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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5362/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT SO, con cui elettivamente domicilia in Catania, alla via Canfora n.135, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 08.11.2024, parte ricorrente in epigrafe, n.q. di bracciante agricola della ditta Infantino Anna, proponeva opposizione avverso le comunicazioni di recupero somme indebite percepite su prestazione disoccupazione agricola, per l'importo complessivo di € 21.165,90, nonché avverso l'annullamento della cancellazione dagli elenchi agricoli, con conseguente domanda di reinserimento. Nello specifico, deduceva l'illegittimità delle richieste di ripetizione e l'inefficacia degli avvisi di addebito notificati. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria di:
“accertare e dichiarare l'illegittimità degli atti di revoca e ripetizione della disoccupazione agricola e di reiezione delle indennità di malattia in premessa indicati e, per l'effetto, l'inefficacia dei rispettivi avvisi di addebito;
accertare e dichiarare l'illegittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' il quale, eccepiva l'improponibilità della CP_1 domanda giudiziaria per il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o di cancellazione dai suddetti elenchi. Sempre in via preliminare, deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata opposizione nel termine di 40 giorni degli avvisi di addebito oggetto di giudizio. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza di un reale rapporto di lavoro in agricoltura. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminare all'accertamento del rapporto di lavoro è la questione della natura della decadenza dall'azione giudiziaria e l'impugnativa dei provvedimenti con cui l' comunica la cancellazione dagli elenchi. CP_1
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, in ogni caso, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con D.L. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ciò posto, deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e confermato anche dalla locale Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. sent. n. 574/2022) che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Tanto premesso, nella specie la cancellazione delle giornate per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 è avvenuta mediante provvedimenti notificati in data 12 gennaio 2023. Ciononostante, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 22.08.2024 (cfr. all. 16 prod.ne ricorrente), dopodiché, a seguito del silenzio e, precisamente in data 08.11.2024, ha depositato il presente ricorso. Sul punto, è noto che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal d.lgs. 11.8.93 n. 375, che non solo ha attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del d.lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, CP_1 entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, ha recentemente affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall''art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). Ciò posto, il ricorso amministrativo è stato proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento con la conseguenza che, decorso tale termine, l'atto amministrativo può considerarsi “stabilizzato” negli effetti ed il termine dell'impugnativa giudiziale non può certamente decorrere dalla impugnativa tardiva in sede amministrativa. Diversamente argomentando, infatti, si attribuirebbe al soggetto che impugna tardivamente l'atto amministrativo, il potere di procrastinare il termine decadenziale di impugnativa giudiziale circostanza, questa, del tutto contrastante rispetto alla ratio delle norme. Partendo, quindi, dal dato dispositivo di cui all'art. 22 del D.L. cit., se il termine per l'impugnativa giudiziale è di 120 giorni che decorrono a partire dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento definitivo e, considerando che l'impugnativa in sede amministrativa può essere proposta nei trenta giorni, è inevitabile che a seguito della notifica dei provvedimenti di cancellazione, l'impugnativa amministrativa sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il mese di maggio 2023; la mancata impugnativa tempestiva in sede amministrativa ha fatto sì che il provvedimento si consolidasse decorsi i trenta giorni e che fosse possibile far decorrere da quella data il termine dei 120 giorni con conseguente spirare dello stesso. In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante di aderire all'orientamento assunto dalla Corte d'Appello territorialmente competente dichiarando la domanda inammissibile.
2. Appare, invero, legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che la risultava cancellata CP_1 Pt_1 dall'elenco degli agricoli per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui:
- l'avere accumulato nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura. Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori è condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione è consequenziale che la mancanza del predetto requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Nella fattispecie di causa, la cancellazione delle giornate è avvenuta mediante comunicazioni notificate in data 12.01.2023. (cfr. prod.ne CP_1
. CP_1
Tanto ha comportato il definitivo venire meno di uno dei requisiti di legge per godere dell'indennità di disoccupazione con conseguente oggettivo indebito arricchimento della ricorrente alla quale era stata erogata dall' l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per gli anni indicati. La ricorrente non possedeva i requisiti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola regolarmente erogata dall' né ha dimostrato - CP_1 come era suo onere ai sensi del 2033 c.c.- di avere diritto alla prestazione che l' ritiene indebita. Ciò richiedeva che la stessa, preliminarmente, provasse CP_1 di non essere decaduta dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed in tal caso dimostrasse di avere prestato attività lavorativa con i caratteri della subordinazione per quell'anno. Sicché, non avendo la ricorrente assolto l'onere probatorio a suo carico, il recupero della prestazione di disoccupazione agricola, divenuta sine titulo a seguito della cancellazione dagli elenchi, è pienamente legittimo. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. Reggio Calabria, 19 novembre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano