TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3833/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Elena Uccelli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Elena Uccelli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 04/06/2005.
Con decreto emesso in data 08/10/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 09.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 01.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 04/06/2005 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del onio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie C n. 134. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Nella casa familiare, sita in Livorno, Via della Meloria 81, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare quest'ultima unitamente alla figlia minore , Pt_1 Per_1 collocata prevalentemente presso la madre.
2. La figlia , che il 30/10/2024 compirà 18 anni, è affidata in modo condiviso Per_1 ad entram itori e il padre potrà vederla quando desidera e trattenersi con la stessa almeno due volte a settimana anche con pernottamento, oltre un fine settimana ogni quindici giorni. Durante le vacanze estive potrà trascorrere Per_1 con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi e le principali festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla figlia un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale.
3. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia e le spese mediche, sportive, ludiche e ricreative, previamente concordate e documentate, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%. Le spese per la scuola privata attualmente frequentata da saranno a carico integrale della madre. Per_1
4. Dichiarano le parti di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3833/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Elena Uccelli;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Elena Uccelli;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Rosignano Marittimo (LI) in data 04/06/2005.
Con decreto emesso in data 08/10/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 09.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 01.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il 04/06/2005 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del onio dell'Anno 2005 Parte 2 Serie C n. 134. Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Nella casa familiare, sita in Livorno, Via della Meloria 81, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad abitare quest'ultima unitamente alla figlia minore , Pt_1 Per_1 collocata prevalentemente presso la madre.
2. La figlia , che il 30/10/2024 compirà 18 anni, è affidata in modo condiviso Per_1 ad entram itori e il padre potrà vederla quando desidera e trattenersi con la stessa almeno due volte a settimana anche con pernottamento, oltre un fine settimana ogni quindici giorni. Durante le vacanze estive potrà trascorrere Per_1 con ciascun genitore un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi e le principali festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dalla figlia un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza annuale.
3. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento della figlia e le spese mediche, sportive, ludiche e ricreative, previamente concordate e documentate, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%. Le spese per la scuola privata attualmente frequentata da saranno a carico integrale della madre. Per_1
4. Dichiarano le parti di essere autonome dal punto di vista economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 09.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai