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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2918/2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Giudice Dott.ssa IS EINAUDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2918/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca Parte_1
BROCCOLO, elettivamente domiciliato in Via Ambovo n. 55, Borgo San Dalmazzo (CN) presso il difensore avv. Francesca BROCCOLO,
e
,nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_2
POMERO, elettivamente domiciliata in Via Mameli n. 4 bis, Cuneo presso il difensore Avv. Elena
POMERO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio congiunto (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da condizioni concordate nel ricorso congiunto, che di seguito si riportano: 1)L'assegno perequativo di euro 350,00 che il Signor AN ND corrispondeva mensilmente alla Signora ON AU a favore della figlia IS é revocato e parimenti sono revocate le "spese straordinarie preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno" di cui alla sentenza di divorzio 300/2022.
2)L'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà del Signor AN ND e della
Signora ON AU alla madre, Signora AU, "la quale ivi abiterà con la figlia IS sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia IS medesima” di cui sentenza di divorzio 300/2022 è revocata.
Trattasi nella fattispecie dell'immobile, già descritto nella sentenza di divorzio 300/2022, sito in Venasca (Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b, con autorimessa, cantina-sgombero e giardino esclusivo di pertinenza, ubicato al piano terreno/seminterrato del Condominio "Case del Borgo", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venasca al foglio 6, particella
530, sub. 5 e 24.
3)Al fine di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi la Signora
ON AU si impegna ad acquistare la quota di proprietà del Signor AN
ND della ex casa coniugale pari al 50% della medesima ex casa coniugale al corrispettivo di euro 40.000 entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con spese notarili a carico della Signora Monica Riaudo. Il Signor AN ND si impegna a vendere alla Signora ON
AU la sua quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50% della medesima suddetta ex casa coniugale al corrispettivo di euro 40.000 entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con spese notarili a carico della Signora ON AU.
Trattasi, come sovraillustrato al punto 2) che qui si richiama, di immobile sito in Venasca
(Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b, con autorimessa, cantina-sgombero e giardino esclusivo di pertinenza, ubicato al piano terreno/seminterrato del Condominio "Case del Borgo", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venasca al foglio 6, particella 530, sub. 5 e 24.
Ai fini fiscali le parti danno atto che il trasferimento della quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Venasca (Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b sovradescritto dal Signor AN ND alla Signora ON AU in esecuzione dell'impegno al trasferimento di cui al presente punto 3 è finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è funzionalmente collegata.
Si chiede pertanto sin d'ora per il successivo atto notarile esecutivo l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 176 del 15 aprile 1992.
4)Ciascuna parte provvederà a saldare le competenze del proprio difensore.
Il P.M. è intervenuto in data 12.11.2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.11.2025, i sig.ri Parte_1 e Parte_2 hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 300/2022, emessa dal Tribunale di
Cuneo il 17.3.2022 e pubblicata il 25/03/2022, a definizione del procedimento n. 1934/2021.
Il Presidente ha nominato il Giudice relatore che, acquisito il parere favorevole del PM, ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che le nuove condizioni concordate non sono contrarie a disposizioni di legge e tengono in considerazione l'intervenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne IS (nata il [...]).
Nulla va disposto in merito alle spese di lite stanti natura della causa e accordo integrale delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c. 5 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) di cui alla sentenza di divorzio n. 300/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo il 17.3.2022 e pubblicata il
25/03/2022, a definizione del procedimento n. 1934/2021,
DISPONE in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto, fermo il resto.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Alessandra Nocco
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Giudice Dott.ssa IS EINAUDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 2918/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Francesca Parte_1
BROCCOLO, elettivamente domiciliato in Via Ambovo n. 55, Borgo San Dalmazzo (CN) presso il difensore avv. Francesca BROCCOLO,
e
,nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Elena Parte_2
POMERO, elettivamente domiciliata in Via Mameli n. 4 bis, Cuneo presso il difensore Avv. Elena
POMERO
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio congiunto (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da condizioni concordate nel ricorso congiunto, che di seguito si riportano: 1)L'assegno perequativo di euro 350,00 che il Signor AN ND corrispondeva mensilmente alla Signora ON AU a favore della figlia IS é revocato e parimenti sono revocate le "spese straordinarie preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno" di cui alla sentenza di divorzio 300/2022.
2)L'assegnazione della ex casa coniugale di proprietà del Signor AN ND e della
Signora ON AU alla madre, Signora AU, "la quale ivi abiterà con la figlia IS sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia IS medesima” di cui sentenza di divorzio 300/2022 è revocata.
Trattasi nella fattispecie dell'immobile, già descritto nella sentenza di divorzio 300/2022, sito in Venasca (Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b, con autorimessa, cantina-sgombero e giardino esclusivo di pertinenza, ubicato al piano terreno/seminterrato del Condominio "Case del Borgo", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venasca al foglio 6, particella
530, sub. 5 e 24.
3)Al fine di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi la Signora
ON AU si impegna ad acquistare la quota di proprietà del Signor AN
ND della ex casa coniugale pari al 50% della medesima ex casa coniugale al corrispettivo di euro 40.000 entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con spese notarili a carico della Signora Monica Riaudo. Il Signor AN ND si impegna a vendere alla Signora ON
AU la sua quota di proprietà della ex casa coniugale pari al 50% della medesima suddetta ex casa coniugale al corrispettivo di euro 40.000 entro il termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio con spese notarili a carico della Signora ON AU.
Trattasi, come sovraillustrato al punto 2) che qui si richiama, di immobile sito in Venasca
(Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b, con autorimessa, cantina-sgombero e giardino esclusivo di pertinenza, ubicato al piano terreno/seminterrato del Condominio "Case del Borgo", identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Venasca al foglio 6, particella 530, sub. 5 e 24.
Ai fini fiscali le parti danno atto che il trasferimento della quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Venasca (Cuneo), Via Provinciale Piasco 71/b sovradescritto dal Signor AN ND alla Signora ON AU in esecuzione dell'impegno al trasferimento di cui al presente punto 3 è finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio cui è funzionalmente collegata.
Si chiede pertanto sin d'ora per il successivo atto notarile esecutivo l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 176 del 15 aprile 1992.
4)Ciascuna parte provvederà a saldare le competenze del proprio difensore.
Il P.M. è intervenuto in data 12.11.2025, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 3.11.2025, i sig.ri Parte_1 e Parte_2 hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 300/2022, emessa dal Tribunale di
Cuneo il 17.3.2022 e pubblicata il 25/03/2022, a definizione del procedimento n. 1934/2021.
Il Presidente ha nominato il Giudice relatore che, acquisito il parere favorevole del PM, ha riferito in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che le nuove condizioni concordate non sono contrarie a disposizioni di legge e tengono in considerazione l'intervenuta autosufficienza economica della figlia maggiorenne IS (nata il [...]).
Nulla va disposto in merito alle spese di lite stanti natura della causa e accordo integrale delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c. 5 c.p.c.; visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) di cui alla sentenza di divorzio n. 300/2022, emessa dal Tribunale di Cuneo il 17.3.2022 e pubblicata il
25/03/2022, a definizione del procedimento n. 1934/2021,
DISPONE in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto, fermo il resto.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Roberta Bonaudi Dott.ssa Alessandra Nocco