Ricorrente_1 LTD non autorizzato ad operare in Italia, con pubblicizzazione dei relativi palinsesti, pertanto lo stesso risultava soggetto passivo del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n.4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. cpc, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co.2 Dlgs 546/92, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Infondato risulta in primis il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 24, comma 10 del Decreto-
Legge 98/2011 conv. in Legge 111/2011 per avvenuto assolvimento dell'Imposta Unica da parte del bookmaker. Sul punto parte ricorrente non allega alcun modello F24 attestante l'avvenuto pagamento delle somme previste dall'avviso di accertamento impugnato.
Parimenti infondata deve dirsi la presunta violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n.
504/1998, come interpretati dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge di stabilità per il 2011, là dove la parte contesta all'Ufficio di aver ritenuto il centro di trasmissione dati soggetto passivo del tributo.
Va precisato che effettua attività di gestione del gioco anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività, collabori con attività connessa, fornendo servizi di vario genere, ad esempio rappresentando i bookmaker stranieri o anche solo fornendo informazioni sulle quote o sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero. L'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse svolta dal CTD, oltre a configurare reato (di cui all'art. 4, comma 4 bis Legge n. 401 del 1989) è chiaramente vietata dal D.M. n. 111 del 2006, regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è quindi ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, come ribadito dal citato D.M. n. 111 del 1° marzo 2006 che, sul punto ha confermato i contenuti del previgente D.M. n.
174/1998) a tutt'oggi “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse”.
L'art. 1 del decreto legislativo 504/98, che recita “La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”
si interpreta nel senso che “l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS”.
Va chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che è la stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
27260/2023) ad affermare che: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n.
220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit.; e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).
Pertanto, in rigetto del ricorso, correttamente, dunque, l'ufficio ha affermato la responsabilità ai fini dell'imposta richiesta della odierna ricorrente, quale centro di trasmissione dati per conto del bookmaker estero.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00.