CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PO PA MA, nata a [...] il [...] nei confronti di 1. IO AN LI, nato a [...] il [...] 2. IO ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picutí, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Panepínto, in difesa della parte civile PO PA MA, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 udito il difensore, Avv. Antonio Gagliano, in difesa di ER IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa in data 19.1.2024 da questa Suprema Corte, a seguito di gravame interposto dagli imputati AN LI IO e ER IO avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2019 dal Tribunale di Gela, in riforma della decisione ha assolto i predetti imputati dai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. loro ascritti perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita PA MA PO, che con atto del procuratore speciale e difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 392 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova per invenzione. La Corte di appello ha affermato che la serratura della porta di accesso alla terrazza fosse stata sostituita dagli odierni imputati in data prossima al 13/2/2016 e che l'odierna ricorrente non disponesse della chiavi di accesso da un dato meramente neutro - la circostanza che la chiave utilizzata dalla ricorrente si fosse spezzata nella serratura - in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte offesa - che ha affermato di aver sempre avuto le chiavi di accesso - e dalla difesa degli imputati - che ha sostenuto che la parte offesa ab origine non avrebbe avuto le chiavi della terrazza. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 392 cod. pen. e mancata valutazione di una prova decisiva nonché travisamento della prova per omissione. L'assunto della sentenza impugnata circa la mancanza di qualsiasi evidenza di una situazione di compossesso della terrazza da parte della ricorrente, si fonda sull'omessa considerazione della sentenza del Tribunale civile di Gela n. 555/2021 R.G. sent. prodotta in atti con cui è stata rigettata la domanda di acquisto per usucapione proposta da OR IO (deceduto, dante causa degli odierni imputati) dell'immobile di Gela in via Manzoni n. 100 e della soprastante terrazza "mancando negli attori US possidendi”, invece valorizzata nella precedente sentenza di appello. Cosicché, non incorrendo nei vizi dedotti, la sentenza impugnata non avrebbe potuto applicare agli imputati la causa di giustificazione della c.d. "violenza reintegrativa", potendo la stessa essere invocata esclusivamente da colui che vanta una preesistente situazione possessoria. 2.3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno del ricorso alla quale si allega la sopravvenuta sentenza emessa dalla Corte di appello nel procedimento civile, che ha confermato quella resa dal Tribunale di Gela, che ha affermato la esclusiva titolarità del lastrico in capo alla ricorrente ed escludendo qualsiasi compossesso da parte dei Riggi. 3. Sono pervenute note difensive con allegati nell'interesse degli imputati a sostegno della inammissibilità o, comunque, infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto. 2. La sentenza rescindente aveva censurato la precedente sentenza di appello affermando che «la Corte di appello, nell'espletamento del giudizio in sede di rinvio, non abbia adempiuto al dictum della Corte di cassazione, realizzando attività di fatto non previste, proponendo considerazioni eccentriche rispetto al tema devoluto ed omettendo infine di affrontare in modo compiuto il tema centrale della motivazione nuovamente richiesta dal giudice di legittimità in ordine al fondamentale presupposto della condotta sottoposta a giudizio, ovvero la ricorrenza di un legittimo compossesso da parte della persona offesa, da motivare e riscontrare eventualmente sulla base del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. Il giudice di legittimità aveva, difatti, osservato come rispetto alla decisione assunta la motivazione si presentasse non adeguata, scarna e non correlata rispetto ad alcuni snodi fondamentali ovvero: - la prova effettiva di un possesso o compossesso della persona offesa sulla base dell'istruttoria espletata;
- la qualificazione specifica della condotta posta in essere dalla persona offesa (in considerazione del richiamato pretesto della rottura della chiave) sulla base del materiale probatorio in atti per verificare se in concreto tale attività si potesse ritenere lecita o meno, in evidente collegamento logico e sequenziale con il tema principale della ricorrenza di un compossesso della stessa;
- nel caso in cui evidentemente non si ritenesse provato il compossesso, valutare se la condotta tenuta dai ricorrenti, in relazione alle sue caratteristiche oggettive e storico- fattuali, potesse rientrare nei canoni della c.d. violenza reintegrativa». 3. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha adempiuto il compito fissato dalla sentenza rescindente, escludendo l'utilizzo da parte della ricorrente della terrazza in questione prima dei fatti di causa, affermando che la opposizione dei IO all'accesso della PO alla terrazza e la circostanza che nessuna delle proprietarie fosse mai stata vista accedere al 3 Così deciso il 20/11/2025. lastrico, risultano chiaramente indicative di una ormai risalente interversione nel possesso del lastrico, da parte degli odierni imputati, per effetto del quale costoro modificarono la loro iniziale detenzione in una situazione di possesso esclusivo, sia pure illegittimo. Cosicché la condotta della ricorrente - che con un fabbro scardinò la porta di accesso e la mise di lato, in attesa di sostituire la relativa serratura - impone di qualificare come spoglio la sua condotta e, quindi, legittima violenza manutentiva quella degli imputati. 4. Ritiene questa Corte che le censure della ricorrente che si appunta sulla valutazione dell'episodio della rottura della chiave e sulla omessa valutazione della vicenda civilistica risultano genericamente proposte rispetto alla accertata esclusione della ricorrente da un compossesso della terrazza in questione desunto dalle testimonianze della sorella della ricorrente, della stessa ricorrente e di tre testimoni residenti nell'immobile, esito probatorio in relazione al quale il ricorso è del tutto silente, appuntandosi sulla meramente rafforzativa vicenda della rottura della chiave di accesso. Come pure, esula dal tema proposto la mancata considerazione della sentenza resa in sede civile, in quanto limitata al mancato accertamento della usucapione da parte dei Riggi, che non inficia in alcun modo la esclusione del compossesso da parte della ricorrente e - comunque - la detenzione, da parte dei Riggi, del terrazzo in questione, così da innestare la considerazione della c.d. violenza manutentiva da parte degli imputati. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P*
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picutí, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Giuseppe Panepínto, in difesa della parte civile PO PA MA, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 20/11/2025 udito il difensore, Avv. Antonio Gagliano, in difesa di ER IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa in data 19.1.2024 da questa Suprema Corte, a seguito di gravame interposto dagli imputati AN LI IO e ER IO avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2019 dal Tribunale di Gela, in riforma della decisione ha assolto i predetti imputati dai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. loro ascritti perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita PA MA PO, che con atto del procuratore speciale e difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 392 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova per invenzione. La Corte di appello ha affermato che la serratura della porta di accesso alla terrazza fosse stata sostituita dagli odierni imputati in data prossima al 13/2/2016 e che l'odierna ricorrente non disponesse della chiavi di accesso da un dato meramente neutro - la circostanza che la chiave utilizzata dalla ricorrente si fosse spezzata nella serratura - in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte offesa - che ha affermato di aver sempre avuto le chiavi di accesso - e dalla difesa degli imputati - che ha sostenuto che la parte offesa ab origine non avrebbe avuto le chiavi della terrazza. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 392 cod. pen. e mancata valutazione di una prova decisiva nonché travisamento della prova per omissione. L'assunto della sentenza impugnata circa la mancanza di qualsiasi evidenza di una situazione di compossesso della terrazza da parte della ricorrente, si fonda sull'omessa considerazione della sentenza del Tribunale civile di Gela n. 555/2021 R.G. sent. prodotta in atti con cui è stata rigettata la domanda di acquisto per usucapione proposta da OR IO (deceduto, dante causa degli odierni imputati) dell'immobile di Gela in via Manzoni n. 100 e della soprastante terrazza "mancando negli attori US possidendi”, invece valorizzata nella precedente sentenza di appello. Cosicché, non incorrendo nei vizi dedotti, la sentenza impugnata non avrebbe potuto applicare agli imputati la causa di giustificazione della c.d. "violenza reintegrativa", potendo la stessa essere invocata esclusivamente da colui che vanta una preesistente situazione possessoria. 2.3. E' pervenuta memoria difensiva a sostegno del ricorso alla quale si allega la sopravvenuta sentenza emessa dalla Corte di appello nel procedimento civile, che ha confermato quella resa dal Tribunale di Gela, che ha affermato la esclusiva titolarità del lastrico in capo alla ricorrente ed escludendo qualsiasi compossesso da parte dei Riggi. 3. Sono pervenute note difensive con allegati nell'interesse degli imputati a sostegno della inammissibilità o, comunque, infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto. 2. La sentenza rescindente aveva censurato la precedente sentenza di appello affermando che «la Corte di appello, nell'espletamento del giudizio in sede di rinvio, non abbia adempiuto al dictum della Corte di cassazione, realizzando attività di fatto non previste, proponendo considerazioni eccentriche rispetto al tema devoluto ed omettendo infine di affrontare in modo compiuto il tema centrale della motivazione nuovamente richiesta dal giudice di legittimità in ordine al fondamentale presupposto della condotta sottoposta a giudizio, ovvero la ricorrenza di un legittimo compossesso da parte della persona offesa, da motivare e riscontrare eventualmente sulla base del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. Il giudice di legittimità aveva, difatti, osservato come rispetto alla decisione assunta la motivazione si presentasse non adeguata, scarna e non correlata rispetto ad alcuni snodi fondamentali ovvero: - la prova effettiva di un possesso o compossesso della persona offesa sulla base dell'istruttoria espletata;
- la qualificazione specifica della condotta posta in essere dalla persona offesa (in considerazione del richiamato pretesto della rottura della chiave) sulla base del materiale probatorio in atti per verificare se in concreto tale attività si potesse ritenere lecita o meno, in evidente collegamento logico e sequenziale con il tema principale della ricorrenza di un compossesso della stessa;
- nel caso in cui evidentemente non si ritenesse provato il compossesso, valutare se la condotta tenuta dai ricorrenti, in relazione alle sue caratteristiche oggettive e storico- fattuali, potesse rientrare nei canoni della c.d. violenza reintegrativa». 3. La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha adempiuto il compito fissato dalla sentenza rescindente, escludendo l'utilizzo da parte della ricorrente della terrazza in questione prima dei fatti di causa, affermando che la opposizione dei IO all'accesso della PO alla terrazza e la circostanza che nessuna delle proprietarie fosse mai stata vista accedere al 3 Così deciso il 20/11/2025. lastrico, risultano chiaramente indicative di una ormai risalente interversione nel possesso del lastrico, da parte degli odierni imputati, per effetto del quale costoro modificarono la loro iniziale detenzione in una situazione di possesso esclusivo, sia pure illegittimo. Cosicché la condotta della ricorrente - che con un fabbro scardinò la porta di accesso e la mise di lato, in attesa di sostituire la relativa serratura - impone di qualificare come spoglio la sua condotta e, quindi, legittima violenza manutentiva quella degli imputati. 4. Ritiene questa Corte che le censure della ricorrente che si appunta sulla valutazione dell'episodio della rottura della chiave e sulla omessa valutazione della vicenda civilistica risultano genericamente proposte rispetto alla accertata esclusione della ricorrente da un compossesso della terrazza in questione desunto dalle testimonianze della sorella della ricorrente, della stessa ricorrente e di tre testimoni residenti nell'immobile, esito probatorio in relazione al quale il ricorso è del tutto silente, appuntandosi sulla meramente rafforzativa vicenda della rottura della chiave di accesso. Come pure, esula dal tema proposto la mancata considerazione della sentenza resa in sede civile, in quanto limitata al mancato accertamento della usucapione da parte dei Riggi, che non inficia in alcun modo la esclusione del compossesso da parte della ricorrente e - comunque - la detenzione, da parte dei Riggi, del terrazzo in questione, così da innestare la considerazione della c.d. violenza manutentiva da parte degli imputati. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P*