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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentario • 1
- 1. Internal investigations: come accertare e prevenire illeciti in aziendaMorri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 16 aprile 2024
La rilevanza delle internal investigations, ossia delle indagini interne aziendali, è destinata a diffondersi in maniera esponenziale. Tale strumento è divenuto fondamentale innanzitutto in relazione al monitoraggio del rispetto della normativa ex d.lgs. 231/01, ma non solo. Ai sensi del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Whistleblowing), che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing, infatti, le imprese sono tenute ad accertare la fondatezza delle segnalazioni effettuate dai ‘segnalanti' in relazione a un elenco sempre più ampio di potenziali violazioni (in cui rientrano non solo i reati previsti dal catalogo del d.lgs. 231/01, ma anche violazioni della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2024, n. 10934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10934 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDIINO che ha concluso chiedendo di voler rimettere gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una delle Sezioni civili di codesta Corte. L'avvocato ELIANA SAPORITO in difesa di ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. chiede l'inammissibilità dei ricorsi;
deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato DANIELA FAVA in difesa di CI OB chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 6 giugno 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER CC per l'intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita dell'importo di € 166.103,57 ai danni della IHG (Italian Hospital Group) s.p.a., confermando le statuizioni civili e le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado. 2. La difesa della imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta inosservanza o errata applicazione della legge penale nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.124 c.p.. Laddove si tratti di reato continuato (come nel caso in contestazione), il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non Penale Sent. Sez. 2 Num. 10934 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 dall'ultimo episodio della serie in continuazione. Perlanto, la possibilità di presentare querela decorre dal momento di consumazione di ogni singolo episodio commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In primo e secondo grado i giudici hanno travisato le prove testimoniali dalle quali emergeva che la persona offesa avesse avuto conoscenza del reato ben prima della data del 9 aprile 2015, individuata dal giudicante come dies a quo per il computo del termine di tre mesi per la presentazione della querela. In realtà, la conoscenza effettiva da parte dell'ente persona offesa risaliva al mese di marzo 2015 quando la signora EL LL venne nominata dai vertici aziendali per fare luce sugli ammanchi che si erano registrati. La notitia criminis era disponibile nell'intranet aziendale da un mese, anche se non era stato individuato l'autore della condotta. L'art.124 c.p. non richiede la conoscenza dell'autore del reato per la proposizione della querela. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'assunzione della prova in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, ai fini della decisione sugli effetti civili. Manca la prova dell'effettiva presenza sul luogo di lavoro dell'imputata nei giorni in cui ella avrebbe ricevuto gli importi di cui si sarebbe indebitamente appropriata, secondo la ricostruzione accusatoria in base alle sigle apposte apparentemente dalla CC. L'errore consiste nel fatto che la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. è stata scambiata con una dichiarazione testimoniale, con conseguente inutilizzabilità della stessa. Mancando qualsivoglia ulteriore elemento di riscontro, la citata confessione stragiudiziale è insufficiente a costituire il perno dell'affermazione di responsabilità. Tanto più che (dichiarazione stragiudiziale) è smentita dalla dichiarazione scritta del 18 aprile 2015 con cui la CC nega ogni addebito, eccezion fatta per due posizioni specifiche. Manca inoltre una perizia sulle sigle apposte apparentemente dalla CC con conseguente esclusione della riferibilità a costei delle indebite appropriazioni ai danni della IHG s.p.a.. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 220 disp. att. c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi NI e EL LL in relazione alla confessione stragiudiziale della CC resa sotto indebita pressione (perché in violazione dell'art.7 della legge 300/70) e frutto di inganno, sono inutilizzabili. È stato violato l'art.220 disp.att. c.p.p., con conseguente disapplicazione di garanzia procedurali che dovrebbero trovare tutela, in base CEDU anche alle controversie relative alle modalità procedurali di licenziamento in ambito privatistico (cfr. Corte EDU, sent. Bucholz vs. Germania del 1981). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. A 2. Non consentito in questa sede è il primo motivo, che presuppone una valutazione di fatto che esula dal giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015 Grasso Rv. 264847- 01). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (fin da Sez. 5, n. 3315 del 20/01/2000 Prando Rv. 215580 - 01, ed anche in precedenza) ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela, occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dall'art.124 comma 1 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, tanto sotto il profilo oggettivo come sotto quello soggettivo, non essendo sufficiente il sospetto ovvero anche la certezza di eventuali ammanchi. Solo all'esito del formarsi di tale conoscenza, con la identificazione dell'autore del reato (ove possibile, naturalmente) e la comprensione dei termini oggettivi dello stesso, la persona offesa, anche intuitu personae, potrà fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione (ex multis, Sez. 2, n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01). Pertanto, nel caso in cui vengano condotti accertamenti indispensabili ai fini ora indicati il termine di cui all'articolo 124 c.p. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato né da quello in cui sulla base di semplici sospetti, indirizzi le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. Con il che viene chiarito che sulla persona offesa grava anche un onere di accertamento in ordine ai termini concreti della vicenda, onere che va soddisfatto in vista di un ragionevole tempestivo esercizio del diritto di querela (Sez. 5, n.33466 del 9/07/2008, Ladogana, Rv.241396, citata anche dal ricorrente). Sulla base di tali principi, peraltro assai risalenti e costanti, è manifestamente infondata la linea difensiva basata sulla tardiva contestazione della attività di indagine interna e sulla anteriore conoscibilità (nell'intranet aziendale, si sostiene nel ricorso) della vicenda. A parte il fatto che mai viene indicato in quale data la conoscenza effettiva del fatto vi sia stata (limitandosi a sostenerne l'anteriorità), è del tutto corretta la valutazione del giudice d'appello che ha ritenuto sostanzialmente la contestazione parte (ultima) del processo di accertamento, conclusosi il 9 aprile 2015 (pg.5) in quanto diretto a ricevere la versione della persona offesa prima di procedere (eventualmente, intuitu personae, come sopra detto) alla denuncia. 3. Non consentito e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo che contesta il giudizio in ordine alla valutazione effettuata dai giudici di merito della confessione stragiudiziale resa dell'imputata all'esito delle contestazioni formulate a conclusione del procedimento disciplinare. Si tratta, all'evidenza, di materia che costituisce l'essenza del giudizio di merito in cui questa Corte non può entrare, pena la violazione delle regole ordinamentali, che riservano alla funzione di legittimità l'interpretazione delle norme, non la (terza) valutazione del fatto. Ci troviamo in questo caso di fronte ad una 'doppia conforme' in punto di responsabilità, di tal che, in assenza di carenza radicale di motivazione (nemmeno evocata), di contraddittorietà motivazionale (enunciata in vero nella rubrica del motivo ma non più menzionata nella trattazione dello stesso) o di illogicità (che deve essere manifesta, così da porre il ragionamento del tutto al di fuori della comune e condivisa consequenzialità causa- effetto) ogni valutazione espressa dal giudice di merito è immune da critica in questa sede, ancorché fosse possibile formulare ipotesi alternative (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto, tanto in primo grado (pg.3 e seguenti) come in appello (pg.5) i giudici di merito hanno illustrato ampiamente le ragioni per cui le dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla CC a NI ed a EL LL siano pienamente attendibili ed utilizzabili giudizialmente. A ciò si aggiunge che in entrambi i gradi del giudizio la confessione dell'imputata viene considerata come elemento non esclusivo del giudizio di responsabilità fondato altresì sulla puntuale analisi dell'esito dell'attività di indagine interna condotta dai responsabili dell'azienda (cfr., in particolare, appello, pg.4). 4. Infine, corretta è la soluzione giuridica relativa alla inapplicabilità, al caso di indagini interne condotte nell'ambito di attività ispettive, dell'art.220 disp. att. c.p.p.. Affinché le cautele ivi previste siano applicate, è necessaria non solo la previsione legislativa o regolamentare dei relativi poteri di indagine ma anche, e soprattutto, la natura pubblicistica del rapporto tra dichiarante ed esercente la funzione o comunque la natura non esclusivamente privatistica dell'esercizio della funzione stessa (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 Raineri Rv. 220291 -01). È del tutto indiscusso che il rapporto in essere tra l'imputata e la parte civile si esaurisse in ambito privatistico e che anche gli accertamenti interni non avessero alcun rilievo che andasse al di là della verifica di circostanze specifiche di natura contabile. In altre parole, gli accertamenti non costituivano oggetto di una indagine penale né amministrativa (nel senso di esercitata da una pubblica autorità amministrativa) ma solamente preludevano alle scelte inerenti alla (eventuale) presentazione di querela nonché alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche il terzo motivo si presenta pertanto come manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidale come nel dispositivo secondo l'istanza ed in base ai parametri di legge e regolamento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Italian Hospital Group s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Con igliere est. Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDIINO che ha concluso chiedendo di voler rimettere gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso ad una delle Sezioni civili di codesta Corte. L'avvocato ELIANA SAPORITO in difesa di ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. chiede l'inammissibilità dei ricorsi;
deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato DANIELA FAVA in difesa di CI OB chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 6 giugno 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ER CC per l'intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita dell'importo di € 166.103,57 ai danni della IHG (Italian Hospital Group) s.p.a., confermando le statuizioni civili e le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado. 2. La difesa della imputata ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta inosservanza o errata applicazione della legge penale nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.124 c.p.. Laddove si tratti di reato continuato (come nel caso in contestazione), il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non Penale Sent. Sez. 2 Num. 10934 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/12/2023 dall'ultimo episodio della serie in continuazione. Perlanto, la possibilità di presentare querela decorre dal momento di consumazione di ogni singolo episodio commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In primo e secondo grado i giudici hanno travisato le prove testimoniali dalle quali emergeva che la persona offesa avesse avuto conoscenza del reato ben prima della data del 9 aprile 2015, individuata dal giudicante come dies a quo per il computo del termine di tre mesi per la presentazione della querela. In realtà, la conoscenza effettiva da parte dell'ente persona offesa risaliva al mese di marzo 2015 quando la signora EL LL venne nominata dai vertici aziendali per fare luce sugli ammanchi che si erano registrati. La notitia criminis era disponibile nell'intranet aziendale da un mese, anche se non era stato individuato l'autore della condotta. L'art.124 c.p. non richiede la conoscenza dell'autore del reato per la proposizione della querela. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'assunzione della prova in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, ai fini della decisione sugli effetti civili. Manca la prova dell'effettiva presenza sul luogo di lavoro dell'imputata nei giorni in cui ella avrebbe ricevuto gli importi di cui si sarebbe indebitamente appropriata, secondo la ricostruzione accusatoria in base alle sigle apposte apparentemente dalla CC. L'errore consiste nel fatto che la confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. è stata scambiata con una dichiarazione testimoniale, con conseguente inutilizzabilità della stessa. Mancando qualsivoglia ulteriore elemento di riscontro, la citata confessione stragiudiziale è insufficiente a costituire il perno dell'affermazione di responsabilità. Tanto più che (dichiarazione stragiudiziale) è smentita dalla dichiarazione scritta del 18 aprile 2015 con cui la CC nega ogni addebito, eccezion fatta per due posizioni specifiche. Manca inoltre una perizia sulle sigle apposte apparentemente dalla CC con conseguente esclusione della riferibilità a costei delle indebite appropriazioni ai danni della IHG s.p.a.. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli art. 220 disp. att. c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU. Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi NI e EL LL in relazione alla confessione stragiudiziale della CC resa sotto indebita pressione (perché in violazione dell'art.7 della legge 300/70) e frutto di inganno, sono inutilizzabili. È stato violato l'art.220 disp.att. c.p.p., con conseguente disapplicazione di garanzia procedurali che dovrebbero trovare tutela, in base CEDU anche alle controversie relative alle modalità procedurali di licenziamento in ambito privatistico (cfr. Corte EDU, sent. Bucholz vs. Germania del 1981). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti in questa sede. A 2. Non consentito in questa sede è il primo motivo, che presuppone una valutazione di fatto che esula dal giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015 Grasso Rv. 264847- 01). Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (fin da Sez. 5, n. 3315 del 20/01/2000 Prando Rv. 215580 - 01, ed anche in precedenza) ai fini della decorrenza del termine perentorio della querela, occorre che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto delittuoso, in maniera da possedere tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi. Invero, per notizia del fatto che costituisce reato, indicata dall'art.124 comma 1 c.p., è da intendere la conoscenza certa del fatto, tanto sotto il profilo oggettivo come sotto quello soggettivo, non essendo sufficiente il sospetto ovvero anche la certezza di eventuali ammanchi. Solo all'esito del formarsi di tale conoscenza, con la identificazione dell'autore del reato (ove possibile, naturalmente) e la comprensione dei termini oggettivi dello stesso, la persona offesa, anche intuitu personae, potrà fare quella scelta che la legge rimette alla sua discrezione (ex multis, Sez. 2, n. 29923 del 24/07/2002, Battistuzzi, Rv. 222083 - 01). Pertanto, nel caso in cui vengano condotti accertamenti indispensabili ai fini ora indicati il termine di cui all'articolo 124 c.p. decorre non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato né da quello in cui sulla base di semplici sospetti, indirizzi le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini. Con il che viene chiarito che sulla persona offesa grava anche un onere di accertamento in ordine ai termini concreti della vicenda, onere che va soddisfatto in vista di un ragionevole tempestivo esercizio del diritto di querela (Sez. 5, n.33466 del 9/07/2008, Ladogana, Rv.241396, citata anche dal ricorrente). Sulla base di tali principi, peraltro assai risalenti e costanti, è manifestamente infondata la linea difensiva basata sulla tardiva contestazione della attività di indagine interna e sulla anteriore conoscibilità (nell'intranet aziendale, si sostiene nel ricorso) della vicenda. A parte il fatto che mai viene indicato in quale data la conoscenza effettiva del fatto vi sia stata (limitandosi a sostenerne l'anteriorità), è del tutto corretta la valutazione del giudice d'appello che ha ritenuto sostanzialmente la contestazione parte (ultima) del processo di accertamento, conclusosi il 9 aprile 2015 (pg.5) in quanto diretto a ricevere la versione della persona offesa prima di procedere (eventualmente, intuitu personae, come sopra detto) alla denuncia. 3. Non consentito e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo che contesta il giudizio in ordine alla valutazione effettuata dai giudici di merito della confessione stragiudiziale resa dell'imputata all'esito delle contestazioni formulate a conclusione del procedimento disciplinare. Si tratta, all'evidenza, di materia che costituisce l'essenza del giudizio di merito in cui questa Corte non può entrare, pena la violazione delle regole ordinamentali, che riservano alla funzione di legittimità l'interpretazione delle norme, non la (terza) valutazione del fatto. Ci troviamo in questo caso di fronte ad una 'doppia conforme' in punto di responsabilità, di tal che, in assenza di carenza radicale di motivazione (nemmeno evocata), di contraddittorietà motivazionale (enunciata in vero nella rubrica del motivo ma non più menzionata nella trattazione dello stesso) o di illogicità (che deve essere manifesta, così da porre il ragionamento del tutto al di fuori della comune e condivisa consequenzialità causa- effetto) ogni valutazione espressa dal giudice di merito è immune da critica in questa sede, ancorché fosse possibile formulare ipotesi alternative (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Nel caso concreto, tanto in primo grado (pg.3 e seguenti) come in appello (pg.5) i giudici di merito hanno illustrato ampiamente le ragioni per cui le dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla CC a NI ed a EL LL siano pienamente attendibili ed utilizzabili giudizialmente. A ciò si aggiunge che in entrambi i gradi del giudizio la confessione dell'imputata viene considerata come elemento non esclusivo del giudizio di responsabilità fondato altresì sulla puntuale analisi dell'esito dell'attività di indagine interna condotta dai responsabili dell'azienda (cfr., in particolare, appello, pg.4). 4. Infine, corretta è la soluzione giuridica relativa alla inapplicabilità, al caso di indagini interne condotte nell'ambito di attività ispettive, dell'art.220 disp. att. c.p.p.. Affinché le cautele ivi previste siano applicate, è necessaria non solo la previsione legislativa o regolamentare dei relativi poteri di indagine ma anche, e soprattutto, la natura pubblicistica del rapporto tra dichiarante ed esercente la funzione o comunque la natura non esclusivamente privatistica dell'esercizio della funzione stessa (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 Raineri Rv. 220291 -01). È del tutto indiscusso che il rapporto in essere tra l'imputata e la parte civile si esaurisse in ambito privatistico e che anche gli accertamenti interni non avessero alcun rilievo che andasse al di là della verifica di circostanze specifiche di natura contabile. In altre parole, gli accertamenti non costituivano oggetto di una indagine penale né amministrativa (nel senso di esercitata da una pubblica autorità amministrativa) ma solamente preludevano alle scelte inerenti alla (eventuale) presentazione di querela nonché alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche il terzo motivo si presenta pertanto come manifestamente infondato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidale come nel dispositivo secondo l'istanza ed in base ai parametri di legge e regolamento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Italian Hospital Group s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 13 dicembre 2023 Il Con igliere est. Il Pre idente