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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
RI ND, OR
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T8X 2022 ORA00035 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 541/2023 del 9.11/18.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze respingeva il ricorso di Ricorrente_1 Srl e Ricorrente_2 Spa avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni, per violazione dell'obbligo di registrazione del verbale di approvazione del bilancio 2019 della Società_1 Srl e degli atti di finanziamento soci enunciati nel medesimo verbale, ai sensi dell'art. 22 TUIR.
Il primo Giudice, richiamando specifica sentenza delle SS.UU. in caso analogo, sosteneva che la delibera assembleare con la quale, approvandosi il bilancio, si era proceduto alla rinuncia al credito da finanziamento da parte dei soci, con copertura della perdita di esercizio attraverso l'utilizzo di dette somme, dovesse essere sottoposta a registrazione in quanto atto avente finalità rafforzative del patrimonio della società.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non venivano in rilievo, nella fattispecie, la carenza delle condizioni per l'enunciazione, sotto il profilo dell'assenza di taluno dei suoi presupposti, dal momento che l'accertamento di omessa registrazione riguardava la delibera di approvazione del bilancio e non già gli atti di remissione del debito formati per corrispondenza;
per i quali il ricorrente eccepiva l'incompletezza dell'enunciazione.
Infine, in punto di alternatività tra IVA e imposta di registro, la sentenza riteneva non adeguatamente fornita la prova della rilevanza di dette operazioni ai fini IVA, in particolare per quanto attiene la dimostrazione della avvenuta fatturazione degli interessi.
Si appellano i contribuenti con tre motivi di gravame, sui punti sopra richiamati, riprendendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo.
In punto di insussistenza dell'obbligo di registrazione del verbale assembleare di approvazione del bilancio 2019 della Ricorrente_1 Srl viene ribadito che, per il tramite della delibera di approvazione del bilancio di cui si tratta, non si è realizzata una rinuncia alla restituzione del finanziamento soci, che avrebbe avuto in effetti valore incrementativo sul piano del patrimonio sociale;
laddove detta rinunzia era in effetti già avvenuta per corrispondenza, per cui la copertura della perdita si è realizzata mediante l'utilizzo della riserva versamenti soci in conto capitale, così formatasi in bilancio. Con la conseguenza di non venirsi a realizzare alcun incremento di patrimonio, per il quale sarebbe stata doverosa la registrazione, ma una mera compensazione tra voci del medesimo patrimonio netto: da un lato la perdita d'esercizio dall'altro l'utilizzo della riserva previamente formatasi.
Col secondo motivo si eccepisce la carenza dei presupposti per ritenere sussistente, nella fattispecie,
l'enunciazione. Gli appellanti, in particolare, contestano il richiamo, ritenuto non pertinente, a Cass. SS.
UU. n.14432/2023, svolto dal primo Giudice. E ribadiscono l'assenza quantomeno di uno dei presupposti dell'enunciazione, posto che l'atto enunciante, il verbale, non contiene, come richiesto dall'art.22 TUIR, una completa rappresentazione degli elementi che compongono l'atto enunciato, per modo che quest'ultimo venga a possedere una autonoma e puntuale configurazione, tale da determinarne la registrazione;
laddove nel verbale neppure veniva indicato l'importo dell'originario finanziamento e la ripartizione dello stesso tra i soci. Inoltre, ad integrazione di quanto sostenuto col primo motivo di gravame, si eccepisce che, essendosi già perfezionata, prima e fuori dal verbale, la rinuncia al finanziamento, gli effetti dell'atto enunciato erano comunque già esauriti, con la loro definitiva imputazione ad una posta del patrimonio netto, poi utilizzata in compensazione.
Col terzo motivo il contribuente insiste per la non assoggettabilità dell'atto de quo all'imposta proporzionale di registro essendo stata fornita adeguata prova che trattasi di operazioni rilevanti ai fini
IVA, per la loro caratteristica di finanziamenti fruttiferi.
Con supplettiva memoria i contribuenti, nel ribadire i punti sopra indicati, segnalano un recente arresto giurisprudenziale in cui risulta esplicitamente detto che l'enunciazione contenuta in un atto per cui non vi
è obbligo di registrazione risulta, ai fini del registro, del tutto irrilevante. Con la conseguenza che, nella specie, non essendovi obbligo di registrazione del verbale, per quanto detto, viene meno anche qualsiasi obbligo di registrazione del finanziamento soci che si ritenesse ivi enunciato.
Con le controdeduzioni l'Ufficio si rifà a quanto già sostenuto in primo grado ed accolto in sentenza. Sul primo motivo si ribadisce che, in effetti, ciò che viene tassato, nella fattispecie, è il verbale di assemblea con il quale, nell'approvarsi il bilancio, si prevede la rinuncia al credito da parte del socio ed il suo utilizzo per la copertura delle perdite;
così determinandosi, da un lato, l'irrilevanza della fattispecie dell'enunciazione e dandosi vita, per contro, ad un obiettivo rafforzamento del patrimonio sociale.
Sul secondo motivo d'appello l'Ufficio osserva che, differentemente da quanto ritenuto nel gravame, sussistono nella specie tutti i presupposti, soggettivo e oggettivo, dell'enunciazione, previsti dall'art. 22
TUIR, essendo compiutamente indicato che i crediti oggetto di rinuncia, specificamente dettagliati, derivano da precedenti finanziamenti concessi dl socio Ricorrente_2 Spa. D'altra parte anche l'elemento soggettivo è presente, laddove la detta Spa e la Ricorrente_1 Srl sono parti tanto dell'atto enunciante che di quello enunciato.
Sul terzo motivo di gravame si ribadisce quanto già sostenuto, circa la mancata prova, da parte del contribuente, del carattere fruttifero del finanziamento di cui si tratta, con conseguente assoggettabilità dello stesso all'IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Assume rilievo assorbente il terzo motivo di gravame. Premesso che il dato normativo indica, in modo non controverso, la non assoggettabilità all'imposta complementare di registro di un'operazione rilevante ai fini IVA, tanto la decisione impugnata che l'Ufficio sostengono come non risulti sufficientemente dimostrato, in atti, il carattere fruttifero del finanziamento di cui si tratta e la corresponsione e fatturazione dei relativi interessi.
Inoltre l'Ufficio, rispondendo ad un rilievo degli appellanti, obietta che, quand'anche fosse vero che detti interessi sono stati effettivamente corrisposti e fatturati, è da escludere che la relativa documentazione, sia pure già in possesso dell'Ufficio medesimo, possa essere considerata nel novero dei documenti dalla cui produzione, a comprova di quanto assunto, la parte è esentata.
Per contro, nulla si controdeduce sulla documentazione presente in atti, circa la cui tempestiva produzione niente si obietta, la quale dà dimostrazione, alla pag. 19 della Nota integrativa al bilancio, del carattere ordinariamente fruttifero di tutti finanziamenti posti in essere da Ricorrente_2 spa, nei confronti delle controllate, quindi anche nei confronti di Ricorrente_1 Srl;
dai quali sono evidentemente conseguiti relativi interessi, dettagliatamente enunciati in detto documento, corrisposti e fatturati, come da documentazione prodotta e non precipuamente contestata. Ciò posto, risultando in tal modo non contestabile la rilevanza ai fini IVA dell'operazione de qua, ne consegue che la medesima non possa essere assoggettata anche all'imposta di registro proporzionale. Per modo che l'appello, sotto questo profilo, restando assorbiti gli altri due motivi, appare da accogliere.
Sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
RI ND, OR
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 656/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 540/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. T8X 2022 ORA00035 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 541/2023 del 9.11/18.12.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze respingeva il ricorso di Ricorrente_1 Srl e Ricorrente_2 Spa avverso avviso di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni, per violazione dell'obbligo di registrazione del verbale di approvazione del bilancio 2019 della Società_1 Srl e degli atti di finanziamento soci enunciati nel medesimo verbale, ai sensi dell'art. 22 TUIR.
Il primo Giudice, richiamando specifica sentenza delle SS.UU. in caso analogo, sosteneva che la delibera assembleare con la quale, approvandosi il bilancio, si era proceduto alla rinuncia al credito da finanziamento da parte dei soci, con copertura della perdita di esercizio attraverso l'utilizzo di dette somme, dovesse essere sottoposta a registrazione in quanto atto avente finalità rafforzative del patrimonio della società.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non venivano in rilievo, nella fattispecie, la carenza delle condizioni per l'enunciazione, sotto il profilo dell'assenza di taluno dei suoi presupposti, dal momento che l'accertamento di omessa registrazione riguardava la delibera di approvazione del bilancio e non già gli atti di remissione del debito formati per corrispondenza;
per i quali il ricorrente eccepiva l'incompletezza dell'enunciazione.
Infine, in punto di alternatività tra IVA e imposta di registro, la sentenza riteneva non adeguatamente fornita la prova della rilevanza di dette operazioni ai fini IVA, in particolare per quanto attiene la dimostrazione della avvenuta fatturazione degli interessi.
Si appellano i contribuenti con tre motivi di gravame, sui punti sopra richiamati, riprendendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo.
In punto di insussistenza dell'obbligo di registrazione del verbale assembleare di approvazione del bilancio 2019 della Ricorrente_1 Srl viene ribadito che, per il tramite della delibera di approvazione del bilancio di cui si tratta, non si è realizzata una rinuncia alla restituzione del finanziamento soci, che avrebbe avuto in effetti valore incrementativo sul piano del patrimonio sociale;
laddove detta rinunzia era in effetti già avvenuta per corrispondenza, per cui la copertura della perdita si è realizzata mediante l'utilizzo della riserva versamenti soci in conto capitale, così formatasi in bilancio. Con la conseguenza di non venirsi a realizzare alcun incremento di patrimonio, per il quale sarebbe stata doverosa la registrazione, ma una mera compensazione tra voci del medesimo patrimonio netto: da un lato la perdita d'esercizio dall'altro l'utilizzo della riserva previamente formatasi.
Col secondo motivo si eccepisce la carenza dei presupposti per ritenere sussistente, nella fattispecie,
l'enunciazione. Gli appellanti, in particolare, contestano il richiamo, ritenuto non pertinente, a Cass. SS.
UU. n.14432/2023, svolto dal primo Giudice. E ribadiscono l'assenza quantomeno di uno dei presupposti dell'enunciazione, posto che l'atto enunciante, il verbale, non contiene, come richiesto dall'art.22 TUIR, una completa rappresentazione degli elementi che compongono l'atto enunciato, per modo che quest'ultimo venga a possedere una autonoma e puntuale configurazione, tale da determinarne la registrazione;
laddove nel verbale neppure veniva indicato l'importo dell'originario finanziamento e la ripartizione dello stesso tra i soci. Inoltre, ad integrazione di quanto sostenuto col primo motivo di gravame, si eccepisce che, essendosi già perfezionata, prima e fuori dal verbale, la rinuncia al finanziamento, gli effetti dell'atto enunciato erano comunque già esauriti, con la loro definitiva imputazione ad una posta del patrimonio netto, poi utilizzata in compensazione.
Col terzo motivo il contribuente insiste per la non assoggettabilità dell'atto de quo all'imposta proporzionale di registro essendo stata fornita adeguata prova che trattasi di operazioni rilevanti ai fini
IVA, per la loro caratteristica di finanziamenti fruttiferi.
Con supplettiva memoria i contribuenti, nel ribadire i punti sopra indicati, segnalano un recente arresto giurisprudenziale in cui risulta esplicitamente detto che l'enunciazione contenuta in un atto per cui non vi
è obbligo di registrazione risulta, ai fini del registro, del tutto irrilevante. Con la conseguenza che, nella specie, non essendovi obbligo di registrazione del verbale, per quanto detto, viene meno anche qualsiasi obbligo di registrazione del finanziamento soci che si ritenesse ivi enunciato.
Con le controdeduzioni l'Ufficio si rifà a quanto già sostenuto in primo grado ed accolto in sentenza. Sul primo motivo si ribadisce che, in effetti, ciò che viene tassato, nella fattispecie, è il verbale di assemblea con il quale, nell'approvarsi il bilancio, si prevede la rinuncia al credito da parte del socio ed il suo utilizzo per la copertura delle perdite;
così determinandosi, da un lato, l'irrilevanza della fattispecie dell'enunciazione e dandosi vita, per contro, ad un obiettivo rafforzamento del patrimonio sociale.
Sul secondo motivo d'appello l'Ufficio osserva che, differentemente da quanto ritenuto nel gravame, sussistono nella specie tutti i presupposti, soggettivo e oggettivo, dell'enunciazione, previsti dall'art. 22
TUIR, essendo compiutamente indicato che i crediti oggetto di rinuncia, specificamente dettagliati, derivano da precedenti finanziamenti concessi dl socio Ricorrente_2 Spa. D'altra parte anche l'elemento soggettivo è presente, laddove la detta Spa e la Ricorrente_1 Srl sono parti tanto dell'atto enunciante che di quello enunciato.
Sul terzo motivo di gravame si ribadisce quanto già sostenuto, circa la mancata prova, da parte del contribuente, del carattere fruttifero del finanziamento di cui si tratta, con conseguente assoggettabilità dello stesso all'IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Assume rilievo assorbente il terzo motivo di gravame. Premesso che il dato normativo indica, in modo non controverso, la non assoggettabilità all'imposta complementare di registro di un'operazione rilevante ai fini IVA, tanto la decisione impugnata che l'Ufficio sostengono come non risulti sufficientemente dimostrato, in atti, il carattere fruttifero del finanziamento di cui si tratta e la corresponsione e fatturazione dei relativi interessi.
Inoltre l'Ufficio, rispondendo ad un rilievo degli appellanti, obietta che, quand'anche fosse vero che detti interessi sono stati effettivamente corrisposti e fatturati, è da escludere che la relativa documentazione, sia pure già in possesso dell'Ufficio medesimo, possa essere considerata nel novero dei documenti dalla cui produzione, a comprova di quanto assunto, la parte è esentata.
Per contro, nulla si controdeduce sulla documentazione presente in atti, circa la cui tempestiva produzione niente si obietta, la quale dà dimostrazione, alla pag. 19 della Nota integrativa al bilancio, del carattere ordinariamente fruttifero di tutti finanziamenti posti in essere da Ricorrente_2 spa, nei confronti delle controllate, quindi anche nei confronti di Ricorrente_1 Srl;
dai quali sono evidentemente conseguiti relativi interessi, dettagliatamente enunciati in detto documento, corrisposti e fatturati, come da documentazione prodotta e non precipuamente contestata. Ciò posto, risultando in tal modo non contestabile la rilevanza ai fini IVA dell'operazione de qua, ne consegue che la medesima non possa essere assoggettata anche all'imposta di registro proporzionale. Per modo che l'appello, sotto questo profilo, restando assorbiti gli altri due motivi, appare da accogliere.
Sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello e compensa le spese.