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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15074/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii, 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARI 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 936/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: OG insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 24/7/2025, ad istanza di So.G.E.T. Spa per conto del Comune di Torre Annunziata a titolo di TARI per gli anni dal 2010 al 2016 ed IMU anno 2013 per complessivi € 9.664,09 in ragione dell'immobile in Torre Annunziata alla Indirizzo_1 Si deducono inesistenza del credito per mancata notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione, violazione dei principi di trasparenza e di difesa, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e irregolarità del calcolo delle sanzioni.
So.G.E.T. Spa si è costituita in giudizio per replicare ai motivi di ricorso anche con riferimento alla circostanza che trattasi di debito ereditario, fornendo prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti notificati sia impersonalmente agli eredi di Nominativo_1, sia alla sig.ra Nominativo_2. e replicare ai singoli motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la Sezione ritiene di far proprio l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cass. civile, sez. trib., 29.11.2016, n.24187) secondo cui l'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006,
n.296, prevede che "…gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con decorrenza 1.7.2007 – per effetto dell'art.1, comma 172 della citata Legge n.296 del 2006 - il previgente art.71, comma 1 del D. Lgs. n.507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale.
Nello specifico si è avuto modo (Cass. civile, sez. trib., 21.7.2017, n.18105) di affermare il seguente principio di diritto: "Il termine quinquennale stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
161, (che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171) è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorchè tardive".
La Sezione osserva in via preliminare che dagli atti versati in giudizio risulta che si è in presenza di debiti ereditari, in ordine ai quali rileva l'art.65, primo comma, del DPR n.600/1973 secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. E' poi incontestato che da quanto prodotto dalla Concessionaria emerge che, negli anni, venivano notificati solleciti di pagamento il 5.5.2014, il 27.12.2013, il 12.1.2012 e il 28.3.2017; accertamento TARI 2013 il 28.3.2017; accertamento IMU il 10.11.2018; intimazione il 18.2.2017; ingiunzioni il 27.4.2013, il 17.2.2015, l'11.12.2014, il 1°.4.2019, il 19.4.2019, il 12.4.2019, il 6.12.2021, il
10.12.2022 e il 15.3.24; preavviso di fermo il 10.2.2025. Trattasi di atti che venivano notificati prima impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e poi direttamente alla sig.ra Nominativo_2, che non li ha mai contestati sì che, non essendo stati i medesimi impugnati davanti alla competente Corte di
Giustizia Tributaria, il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.
Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (solleciti di pagamento, cartelle, accertamenti, ingiunzioni e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso la cartella, mentre l'intimazione può essere in questa sede impugnata solo per vizi propri e la stessa risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del 15%.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15074/2025 depositato il 31/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii, 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARI 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525195 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 936/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: OG insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, notificata in data 24/7/2025, ad istanza di So.G.E.T. Spa per conto del Comune di Torre Annunziata a titolo di TARI per gli anni dal 2010 al 2016 ed IMU anno 2013 per complessivi € 9.664,09 in ragione dell'immobile in Torre Annunziata alla Indirizzo_1 Si deducono inesistenza del credito per mancata notifica degli atti presupposti, decadenza e prescrizione, violazione dei principi di trasparenza e di difesa, mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e irregolarità del calcolo delle sanzioni.
So.G.E.T. Spa si è costituita in giudizio per replicare ai motivi di ricorso anche con riferimento alla circostanza che trattasi di debito ereditario, fornendo prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti notificati sia impersonalmente agli eredi di Nominativo_1, sia alla sig.ra Nominativo_2. e replicare ai singoli motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la Sezione ritiene di far proprio l'orientamento della giurisprudenza prevalente (Cass. civile, sez. trib., 29.11.2016, n.24187) secondo cui l'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006,
n.296, prevede che "…gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con decorrenza 1.7.2007 – per effetto dell'art.1, comma 172 della citata Legge n.296 del 2006 - il previgente art.71, comma 1 del D. Lgs. n.507 del 1993 che prevedeva, invece, il termine triennale.
Nello specifico si è avuto modo (Cass. civile, sez. trib., 21.7.2017, n.18105) di affermare il seguente principio di diritto: "Il termine quinquennale stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
161, (che si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, giusta il successivo comma 171) è riferito unicamente alla rettifica, da parte degli enti locali, delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ma non anche alle liquidazioni conseguenti alle dichiarazioni, ancorchè tardive".
La Sezione osserva in via preliminare che dagli atti versati in giudizio risulta che si è in presenza di debiti ereditari, in ordine ai quali rileva l'art.65, primo comma, del DPR n.600/1973 secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. E' poi incontestato che da quanto prodotto dalla Concessionaria emerge che, negli anni, venivano notificati solleciti di pagamento il 5.5.2014, il 27.12.2013, il 12.1.2012 e il 28.3.2017; accertamento TARI 2013 il 28.3.2017; accertamento IMU il 10.11.2018; intimazione il 18.2.2017; ingiunzioni il 27.4.2013, il 17.2.2015, l'11.12.2014, il 1°.4.2019, il 19.4.2019, il 12.4.2019, il 6.12.2021, il
10.12.2022 e il 15.3.24; preavviso di fermo il 10.2.2025. Trattasi di atti che venivano notificati prima impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e poi direttamente alla sig.ra Nominativo_2, che non li ha mai contestati sì che, non essendo stati i medesimi impugnati davanti alla competente Corte di
Giustizia Tributaria, il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.
Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (solleciti di pagamento, cartelle, accertamenti, ingiunzioni e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso la cartella, mentre l'intimazione può essere in questa sede impugnata solo per vizi propri e la stessa risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del 15%.