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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL NC, Presidente
DR TR, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 812/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U50 2023 000292831 3 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 597 del 29.5.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto emesso dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, notificato il 26.9.2023, con il quale veniva richiesta la “Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario”.
Il Giudice di primo grado riteneva che col ricorso era stato impugnato solo l'atto consistente in una proposta di compensazione tra il credito vantato dall'AR (Euro 2.417.867,61) e il credito della contribuente (Euro
1.119,70), e non anche gli atti prodromici. Compensava le spese.
Ricorre in appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Giustizia Tributaria – Ufficio di
Segreteria, riassumendo i fatti:
- Impugnazione risalente all'8.9.2023 del documento riguardante una notifica di rimborso e proposta di compensazione di un credito di Euro 2.412.867,61, relativo ad otto cartelle, con un credito vantato dalla contribuente per Euro 1.119,70.
Come motivo del ricorso eccepiva la prescrizione del credito erariale. Indicava ai fini del C.U. il valore
“superiore ad Euro 200.000,00” con relativo C.U. di Euro 1.500,00.
L'Ufficio di Segreteria della CGT rilevava l'insufficienza del versamento del C.U. e determinava il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato e calcolava il C.U. in Euro 6.500,00.
Determinava infatti il valore della vertenza sommando il valore di ciascuno delle otto cartelle portate in compensazione e richiedeva la differenza di Euro 5.000,00.
Secondo l'appellante Ministero il ricorso riguardava anche le cartelle da cui derivava l'atto impugnato in quanto era stato richiesto che venissero dichiarate prescritte. Col ricorso inoltre veniva eccepito il vizio relativo alla notifica.
Posto che il thema decidendum riguardava anche le cartelle, corretta era l'integrazione del C.U. richiesta ex art. 14, co. 3 bis DPR n. 115/2002 calcolato come se fossero state impugnate tutte le cartelle prodromiche all'atto di regolarizzazione per un valore complessivo di Euro 2.313.655,24
Si era in presenza di un ricorso cumulativo, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata.
Così conclude: “Voglia l'On.Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
- Annullare la sentenza impugnata, confermando l'invito al pagamento.
- condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa”.
La contribuente si costituisce depositando le controdeduzioni ribadendo che era stato impugnato solo il documento notificato onde ottenerne la dichiarazione di illegittimità, previo accertamento prodromico dell'intervenuta prescrizione del debito erariale che l'Ente impositore intendeva porre in compensazione.
Così conclude: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio consolidato che in caso di impugnazione con un unico ricorso di più atti, il valore della causa dev'essere determinato considerando l'importo richiesto con ciascuno degli atti impugnati.
Si tratta pertanto di verificare se col ricorso proposto avverso l'atto avente ad oggetto la proposta di compensazione formulata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la contribuente abbia impugnato anche gli atti prodromici all'importo vantato dall'AR.
Sull'argomento si rinviene il seguente principio espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11300 del 29.4.2025: “In materia di contributo unificato nei ricorsi tributari, quando il contribuente impugna esclusivamente un sollecito di pagamento contestando la mancata notificazione degli atti prodromici senza eccepire nel merito la debenza del tributo, non si configura un'ipotesi di ricorso cumulativo che richieda l'applicazione dell'art. 14, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Il calcolo del contributo unificato dev'essere effettuato sulla base del valore dell'unico atto effettivamente impugnato, costituito dal sollecito di pagamento,
e non sulla sommatoria dei valori degli atti presupposti non direttamente contestati. La pretesa tributaria contenuta nel sollecito di pagamento rappresenta infatti la sommatoria del valore delle cartelle o degli atti presupposti, sicché il calcolo del contributo che aggiunga al valore dell'intimazione di pagamento quello degli atti presupposti configura una ipotesi di doppia tassazione non consentita dall'ordinamento. La disciplina speciale prevista per i ricorsi cumulativi tributari dall'art. 14, comma 3 bis, del DPR n. 115 del 2002, che richiama l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione esclusivamente quando ricorrono più atti autonomi tra loro effettivamente impugnati dal contribuente, non quando l'impugnazione sia rivolta contro un solo atto che incorpora pretese derivanti da atti precedenti non specificamente contestati”.
Sulla base di tale principio, applicabile anche al caso in esame pur nella diversità della fattispecie, la sentenza appellata merita conferma.
Le spese vengono compensate considerata la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL NC, Presidente
DR TR, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 812/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 597/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U50 2023 000292831 3 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 597 del 29.5.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'atto emesso dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, notificato il 26.9.2023, con il quale veniva richiesta la “Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato tributario”.
Il Giudice di primo grado riteneva che col ricorso era stato impugnato solo l'atto consistente in una proposta di compensazione tra il credito vantato dall'AR (Euro 2.417.867,61) e il credito della contribuente (Euro
1.119,70), e non anche gli atti prodromici. Compensava le spese.
Ricorre in appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Giustizia Tributaria – Ufficio di
Segreteria, riassumendo i fatti:
- Impugnazione risalente all'8.9.2023 del documento riguardante una notifica di rimborso e proposta di compensazione di un credito di Euro 2.412.867,61, relativo ad otto cartelle, con un credito vantato dalla contribuente per Euro 1.119,70.
Come motivo del ricorso eccepiva la prescrizione del credito erariale. Indicava ai fini del C.U. il valore
“superiore ad Euro 200.000,00” con relativo C.U. di Euro 1.500,00.
L'Ufficio di Segreteria della CGT rilevava l'insufficienza del versamento del C.U. e determinava il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato e calcolava il C.U. in Euro 6.500,00.
Determinava infatti il valore della vertenza sommando il valore di ciascuno delle otto cartelle portate in compensazione e richiedeva la differenza di Euro 5.000,00.
Secondo l'appellante Ministero il ricorso riguardava anche le cartelle da cui derivava l'atto impugnato in quanto era stato richiesto che venissero dichiarate prescritte. Col ricorso inoltre veniva eccepito il vizio relativo alla notifica.
Posto che il thema decidendum riguardava anche le cartelle, corretta era l'integrazione del C.U. richiesta ex art. 14, co. 3 bis DPR n. 115/2002 calcolato come se fossero state impugnate tutte le cartelle prodromiche all'atto di regolarizzazione per un valore complessivo di Euro 2.313.655,24
Si era in presenza di un ricorso cumulativo, diversamente da quanto affermato nella sentenza appellata.
Così conclude: “Voglia l'On.Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
- Annullare la sentenza impugnata, confermando l'invito al pagamento.
- condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa”.
La contribuente si costituisce depositando le controdeduzioni ribadendo che era stato impugnato solo il documento notificato onde ottenerne la dichiarazione di illegittimità, previo accertamento prodromico dell'intervenuta prescrizione del debito erariale che l'Ente impositore intendeva porre in compensazione.
Così conclude: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, ogni contraria istanza, azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese legali, ivi compresi gli onorari di avvocato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio consolidato che in caso di impugnazione con un unico ricorso di più atti, il valore della causa dev'essere determinato considerando l'importo richiesto con ciascuno degli atti impugnati.
Si tratta pertanto di verificare se col ricorso proposto avverso l'atto avente ad oggetto la proposta di compensazione formulata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la contribuente abbia impugnato anche gli atti prodromici all'importo vantato dall'AR.
Sull'argomento si rinviene il seguente principio espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 11300 del 29.4.2025: “In materia di contributo unificato nei ricorsi tributari, quando il contribuente impugna esclusivamente un sollecito di pagamento contestando la mancata notificazione degli atti prodromici senza eccepire nel merito la debenza del tributo, non si configura un'ipotesi di ricorso cumulativo che richieda l'applicazione dell'art. 14, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Il calcolo del contributo unificato dev'essere effettuato sulla base del valore dell'unico atto effettivamente impugnato, costituito dal sollecito di pagamento,
e non sulla sommatoria dei valori degli atti presupposti non direttamente contestati. La pretesa tributaria contenuta nel sollecito di pagamento rappresenta infatti la sommatoria del valore delle cartelle o degli atti presupposti, sicché il calcolo del contributo che aggiunga al valore dell'intimazione di pagamento quello degli atti presupposti configura una ipotesi di doppia tassazione non consentita dall'ordinamento. La disciplina speciale prevista per i ricorsi cumulativi tributari dall'art. 14, comma 3 bis, del DPR n. 115 del 2002, che richiama l'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, trova applicazione esclusivamente quando ricorrono più atti autonomi tra loro effettivamente impugnati dal contribuente, non quando l'impugnazione sia rivolta contro un solo atto che incorpora pretese derivanti da atti precedenti non specificamente contestati”.
Sulla base di tale principio, applicabile anche al caso in esame pur nella diversità della fattispecie, la sentenza appellata merita conferma.
Le spese vengono compensate considerata la particolarità della materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.