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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2024, n. 34283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34283 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA ricorso proposto da i. IA MI, nato a [...] il [...] 2. IA AN, nato a [...] il [...] IA ME, nato a [...] il [...] 4. IA GE, nata a [...] il [...] 5. EN OA, nato a [...] il [...] EN HI TA, nata a [...] il [...] 7 , EN IO, nato a [...] il [...] avverso i! decreto della Corte di appello di Palermo del 22 giugno 2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio 3alsamo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva trasmessa il 13 febbraio 2024, con la quale, replicando alle conclusioni della Procura Generale, è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34283 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2024 1.Con decreto del 26 marzo 2019 il Tribunale di Palermo ha ritenuto socialmente pericoloso in virtù di appartenenza mafiosa MI IA mentre ha escluso la medesima ragione di pericolosità qualificata in relazione alla posizione del fratello AN IA, applicando, in coerenza, solo al primo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Riscontrata altresì la pericolosità sociale qualificata, sempre in termini di appartenenza mafiosa, in capo a CO IA, padre di MI e AN, deceduto nel 2013, con lo stesso provvedimento è stata disposta la confisca di diverse utilità (partecipazioni societarie e relativo patrimonio aziendale, prodotti finanziari, beni immobili) ritenute nella disponibilità diretta o indiretta dei proposti, con decisione estesa agli eredi di CO IA, laddove non attinti dalla misura reale anche in qualità di terzi intestatari delle dette utilità riferibili al de cuius. 2. Interposto appello, con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha solo in parte confermato la decisione appellata, confermando il giudizio constatativo riferito alla pericolosità qualificata di CO IA ma perimetrandone temporalmente in termini diversi il relativo portato, non più esteso all'intero percorso in vita del suddetto ma limitato ai primi anni novanta;
ha escluso la pericolosità sociale ascritta al proposto MI IA;
ha revocato in parte la misura reale accordata in primo grado, escludendo dall'ablazione alcune utilità attinte dalla confisca disposta dal Tribunale, in coerenza con il diverso tenore dei presupposti soggettivi che ne avevano originariamente supportato la consistenza. 3. Propongono ricorso MI IA, AN IA, ME IA e GE IA, tutti quali eredi di CO IA e terzi intestatari di alcune delle utilità ancora confiscate, nonché GI EN, HI TA EN e IO EN, terzi interessati dall'ablazione in contestazione. 4. Tre i motivi di ricorso. 4.1. Con il primo si lamenta violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo la Corte depositato il decreto gravato da ricorso quando ormai era scaduto il termine previsto a pena di inefficacia della confisca dettato dalle citate disposizioni, pur considerando le proroghe disposte (per un anno) e le sospensioni ( in misura di complessivi 526 giorni) assentite dalla normativa di riferimento, in esse compreso il termine di giorni 90 indicato per il deposito del decreto motivato, non potendosi invece valorizzare, al fine, l'ulteriore proroga di 90 giorni sempre dettata per il deposito del provvedimento, disposta sulla base di un provvedimento del Presidente della Corte di appello non rinvenuto in atti e comunque mai notificato alle parti interessate. 4.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio di pericolosità sociale qualificata ascritto alla figura di CO IA perchè reso in immediato contrasto con l'assoluzione del predetto dalle imputazioni di partecipazione mafiosa (nel processo Biondino più 23) e di 2 riciclaggio (nel processo RA) mosse al de cuius sulla base del medesimo materiale probatorio (le dichiarazioni dei collaboranti MU e RA) apprezzato a sostegno della misura di prevenzione contestata. Materiale diversamente ma illegittimamente apprezzato dai giudici della prevenzione, perché inerente al medesimo fatto storico valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità sociale (la ritenuta cointeressenza tra CO IA e le famiglie mafiose dei TO e dei DO nella realizzazione dell'affare dell'LA), radicalmente escluso dai giudici penali in relazione alla contestata responsabilità penale proprio devalutando il propalato dei citati collaboranti. Il tutto in linea con una ricostruzione fattuale — diretta a conclamare l'assenza di interessenze con la criminalità organizzata nella realizzazione dell'operazione edilizia legata ai terreni dell'LA, eseguita dalla Nuova immobiliare RI, riferibile a CO IA e al figlio MI, siano esse riferibili alle famiglie DO e TO che alla stessa partecipazione al detto affare di IN IA, fratello di CO, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso- vieppiù validata in esito alla sentenza di assoluzione in appello di MI IA dall'imputazione ex art 416 bis cod. pen. mossa nel processo "Apocalisse", in considerazione della dichiarata inattendibilità soggettiva del collaborante IT TO, le cui propalazioni erano state valorizzate in primo grado dai giudici della prevenzione. E con riguardo a tale ultima realtà processuale, si contesta l'utilizzazione delle intercettazioni acquisite in quel giudizio -apprezzate dai giudici della prevenzione a sostegno della ritenuta sussistenza dell'accordo mafioso sotteso alla operazione relativa all'acquisto e alla edificazione dei terreni dell'LA- frutto di una erronea interpretazione dei dialoghi captati, disancorata dal relativo tenore letterale;
e si contrasta la possibilità di rivalutare il giudizio di attendibilità del collaborante IT TO facendo leva su emergenze processuali di altro giudizio ( quello legato alla revisione della condanna resa nei confronti del costruttore RA) al quale i IA sono rimasti estranei, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione alle dichiarazioni di NG NA, la cui verifica di attendibilità, soggettiva e intrinseca del relativo narrato, non sarebbe stata effettuata da parte della Corte del merito. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso la violazione di legge viene riferita al giudizio di provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, reso trascurando, in primo luogo, le decisioni, rese dal Tribunale di Palermo, sempre in materia di prevenzione patrimoniale nel 1985 e nel 1993 che attestavano la piena liceità del patrimonio formato nel tempo dal proposto anche successivamente alla misura personale della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa comminatagli nel 1977, nonché le valutazioni cautelari, rese nel processo "RA" nell'anno 1999, validate dalla Cassazione, in forza delle quali il patrimonio dei IA (CO e MI), anche in epoca successiva al febbraio 1996, non poteva ritenersi suscettibile di ( sequestro finalizzato alla) confisca allargata per l'insussistenza dei relativi presupposti di legge. Il giudizio di provenienza illecita dei beni confiscati sarebbe stato inoltre reso: 3 - preternnettendo per un verso le indicazioni difensive relative alle modalità di formazione del patrimonio sottoposto a confisca, puntualizzate con le consulenze tecniche di parte, dirette a precisare la liceità dei fondi per la acquisizione delle quote della Nuova immobiliare RI sia la natura della provvista utilizzata per acquisire, tramite finanziamenti bancari, dalla Siam quota parte dei terreni edificabili dell'LA, in distonia rispetto all'investimento di matrice mafiosa ritenuto dai giudici della prevenzione, smentito dalla detta documentazione e non supportato adeguatamente da altre emergenze indiziarie, - malgrado l'assenza di effettive ragioni di sperequazione tra le posizioni di tutti i componenti la famiglia di CO IA e gli investimenti resi nel procedere alle relative acquisizioni;
- qualificando erroneamente in termini di impresa mafiosa l'attività svolta da CO IA nell'acquisire i terreni dell'LA e poi procedere alla relativa edificazione per il tramite della Nuova Immobiliare RI srl, mancando la prova di un investimento di matrice mafiosa, di cointeressenze con le famiglie TO o DO nell'affare LA o di agevolazioni nel relativo percorso imprenditoriale giustificate dalla contiguità mafiosa del proposto;
disponendo la confisca delle quote e del patrimonio della Nord Costruzioni srl, ritenendo che i fondi investiti per la relativa costituzione e la successiva attività di impresa fossero frutto del reimpiego dei frutti illeciti tratti dall'operazione legata alla edificazione dei terreni dell'LA, malgrado il tempo trascorso tra i momenti di espressione della pericolosità sociale riferibile al CO IA (al più tardi risalente ai primi anni 90) e quello di costituzione della detta società (1998) e trascurando le risorse bancarie utilizzate per tale iniziativa imprenditoriale;
- trascurando la piena compatibilità tra le disponibilità proprie di AN IA e quelle provenienti dal relativo nucleo familiare (in particolare in esito alla dismissione di alcuni beni da parte della madre, GA TA, moglie di CO IA) quali fonti lecite di provenienza dei fondi veicolati per pagare il mutuo contratto per l'acquisito dell'immobile di LO e per garantirsi l'autonoma disponibilità dei prodotti finanziari allo stesso confiscati, beni ritenuti nella disponibilità del proposto pur essendo stati acquisiti (nel 2006) in termini notevolmente distanti dai contegni ritenuti espressione della relativa pericolosità sociale;
- non considerando le allegazioni tecniche difensive dirette a comprovare le autonome disponibilità del nucleo familiare facente capo al proposto tale da consentire a ME IA, figlio di CO, di affrontare le rate del mutuo contratto per l'acquisito del bene in Tavagnacco al suddetto terzo intestato e, alla stessa stregua quelle, dirette a rimarcare la capacità finanziaria del nucleo familiare di GE IA (figlia del proposto) di supportare le acquisizioni loro riferite sottoposte a confisca, anche considerando la dismissione di altro immobile, in grado di supportare l'acquisto dell'immobile sito in Tavagnacco. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO LI ricorsi riposano su censure quantomeno infondate e meritano in coerenza la reiezione. 2. È infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Giova ribadire che, nel verificare il rispetto del termine di un anno e sei mesi dalla data di interposizione del gravame, previsto dal comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 per la tempestiva definizione del giudizio di appello, pena l'inefficacia della confisca, occorre guardare alla data di deposito del decreto che definisce il procedimento e non a quella dell'udienza camerale in esito alla quale il giudizio è stato portato in decisione (Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Rv. 276315). 2.2. Sempre in linea di principio, va ancora precisato che, laddove, come nella specie, il procedimento doveva ritenersi pendente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al tenore del d.lgs. n. 159 del 2011 dalla legge n. 161 del 2017, occorrerà tenere conto della relativa disciplina transitoria destinata a regolare espressamente le situazioni processuali non ancora definite in luogo del principio generale del "tempus regit actum". In ragione di tanto, per quel che qui interessa immediatamente, non troverà applicazione nella specie la limitazione della possibilità di proroga della relativa durata massima, ora concedibile, in forza della novella del 2017, per un periodo non superiore a mesi sei (quando di contro la previgente disposizione assentiva due diverse proroghe per un periodo complessivo non superiore all'anno). Conclusione, questa, che trova supporto nell'art. 36, comma 3, della novella, con il quale si è espressamente escluso che la stessa si applichi ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore quanto alle innovazioni destinate ad incidere, riducendolo, sul termine di durata del giudizio a pena di inefficacia (in termini, Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019). Di contro, nel caso a mano, in assenza di una specifica disciplina transitoria disposta in deroga al principio generale del "tempus regit actum", nel valutare la tempestività del deposito del decreto impugnato, si deve altresì tenere conto del termine di 90 giorni- qui espressamente indicato a verbale al momento della decisione- fissato per il deposito del decreto motivato, ipotesi ora espressamente prevista dall'art. 7, comma 10 septies del codice antimafia grazie alle modifiche introdotte dall'art 2, comma 3, lettera f) della citata legge n. 161 del 2017, destinate a fare gioco ai fini della sospensione in ragione del combinato disposto degli artt. 24 comma 2 del citato codice e dell'art. 304, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. ( in termini, Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024, n.m. sul punto). 2.3. La difesa, con ricostruzione analitica e puntuale, ha individuato, facendo corretta applicazione dei superiori principi, nella data del 16 marzo 2023 l'ultimo momento per l'utile deposito del decreto impugnato: in particolare, il termine a quo (data di deposito dell'appello), è stato riferito al 6 aprile 2019; il periodo massimo di efficacia del titolo è stato considerato nella sua massima espansione possibile (due anni e sei mesi); sono stati inoltre computati 526 giorni 5 di sospensione, in essi compreso quello di 90 giorni di cui all'art. 7, comma 10 septies, indicato a verbale dal Collegio decidente al momento in cui lo stesso si è riservata la decisione. La difesa, di contro, contesta l'ulteriore proroga del termine inerente al deposito dei motivi, accordato, secondo quanto affermato dal provvedimento gravato, con decreto del Presidente della Corte di appello del 7 settembre 2022, in misura di ulteriori giorni 90, ai sensi dell'art. 154, comma 4 bis, disp att. cod. proc. pen.; proroga che, se considerata, renderebbe inequivocabilmente tempestivo il deposito, intervenuto il 5 giugno 2023, smentendo la censura difensiva. 2.4. Si sostiene, al fine, che il decreto in questione non sarebbe stato rinvenuto agli atti;
che la relativa decisione, inoltre, oltre a non essere stata mai comunicata, sarebbe stata assunta senza sentire le parti sul punto, violando in tal modo il contraddittorio. L'assunto è infondato. 2.4.1. Seppur trasmesso autonomamente rispetto al fascicolo inerente al procedimento che occupa, il decreto in questione è stato acquisito agli atti del giudizio di legittimità (si veda la comunicazione del 29 gennaio 2024, pervenuta in pari data), così da permettere alla Corte di verificarne la sussistenza in linea con quanto affermato sul punto dalla decisione impugnata. 2.4.2. Per altro verso, va rimarcato che il provvedimento presidenziale di proroga del termine in questione, per quanto dotato di natura giurisdizionale, non presuppone il coinvolgimento delle parti sicché non ne è neppure prevista a pena di nullità la comunicazione. A differenza di quanto deve ritenersi per la sospensione dei termini di custodia cautelare (che non discende automaticamente dal provvedimento presidenziale di proroga, ma necessita di un provvedimento ad hoc, correlato alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione, sicché va ripresa in seno ad un apposito provvedimento da parte del giudice del processo, suscettibile di immediato controllo giurisdizionale in quanto appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. come previsto dall'art 304 dello stesso codice), in materia di prevenzione la proroga in questione incide direttamente sulla sospensione del termine di efficacia della confisca. L'art 24, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale si rifà l'ultimo periodo dell'ad 27, comma 6, dello stesso decreto, richiama, tra gli altri, espressamente l'ari 7, comma 10 octies, sempre del codice antimafia, il quale, a sua volta, rende immediatamente applicabile al procedimento di prevenzione l'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., senza che risulti prevista una espressa ordinanza da parte del collegio decidente che faccia propria la decisione presidenziale. L'eventuale verifica giudiziale della legittimità della proroga ben potrà essere fatta valere, dunque, con le impugnazioni dirette ad attingere la confisca, resa in primo grado o in appello, quale vizio della relativa decisione. E, sotto questo versante, non può non rimarcarsi che nel ricorso non risulta articolata alcuna critica specifica rispetto alla determinazione del Presidente della Corte di appello in tal senso assunta. 3. Non coglie nel segno neppure la doglianza diretta a contrastare il giudizio di pericolosità sociale reso dalla Corte del merito con riguardo a CO IA, nel suo diverso e più 6 circoscritto perimetro temporale — rispetto al portato della originaria contestazione validata in primo grado- riscontrato dalla Corte del merito. 3.1. Secondo l'impostazione accusatoria, tra IA CO- già ritenuto socialmente pericoloso per appartenenza mafiosa con decreto reso nel 1977- e le famiglie mafiose dei TO e DO sarebbe occorsa una cointeressenza imprenditoriale di fatto, immediatamente legata all'acquisizione dei terreni dell'LA e ai successivi sviluppi edificatori della relativa area. In altre parole, sarebbe stata costituita una sorta di società di fatto che vedeva formalmente esposto il gruppo imprenditoriale del IA, indiscutibilmente portatore di interessi propri ma anche di quelli dei citati gruppi mafiosi, essendosi avvalso dei capitali immessi da tali clan nel relativo affare, oltre che di quelli riferibili alla posizione del fratello IN, anche lui soggetto intraneo alla realtà mafiosa territoriale (tanto da essere stato condannato per siffatta imputazione). 3.2. In particolare, CO e MI IA, intorno alla metà degli anni Ottanta rilevarono le quote della Nuova Immobiliare Lauda srl, titolare di un diritto di enfiteusi su alcuni terreni, fatti oggetto, pressoché contestualmente, di affrancamento da parte della SIAM, società concedente, legata a MO LL, anni prima socio della Nuova immobiliare. A sua volta, la Nuova immobiliare ebbe ad implementare il relativo progetto edilizio acquistando (sempre dalla Siam) altri terreni attigui collocati nella medesima zona. Avviato l'iter legato alla detta edificazione, intorno al 1992, CO IA, essendo entrato in rotta di collisione con i DO (che non lo ritenevano più affidabile), venne costretto a cedere quota parte di detta proprietà, non ancora edificata, ai costruttori RA, che operavano sempre nell'interesse dei DO. Cessione, questa, che nella ricostruzione privilegiata dalla Corte del merito, ebbe anche a determinare la fine della cointeressenza imprenditoriale con i DO, costituendo, dunque il momento finale di espressione della pericolosità sociale riferibile a CO IA. 3.3. Il fuoco del giudizio relativo alla pericolosità di CO IA, l'unica che ormai regge la misura patrimoniale, si lega, dunque, all'occulta partecipazione delle citate famiglie mafiose nell'affare "LA", formalmente intrapreso dal gruppo imprenditoriale facente capo al proposto, quantomeno in una fase della relativa lottizzazione. Situazione, questa, che è stata oggetto di due specifici processi penali che hanno coinvolto, tra gli altri, CO IA e il iI figlio MI: il processo "Biondino più 23", definito in primo e secondo grado con l'assoluzione del CO IA dall'imputazione associativa ancorata proprio alla detta vicenda fattuale;
il successivo processo "RA", che vedeva coinvolto oltre al proposto anche il figlio MI con l'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa e riciclaggio e che si è chiuso, con riguardo a CO, con il non doversi procedere quanto alle condotte realizzate sino al 1992, perché coperto dal giudicato caduto sulla assoluzione resa nel processo Biondino, e con l'assoluzione per le condotte successive. 7 3.4. Ciò premesso, a sostegno dell'assunto sotteso alla misura reale applicata, la Corte del merito ha recuperato gli elementi fondamentali di questi due processi;
li ha letti alla luce del diverso portato probatorio richiesto per il giudizio di pericolosità sociale e del diverso perimetro della nozione di appartenenza rispetto a quella di partecipazione;
ed è pervenuta al giudizio di pericolosità fondante la confisca in contestazione, con considerazioni che non meritano censura, vieppiù se filtrate alla luce dei noti limiti che connotano la verifica di legittimità in materia di prevenzione. 3.4.1. In particolare, è stato dato assoluto rilievo alle dichiarazioni dei collaboranti MU (sentito nel primo processo) e RA (valorizzato nel processo RA accanto alle dichiarazioni del primo collaborante), facendone emergere i punti di convergenza destinati a validare l'ipotesi della occulta partecipazione al detto affare delle due famiglie mafiose. 3.4.2. Si è messo in evidenza che entrambi ebbero a riferire di circostanze sapute da terzi: MU per averle apprese da IN TO che, oltre a rimarcare l'interesse anche dei DO e degli stessi fratelli del IA, compreso IN, per l'affare in questione, gli confidò un suo diretto coinvolgimento, realizzato contattando per l'acquisto del terreno il conte LL;
quanto a RA, in disparte il suo consolidato inserimento nel relativo circuito criminale, per averne avuto notizia dal cognato MI IA (classe 60), nipote del proposto. Muovendo da tale indicazione di partenza, si è comunque evidenziata la sovrapponibilità delle dette propalazioni nei loro punti essenziali: in particolare, con riguardo ai consolidati contatti del IA con il contesto mafioso di riferimento e in particolare con i DO e i TO;
al diretto interesse mostrato da tali due famiglie rispetto all'affare inerente la speculazione edilizia da realizzate sui terreni dell'LA; nonché in relazione alle connotazioni assunte dal rapporto occorso tra i due poli di questa negoziazione occulta, essenzialmente sinallagmatico e non frutto di una imposizione proveniente dal versante criminale diretta a piegare la volontà di quello imprenditoriale. 3.5. In questa cornice, il contrario giudizio speso nei due procedimenti penali è stato correttamente ritenuto privo di valenza preclusiva: - perché il rilievo in tesi ostativo andrebbe al più riferito solo all'accertamento reso nel processo Biondino, atteso che in quello successivo il giudice penale ha visto la strada della relativa valutazione di merito preclusa dalla prima sentenza di assoluzione, si che le dichiarazioni di RA non avrebbero potuto mutare l'esito di una valutazione già giudicata per quel determinata contesto fattuale;
- perché in entrambi i processi in questione non si mise in discussione l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti nè quella intrinseca del relativo racconto (in relazione all'RA meglio precisata dalla sentenza di appello nel processo RA: si veda pagina 68 del decreto gravato), secondo canoni di lettura che i giudici della prevenzione hanno puntualmente ribadito;
- perché l'esito del giudizio di responsabilità reso in sede penale avrebbe trovato supporto in elementi probatori che non smentivano in radice il narrato dei due dichiaranti ma piuttosto non valevano a confermarne ab externo il portato senza per ciò solo privare di autonoma 8 rilevanza il quadro offerto da tali dichiarazioni trattandosi (soprattutto con riguardo alle risultanze del processo Biondino) di emergenze formali delle relative operazioni negoziali inerenti alla citata speculazione edilizia, offerte dalle allegazioni difensive, che di certo non potevano ritenersi in grado di contraddire il propalato dei collaboranti - che dava conto di una operazione volutamente rimasta occulta, difficilmente riscontrabile tramite formali pezze giustificative-, come correttamente evidenziato dal decreto gravato, o, ancora, di manchevolezze investigative destinate a lasciare incompleto il quadro probatorio offerto in origine dalle propalazioni del MU, adeguatamente superate, nel quadro indiziario che colora il procedimento di prevenzione, dagli altri elementi acquisiti e in particolare proprio dalle sovrapponibili dichiarazioni di RA. 3.5.1. Dal processo RA, inoltre, i giudici della prevenzione, hanno tratto due ulteriori spunti argomentativi destinati a valida re la ricostruzione da loro privilegiata. Per un verso si è messo in risalto (pag. 66) come, diversamente dal dato emerso nel processo "Biondino", sin dal primo grado del processo RA sarebbe stata fatta luce ulteriore sul coinvolgimento nella vicenda imprenditoriale del conte LL, citato da MU in ragione delle notizie riferitegli da IN TO, protagonista non indifferente dell'intera vicenda in questione, che ruotava intorno alla detta figura (perché ad alcuni parenti dello stesso era riferita la Siam srl, società che ebbe ad affrancare i terreni concessi in enfiteusi alla Nuova Immobiliare RI e venditrice, sempre in favore dei quest'ultima, in un secondo momento, di altri terreni sempre in località LA utilizzati per la detta speculazione edilizia). La Corte del merito, inoltre, si è puntualmente confrontata con le dichiarazioni rese anche in quel processo dal collaborante LV ZZ, soggetto particolarmente vicino ai IA, analizzandone il portato. E, per un verso si è escluso che dalle dichiarazioni di ZZ potessero ricavarsi elementi in forza ai quali ricostruire i rapporti del IA con i DO in termini di sudditanza tipicamente propria del rapporto estorsivo piuttosto che di collaborazione occulta, descritta da UT e RA, il tutto per il tramite di un'argomentata valutazione che a tacer d'altro, per i noti limiti del ricorso di legittimità in materia di prevenzione, non è sindacabile in questa sede;
al contempo, da tali propalazioni se ne è tratta ulteriore conferma dell'interessamento dei DO all'affare LA anche con riguardo alla fase finale della relativa cointeressenza imprenditoriale, definita con la cessione ai RA (si veda pagina 86). 3.5.2. Il portato degli elementi sopra rassegnati potrebbe già fondare la reiezione dei ricorsi, atteso che gli ulteriori momenti della motivazione spesa dalla Corte del merito a sostegno del giudizio di pericolosità sociale di CO IA finiscono per innestarsi in un quadro argomentativo già adeguatamente consolidato, governato da indicazioni di principio non censurabili. Né del resto, tali ulteriori sviluppi argomentativi valgono a smentire l'assunto accusatorio validato dai giudici di appello. In particolare, la Corte del merito ha segnalato l'indifferenza dell'assoluzione di MI IA dall'imputazione associativa intervenuta, nel processo Apocalisse, in appello dopo la 9 condanna resa in primo grado, intervenuta in ragione della della ritenuta inattendibilità soggettiva del chiamante IT TO — ritenuta per le ragioni di astio maturate nei confronti dell'imputato- oltre che per la intrinseca non credibilità del relativo narrato, generico e in alcuni punti contraddittorio anche rispetto alla vicenda relativa all'affare LA e agli interessi delle famiglie DO e TO alla relativa iniziativa imprenditoriale. Il dato, tuttavia, è stato correttamente ritenuto ininfluente rispetto alla pericolosità sociale di CO IA, l'unica che interessa, evidenziando che già la decisione di primo grado non aveva considerato il narrato del TO a fondamento del relativo giudizio per la vicenda LA, avendo semmai valorizzato, del detto processo, le emergenze ricavate da alcune intercettazioni. Si aggiunga che la stessa Corte, implementando ulteriormente la piattaforma diretta a confermare la ricostruzione privilegiata della compartecipazione mafiosa nell'affare LA da parte delle dette famiglie, ha ulteriormente rimarcato che in altra situazione processuale (la revisione relativa alla condanna di IN RA per il reato di riciclaggio realizzato in occasione della più volte evidenziata vendita realizzata dai IA su sollecitazione dei DO) all'esito di una più compìuta, dettagliata e articolata disamina del propalato di IT TO, lo stesso era stato ritenuto attendibile soggettivamente oltre che nel narrato proprio con riguardo all'intera vicenda della LA, soprattutto in relazione alle connotazioni della detta cessione. Tale indicazione argomentativa, oltre a non risultare dirimente, per quanto già anticipato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può ritenersi viziata, perché relativa ad un processo nel quale CO IA non era parte, potendo il dato entrare documentalmente nel giudizio di prevenzione e ivi trovare il necessario confronto processuale nel contraddittorio con gli eredi del proposto, senza lederne le prerogative difensive;
né, ancora, può ritenersi viziata da intrinseca contraddittorietà ( perché vi sarebbe contrasto tra la versione riferita dal CA e quella di RA, entrambe valorizzate dalla Corte del merito), aspetto che oltre a non potersi fare valere in questa sede ( perché al più darebbe corpo ad un mero vizio della motivazione), in ogni caso è aspetto che cede il passo all'assorbente considerazione resa dalla Corte del merito (pagina 110) quanto all'incontroverso interesse di cosa nostra alla vicenda imprenditoriale in questione emerso dalle relative acquisizioni. 3.5.3. Infine, completano il materiale indiziario segnalato a supporto della ritenuta pericolosità sociale, sia le ulteriori dichiarazioni rese da NG NA (riportate dalla pagina 112 del provvedimento gravato), anche queste dirette a confortare l'idea della società di fatto occorsa tra CO IA e i DO/TO con riferimento alla vicenda LA;
sia le intercettazioni acquisite nel procedimento Apocalisse che fanno di IN IA, condannato per mafia, fratello del proposto, un ulteriore compartecipe occulto della vicenda in questione, ad ulteriore conferma della complessiva trama criminale che colorava l'intrapresa economica in questione. Intercettazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, 10 denunziandone una generica lettura travisata, fuori dai parametri di giudizio che connotano il devoluto tipicamente proprio della verifica di legittimità in materia di prevenzione. 4. Sono inammissibili le doglianze spese in relazione alla ritenuta provenienza illecita dei cespiti ablati. 4.1. Seguendo l'ordine del ricorso, va per primo affrontato il tema inerente all'acquisizione delle quote e del patrimonio Nuova immobiliare RI, veicolo materiale di concreta realizzazione della lottizzazione relativa all'LA. La Corte del merito ha descritto l'impresa sociale in questione come a partecipazione mafiosa per le riscontrate cointeressenze di matrice mafiosa più volte descritte nel trattare il tema della pericolosità sociale rispetto alla iniziativa imprenditoriale alla quale detta compagine venne essenzialmente dedicata. Cointeressenze che, fungendo da fattore patogeno dell'intero percorso imprenditoriale, hanno finito coerentemente per rendere indifferenti, perché indistinguibili, sia l'apporto di capitali leciti da parte dell'imprenditore colluso;
sia la presenza di fonti finanziarie esterne, finalizzate a sostenerne il ciclo produttivo secondo caratteri di ordinarietà (i finanziamenti bancari rivendicati dalla difesa a sostegno dell'acquisto dei terreni operati in seconda battuta da potere della Siam). Aspetti, questi, che hanno finito per consolidare, come correttamente messo in luce dalla Corte del merito, una espansione imprenditoriale viziata a monte dalla matrice anche illecita degli investimenti confluiti nella relativa intrapresa edilizia, senza possibili distinzioni di sorta tra momenti leciti e illeciti del relativo sviluppo produttivo. In questa ottica, le due pregresse valutazioni rese in sede di prevenzione non fanno gioco perché al più attesterebbero la capacità di IA di investire nella detta iniziativa imprenditoriale senza elidere il profilo della concorrente quota di matrice illecita che ebbe ad alterare l'ordinaria formazione del substrato finanziario messo in gioco per la detta lottizzazione. La valutazione resa in sede cautelare in uno dei processi penali promossi ai danni dei IA, inoltre, non trova conforto in una deduzione puntuale e documentata quanto al portato di tale statuizione, non consentendo alla Corte di valutarne l'effettivo portato pregiudiziale alla luce di una solo asserita identità dei relativi momenti valutativi quanto al tema della provenienza illecita dell'utilità in questione. 4.2. Stessa sorte meritano le censure dirette a contrastare la confisca delle quote e del patrimonio della Nord Costruzioni srl, costituita nel 1998, con capitale sociale interamente in testa al proposto alla data del decesso. Incontroversa la riferibilità al CO dei capitali veicolati nell'investimento iniziale (originariamente le quote erano intestate ai componenti della famiglia IA, privi di autonome fonti reddituali all'epoca), con la decisione gravata si afferma - e la difesa non smentisce il dato- che i capitali iniziali, temporalmente coincidenti con i periodi espressione della pericolosità sociale, siano il reimpiego dei proventi ricavati dalla vendita degli immobili edificati in occasione della lottizzazione LA. E tanto finisce per viziare in radice l'ulteriore attività 11 imprenditoriale, alla stessa stregua di quanto rimarcato per la precedente compagine sociale, rendendo indifferenti i finanziamenti bancari erogati nel corso del relativo ciclo imprenditoriale, secondo linee di giudizio non censurabili in questa sede. 4.3. Avuto riguardo ai beni intestati a AN IA, figlio di CO, il ricorso non coglie nel segno. L'ablazione riguarda l'immobile sito in via LO 51, Palermo, acquistato dal terzo nel 2006 per 150.000 euro quando il ricorrente conviveva con i genitori, senza risultare dotato di adeguate fonti reddituali in grado di sostenere il relativo sforzo, anche frazionandone il portato guardando alle singole rate del mutuo all'uopo erogato per tale acquisto;
ancora, attiene ai prodotti finanziari e bancari descritti alla pagina 175 del provvedimento gravato. L'incapacità reddituale del ricorrente (argomentata alla pagina 173 e ribadita, quanto al contesto temporale inerente alle utilità diverse dal bene immobile, dalla pagina 175) risulta analiticamente scrutinata dalla decisione gravata, facendo anche leva su puntuali riferimenti al tenore di vita del terzo ricorrente, connotato da margini di spesa senza incertezze non compatibili con le relative capacità reddituali e finanziarie. Conclusioni, queste, genericamente contrastate dalla difesa, la quale non ha messo in gioco, del resto, quantomeno con la dovuta specificità argomentativa, il tema della effettiva disponibilità dei beni in questione alle posizioni del padre CO, mirando piuttosto a rivendicare una complessiva capacità del nucleo familiare del proposto rispetto alle acquisizioni fatte oggetto di ablazione. In questo contesto, il vero tema di criticità proposto dal ricorso, piuttosto, attiene alla distanza temporale tra la data di espressione della pericolosità sociale di CO IA e quella inerente al momento di acquisizione delle utilità in questione. Anche sotto questo versante, il provvedimento gravato non merita censure, avendo la Corte del merito messo puntualmente in evidenza che il nucleo di riferimento del proposto e lo stesso ricorrente non avevano possibilità di impiegare risorse diverse da quelle che costituirono il frutto dei proventi illeciti inerenti alle iniziative imprenditoriali riferibili a CO IA, viziate dalla matrice illecita già riferita: in definitiva, in assenza di valide acquisizioni probatorie di segno contrario, ogni investimento sarebbe stato reso avvalendosi unicamente dei proventi direttamente o indirettamente ricavati dall'affare LA. Affermazione, questa, che non risulta adeguatamente smentita dalle critiche proposte con il ricorso. La difesa, in particolare, ha fatto riferimento a vendite realizzate prima dell'acquisizione delle utilità confiscate, il cui ricavo sarebbe stato utilizzato per sostenere i relativi sforzi economici. Ma siffatta deduzione soffre di evidente genericità e soprattutto appare aspecifica rispetto alla considerazione spesa dal decreto impugnato (pag. 175, penultimo capoverso) quanto al fatto che l'unica vendita eccentrica alla operazione edilizia realizzata sui terreni dell'LA, ebbe a riguardare, quanto alla posizione di AN IA, la disnnissione, nel 2009, di altro cespite, acquisito nel 2005 ma anche in tal caso in assenza di lecite disponibilità 12 comprovate;
bene, dunque, poi monetizzato ma entrato nel patrimonio del terzo ricorrente in un contesto di inadeguatezza reddituale e finanziaria, così da doversi ritenere parimenti viziato dalla matrice illecita dei fondi investiti, non altrimenti riferibili se non ai ricavi tratti dalla lottizzazione più volte citata realizzata dalla Nuova Immobiliare. Ricavi via via investiti in altre iniziative imprenditoriali o in alcuni consolidamenti immobiliari, coerentemente attinti dall'azione di prevenzione patrimoniale malgrado il tempo trascorso perché reimpiego illecito di risorse iniziali all'evidenza tratte dalle condotte espressione della pericolosità sociale qualificata ascritta al padre del ricorrente. 4.4. Quantd ai beni intestati a IA GE e al marito EN OA e ai loro figli ( un immobile in Tavagnacco, l'impresa individuale intestata a OA, alcuni prodotti finanziari variamente intestati ai componenti il detto nucleo familiare),-le censure prospettate dal ricorso sono inammissibili perché aspecifiche, mancando un confronto critico puntuale con le valutazioni rese dai giudici della prevenzione nel rimarcare le inadeguatezze finanziarie e reddituali del relativo nucleo familiare, unicamente ma altrettanto inadeguatamente ricavate dal ricavato dalla vendita (avvenuta nel 2007) di un bene acquistato da potere della Nuova immobiliare RI nel 1995, in assenza integrale di capacita reddituale ed a stretto ridosso del periodo di pericolosità sociale. Da qui la condivisibile conclusione della non liceità della provvista utilizzata per le relative acquisizioni, supportate da indicazioni (si veda pagina 176) non solo condivisibili ma soprattutto rimaste estranee a rilievi critici specifici e dettagliati prospettati con l'impugnazione. 4.5. A soluzione non diversa, infine, si perviene in relazione all'immobile confiscato, intestato a ME IA. La difesa limita le proprie deduzioni difensive richiamando la presenza del mutuo bancario erogato a sostegno del relativo acquisto, trascurando, tuttavia, del tutto integralmente ogni confronto critico con le puntuali argomentazioni spese dal decreto gravato nel deprivare di rilievo il dato (si veda, in particolare, dalla pagina 185). 5. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso,i1 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio 3alsamo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva trasmessa il 13 febbraio 2024, con la quale, replicando alle conclusioni della Procura Generale, è stata ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 34283 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 30/05/2024 1.Con decreto del 26 marzo 2019 il Tribunale di Palermo ha ritenuto socialmente pericoloso in virtù di appartenenza mafiosa MI IA mentre ha escluso la medesima ragione di pericolosità qualificata in relazione alla posizione del fratello AN IA, applicando, in coerenza, solo al primo la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Riscontrata altresì la pericolosità sociale qualificata, sempre in termini di appartenenza mafiosa, in capo a CO IA, padre di MI e AN, deceduto nel 2013, con lo stesso provvedimento è stata disposta la confisca di diverse utilità (partecipazioni societarie e relativo patrimonio aziendale, prodotti finanziari, beni immobili) ritenute nella disponibilità diretta o indiretta dei proposti, con decisione estesa agli eredi di CO IA, laddove non attinti dalla misura reale anche in qualità di terzi intestatari delle dette utilità riferibili al de cuius. 2. Interposto appello, con il decreto descritto in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha solo in parte confermato la decisione appellata, confermando il giudizio constatativo riferito alla pericolosità qualificata di CO IA ma perimetrandone temporalmente in termini diversi il relativo portato, non più esteso all'intero percorso in vita del suddetto ma limitato ai primi anni novanta;
ha escluso la pericolosità sociale ascritta al proposto MI IA;
ha revocato in parte la misura reale accordata in primo grado, escludendo dall'ablazione alcune utilità attinte dalla confisca disposta dal Tribunale, in coerenza con il diverso tenore dei presupposti soggettivi che ne avevano originariamente supportato la consistenza. 3. Propongono ricorso MI IA, AN IA, ME IA e GE IA, tutti quali eredi di CO IA e terzi intestatari di alcune delle utilità ancora confiscate, nonché GI EN, HI TA EN e IO EN, terzi interessati dall'ablazione in contestazione. 4. Tre i motivi di ricorso. 4.1. Con il primo si lamenta violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo la Corte depositato il decreto gravato da ricorso quando ormai era scaduto il termine previsto a pena di inefficacia della confisca dettato dalle citate disposizioni, pur considerando le proroghe disposte (per un anno) e le sospensioni ( in misura di complessivi 526 giorni) assentite dalla normativa di riferimento, in esse compreso il termine di giorni 90 indicato per il deposito del decreto motivato, non potendosi invece valorizzare, al fine, l'ulteriore proroga di 90 giorni sempre dettata per il deposito del provvedimento, disposta sulla base di un provvedimento del Presidente della Corte di appello non rinvenuto in atti e comunque mai notificato alle parti interessate. 4.2. Con il secondo motivo si contesta il giudizio di pericolosità sociale qualificata ascritto alla figura di CO IA perchè reso in immediato contrasto con l'assoluzione del predetto dalle imputazioni di partecipazione mafiosa (nel processo Biondino più 23) e di 2 riciclaggio (nel processo RA) mosse al de cuius sulla base del medesimo materiale probatorio (le dichiarazioni dei collaboranti MU e RA) apprezzato a sostegno della misura di prevenzione contestata. Materiale diversamente ma illegittimamente apprezzato dai giudici della prevenzione, perché inerente al medesimo fatto storico valorizzato a sostegno della ritenuta pericolosità sociale (la ritenuta cointeressenza tra CO IA e le famiglie mafiose dei TO e dei DO nella realizzazione dell'affare dell'LA), radicalmente escluso dai giudici penali in relazione alla contestata responsabilità penale proprio devalutando il propalato dei citati collaboranti. Il tutto in linea con una ricostruzione fattuale — diretta a conclamare l'assenza di interessenze con la criminalità organizzata nella realizzazione dell'operazione edilizia legata ai terreni dell'LA, eseguita dalla Nuova immobiliare RI, riferibile a CO IA e al figlio MI, siano esse riferibili alle famiglie DO e TO che alla stessa partecipazione al detto affare di IN IA, fratello di CO, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso- vieppiù validata in esito alla sentenza di assoluzione in appello di MI IA dall'imputazione ex art 416 bis cod. pen. mossa nel processo "Apocalisse", in considerazione della dichiarata inattendibilità soggettiva del collaborante IT TO, le cui propalazioni erano state valorizzate in primo grado dai giudici della prevenzione. E con riguardo a tale ultima realtà processuale, si contesta l'utilizzazione delle intercettazioni acquisite in quel giudizio -apprezzate dai giudici della prevenzione a sostegno della ritenuta sussistenza dell'accordo mafioso sotteso alla operazione relativa all'acquisto e alla edificazione dei terreni dell'LA- frutto di una erronea interpretazione dei dialoghi captati, disancorata dal relativo tenore letterale;
e si contrasta la possibilità di rivalutare il giudizio di attendibilità del collaborante IT TO facendo leva su emergenze processuali di altro giudizio ( quello legato alla revisione della condanna resa nei confronti del costruttore RA) al quale i IA sono rimasti estranei, non diversamente da quanto è a dirsi in relazione alle dichiarazioni di NG NA, la cui verifica di attendibilità, soggettiva e intrinseca del relativo narrato, non sarebbe stata effettuata da parte della Corte del merito. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso la violazione di legge viene riferita al giudizio di provenienza illecita dei beni sottoposti a confisca, reso trascurando, in primo luogo, le decisioni, rese dal Tribunale di Palermo, sempre in materia di prevenzione patrimoniale nel 1985 e nel 1993 che attestavano la piena liceità del patrimonio formato nel tempo dal proposto anche successivamente alla misura personale della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa comminatagli nel 1977, nonché le valutazioni cautelari, rese nel processo "RA" nell'anno 1999, validate dalla Cassazione, in forza delle quali il patrimonio dei IA (CO e MI), anche in epoca successiva al febbraio 1996, non poteva ritenersi suscettibile di ( sequestro finalizzato alla) confisca allargata per l'insussistenza dei relativi presupposti di legge. Il giudizio di provenienza illecita dei beni confiscati sarebbe stato inoltre reso: 3 - preternnettendo per un verso le indicazioni difensive relative alle modalità di formazione del patrimonio sottoposto a confisca, puntualizzate con le consulenze tecniche di parte, dirette a precisare la liceità dei fondi per la acquisizione delle quote della Nuova immobiliare RI sia la natura della provvista utilizzata per acquisire, tramite finanziamenti bancari, dalla Siam quota parte dei terreni edificabili dell'LA, in distonia rispetto all'investimento di matrice mafiosa ritenuto dai giudici della prevenzione, smentito dalla detta documentazione e non supportato adeguatamente da altre emergenze indiziarie, - malgrado l'assenza di effettive ragioni di sperequazione tra le posizioni di tutti i componenti la famiglia di CO IA e gli investimenti resi nel procedere alle relative acquisizioni;
- qualificando erroneamente in termini di impresa mafiosa l'attività svolta da CO IA nell'acquisire i terreni dell'LA e poi procedere alla relativa edificazione per il tramite della Nuova Immobiliare RI srl, mancando la prova di un investimento di matrice mafiosa, di cointeressenze con le famiglie TO o DO nell'affare LA o di agevolazioni nel relativo percorso imprenditoriale giustificate dalla contiguità mafiosa del proposto;
disponendo la confisca delle quote e del patrimonio della Nord Costruzioni srl, ritenendo che i fondi investiti per la relativa costituzione e la successiva attività di impresa fossero frutto del reimpiego dei frutti illeciti tratti dall'operazione legata alla edificazione dei terreni dell'LA, malgrado il tempo trascorso tra i momenti di espressione della pericolosità sociale riferibile al CO IA (al più tardi risalente ai primi anni 90) e quello di costituzione della detta società (1998) e trascurando le risorse bancarie utilizzate per tale iniziativa imprenditoriale;
- trascurando la piena compatibilità tra le disponibilità proprie di AN IA e quelle provenienti dal relativo nucleo familiare (in particolare in esito alla dismissione di alcuni beni da parte della madre, GA TA, moglie di CO IA) quali fonti lecite di provenienza dei fondi veicolati per pagare il mutuo contratto per l'acquisito dell'immobile di LO e per garantirsi l'autonoma disponibilità dei prodotti finanziari allo stesso confiscati, beni ritenuti nella disponibilità del proposto pur essendo stati acquisiti (nel 2006) in termini notevolmente distanti dai contegni ritenuti espressione della relativa pericolosità sociale;
- non considerando le allegazioni tecniche difensive dirette a comprovare le autonome disponibilità del nucleo familiare facente capo al proposto tale da consentire a ME IA, figlio di CO, di affrontare le rate del mutuo contratto per l'acquisito del bene in Tavagnacco al suddetto terzo intestato e, alla stessa stregua quelle, dirette a rimarcare la capacità finanziaria del nucleo familiare di GE IA (figlia del proposto) di supportare le acquisizioni loro riferite sottoposte a confisca, anche considerando la dismissione di altro immobile, in grado di supportare l'acquisto dell'immobile sito in Tavagnacco. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO LI ricorsi riposano su censure quantomeno infondate e meritano in coerenza la reiezione. 2. È infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Giova ribadire che, nel verificare il rispetto del termine di un anno e sei mesi dalla data di interposizione del gravame, previsto dal comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 per la tempestiva definizione del giudizio di appello, pena l'inefficacia della confisca, occorre guardare alla data di deposito del decreto che definisce il procedimento e non a quella dell'udienza camerale in esito alla quale il giudizio è stato portato in decisione (Sez. 1, n. 21740 del 07/03/2019, Rv. 276315). 2.2. Sempre in linea di principio, va ancora precisato che, laddove, come nella specie, il procedimento doveva ritenersi pendente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al tenore del d.lgs. n. 159 del 2011 dalla legge n. 161 del 2017, occorrerà tenere conto della relativa disciplina transitoria destinata a regolare espressamente le situazioni processuali non ancora definite in luogo del principio generale del "tempus regit actum". In ragione di tanto, per quel che qui interessa immediatamente, non troverà applicazione nella specie la limitazione della possibilità di proroga della relativa durata massima, ora concedibile, in forza della novella del 2017, per un periodo non superiore a mesi sei (quando di contro la previgente disposizione assentiva due diverse proroghe per un periodo complessivo non superiore all'anno). Conclusione, questa, che trova supporto nell'art. 36, comma 3, della novella, con il quale si è espressamente escluso che la stessa si applichi ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore quanto alle innovazioni destinate ad incidere, riducendolo, sul termine di durata del giudizio a pena di inefficacia (in termini, Sez. 5, n. 52068 del 18/11/2019). Di contro, nel caso a mano, in assenza di una specifica disciplina transitoria disposta in deroga al principio generale del "tempus regit actum", nel valutare la tempestività del deposito del decreto impugnato, si deve altresì tenere conto del termine di 90 giorni- qui espressamente indicato a verbale al momento della decisione- fissato per il deposito del decreto motivato, ipotesi ora espressamente prevista dall'art. 7, comma 10 septies del codice antimafia grazie alle modifiche introdotte dall'art 2, comma 3, lettera f) della citata legge n. 161 del 2017, destinate a fare gioco ai fini della sospensione in ragione del combinato disposto degli artt. 24 comma 2 del citato codice e dell'art. 304, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. ( in termini, Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024, n.m. sul punto). 2.3. La difesa, con ricostruzione analitica e puntuale, ha individuato, facendo corretta applicazione dei superiori principi, nella data del 16 marzo 2023 l'ultimo momento per l'utile deposito del decreto impugnato: in particolare, il termine a quo (data di deposito dell'appello), è stato riferito al 6 aprile 2019; il periodo massimo di efficacia del titolo è stato considerato nella sua massima espansione possibile (due anni e sei mesi); sono stati inoltre computati 526 giorni 5 di sospensione, in essi compreso quello di 90 giorni di cui all'art. 7, comma 10 septies, indicato a verbale dal Collegio decidente al momento in cui lo stesso si è riservata la decisione. La difesa, di contro, contesta l'ulteriore proroga del termine inerente al deposito dei motivi, accordato, secondo quanto affermato dal provvedimento gravato, con decreto del Presidente della Corte di appello del 7 settembre 2022, in misura di ulteriori giorni 90, ai sensi dell'art. 154, comma 4 bis, disp att. cod. proc. pen.; proroga che, se considerata, renderebbe inequivocabilmente tempestivo il deposito, intervenuto il 5 giugno 2023, smentendo la censura difensiva. 2.4. Si sostiene, al fine, che il decreto in questione non sarebbe stato rinvenuto agli atti;
che la relativa decisione, inoltre, oltre a non essere stata mai comunicata, sarebbe stata assunta senza sentire le parti sul punto, violando in tal modo il contraddittorio. L'assunto è infondato. 2.4.1. Seppur trasmesso autonomamente rispetto al fascicolo inerente al procedimento che occupa, il decreto in questione è stato acquisito agli atti del giudizio di legittimità (si veda la comunicazione del 29 gennaio 2024, pervenuta in pari data), così da permettere alla Corte di verificarne la sussistenza in linea con quanto affermato sul punto dalla decisione impugnata. 2.4.2. Per altro verso, va rimarcato che il provvedimento presidenziale di proroga del termine in questione, per quanto dotato di natura giurisdizionale, non presuppone il coinvolgimento delle parti sicché non ne è neppure prevista a pena di nullità la comunicazione. A differenza di quanto deve ritenersi per la sospensione dei termini di custodia cautelare (che non discende automaticamente dal provvedimento presidenziale di proroga, ma necessita di un provvedimento ad hoc, correlato alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione, sicché va ripresa in seno ad un apposito provvedimento da parte del giudice del processo, suscettibile di immediato controllo giurisdizionale in quanto appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. come previsto dall'art 304 dello stesso codice), in materia di prevenzione la proroga in questione incide direttamente sulla sospensione del termine di efficacia della confisca. L'art 24, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, al quale si rifà l'ultimo periodo dell'ad 27, comma 6, dello stesso decreto, richiama, tra gli altri, espressamente l'ari 7, comma 10 octies, sempre del codice antimafia, il quale, a sua volta, rende immediatamente applicabile al procedimento di prevenzione l'art. 154 disp. att. cod. proc. pen., senza che risulti prevista una espressa ordinanza da parte del collegio decidente che faccia propria la decisione presidenziale. L'eventuale verifica giudiziale della legittimità della proroga ben potrà essere fatta valere, dunque, con le impugnazioni dirette ad attingere la confisca, resa in primo grado o in appello, quale vizio della relativa decisione. E, sotto questo versante, non può non rimarcarsi che nel ricorso non risulta articolata alcuna critica specifica rispetto alla determinazione del Presidente della Corte di appello in tal senso assunta. 3. Non coglie nel segno neppure la doglianza diretta a contrastare il giudizio di pericolosità sociale reso dalla Corte del merito con riguardo a CO IA, nel suo diverso e più 6 circoscritto perimetro temporale — rispetto al portato della originaria contestazione validata in primo grado- riscontrato dalla Corte del merito. 3.1. Secondo l'impostazione accusatoria, tra IA CO- già ritenuto socialmente pericoloso per appartenenza mafiosa con decreto reso nel 1977- e le famiglie mafiose dei TO e DO sarebbe occorsa una cointeressenza imprenditoriale di fatto, immediatamente legata all'acquisizione dei terreni dell'LA e ai successivi sviluppi edificatori della relativa area. In altre parole, sarebbe stata costituita una sorta di società di fatto che vedeva formalmente esposto il gruppo imprenditoriale del IA, indiscutibilmente portatore di interessi propri ma anche di quelli dei citati gruppi mafiosi, essendosi avvalso dei capitali immessi da tali clan nel relativo affare, oltre che di quelli riferibili alla posizione del fratello IN, anche lui soggetto intraneo alla realtà mafiosa territoriale (tanto da essere stato condannato per siffatta imputazione). 3.2. In particolare, CO e MI IA, intorno alla metà degli anni Ottanta rilevarono le quote della Nuova Immobiliare Lauda srl, titolare di un diritto di enfiteusi su alcuni terreni, fatti oggetto, pressoché contestualmente, di affrancamento da parte della SIAM, società concedente, legata a MO LL, anni prima socio della Nuova immobiliare. A sua volta, la Nuova immobiliare ebbe ad implementare il relativo progetto edilizio acquistando (sempre dalla Siam) altri terreni attigui collocati nella medesima zona. Avviato l'iter legato alla detta edificazione, intorno al 1992, CO IA, essendo entrato in rotta di collisione con i DO (che non lo ritenevano più affidabile), venne costretto a cedere quota parte di detta proprietà, non ancora edificata, ai costruttori RA, che operavano sempre nell'interesse dei DO. Cessione, questa, che nella ricostruzione privilegiata dalla Corte del merito, ebbe anche a determinare la fine della cointeressenza imprenditoriale con i DO, costituendo, dunque il momento finale di espressione della pericolosità sociale riferibile a CO IA. 3.3. Il fuoco del giudizio relativo alla pericolosità di CO IA, l'unica che ormai regge la misura patrimoniale, si lega, dunque, all'occulta partecipazione delle citate famiglie mafiose nell'affare "LA", formalmente intrapreso dal gruppo imprenditoriale facente capo al proposto, quantomeno in una fase della relativa lottizzazione. Situazione, questa, che è stata oggetto di due specifici processi penali che hanno coinvolto, tra gli altri, CO IA e il iI figlio MI: il processo "Biondino più 23", definito in primo e secondo grado con l'assoluzione del CO IA dall'imputazione associativa ancorata proprio alla detta vicenda fattuale;
il successivo processo "RA", che vedeva coinvolto oltre al proposto anche il figlio MI con l'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa e riciclaggio e che si è chiuso, con riguardo a CO, con il non doversi procedere quanto alle condotte realizzate sino al 1992, perché coperto dal giudicato caduto sulla assoluzione resa nel processo Biondino, e con l'assoluzione per le condotte successive. 7 3.4. Ciò premesso, a sostegno dell'assunto sotteso alla misura reale applicata, la Corte del merito ha recuperato gli elementi fondamentali di questi due processi;
li ha letti alla luce del diverso portato probatorio richiesto per il giudizio di pericolosità sociale e del diverso perimetro della nozione di appartenenza rispetto a quella di partecipazione;
ed è pervenuta al giudizio di pericolosità fondante la confisca in contestazione, con considerazioni che non meritano censura, vieppiù se filtrate alla luce dei noti limiti che connotano la verifica di legittimità in materia di prevenzione. 3.4.1. In particolare, è stato dato assoluto rilievo alle dichiarazioni dei collaboranti MU (sentito nel primo processo) e RA (valorizzato nel processo RA accanto alle dichiarazioni del primo collaborante), facendone emergere i punti di convergenza destinati a validare l'ipotesi della occulta partecipazione al detto affare delle due famiglie mafiose. 3.4.2. Si è messo in evidenza che entrambi ebbero a riferire di circostanze sapute da terzi: MU per averle apprese da IN TO che, oltre a rimarcare l'interesse anche dei DO e degli stessi fratelli del IA, compreso IN, per l'affare in questione, gli confidò un suo diretto coinvolgimento, realizzato contattando per l'acquisto del terreno il conte LL;
quanto a RA, in disparte il suo consolidato inserimento nel relativo circuito criminale, per averne avuto notizia dal cognato MI IA (classe 60), nipote del proposto. Muovendo da tale indicazione di partenza, si è comunque evidenziata la sovrapponibilità delle dette propalazioni nei loro punti essenziali: in particolare, con riguardo ai consolidati contatti del IA con il contesto mafioso di riferimento e in particolare con i DO e i TO;
al diretto interesse mostrato da tali due famiglie rispetto all'affare inerente la speculazione edilizia da realizzate sui terreni dell'LA; nonché in relazione alle connotazioni assunte dal rapporto occorso tra i due poli di questa negoziazione occulta, essenzialmente sinallagmatico e non frutto di una imposizione proveniente dal versante criminale diretta a piegare la volontà di quello imprenditoriale. 3.5. In questa cornice, il contrario giudizio speso nei due procedimenti penali è stato correttamente ritenuto privo di valenza preclusiva: - perché il rilievo in tesi ostativo andrebbe al più riferito solo all'accertamento reso nel processo Biondino, atteso che in quello successivo il giudice penale ha visto la strada della relativa valutazione di merito preclusa dalla prima sentenza di assoluzione, si che le dichiarazioni di RA non avrebbero potuto mutare l'esito di una valutazione già giudicata per quel determinata contesto fattuale;
- perché in entrambi i processi in questione non si mise in discussione l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti nè quella intrinseca del relativo racconto (in relazione all'RA meglio precisata dalla sentenza di appello nel processo RA: si veda pagina 68 del decreto gravato), secondo canoni di lettura che i giudici della prevenzione hanno puntualmente ribadito;
- perché l'esito del giudizio di responsabilità reso in sede penale avrebbe trovato supporto in elementi probatori che non smentivano in radice il narrato dei due dichiaranti ma piuttosto non valevano a confermarne ab externo il portato senza per ciò solo privare di autonoma 8 rilevanza il quadro offerto da tali dichiarazioni trattandosi (soprattutto con riguardo alle risultanze del processo Biondino) di emergenze formali delle relative operazioni negoziali inerenti alla citata speculazione edilizia, offerte dalle allegazioni difensive, che di certo non potevano ritenersi in grado di contraddire il propalato dei collaboranti - che dava conto di una operazione volutamente rimasta occulta, difficilmente riscontrabile tramite formali pezze giustificative-, come correttamente evidenziato dal decreto gravato, o, ancora, di manchevolezze investigative destinate a lasciare incompleto il quadro probatorio offerto in origine dalle propalazioni del MU, adeguatamente superate, nel quadro indiziario che colora il procedimento di prevenzione, dagli altri elementi acquisiti e in particolare proprio dalle sovrapponibili dichiarazioni di RA. 3.5.1. Dal processo RA, inoltre, i giudici della prevenzione, hanno tratto due ulteriori spunti argomentativi destinati a valida re la ricostruzione da loro privilegiata. Per un verso si è messo in risalto (pag. 66) come, diversamente dal dato emerso nel processo "Biondino", sin dal primo grado del processo RA sarebbe stata fatta luce ulteriore sul coinvolgimento nella vicenda imprenditoriale del conte LL, citato da MU in ragione delle notizie riferitegli da IN TO, protagonista non indifferente dell'intera vicenda in questione, che ruotava intorno alla detta figura (perché ad alcuni parenti dello stesso era riferita la Siam srl, società che ebbe ad affrancare i terreni concessi in enfiteusi alla Nuova Immobiliare RI e venditrice, sempre in favore dei quest'ultima, in un secondo momento, di altri terreni sempre in località LA utilizzati per la detta speculazione edilizia). La Corte del merito, inoltre, si è puntualmente confrontata con le dichiarazioni rese anche in quel processo dal collaborante LV ZZ, soggetto particolarmente vicino ai IA, analizzandone il portato. E, per un verso si è escluso che dalle dichiarazioni di ZZ potessero ricavarsi elementi in forza ai quali ricostruire i rapporti del IA con i DO in termini di sudditanza tipicamente propria del rapporto estorsivo piuttosto che di collaborazione occulta, descritta da UT e RA, il tutto per il tramite di un'argomentata valutazione che a tacer d'altro, per i noti limiti del ricorso di legittimità in materia di prevenzione, non è sindacabile in questa sede;
al contempo, da tali propalazioni se ne è tratta ulteriore conferma dell'interessamento dei DO all'affare LA anche con riguardo alla fase finale della relativa cointeressenza imprenditoriale, definita con la cessione ai RA (si veda pagina 86). 3.5.2. Il portato degli elementi sopra rassegnati potrebbe già fondare la reiezione dei ricorsi, atteso che gli ulteriori momenti della motivazione spesa dalla Corte del merito a sostegno del giudizio di pericolosità sociale di CO IA finiscono per innestarsi in un quadro argomentativo già adeguatamente consolidato, governato da indicazioni di principio non censurabili. Né del resto, tali ulteriori sviluppi argomentativi valgono a smentire l'assunto accusatorio validato dai giudici di appello. In particolare, la Corte del merito ha segnalato l'indifferenza dell'assoluzione di MI IA dall'imputazione associativa intervenuta, nel processo Apocalisse, in appello dopo la 9 condanna resa in primo grado, intervenuta in ragione della della ritenuta inattendibilità soggettiva del chiamante IT TO — ritenuta per le ragioni di astio maturate nei confronti dell'imputato- oltre che per la intrinseca non credibilità del relativo narrato, generico e in alcuni punti contraddittorio anche rispetto alla vicenda relativa all'affare LA e agli interessi delle famiglie DO e TO alla relativa iniziativa imprenditoriale. Il dato, tuttavia, è stato correttamente ritenuto ininfluente rispetto alla pericolosità sociale di CO IA, l'unica che interessa, evidenziando che già la decisione di primo grado non aveva considerato il narrato del TO a fondamento del relativo giudizio per la vicenda LA, avendo semmai valorizzato, del detto processo, le emergenze ricavate da alcune intercettazioni. Si aggiunga che la stessa Corte, implementando ulteriormente la piattaforma diretta a confermare la ricostruzione privilegiata della compartecipazione mafiosa nell'affare LA da parte delle dette famiglie, ha ulteriormente rimarcato che in altra situazione processuale (la revisione relativa alla condanna di IN RA per il reato di riciclaggio realizzato in occasione della più volte evidenziata vendita realizzata dai IA su sollecitazione dei DO) all'esito di una più compìuta, dettagliata e articolata disamina del propalato di IT TO, lo stesso era stato ritenuto attendibile soggettivamente oltre che nel narrato proprio con riguardo all'intera vicenda della LA, soprattutto in relazione alle connotazioni della detta cessione. Tale indicazione argomentativa, oltre a non risultare dirimente, per quanto già anticipato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può ritenersi viziata, perché relativa ad un processo nel quale CO IA non era parte, potendo il dato entrare documentalmente nel giudizio di prevenzione e ivi trovare il necessario confronto processuale nel contraddittorio con gli eredi del proposto, senza lederne le prerogative difensive;
né, ancora, può ritenersi viziata da intrinseca contraddittorietà ( perché vi sarebbe contrasto tra la versione riferita dal CA e quella di RA, entrambe valorizzate dalla Corte del merito), aspetto che oltre a non potersi fare valere in questa sede ( perché al più darebbe corpo ad un mero vizio della motivazione), in ogni caso è aspetto che cede il passo all'assorbente considerazione resa dalla Corte del merito (pagina 110) quanto all'incontroverso interesse di cosa nostra alla vicenda imprenditoriale in questione emerso dalle relative acquisizioni. 3.5.3. Infine, completano il materiale indiziario segnalato a supporto della ritenuta pericolosità sociale, sia le ulteriori dichiarazioni rese da NG NA (riportate dalla pagina 112 del provvedimento gravato), anche queste dirette a confortare l'idea della società di fatto occorsa tra CO IA e i DO/TO con riferimento alla vicenda LA;
sia le intercettazioni acquisite nel procedimento Apocalisse che fanno di IN IA, condannato per mafia, fratello del proposto, un ulteriore compartecipe occulto della vicenda in questione, ad ulteriore conferma della complessiva trama criminale che colorava l'intrapresa economica in questione. Intercettazioni che il ricorso contrasta del tutto inadeguatamente, 10 denunziandone una generica lettura travisata, fuori dai parametri di giudizio che connotano il devoluto tipicamente proprio della verifica di legittimità in materia di prevenzione. 4. Sono inammissibili le doglianze spese in relazione alla ritenuta provenienza illecita dei cespiti ablati. 4.1. Seguendo l'ordine del ricorso, va per primo affrontato il tema inerente all'acquisizione delle quote e del patrimonio Nuova immobiliare RI, veicolo materiale di concreta realizzazione della lottizzazione relativa all'LA. La Corte del merito ha descritto l'impresa sociale in questione come a partecipazione mafiosa per le riscontrate cointeressenze di matrice mafiosa più volte descritte nel trattare il tema della pericolosità sociale rispetto alla iniziativa imprenditoriale alla quale detta compagine venne essenzialmente dedicata. Cointeressenze che, fungendo da fattore patogeno dell'intero percorso imprenditoriale, hanno finito coerentemente per rendere indifferenti, perché indistinguibili, sia l'apporto di capitali leciti da parte dell'imprenditore colluso;
sia la presenza di fonti finanziarie esterne, finalizzate a sostenerne il ciclo produttivo secondo caratteri di ordinarietà (i finanziamenti bancari rivendicati dalla difesa a sostegno dell'acquisto dei terreni operati in seconda battuta da potere della Siam). Aspetti, questi, che hanno finito per consolidare, come correttamente messo in luce dalla Corte del merito, una espansione imprenditoriale viziata a monte dalla matrice anche illecita degli investimenti confluiti nella relativa intrapresa edilizia, senza possibili distinzioni di sorta tra momenti leciti e illeciti del relativo sviluppo produttivo. In questa ottica, le due pregresse valutazioni rese in sede di prevenzione non fanno gioco perché al più attesterebbero la capacità di IA di investire nella detta iniziativa imprenditoriale senza elidere il profilo della concorrente quota di matrice illecita che ebbe ad alterare l'ordinaria formazione del substrato finanziario messo in gioco per la detta lottizzazione. La valutazione resa in sede cautelare in uno dei processi penali promossi ai danni dei IA, inoltre, non trova conforto in una deduzione puntuale e documentata quanto al portato di tale statuizione, non consentendo alla Corte di valutarne l'effettivo portato pregiudiziale alla luce di una solo asserita identità dei relativi momenti valutativi quanto al tema della provenienza illecita dell'utilità in questione. 4.2. Stessa sorte meritano le censure dirette a contrastare la confisca delle quote e del patrimonio della Nord Costruzioni srl, costituita nel 1998, con capitale sociale interamente in testa al proposto alla data del decesso. Incontroversa la riferibilità al CO dei capitali veicolati nell'investimento iniziale (originariamente le quote erano intestate ai componenti della famiglia IA, privi di autonome fonti reddituali all'epoca), con la decisione gravata si afferma - e la difesa non smentisce il dato- che i capitali iniziali, temporalmente coincidenti con i periodi espressione della pericolosità sociale, siano il reimpiego dei proventi ricavati dalla vendita degli immobili edificati in occasione della lottizzazione LA. E tanto finisce per viziare in radice l'ulteriore attività 11 imprenditoriale, alla stessa stregua di quanto rimarcato per la precedente compagine sociale, rendendo indifferenti i finanziamenti bancari erogati nel corso del relativo ciclo imprenditoriale, secondo linee di giudizio non censurabili in questa sede. 4.3. Avuto riguardo ai beni intestati a AN IA, figlio di CO, il ricorso non coglie nel segno. L'ablazione riguarda l'immobile sito in via LO 51, Palermo, acquistato dal terzo nel 2006 per 150.000 euro quando il ricorrente conviveva con i genitori, senza risultare dotato di adeguate fonti reddituali in grado di sostenere il relativo sforzo, anche frazionandone il portato guardando alle singole rate del mutuo all'uopo erogato per tale acquisto;
ancora, attiene ai prodotti finanziari e bancari descritti alla pagina 175 del provvedimento gravato. L'incapacità reddituale del ricorrente (argomentata alla pagina 173 e ribadita, quanto al contesto temporale inerente alle utilità diverse dal bene immobile, dalla pagina 175) risulta analiticamente scrutinata dalla decisione gravata, facendo anche leva su puntuali riferimenti al tenore di vita del terzo ricorrente, connotato da margini di spesa senza incertezze non compatibili con le relative capacità reddituali e finanziarie. Conclusioni, queste, genericamente contrastate dalla difesa, la quale non ha messo in gioco, del resto, quantomeno con la dovuta specificità argomentativa, il tema della effettiva disponibilità dei beni in questione alle posizioni del padre CO, mirando piuttosto a rivendicare una complessiva capacità del nucleo familiare del proposto rispetto alle acquisizioni fatte oggetto di ablazione. In questo contesto, il vero tema di criticità proposto dal ricorso, piuttosto, attiene alla distanza temporale tra la data di espressione della pericolosità sociale di CO IA e quella inerente al momento di acquisizione delle utilità in questione. Anche sotto questo versante, il provvedimento gravato non merita censure, avendo la Corte del merito messo puntualmente in evidenza che il nucleo di riferimento del proposto e lo stesso ricorrente non avevano possibilità di impiegare risorse diverse da quelle che costituirono il frutto dei proventi illeciti inerenti alle iniziative imprenditoriali riferibili a CO IA, viziate dalla matrice illecita già riferita: in definitiva, in assenza di valide acquisizioni probatorie di segno contrario, ogni investimento sarebbe stato reso avvalendosi unicamente dei proventi direttamente o indirettamente ricavati dall'affare LA. Affermazione, questa, che non risulta adeguatamente smentita dalle critiche proposte con il ricorso. La difesa, in particolare, ha fatto riferimento a vendite realizzate prima dell'acquisizione delle utilità confiscate, il cui ricavo sarebbe stato utilizzato per sostenere i relativi sforzi economici. Ma siffatta deduzione soffre di evidente genericità e soprattutto appare aspecifica rispetto alla considerazione spesa dal decreto impugnato (pag. 175, penultimo capoverso) quanto al fatto che l'unica vendita eccentrica alla operazione edilizia realizzata sui terreni dell'LA, ebbe a riguardare, quanto alla posizione di AN IA, la disnnissione, nel 2009, di altro cespite, acquisito nel 2005 ma anche in tal caso in assenza di lecite disponibilità 12 comprovate;
bene, dunque, poi monetizzato ma entrato nel patrimonio del terzo ricorrente in un contesto di inadeguatezza reddituale e finanziaria, così da doversi ritenere parimenti viziato dalla matrice illecita dei fondi investiti, non altrimenti riferibili se non ai ricavi tratti dalla lottizzazione più volte citata realizzata dalla Nuova Immobiliare. Ricavi via via investiti in altre iniziative imprenditoriali o in alcuni consolidamenti immobiliari, coerentemente attinti dall'azione di prevenzione patrimoniale malgrado il tempo trascorso perché reimpiego illecito di risorse iniziali all'evidenza tratte dalle condotte espressione della pericolosità sociale qualificata ascritta al padre del ricorrente. 4.4. Quantd ai beni intestati a IA GE e al marito EN OA e ai loro figli ( un immobile in Tavagnacco, l'impresa individuale intestata a OA, alcuni prodotti finanziari variamente intestati ai componenti il detto nucleo familiare),-le censure prospettate dal ricorso sono inammissibili perché aspecifiche, mancando un confronto critico puntuale con le valutazioni rese dai giudici della prevenzione nel rimarcare le inadeguatezze finanziarie e reddituali del relativo nucleo familiare, unicamente ma altrettanto inadeguatamente ricavate dal ricavato dalla vendita (avvenuta nel 2007) di un bene acquistato da potere della Nuova immobiliare RI nel 1995, in assenza integrale di capacita reddituale ed a stretto ridosso del periodo di pericolosità sociale. Da qui la condivisibile conclusione della non liceità della provvista utilizzata per le relative acquisizioni, supportate da indicazioni (si veda pagina 176) non solo condivisibili ma soprattutto rimaste estranee a rilievi critici specifici e dettagliati prospettati con l'impugnazione. 4.5. A soluzione non diversa, infine, si perviene in relazione all'immobile confiscato, intestato a ME IA. La difesa limita le proprie deduzioni difensive richiamando la presenza del mutuo bancario erogato a sostegno del relativo acquisto, trascurando, tuttavia, del tutto integralmente ogni confronto critico con le puntuali argomentazioni spese dal decreto gravato nel deprivare di rilievo il dato (si veda, in particolare, dalla pagina 185). 5. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso,i1 30 maggio 2024 Il Consigliere estensore