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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2025, n. 25667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25667 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BO DO NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza dello 05/11/2024 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. – rigettava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena sostituiva della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro richiesta da DO NZ BO, condannato ad una pena detentiva inferiore a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 55 del d.lvo del 21 novembre 2007 n. 231. 2. Avverso la sentenza DO NZ BO ha interposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto: Penale Sent. Sez. 6 Num. 25667 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 11/06/2025 2 - violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità per avere la Corte territoriale nuovamente valutato aspetti già positivamente scrutinati nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione, pronunciandosi sulla personalità del ricorrente e sulla formulazione del consenso;
In ogni caso, il ricorrente - sia con i motivi aggiunti in appello sia in sede di rinvio- aveva espresso il proprio consenso alla pena sostituiva della detenzione domiciliare con e senza autorizzazione al lavoro. Sarebbe poi errata l’esegesi fornita dalla Corte di appello della norma dell’art. 598 - bis cod. proc. pen., che avrebbe consentito di disporre il rinvio della udienza per acquisire il consenso del BO alla sostituzione della pena sostitutiva senza autorizzazione al lavoro. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma camerale in assenza di istanza- il PG ha inoltrato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il ricorso censura il percorso motivazionale dei giudici di merito sotto tre distinti profili: a) la formazione del giudicato sulla valutazione della personalità del BO e sul consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva;
b) la prestazione del consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva della detenzione domiciliare anche senza autorizzazione al lavoro;
c) la errata interpretazione della norma di cui all’art. 568-bis cod. proc. pen. che avrebbe consentito ai Giudici di merito, in caso di dubbio sulla natura della istanza, di aggiornare l’udienza per ottenere i dovuti chiarimenti mediante convocazione del ricorrente. 2.1. Ebbene osserva il Collegio come il primo aspetto sia privo di fondamento dal momento che la Corte di cassazione - nella sentenza rescindente – annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello, rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui i Giudici di merito non avevano ritenuto di potere acquisire anche ex officio la documentazione necessaria all’applicazione della pena sostitutiva. Dunque, nessun giudicato poteva formarsi in ordine alla valutazione della personalità del BO e/o all’ampiezza del consenso dallo stesso formulato dal momento che tali temi non erano stati scrutinati dalla Corte di appello, che aveva a monte, senza valutare gli ulteriori presupposti ex lege, rigettato l’istanza di 3 applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare per mancato deposito di documentazione. 2.2. In ordine al secondo aspetto, la Corte di appello - trascrivendo il contenuto della istanza presentata per conto del BO - ha dato atto che il consenso all’applicazione della sanzione sostituiva era stato sospensivamente condizionato al rilascio di preventiva autorizzazione al lavoro. Si tratta di una lettura non censurabile in ragione del chiaro tenore letterale della richiesta stessa, che dunque non consente interpretazioni differenti rispetto a quella fornita nella gravata sentenza. L’autorizzazione al lavoro era conditio sine qua non alla sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. 2.3. Non è, altresì, fondata la censura relativa alla esegesi dell’art. 598 - bis cod. proc. pen. Già il solo tenore letterale della norma non consente al Giudice di disporre rinvio con fissazione di udienza ulteriore per acquisire un consenso successivo del ricorrente. La norma, infatti, onera l’imputato di manifestare il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva nei modi e nelle forme di legge, ma soprattutto nel rispetto di una precisa scansione temporale (cfr Sez. 3 n. 42825 del 15/10/2024, rv. 287219 in motivazione sui termini per la formulazione della istanza). 3. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, l’11/06/2025
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna - decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. – rigettava l’istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena sostituiva della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro richiesta da DO NZ BO, condannato ad una pena detentiva inferiore a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art. 55 del d.lvo del 21 novembre 2007 n. 231. 2. Avverso la sentenza DO NZ BO ha interposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui ha dedotto: Penale Sent. Sez. 6 Num. 25667 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 11/06/2025 2 - violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità per avere la Corte territoriale nuovamente valutato aspetti già positivamente scrutinati nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione, pronunciandosi sulla personalità del ricorrente e sulla formulazione del consenso;
In ogni caso, il ricorrente - sia con i motivi aggiunti in appello sia in sede di rinvio- aveva espresso il proprio consenso alla pena sostituiva della detenzione domiciliare con e senza autorizzazione al lavoro. Sarebbe poi errata l’esegesi fornita dalla Corte di appello della norma dell’art. 598 - bis cod. proc. pen., che avrebbe consentito di disporre il rinvio della udienza per acquisire il consenso del BO alla sostituzione della pena sostitutiva senza autorizzazione al lavoro. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma camerale in assenza di istanza- il PG ha inoltrato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il ricorso censura il percorso motivazionale dei giudici di merito sotto tre distinti profili: a) la formazione del giudicato sulla valutazione della personalità del BO e sul consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva;
b) la prestazione del consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva della detenzione domiciliare anche senza autorizzazione al lavoro;
c) la errata interpretazione della norma di cui all’art. 568-bis cod. proc. pen. che avrebbe consentito ai Giudici di merito, in caso di dubbio sulla natura della istanza, di aggiornare l’udienza per ottenere i dovuti chiarimenti mediante convocazione del ricorrente. 2.1. Ebbene osserva il Collegio come il primo aspetto sia privo di fondamento dal momento che la Corte di cassazione - nella sentenza rescindente – annullava con rinvio la sentenza della Corte di appello, rilevando la illogicità della motivazione nella parte in cui i Giudici di merito non avevano ritenuto di potere acquisire anche ex officio la documentazione necessaria all’applicazione della pena sostitutiva. Dunque, nessun giudicato poteva formarsi in ordine alla valutazione della personalità del BO e/o all’ampiezza del consenso dallo stesso formulato dal momento che tali temi non erano stati scrutinati dalla Corte di appello, che aveva a monte, senza valutare gli ulteriori presupposti ex lege, rigettato l’istanza di 3 applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare per mancato deposito di documentazione. 2.2. In ordine al secondo aspetto, la Corte di appello - trascrivendo il contenuto della istanza presentata per conto del BO - ha dato atto che il consenso all’applicazione della sanzione sostituiva era stato sospensivamente condizionato al rilascio di preventiva autorizzazione al lavoro. Si tratta di una lettura non censurabile in ragione del chiaro tenore letterale della richiesta stessa, che dunque non consente interpretazioni differenti rispetto a quella fornita nella gravata sentenza. L’autorizzazione al lavoro era conditio sine qua non alla sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. 2.3. Non è, altresì, fondata la censura relativa alla esegesi dell’art. 598 - bis cod. proc. pen. Già il solo tenore letterale della norma non consente al Giudice di disporre rinvio con fissazione di udienza ulteriore per acquisire un consenso successivo del ricorrente. La norma, infatti, onera l’imputato di manifestare il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva con quella sostituiva nei modi e nelle forme di legge, ma soprattutto nel rispetto di una precisa scansione temporale (cfr Sez. 3 n. 42825 del 15/10/2024, rv. 287219 in motivazione sui termini per la formulazione della istanza). 3. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, l’11/06/2025