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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 130368 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. impugna il provvedimento di diniego con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA ha negato il rimborso dell'IVA, chiesto in data 28.3.2025, per il periodo d'imposta 2024, pari a € 648.742,00, riferito ad IVA assolta “in via di rivalsa” su costi di transazione sostenuti dalla società veicolo (Società_1) nell'ambito di un'operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) conclusa con fusione inversa ex art. 2501-bis c.c., perfezionata il 31.12.2024, con incorporazione di Società_1 in Ricorrente_1 S.p.A.. La vicenda si inserisce nel contesto di un'operazione di merger leveraged buy-out (MLBO), disciplinata dall'art. 2501-bis del Codice civile, articolata nelle seguenti fasi:
1. costituzione della società veicolo: la Società_2 S.p.A. è stata costituita quale società veicolo (SPV) riconducibile ai fondi di investimento di private equity Three LS e ai soci fondatori di Ricorrente_1.
2. acquisizione della target: in data 10.07.2024, Società_1, società veicolo, ha acquisito l'intero capitale sociale di Ricorrente_1 S.p.A., società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di forniture per il settore hospitality.
3. finanziamento dell'acquisizione: l'acquisizione è stata finanziata secondo lo schema tipico delle operazioni di MLBO, in parte mediante equity proveniente da una holding di investimento e in parte tramite finanziamento bancario.
4. fusione inversa: in data 31.12.2024 si è perfezionata la fusione inversa, ai sensi dell'art. 2501-bis c.c., di Società_1 in Ricorrente_1, con effetti giuridici dal 31 dicembre 2024 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024. L'operazione è stata strutturata con l'obiettivo finale di trasferire sul patrimonio e sui flussi di cassa generati dall'attività di Ricorrente_1 l'onere di ripagare il finanziamento bancario e i relativi interessi (c.d. debt push down), conformemente alle richieste dei soggetti finanziatori. Ai fini del perfezionamento dell'operazione, Società_1 ha sostenuto costi di transazione relativi a prestazioni di consulenza legale, fiscale, finanziaria e di due diligence, per un ammontare complessivo rilevante, sui quali è stata addebitata IVA per Euro 648.742,12. La ricorrente sostiene che, in un'ottica prudenziale, Società_1 non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sui costi di transazione, in quanto secondo alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016), i veicoli societari costituiti nell'ambito di operazioni di MLBO sarebbero privi di soggettività passiva IVA e, pertanto, non potrebbero esercitare il diritto alla detrazione. Tuttavia, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale conseguente alle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22608/2024 e 22649/2024), che hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA in fattispecie analoghe, Ricorrente_1 S.p.A., quale successore a titolo universale di Società_1, ha presentato, in data 28.03.2025 l'istanza di rimborso dell'IVA sui costi di transazione subita in via di rivalsa nel periodo d'imposta 2024 e non detratta, ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha opposto diniego totale al rimborso richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. l'istituto del rimborso ex art. 30-ter D.P.R. 633/1972 può essere utilizzato nei soli casi residuali che si collocano al di fuori della disciplina di cui agli articoli 30 e 38-bis del medesimo decreto;
2. il rimborso richiesto riguarda l'IVA applicata in fattura dai fornitori alla società Società_1 che, sebbene riportata nei registri, non è stata detratta dalla società. Società_1 si identifica quale veicolo societario e, pertanto, non è riconducibile a soggetto passivo IVA, con conseguente impossibilità di detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;
3. secondo la Circolare n. 6/E/2016, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori soggette ad IVA, non configuri lo svolgimento di un'attività economica, precludendo il diritto alla detrazione. Nel ricorso la ricorrente propone i seguenti motivi:
1) illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 30-ter del Decreto IVA, sostenendo che tale rimedio costituisce uno strumento autonomo e alternativo per il recupero dell'imposta non detratta, senza subordinazione agli altri strumenti previsti dall'ordinamento;
2) illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del Decreto IVA e 168 ss. della Direttiva 2006/112/CE, in quanto Società_1 possedeva la qualifica di soggetto passivo IVA e i costi di transazione erano inerenti all'attività economica imponibile;
3) illegittimità del diniego per violazione del principio di neutralità dell'IVA di cui all'art. 19 del Decreto IVA e all'art. 168 della Direttiva 2006/112/CE;
4) illegittimità del diniego per violazione del principio di neutralità della forma giuridica. La ricorrente ha depositato memoria con la quale confuta puntualmente le controdeduzioni dell'Ufficio e richiamando, tra l'altro, la preclosure letter inviata dalla Commissione Europea all'Associazione_1 in data 10 luglio 2025, che ha riconosciuto la conformità delle sentenze della Cassazione nn. 22608/2024 e 22649/2024 al diritto dell'Unione Europea. Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:
l'art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 postula che l'imposta sia non dovuta e sia stata erroneamente versata dal soggetto passivo, condizioni non integrate nel caso di specie;
le sentenze della Corte di Cassazione invocate dalla ricorrente (nn. 22608/2024 e 22649/2024) non affrontano specificamente il rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 30-ter;
manca il presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione, ossia la qualifica di soggetto passivo IVA e il nesso diretto tra i costi sostenuti e operazioni imponibili a valle;
in conformità alla Circolare n. 6/E/2016 e alla giurisprudenza unionale, Società_1, quale società veicolo che esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni senza interferire nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuta come soggetto passivo IVA. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L'Ufficio ha sostenuto che l'art. 30-ter opererebbe in modo “residuale” e, comunque, solo in ipotesi tipiche di IVA “non dovuta” per errata applicazione dell'imposta in fattura, escludendone l'uso nel caso di mancato esercizio della detrazione.
1.1. Tale impostazione non può essere condivisa in termini assoluti. In una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata, il rimborso – quale strumento di ripristino della neutralità dell'imposta – non può essere compresso sino a rendere l'IVA un costo definitivo per il soggetto passivo quando, in presenza dei presupposti, il diritto alla detrazione (o la sua restituzione per via di rimborso) è riconosciuto dall'ordinamento unionale.
2. Nel caso concreto, la richiesta di rimborso ex art. 30-ter si innesta sulla verifica – centrale e preliminare – della detraibilità dell'IVA sui costi di transazione: se l'IVA è detraibile e non è stata detratta (per scelta prudenziale, sulla base di un indirizzo di prassi poi superato in sede giurisprudenziale), la funzione di neutralità impone che l'imposta non resti definitivamente a carico del soggetto passivo. In tal senso, la domanda di rimborso si pone come strumento di recupero dell'imposta indebitamente rimasta nel circuito economico del contribuente, in coerenza con la ratio unionale della detraibilità e conseguente rimborso.
3. La ricorrente ha prodotto e richiamato le sentenze della Corte di cassazione nn. 22608/2024 e 22649/2024 (9 agosto 2024), che valorizzano la specificità della SPV nell'MLBO rispetto alla holding statica e riconoscono la detraibilità dell'IVA su acquisti di beni e servizi preordinati alla fusione, verificando l'inerenza con riguardo alle operazioni attive realizzabili dalla società risultante dalla fusione.
3.1. Secondo tale orientamento, l'IVA dovuta o assolta dalla società veicolo, qualora correlata ad acquisti “preordinati” alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è detraibile ai sensi degli artt. 19 ss. d.P.R. 633/1972, ove la società risultante dalla fusione sia soggetto passivo Iva. Il Collegio ritiene tale ricostruzione coerente con la giurisprudenza unionale sugli atti preparatori: nel MLBO l'acquisizione della partecipazione nella target non costituisce fine
“statico”, ma fase transitoria e strumentale rispetto al disegno unitario (acquisizione e fusione) finalizzato a far confluire l'indebitamento sulla società operativa, consentendo la gestione diretta dell'impresa target da parte degli investitori tramite la struttura risultante.
3.2. Ne discende che l'Ufficio non può arrestarsi alla qualificazione formale di Società_1 come mera “detentrice” di partecipazioni, dovendosi invece apprezzare la sostanza economico-funzionale dell'operazione e la destinazione dei costi (servizi qualificati) al completamento dell'operazione stessa e, dunque, all'avvio e prosecuzione dell'attività imponibile della società risultante.
3.3. In particolare:
Società_1 è stata costituita specificamente per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Ricorrente_1, società operativa attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di forniture per il settore hospitalit;
l'acquisizione è stata finanziata secondo lo schema tipico delle operazioni di MLBO, in parte mediante equity e in parte tramite finanziamento bancario.
la fusione inversa di Società_1 in Ricorrente_1 era preordinata sin dall'origine, rappresentando lo step finale e obbligato dell'operazione, come risulta dal finanziamento bancario e dagli atti societari,
l'oggetto sociale di Società_1 replicava le attività svolte da Ricorrente_1 , in ossequio all'obiettivo di rilevarne, seppur indirettamente, l'attività d'impresa;
per effetto della fusione, gli investitori partecipano direttamente nella gestione dell'attività d'impresa condotta da Ricorrente_1. Tale ricostruzione fattuale è conforme allo schema tipico delle operazioni di MLBO disciplinate dall'art. 2501-bis c.c., nelle quali “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo”.
4. L'Ufficio ha eccepito, inoltre, la mancanza di una ricostruzione “puntuale e dettagliata” del collegamento e della misura di inerenza dei costi, valorizzando l'espressione “in massima parte” contenuta nel ricorso e rilevando che, a suo dire, ciò non sarebbe sufficiente in relazione alla cospicuità dell'importo. L'eccezione non è fondata. La ricorrente ha ricostruito analiticamente i costi e il collegamento all'operazione, nonché la puntuale quantificazione, allegando documentazione;
inoltre, si evidenzia che il diniego non conteneva contestazioni specifiche sui singoli costi e che i rilievi sarebbero stati articolati in modo generico solo in sede contenziosa.
4.1. In un contesto in cui l'amministrazione ha avuto disponibilità documentale già in fase istruttoria e non ha individuato puntualmente i costi ritenuti estranei, la contestazione meramente assertiva non è idonea a superare il quadro probatorio allegato dalla ricorrente, specie considerata la natura tipica dei “transaction costs” nell'MLBO e la loro riferibilità alle attività di acquisizione e fusione (servizi legali, finanziari, notarili e similari), funzionali all'operazione unitaria.
5. La soluzione accolta è, infine, conforme ai principi di neutralità dell'IVA e di neutralità della forma giuridica: l'ordinamento IVA, di matrice unionale, impone che l'imposta non gravi in via definitiva su chi esercita (o intende esercitare, con atti preparatori e oggettivamente comprovati) un'attività economica imponibile, evitando che schemi negoziali complessi – ma leciti e tipici (MLBO ex art. 2501-bis c.c.) – producano, per sola forma, esiti impositivi differenti a parità di sostanza economica.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del diniego e riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso dell'IVA, oltre interessi di legge maturati sino alla data di effettivo pagamento ex art. 44 d.P.R. 602/1973, e condanna della parte resistente alle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte resistente che si liquidano in euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Ancona, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI NT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 130368 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.P.A. impugna il provvedimento di diniego con cui l'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA ha negato il rimborso dell'IVA, chiesto in data 28.3.2025, per il periodo d'imposta 2024, pari a € 648.742,00, riferito ad IVA assolta “in via di rivalsa” su costi di transazione sostenuti dalla società veicolo (Società_1) nell'ambito di un'operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) conclusa con fusione inversa ex art. 2501-bis c.c., perfezionata il 31.12.2024, con incorporazione di Società_1 in Ricorrente_1 S.p.A.. La vicenda si inserisce nel contesto di un'operazione di merger leveraged buy-out (MLBO), disciplinata dall'art. 2501-bis del Codice civile, articolata nelle seguenti fasi:
1. costituzione della società veicolo: la Società_2 S.p.A. è stata costituita quale società veicolo (SPV) riconducibile ai fondi di investimento di private equity Three LS e ai soci fondatori di Ricorrente_1.
2. acquisizione della target: in data 10.07.2024, Società_1, società veicolo, ha acquisito l'intero capitale sociale di Ricorrente_1 S.p.A., società attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di forniture per il settore hospitality.
3. finanziamento dell'acquisizione: l'acquisizione è stata finanziata secondo lo schema tipico delle operazioni di MLBO, in parte mediante equity proveniente da una holding di investimento e in parte tramite finanziamento bancario.
4. fusione inversa: in data 31.12.2024 si è perfezionata la fusione inversa, ai sensi dell'art. 2501-bis c.c., di Società_1 in Ricorrente_1, con effetti giuridici dal 31 dicembre 2024 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024. L'operazione è stata strutturata con l'obiettivo finale di trasferire sul patrimonio e sui flussi di cassa generati dall'attività di Ricorrente_1 l'onere di ripagare il finanziamento bancario e i relativi interessi (c.d. debt push down), conformemente alle richieste dei soggetti finanziatori. Ai fini del perfezionamento dell'operazione, Società_1 ha sostenuto costi di transazione relativi a prestazioni di consulenza legale, fiscale, finanziaria e di due diligence, per un ammontare complessivo rilevante, sui quali è stata addebitata IVA per Euro 648.742,12. La ricorrente sostiene che, in un'ottica prudenziale, Società_1 non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sui costi di transazione, in quanto secondo alcuni documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016), i veicoli societari costituiti nell'ambito di operazioni di MLBO sarebbero privi di soggettività passiva IVA e, pertanto, non potrebbero esercitare il diritto alla detrazione. Tuttavia, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale conseguente alle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 22608/2024 e 22649/2024), che hanno riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA in fattispecie analoghe, Ricorrente_1 S.p.A., quale successore a titolo universale di Società_1, ha presentato, in data 28.03.2025 l'istanza di rimborso dell'IVA sui costi di transazione subita in via di rivalsa nel periodo d'imposta 2024 e non detratta, ai sensi dell'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha opposto diniego totale al rimborso richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. l'istituto del rimborso ex art. 30-ter D.P.R. 633/1972 può essere utilizzato nei soli casi residuali che si collocano al di fuori della disciplina di cui agli articoli 30 e 38-bis del medesimo decreto;
2. il rimborso richiesto riguarda l'IVA applicata in fattura dai fornitori alla società Società_1 che, sebbene riportata nei registri, non è stata detratta dalla società. Società_1 si identifica quale veicolo societario e, pertanto, non è riconducibile a soggetto passivo IVA, con conseguente impossibilità di detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;
3. secondo la Circolare n. 6/E/2016, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori soggette ad IVA, non configuri lo svolgimento di un'attività economica, precludendo il diritto alla detrazione. Nel ricorso la ricorrente propone i seguenti motivi:
1) illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione dell'art. 30-ter del Decreto IVA, sostenendo che tale rimedio costituisce uno strumento autonomo e alternativo per il recupero dell'imposta non detratta, senza subordinazione agli altri strumenti previsti dall'ordinamento;
2) illegittimità del diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del Decreto IVA e 168 ss. della Direttiva 2006/112/CE, in quanto Società_1 possedeva la qualifica di soggetto passivo IVA e i costi di transazione erano inerenti all'attività economica imponibile;
3) illegittimità del diniego per violazione del principio di neutralità dell'IVA di cui all'art. 19 del Decreto IVA e all'art. 168 della Direttiva 2006/112/CE;
4) illegittimità del diniego per violazione del principio di neutralità della forma giuridica. La ricorrente ha depositato memoria con la quale confuta puntualmente le controdeduzioni dell'Ufficio e richiamando, tra l'altro, la preclosure letter inviata dalla Commissione Europea all'Associazione_1 in data 10 luglio 2025, che ha riconosciuto la conformità delle sentenze della Cassazione nn. 22608/2024 e 22649/2024 al diritto dell'Unione Europea. Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:
l'art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 postula che l'imposta sia non dovuta e sia stata erroneamente versata dal soggetto passivo, condizioni non integrate nel caso di specie;
le sentenze della Corte di Cassazione invocate dalla ricorrente (nn. 22608/2024 e 22649/2024) non affrontano specificamente il rimborso dell'IVA ai sensi dell'art. 30-ter;
manca il presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione, ossia la qualifica di soggetto passivo IVA e il nesso diretto tra i costi sostenuti e operazioni imponibili a valle;
in conformità alla Circolare n. 6/E/2016 e alla giurisprudenza unionale, Società_1, quale società veicolo che esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni senza interferire nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuta come soggetto passivo IVA. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. L'Ufficio ha sostenuto che l'art. 30-ter opererebbe in modo “residuale” e, comunque, solo in ipotesi tipiche di IVA “non dovuta” per errata applicazione dell'imposta in fattura, escludendone l'uso nel caso di mancato esercizio della detrazione.
1.1. Tale impostazione non può essere condivisa in termini assoluti. In una lettura costituzionalmente ed eurounitariamente orientata, il rimborso – quale strumento di ripristino della neutralità dell'imposta – non può essere compresso sino a rendere l'IVA un costo definitivo per il soggetto passivo quando, in presenza dei presupposti, il diritto alla detrazione (o la sua restituzione per via di rimborso) è riconosciuto dall'ordinamento unionale.
2. Nel caso concreto, la richiesta di rimborso ex art. 30-ter si innesta sulla verifica – centrale e preliminare – della detraibilità dell'IVA sui costi di transazione: se l'IVA è detraibile e non è stata detratta (per scelta prudenziale, sulla base di un indirizzo di prassi poi superato in sede giurisprudenziale), la funzione di neutralità impone che l'imposta non resti definitivamente a carico del soggetto passivo. In tal senso, la domanda di rimborso si pone come strumento di recupero dell'imposta indebitamente rimasta nel circuito economico del contribuente, in coerenza con la ratio unionale della detraibilità e conseguente rimborso.
3. La ricorrente ha prodotto e richiamato le sentenze della Corte di cassazione nn. 22608/2024 e 22649/2024 (9 agosto 2024), che valorizzano la specificità della SPV nell'MLBO rispetto alla holding statica e riconoscono la detraibilità dell'IVA su acquisti di beni e servizi preordinati alla fusione, verificando l'inerenza con riguardo alle operazioni attive realizzabili dalla società risultante dalla fusione.
3.1. Secondo tale orientamento, l'IVA dovuta o assolta dalla società veicolo, qualora correlata ad acquisti “preordinati” alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, è detraibile ai sensi degli artt. 19 ss. d.P.R. 633/1972, ove la società risultante dalla fusione sia soggetto passivo Iva. Il Collegio ritiene tale ricostruzione coerente con la giurisprudenza unionale sugli atti preparatori: nel MLBO l'acquisizione della partecipazione nella target non costituisce fine
“statico”, ma fase transitoria e strumentale rispetto al disegno unitario (acquisizione e fusione) finalizzato a far confluire l'indebitamento sulla società operativa, consentendo la gestione diretta dell'impresa target da parte degli investitori tramite la struttura risultante.
3.2. Ne discende che l'Ufficio non può arrestarsi alla qualificazione formale di Società_1 come mera “detentrice” di partecipazioni, dovendosi invece apprezzare la sostanza economico-funzionale dell'operazione e la destinazione dei costi (servizi qualificati) al completamento dell'operazione stessa e, dunque, all'avvio e prosecuzione dell'attività imponibile della società risultante.
3.3. In particolare:
Società_1 è stata costituita specificamente per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Ricorrente_1, società operativa attiva nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di forniture per il settore hospitalit;
l'acquisizione è stata finanziata secondo lo schema tipico delle operazioni di MLBO, in parte mediante equity e in parte tramite finanziamento bancario.
la fusione inversa di Società_1 in Ricorrente_1 era preordinata sin dall'origine, rappresentando lo step finale e obbligato dell'operazione, come risulta dal finanziamento bancario e dagli atti societari,
l'oggetto sociale di Società_1 replicava le attività svolte da Ricorrente_1 , in ossequio all'obiettivo di rilevarne, seppur indirettamente, l'attività d'impresa;
per effetto della fusione, gli investitori partecipano direttamente nella gestione dell'attività d'impresa condotta da Ricorrente_1. Tale ricostruzione fattuale è conforme allo schema tipico delle operazioni di MLBO disciplinate dall'art. 2501-bis c.c., nelle quali “Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo”.
4. L'Ufficio ha eccepito, inoltre, la mancanza di una ricostruzione “puntuale e dettagliata” del collegamento e della misura di inerenza dei costi, valorizzando l'espressione “in massima parte” contenuta nel ricorso e rilevando che, a suo dire, ciò non sarebbe sufficiente in relazione alla cospicuità dell'importo. L'eccezione non è fondata. La ricorrente ha ricostruito analiticamente i costi e il collegamento all'operazione, nonché la puntuale quantificazione, allegando documentazione;
inoltre, si evidenzia che il diniego non conteneva contestazioni specifiche sui singoli costi e che i rilievi sarebbero stati articolati in modo generico solo in sede contenziosa.
4.1. In un contesto in cui l'amministrazione ha avuto disponibilità documentale già in fase istruttoria e non ha individuato puntualmente i costi ritenuti estranei, la contestazione meramente assertiva non è idonea a superare il quadro probatorio allegato dalla ricorrente, specie considerata la natura tipica dei “transaction costs” nell'MLBO e la loro riferibilità alle attività di acquisizione e fusione (servizi legali, finanziari, notarili e similari), funzionali all'operazione unitaria.
5. La soluzione accolta è, infine, conforme ai principi di neutralità dell'IVA e di neutralità della forma giuridica: l'ordinamento IVA, di matrice unionale, impone che l'imposta non gravi in via definitiva su chi esercita (o intende esercitare, con atti preparatori e oggettivamente comprovati) un'attività economica imponibile, evitando che schemi negoziali complessi – ma leciti e tipici (MLBO ex art. 2501-bis c.c.) – producano, per sola forma, esiti impositivi differenti a parità di sostanza economica.
6. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del diniego e riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso dell'IVA, oltre interessi di legge maturati sino alla data di effettivo pagamento ex art. 44 d.P.R. 602/1973, e condanna della parte resistente alle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della parte resistente che si liquidano in euro 7.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Ancona, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI NT