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Articolo 2 della Legge 23 aprile 1991, n. 146
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Legge 23 aprile 1991, n. 146
Articolo 2 della Legge 23 aprile 1991, n. 146
Versione
11 maggio 1991
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'accordo stesso.
Entrata in vigore il 11 maggio 1991
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