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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093942931 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento n. 296202390216000244000, notificatale il 6 settembre 2023, per un importo di € 1.707,54, fondata sulla cartella di pagamento n. 29620120093942931000, relativa a IRPEF anno
2009, oltre addizionali, interessi e sanzioni.
La ricorrente ha dedotto:
· la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
· l'intervenuta prescrizione del credito, eccependo sia la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, sia quella decennale per il tributo;
· la violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 6 della legge n. 212/2000;
· ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
In sede di procedura di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rigettato la proposta di definizione bonaria presentata dalla ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, eccependo il proprio difetto di legittimazione relativamente all'attività esecutiva e deducendo l'inesistenza della prescrizione, ribadendo l'applicazione del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, opponendosi integralmente al ricorso e affermando:
· la regolare notifica della cartella in data 25 febbraio 2013, a mezzo consegna al portiere ex art. 139
c.p.c. e successiva raccomandata informativa;
· l'interruzione del termine prescrizionale a seguito della notifica dell'intimazione impugnata, anche alla luce delle sospensioni disposte ex art. 68 del D.L. n. 18/2020 (emergenza Covid-19);
· la prescrizione decennale anche per sanzioni e interessi, per effetto del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha ribadito la carenza assoluta di prova della notifica della cartella, evidenziando:
· l'inidoneità dell'estratto di ruolo e della distinta TNT prodotta da ADER a costituire prova della notifica;
· le contraddizioni tra quanto dichiarato da ADER e quanto documentalmente depositato;
· l'intervenuta prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi (art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948
n. 4 c.c.) e decennale per il tributo, comunque spirato prima della notifica dell'intimazione impugnata, e non suscettibile di sospensione ai sensi della normativa emergenziale.
Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e merita accoglimento parziale.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata in data 6 settembre
2023, fondata sulla cartella n. 29620120093942931000 per IRPEF anno 2009, oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la cartella sottesa risulta regolarmente notificata in data
25 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere e successivo invio di comunicazione informativa (C.A.N.).
Secondo l' orientamento costante della giurisprudenza, per la validità della notifica non è richiesta la prova dell'avvenuta ricezione della CAN, essendo sufficiente la documentazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa. La distinta di accettazione del vettore postale (nella specie, TNT Post) in data
7.3.13, depositata in atti, costituisce prova idonea a dimostrare tale invio in quanto dalla stessa emergono chiaramente il nominativo del destinatario e l'indirizzo nonchè il dato identificativo dell'atto da notificare Se, quindi, come nel caso in esame, la distinta di postalizzazione cumulativa riporta accanto a ciascun numero di raccomandata il nominativo, l'indirizzo del destinatario e il dato identificativo dell'atto da notificare, essa
è idonea a provare l'invio della CAN, consentendo i dati riportati di potere verificare che la raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita al contribuente . Ne consegue che la cartella presupposta deve considerarsi ritualmente notificata.
In punto di prescrizione, occorre distinguere tra le diverse componenti del credito.
Con riferimento alla sorte capitale (IRPEF), trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., in quanto trattasi di tributo non periodico, come affermato da consolidata giurisprudenza.
Inoltre, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 per l'emergenza
Covid-19, operante dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine decennale dalla notifica della cartella
(2013) non risulta decorso alla data della notifica dell'intimazione (2023).
Diversamente, per quanto concerne sanzioni e interessi, la pretesa erariale è prescritta. Le sanzioni sono soggette al termine quinquennale ex art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/1997, mentre gli interessi, in quanto obbligazioni periodiche, seguono anch'essi il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. La prescrizione di tali voci era già compiuta prima dell'8 marzo 2020, e dunque non sospendibile in base alla normativa emergenziale.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 296202390216000244000 limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
rigetta il ricorso per il resto.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202390216000244000 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120093942931 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
Il giudice pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento n. 296202390216000244000, notificatale il 6 settembre 2023, per un importo di € 1.707,54, fondata sulla cartella di pagamento n. 29620120093942931000, relativa a IRPEF anno
2009, oltre addizionali, interessi e sanzioni.
La ricorrente ha dedotto:
· la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta;
· l'intervenuta prescrizione del credito, eccependo sia la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, sia quella decennale per il tributo;
· la violazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 6 della legge n. 212/2000;
· ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. 546/1992.
In sede di procedura di mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rigettato la proposta di definizione bonaria presentata dalla ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, eccependo il proprio difetto di legittimazione relativamente all'attività esecutiva e deducendo l'inesistenza della prescrizione, ribadendo l'applicazione del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, opponendosi integralmente al ricorso e affermando:
· la regolare notifica della cartella in data 25 febbraio 2013, a mezzo consegna al portiere ex art. 139
c.p.c. e successiva raccomandata informativa;
· l'interruzione del termine prescrizionale a seguito della notifica dell'intimazione impugnata, anche alla luce delle sospensioni disposte ex art. 68 del D.L. n. 18/2020 (emergenza Covid-19);
· la prescrizione decennale anche per sanzioni e interessi, per effetto del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha ribadito la carenza assoluta di prova della notifica della cartella, evidenziando:
· l'inidoneità dell'estratto di ruolo e della distinta TNT prodotta da ADER a costituire prova della notifica;
· le contraddizioni tra quanto dichiarato da ADER e quanto documentalmente depositato;
· l'intervenuta prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi (art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948
n. 4 c.c.) e decennale per il tributo, comunque spirato prima della notifica dell'intimazione impugnata, e non suscettibile di sospensione ai sensi della normativa emergenziale.
Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e merita accoglimento parziale.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata in data 6 settembre
2023, fondata sulla cartella n. 29620120093942931000 per IRPEF anno 2009, oltre addizionali, sanzioni e interessi.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la cartella sottesa risulta regolarmente notificata in data
25 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere e successivo invio di comunicazione informativa (C.A.N.).
Secondo l' orientamento costante della giurisprudenza, per la validità della notifica non è richiesta la prova dell'avvenuta ricezione della CAN, essendo sufficiente la documentazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa. La distinta di accettazione del vettore postale (nella specie, TNT Post) in data
7.3.13, depositata in atti, costituisce prova idonea a dimostrare tale invio in quanto dalla stessa emergono chiaramente il nominativo del destinatario e l'indirizzo nonchè il dato identificativo dell'atto da notificare Se, quindi, come nel caso in esame, la distinta di postalizzazione cumulativa riporta accanto a ciascun numero di raccomandata il nominativo, l'indirizzo del destinatario e il dato identificativo dell'atto da notificare, essa
è idonea a provare l'invio della CAN, consentendo i dati riportati di potere verificare che la raccomandata informativa sia stata effettivamente spedita al contribuente . Ne consegue che la cartella presupposta deve considerarsi ritualmente notificata.
In punto di prescrizione, occorre distinguere tra le diverse componenti del credito.
Con riferimento alla sorte capitale (IRPEF), trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., in quanto trattasi di tributo non periodico, come affermato da consolidata giurisprudenza.
Inoltre, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020 per l'emergenza
Covid-19, operante dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine decennale dalla notifica della cartella
(2013) non risulta decorso alla data della notifica dell'intimazione (2023).
Diversamente, per quanto concerne sanzioni e interessi, la pretesa erariale è prescritta. Le sanzioni sono soggette al termine quinquennale ex art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/1997, mentre gli interessi, in quanto obbligazioni periodiche, seguono anch'essi il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. La prescrizione di tali voci era già compiuta prima dell'8 marzo 2020, e dunque non sospendibile in base alla normativa emergenziale.
In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 296202390216000244000 limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi;
rigetta il ricorso per il resto.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo