CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3744/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120088484248000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120088484248000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESM03506 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7917/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9026139987 000 per la complessiva somma di € 25.161,98, comprensivi di spese esecutive, che impugnava unitamente alle seguenti cartelle/avvisi di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 07120120088484248000;
2) cartella di pagamento n. 07120190081748211000; 3) avviso di accertamento n. TESM03506. Eccepiva: violazione del ne bis in idem, decadenza e prescrizione, difetto di motivazione e omessa notifia atti prodromici.
Si costituiva in giudizio SA SP la quale rappresentava che cartella di pagamento n.
0712019008174821100 era stata già oggetto di precedente giudizio (rg n. 4090/2022) conclusosi con l'allegata sentenza n. 10440/2022 che aveva confermato la suindicata cartella già nel 2022.
Si costituiva Agenzia delle Entrate la quale ribadiva la correttezza del proprio operato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE, la quale evidenziava che la sentenza n.
5869/2023, invocata ex adverso a fondamento della propria impugnazione, era stata oggetto di appello da parte di AdER dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, rubricato al n.
RGA 6645/2023 e pendente. In ogni cas,o detta sentenza aveva annullato la cartella n.
07120120088484248000 limitatamente alle sole sanzioni ed interessi dovuti a titolo di IRPEF da essa portati e analogamente è avvenuto per l'avviso di accertamento n. TESM03506. Da ciò discendeva che non essendo stato proposto dal contribuente appello incidentale in ordine alla sentenza n. 5869/2023, era intervenuto giudicato sulla debenza degli altri crediti pure oggetto di impugnazione nel giudizio da cui è scaturita tale sentenza.
I primi giudici accoglievano parzialmente il ricorso così motivando: “con riguardo alla cartella n.
07120120088484248000 ed all'avviso di accertamento n. TESM03506, si osserva che effettivamente vi è stato un precedente giudizio, allo stato non coperto dal giudicato, il quale ha annullato le pretese tributarie ivi contenute limitatamente alle sanzioni ed interessi pretesi a titolo di IRPEF. Ne deriva che l'odierna intimazione deve esse annullata limitatamente a tali parti della pretesa tributaria vantata”. Propone appello Agenzia delle Entrate - NE facendo presente che la sentenza n. 5869/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli era stata impugnata e che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 3881/2024 depositata il 12 giugno 2024 che aveva accolto l'appello proposto da
AdER, ritenendo con efficacia di giudicato, che le somme controverse portate da detti atti sono in toto dovute dal contribuente.
Si costituisce l'Ufficio, in adesione all'appello di ADER.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La sentenza oggi impugnata ha statuito la non debenza di interessi e sanzioni IRPEF di cui all'intimazione di pagamento oggetto di causa, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120088484248000 e all'avviso di accertamento n. TESM03506, sul presupposto che la sentenza n. 5869/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avesse annullato tali atti, limitatamente appunto a sanzioni e interessi IRPEF. Tale statuizione è tuttavia erronea.
Come già rappresentato nel corso del giudizio di primo grado, avverso la citata sentenza n. 5869/2023 era stato tempestivamente proposto appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania, iscritto al NRGA 6645/2023. Il giudizio di appello è stato definito con la sentenza n. 3881/2024, depositata in data 12 giugno 2024, agli atti, la quale ha accolto l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-
NE, statuendo nei seguenti termini: «Il Codice civile dispone che gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si prescrivono in cinque anni ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (…) La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 18 maggio 2023, n. 13781, ha affermato che tale termine opera anche con riferimento agli interessi maturati in ambito tributario. Quanto al diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, esso si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. (…) Attesa la documentazione versata in atti, non può ritenersi maturata né la prescrizione né la decadenza dal diritto di riscossione delle somme portate dall'intimazione impugnata, considerato che in data 10 maggio 2018 è stata notificata al contribuente l'intimazione di pagamento n. 07120179064396762000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento per cui è lite, con effetto interruttivo della prescrizione e della decadenza. (…)
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese».
Orbene, la sentenza impugnata nel presente giudizio risulta viziata in quanto ha fondato la propria decisione su una pronuncia di primo grado nelle more integralmente riformata, senza tener conto della sentenza di appello passata in giudicato, con la quale altra Sezione di questa Corte ha definitivamente sancito la piena debenza delle somme portate dagli atti impositivi, comprensive di interessi e sanzioni IRPEF. Ne consegue che la statuizione censurata si pone in contrasto con il giudicato formatosi sulla medesima pretesa tributaria e deve, pertanto, essere integralmente riformata.
Alla luce di quanto sopra, la sentneza gravata deve essere integralmente riformata e confermata la legittimità dell'atto impositivo impugnato anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120088484248000
e all'avviso di accertamento n. TESM03506.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3744/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120088484248000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120088484248000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TESM03506 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7917/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023
9026139987 000 per la complessiva somma di € 25.161,98, comprensivi di spese esecutive, che impugnava unitamente alle seguenti cartelle/avvisi di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 07120120088484248000;
2) cartella di pagamento n. 07120190081748211000; 3) avviso di accertamento n. TESM03506. Eccepiva: violazione del ne bis in idem, decadenza e prescrizione, difetto di motivazione e omessa notifia atti prodromici.
Si costituiva in giudizio SA SP la quale rappresentava che cartella di pagamento n.
0712019008174821100 era stata già oggetto di precedente giudizio (rg n. 4090/2022) conclusosi con l'allegata sentenza n. 10440/2022 che aveva confermato la suindicata cartella già nel 2022.
Si costituiva Agenzia delle Entrate la quale ribadiva la correttezza del proprio operato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE, la quale evidenziava che la sentenza n.
5869/2023, invocata ex adverso a fondamento della propria impugnazione, era stata oggetto di appello da parte di AdER dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, rubricato al n.
RGA 6645/2023 e pendente. In ogni cas,o detta sentenza aveva annullato la cartella n.
07120120088484248000 limitatamente alle sole sanzioni ed interessi dovuti a titolo di IRPEF da essa portati e analogamente è avvenuto per l'avviso di accertamento n. TESM03506. Da ciò discendeva che non essendo stato proposto dal contribuente appello incidentale in ordine alla sentenza n. 5869/2023, era intervenuto giudicato sulla debenza degli altri crediti pure oggetto di impugnazione nel giudizio da cui è scaturita tale sentenza.
I primi giudici accoglievano parzialmente il ricorso così motivando: “con riguardo alla cartella n.
07120120088484248000 ed all'avviso di accertamento n. TESM03506, si osserva che effettivamente vi è stato un precedente giudizio, allo stato non coperto dal giudicato, il quale ha annullato le pretese tributarie ivi contenute limitatamente alle sanzioni ed interessi pretesi a titolo di IRPEF. Ne deriva che l'odierna intimazione deve esse annullata limitatamente a tali parti della pretesa tributaria vantata”. Propone appello Agenzia delle Entrate - NE facendo presente che la sentenza n. 5869/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli era stata impugnata e che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 3881/2024 depositata il 12 giugno 2024 che aveva accolto l'appello proposto da
AdER, ritenendo con efficacia di giudicato, che le somme controverse portate da detti atti sono in toto dovute dal contribuente.
Si costituisce l'Ufficio, in adesione all'appello di ADER.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La sentenza oggi impugnata ha statuito la non debenza di interessi e sanzioni IRPEF di cui all'intimazione di pagamento oggetto di causa, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120088484248000 e all'avviso di accertamento n. TESM03506, sul presupposto che la sentenza n. 5869/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli avesse annullato tali atti, limitatamente appunto a sanzioni e interessi IRPEF. Tale statuizione è tuttavia erronea.
Come già rappresentato nel corso del giudizio di primo grado, avverso la citata sentenza n. 5869/2023 era stato tempestivamente proposto appello innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania, iscritto al NRGA 6645/2023. Il giudizio di appello è stato definito con la sentenza n. 3881/2024, depositata in data 12 giugno 2024, agli atti, la quale ha accolto l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-
NE, statuendo nei seguenti termini: «Il Codice civile dispone che gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si prescrivono in cinque anni ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (…) La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza 18 maggio 2023, n. 13781, ha affermato che tale termine opera anche con riferimento agli interessi maturati in ambito tributario. Quanto al diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, esso si prescrive in cinque anni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. (…) Attesa la documentazione versata in atti, non può ritenersi maturata né la prescrizione né la decadenza dal diritto di riscossione delle somme portate dall'intimazione impugnata, considerato che in data 10 maggio 2018 è stata notificata al contribuente l'intimazione di pagamento n. 07120179064396762000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento per cui è lite, con effetto interruttivo della prescrizione e della decadenza. (…)
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese».
Orbene, la sentenza impugnata nel presente giudizio risulta viziata in quanto ha fondato la propria decisione su una pronuncia di primo grado nelle more integralmente riformata, senza tener conto della sentenza di appello passata in giudicato, con la quale altra Sezione di questa Corte ha definitivamente sancito la piena debenza delle somme portate dagli atti impositivi, comprensive di interessi e sanzioni IRPEF. Ne consegue che la statuizione censurata si pone in contrasto con il giudicato formatosi sulla medesima pretesa tributaria e deve, pertanto, essere integralmente riformata.
Alla luce di quanto sopra, la sentneza gravata deve essere integralmente riformata e confermata la legittimità dell'atto impositivo impugnato anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120120088484248000
e all'avviso di accertamento n. TESM03506.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo impugnato. Nulla per le spese.