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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3385/2024 R.G., avente ad oggetto: attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo e vertente
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
LA SA (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Salerno (SA) alla Via Trieste n. 2
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
(NA) alla Via Palma n. 126 (C.F. ) CodiceFiscale_3 RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
(C.F. ) - in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante - con sede in Roma
(RM) alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22.03.2024 in atti, dall'Avv. Stefano Azzano (C.F.: ) con il C.F._4 quale elettivamente domicilia in presso l'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15 settembre 2025, le parti si sono riportate alle rispettive difese chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 e notificato al resistente in data
09.07.2024, chiedeva l'attribuzione, ai sensi dell'art. 12 bis Parte_1 della L. 898/70 e successive modifiche, della quota del 40% delle indennità totali di fine rapporto percepite dall'ex marito A sostegno della Controparte_1 domanda la ricorrente deduceva: di aver già proposto ricorso innanzi al Tribunale di Salerno il quale si era dichiarato territorialmente incompetente e, dunque, di aver riassunto nei termini il giudizio innanzi all'intestato Tribunale;
di aver contratto matrimonio concordatario con in data 16.06.1990; Controparte_1 che, con sentenza n. 2495/2016 emessa in data 26.04.2016 e pubblicata in data
30.05.2016, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio attribuendole un assegno divorzile di euro 200,00 mensili;
che da allora non aveva contratto nuovo matrimonio;
che aveva Controparte_1 prestato la sua attività lavorativa, nella forma del rapporto di lavoro dipendente, come carabiniere;
che in data 30.04.2023, il suddetto rapporto di lavoro subordinato cessava per effetto del conseguimento dell'età pensionabile e, dunque, veniva liquidato al resistente il TFS dall' Arma dei Controparte_3
Carabinieri. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'importo pari al 40% del TFS maturato dal marito nel periodo di durata del matrimonio tra le parti.
nonostante ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Si costituiva, invece, in data 28.01.2025, l' rimettendosi alla decisione del CP_2
Tribunale.
Depositata la prova della notifica dell'atto introduttivo al resistente non costituito, disposto il mutamento del rito avendo parte attrice introdotto il giudizio con atto di citazione anziché con ricorso e precisate le conclusioni, con ordinanza del 22 settembre 2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente
[...] il quale, nonostante ritualmente evocato in giudizio mediante notifica a CP_1 mezzo Unep perfezionatasi in data 09.07.2024, non ha inteso costituirsi.
Passando al merito, la domanda di corresponsione della quota parte del TFS maturato da avanzata dall'ex moglie è Controparte_1 Parte_1 fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
L'art. 12 bis della legge 898 del 1970, prevede, al primo comma, che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”; al secondo comma, invece, è stabilito che “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
La Suprema Corte ha chiarito i criteri Da seguire per determinare la somma spettante al coniuge, precisando che: “In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale della L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis, comma 1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale;
risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo” (Cass. civ.,15299/2007,
1348/2012).
La legge sul divorzio stabilisce che il diritto alla percentuale di TFR è riconosciuto
“anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”. Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 5553/99; in senso conf.
Cass. sent. n. 12995/2001; n. 3962/2003; n. 19309/2003; n. 19427/2003; n.
14459/2004; n. 19046/2005; n. 24057/2006; n. 25520/2010; n. 12175/2011;
n. 14129/2014) e dalla successiva conforme giurisprudenza di merito, tale condizione va intesa nel senso che il diritto alla quota di TFR da parte del coniuge divorziato sorge solo se la relativa indennità matura al momento della proposizione della domanda di divorzio o dopo di essa ma non anche nel caso in cui la stessa sia maturata in precedenza e sia stata percepita ancora in costanza di matrimonio dall'avente diritto, anche se in fase di separazione. Il relativo diritto, dunque, matura solo dopo la pronuncia della sentenza di divorzio, potendo il coniuge al più in tale sede, come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria, formulare la relativa domanda. Vale, inoltre, evidenziare che la legge parla di indennità “percepita” alla cessazione del rapporto di lavoro”, lasciando intendere, con tale espressione, di riferirsi all'indennità effettivamente
“percepita” e non, invece, quella che “sarebbe stata percepita” se il lavoratore non avesse ottenuto delle anticipazioni.
Pertanto, se il lavoratore, prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbia chiesto e ottenuto degli acconti sulla liquidazione, la quota spettante all'ex coniuge richiedente andrà calcolata non sull'indennità totale percepita, ma sulla sola porzione di essa maturata a seguito degli specifici accantonamenti realizzati durante il matrimonio, esclusa la parte accantonata dopo la sentenza di divorzio ( cfr. Cass. sent. n. 24421/2013; n. 19046/2005 e n. 19427/2003). In altre parole, il calcolo della quota di Tfr dovuta all'ex coniuge deve essere effettuato al netto degli anticipi richiesti ed ottenuti dallo stesso durante il matrimonio (compreso il periodo di separazione). L'anticipo, infatti, una volta accordato al lavoratore e da questi riscosso, entra a far parte del suo patrimonio personale e come tale non può essere più oggetto di successivo riparto. Se ne desume che, in caso di anticipata erogazione del TFR maturato nel corso del rapporto matrimoniale, inevitabilmente la quota spettante al richiedente sarà inferiore rispetto a quella che avrebbe potuto essere attribuita al coniuge divorziato se l'avente diritto non avesse riscosso anticipazioni.
Tanto premesso in diritto e passando ad esaminare la fattispecie oggetto di causa, dalla documentazione in atti e precisamente dalla certificazione prodotta CP_2 dalla ricorrente, si evince che l' carabiniere in congedo dal 30.04.2023, ha CP_1 maturato il diritto alla liquidazione del TFS corrispondente a complessivi euro €
61.450,06 - di cui è stato accantonato 1/5, pari a 12.290,01 per un pignoramento promosso proprio da – pagabili in due rate (la Parte_1 prima dopo due anni dal collocamento a riposo, ossia dal 01.05.2025, e la seconda dal 01.05.2026).
Ebbene, non avendo contratto altro matrimonio ed essendo Parte_2 beneficiaria di un assegno divorzile di euro 200,00 mensili, la stessa ha diritto a percepire direttamente dall' una quota pari al 40% del TFS maturato dal CP_2 marito negli anni in cui il rapporto di lavoro di questi è coinciso con il matrimonio. Quest'ultimo ha avuto una durata di circa 25 anni e 10 mesi essendo stato celebrato il 16.06.1990 ed essendo stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 26.04.2016.
Infine, nulla deve essere previsto in ordine alle spese di lite nei rapporti tra e stante la contumacia di quest'ultimo. Parte_1 Controparte_1
Nei rapporti con l' , invece, in ragione della posizione di sostanziale neutralità CP_2 assunta dall'ente previdenziale, si ritiene di compensare le spese di lite non essendo possibile configurare alcuna soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata - sezione prima civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, così provvede:
[...]
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
attribuisce alla medesima il diritto a percepire dall' la quota
[...] CP_2 del 40% del TFS maturato da nel periodo in cui il Controparte_1 rapporto di lavoro di quest'ultimo è coinciso con il matrimonio con la ricorrente ( dal 16.06.1990 al 26.04.2016) , oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) condanna l' alla corresponsione della predetta somma, da calcolarsi CP_2 secondo i criteri di cui in parte motiva, direttamente alla ricorrente;
d) nulla sulle spese nei rapporti tra la ricorrente ed Controparte_1
e) compensa le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l' . CP_2
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano