Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata determinazione del valore della lite e del contributo unificato

    La Corte richiama un principio della Cassazione secondo cui, se il contribuente impugna solo un sollecito di pagamento contestando la mancata notificazione degli atti prodromici senza eccepire nel merito la debenza del tributo, non si configura un ricorso cumulativo. Il contributo unificato va calcolato sul valore dell'unico atto impugnato (il sollecito), non sulla sommatoria degli atti presupposti non direttamente contestati, per evitare una doppia tassazione. La disciplina dei ricorsi cumulativi si applica solo quando più atti autonomi sono effettivamente impugnati.

  • Accolto
    Impugnazione del solo atto di regolarizzazione e prescrizione del debito erariale

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio della Cassazione (Ordinanza n. 11300 del 29.4.2025) secondo cui, in caso di impugnazione del solo sollecito di pagamento senza contestazione nel merito degli atti presupposti, non si configura un ricorso cumulativo e il contributo unificato va calcolato sul valore dell'unico atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 6
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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