Decreto presidenziale 26 marzo 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2026, proposto da
MA ZI, rappresentato e difeso dall’avvocato Placido Guglielmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivisondoli, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e richiesta di informazioni, presentata a mezzo PEC in data 26 novembre 2025;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale;
nonché per l’ordine di esibizione dei documenti richiesti con la predetta istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa RO RI;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
In data 26 novembre 2025 il ricorrente - nella dichiarata qualità di imprenditore agricolo residente nel Comune di Rivisondoli, titolare di un’impresa agricola con sede in un comune limitrofo - ha inoltrato via PEC al Comune di Rivisondoli un’istanza di accesso, formulata ai sensi della “legge 241/90”, volta ad ottenere:
a) la documentazione relativa alle pregresse assegnazioni, ancora in essere, di lotti pascolivi di uso civico e alle assegnazioni delle stalle comunali in vigore, delle quali ultime ha chiesto anche di conoscere le relative scadenze;
b) le informazioni in ordine alla presenza, nel territorio comunale, di terreni da sfalcio per fienagione e all’eventuale indizione di procedure per l’assegnazione di terreni per lo sfalcio, di lotti pascolivi e di stalle.
Il Comune di Rivisondoli non ha riscontrato la predetta istanza entro il termine di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con ricorso notificato il 23 gennaio 2026 e depositato il 6 febbraio 2026, il ricorrente ha domandato l’annullamento del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 26 novembre 2025 e ha chiesto al Tribunale di ordinare al Comune di Rivisondoli, previo accertamento del proprio diritto di accesso, di esibire la documentazione richiesta.
Il Comune di Rivisondoli, al quale il ricorso è stato notificato all’indirizzo PEC risultante dai Pubblici Registri (postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it), non si è costituito in giudizio.
In data 21 aprile 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, nella quale, dopo aver premesso che in data 11 febbraio 2026 il Comune di Rivisondoli ha riscontrato, “in maniera non esaustiva”, la propria istanza di accesso documentale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso mediante l’ordine di esibizione “di tutti i documenti richiesti”.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei sensi di cui appresso.
Deve innanzitutto riconoscersi la legittimazione attiva del ricorrente ad esercitare il diritto di accesso, siccome affermatosi titolare, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, di un interesse pretensivo diretto, concreto ed attuale all’assegnazione di beni strumentali all’esercizio della propria attività di impresa (terreni pascolivi di uso civico e stalle).
Deve, altresì, riconoscersi la legittimazione passiva del Comune di Rivisondoli, in quanto proprietario dei beni immobili alla cui assegnazione il ricorrente aspira.
Ai sensi dell’articolo 22, commi 1, lettera d), e 4, della legge n. 241 del 1990, l’oggetto del diritto di accesso è costituito da documenti specifici ed esistenti, con esclusione di quelle informazioni che non siano già trasfuse in un documento amministrativo.
Sicché, non può essere riconosciuto al ricorrente il diritto ad accedere alle informazioni aventi ad oggetto:
a) la presenza, nel territorio comunale, di terreni da sfalcio per fienagione, dal momento che la ricerca di tali informazioni richiede un’attività di elaborazione di dati in possesso del Comune di Rivisondoli, il quale non può, tuttavia, essere costretto a formare un nuovo documento che le contenga;
b) l’eventuale indizione di procedure per l’assegnazione di terreni da sfalcio e per l’affidamento di concessioni di lotti pascolivi ovvero di stalle, atteso che tale richiesta, per come formulata, riguarda informazioni che, allo stato, non sono neppure in possesso del Comune di Rivisondolo, quali l’apertura di un’eventuale finestra temporale per partecipare alle future procedure di assegnazione dei terreni.
Per tali ragioni, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto di accesso solamente in relazione alla documentazione formata e detenuta dal Comune di Rivisondoli, avente ad oggetto le assegnazioni dei lotti pascolivi di uso civico e delle stalle comunali, che siano ancora in corso al momento della presentazione dell’istanza.
Con nota prot. n. 1227 dell’11 febbraio 2026, il Comune di Rivisondoli ha comunicato al ricorrente che:
a) non sono in corso, al momento, assegnazioni di terreni pascolivi di uso civico;
b) “il Comune è proprietario di un edificio adibito a stalle attualmente concesso in affitto”;
c) i terreni a sfalcio verranno assegnati, previa pubblicazione di avviso pubblico, durante la stagione primaverile;
d) gli atti relativi alle assegnazioni dei terreni pascolivi montani e per sfalcio d’erba saranno pubblicati nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune.
A seguito della risposta che il Comune di Rivisondoli, anche in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, ha fornito al ricorrente emerge, da un canto, l’inesistenza in rerum natura della documentazione afferente alle assegnazioni di terreni pascolivi di uso civico, dall’altro, l’esistenza della documentazione relativa all’affitto dell’edificio comunale adibito a stalle.
Deve, perciò, essere ordinato al Comune di Rivisondoli di esibire al ricorrente la documentazione relativa all’affitto dell’edificio adibito a stalle ( rectius , i contratti di affitto stipulati con i rispettivi affittuari ovvero le convenzioni di concessione in uso stipulate con i rispettivi concessionari, dai quali si evinca la durata del rapporto di affitto o di concessione), entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, ove anteriore.
L’accoglimento parziale del ricorso e l’accertata insussistenza dell’oggetto dell’accesso, per quanto riguarda il resto dei documenti e delle informazioni richiesti dal ricorrente, giustifica la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti del Comune di Rivisondoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Rivisondoli di esibire al ricorrente la documentazione relativa all’affitto dell’edificio adibito a stalle, nei modi e nei termini specificati nella motivazione.
Spese non ripetibili nei confronti del Comune di Rivisondoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RO RI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RO RI | MA RU |
IL SEGRETARIO